Prescrizione? L’ennesimo caso di populismo penale

Nel corso del suo intervento dinanzi alle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, il Ministro della Giustizia Bonafede ha illustrato le linee programmatiche del Governo in materia. Tra i punti ve ne è uno di particolare interesse: la riforma della disciplina della prescrizione. L’intenzione enunciata dal ministro è di sospendere la prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Sul punto, il Governo del Cambiamento dimostra di operare in continuità con i governi che l’hanno preceduto. Già il precedente governo, infatti, con la riforma Orlando (Legge 103 del 2017), aveva modificato la disciplina della prescrizione (sospendendone il corso, nel giudizio di primo grado, dal termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di condanna sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello; nel giudizio di appello, dal termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di condanna sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di Cassazione. Periodo di sospensione non superiore a un anno e sei mesi).

La riforma avrebbe di fatto l’unico effetto di rendere ancora più arduo il maturare del termine prescrizionale. Proprio questo è l’obiettivo perseguito, dietro la motivazione di accrescere il grado di fiducia dei cittadini nella giustizia. Se ne desume che il principale problema della giustizia penale sia la prescrizione dei reati e che questa sia anche la priorità per i cittadini.

Ma è davvero così? Secondo i dati forniti dallo stesso ministro, nel 2017 è sopraggiunta la prescrizione del reato nel 9,4% dei procedimenti penali. Un dato già di per sé fisiologico e non eclatante. Inoltre, il ministro non ha precisato come la maggior parte di queste prescrizioni sia maturata durante la fase delle indagini preliminari, casi sui quali la riforma non inciderebbe.

Non vi è, quindi, alcuna emergenza che imponga di trattare quale priorità (il ministro l’ha definita “priorità irrinunciabile”) la riforma della prescrizione. Siamo dinanzi all’ennesimo caso di populismo penale, un allarme sociale indotto sulla base di qualche caso patologico che ha avuto risonanza mediatica.

Tale ricostruzione è confermata da un’intervista rilasciata dal ministro Bonafede a “La Notizia”, in cui motiva la riforma con l’esigenza di impedire che «qualcuno, con responsabilità accertate, possa pensare di farla franca. Penso alla strage di Viareggio e ai reati che verranno dichiarati prescritti all’inizio dell’appello. Per questo abbiamo deciso di chiamare la riforma della prescrizione la “legge Viareggio”, così che ogni volta ci si possa ricordare del dolore dei familiari e della ragione che sta dietro al provvedimento».

Populismo penale puro, strumentalizzazione di un caso di cronaca e delle vittime del reato, svilimento della presunzione di innocenza, in quanto si considerano accertate le responsabilità dopo il solo primo grado di giudizio.

Quale sarà il vero risultato della riforma annunciata?

In attesa di conoscere i dettagli della proposta, l’effetto certo sarà quello di allungare ulteriormente il tempo dei processi, già troppo spesso irragionevole (questa sì vera emergenza). Il novello legislatore non coglie che non è la prescrizione la causa delle lungaggini processuali, pertanto allungarne i termini non ridurrà i tempi, anzi.

Terapia errata che si basa su una diagnosi altrettanto infondata. I tempi eccessivi dei processi penali, infatti, non sono causati, come troppo spesso si vuol far credere, da presunti atteggiamenti ostruzionistici della difesa dell’imputato, bensì da problematiche organizzative legate all’eccessiva mole di lavoro e alle carenze strutturali.

Se queste sono le cause, il rimedio non può certo essere la riforma della prescrizione, bensì diminuire il carico dei procedimenti e dei processi: procedendo ad una incisiva depenalizzazione, incentivando il ricorso ai riti alternativi al dibattimento, migliorando e razionalizzando la macchina organizzativa.

Peccato che molte proposte annunciate dai partiti della maggioranza governativa vadano in senso contrario: aumento delle fattispecie di reato; abolizione degli istituti deflattivi introdotti negli ultimi anni; modifica della disciplina del rito abbreviato, tale da scoraggiarne la scelta.

L’incombere della prescrizione funge di fatto da stimolo al rapido svolgimento dei procedimenti, il suo depotenziamento avrà inevitabili effetti negativi.

L’equivoco di fondo sta nel considerare la prescrizione quale un’inaccettabile via di fuga in favore dei colpevoli. L’istituto, invece, è un caposaldo del diritto penale liberale, una garanzia in favore dell’indagato e dell’imputato (presunto innocente, necessita ormai ricordarlo) nei confronti del potere punitivo dello Stato e del suo possibile abuso.

Un cittadino non può rimanere sospeso per anni e anni nel limbo di un processo in corso, con tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano. Così come resterebbero insoddisfatte le esigenze della vittima (che pure sembrano essere la priorità del ministro). Il processo diviene esso stesso una pena come diceva Carnelutti. La Costituzione e le norme sovranazionali garantiscono il diritto alla ragionevole durata del processo.

Dopo un lasso di tempo eccessivo viene meno la pretesa punitiva dello Stato, essendo cessato l’allarme sociale provocato dal reato e perché la pena colpirebbe una persona totalmente diversa da quella che ha commesso il reato. Il trascorrere del tempo rende, inoltre, più complicata la corretta ricostruzione dei fatti.

Se la priorità è avere un processo giusto in tempi ragionevoli, la riforma della prescrizione non è certo quel che serve.

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