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	<title>diritti Archivi - Einaudi Blog</title>
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	<description>Il blog della Fondazione Luigi Einaudi</description>
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	<title>diritti Archivi - Einaudi Blog</title>
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		<title>La sottile linea rossa tra propaganda e crimine internazionale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 16:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[ezechia paolo reale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 3 maggio è la giornata internazionale della libertà di stampa. L’informazione indipendente e libera è una risorsa irrinunciabile per ogni democrazia e ai giornalisti, soprattutto a quelli impegnati sui fronti delle guerre, della lotta alle criminalità organizzate e dell’opposizione alle dittature va tributato da chiunque un omaggio e un ringraziamento sincero, mentre il rispetto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 3 maggio è la giornata internazionale della libertà di stampa.</p>
<p>L’informazione indipendente e libera è una risorsa irrinunciabile per ogni democrazia e ai giornalisti, soprattutto a quelli impegnati sui fronti delle guerre, della lotta alle criminalità organizzate e dell’opposizione alle dittature va tributato da chiunque un omaggio e un ringraziamento sincero, mentre il rispetto e il ricordo vanno ai giornalisti che sui quei fronti hanno perso la vita.</p>
<p>Agli amici giornalisti, un tempo solo cani da guardia della democrazia ma oggi più che mai cani da guardia della verità e della libertà in tutti gli scenari più controversi, voglio fare un piccolo regalo per la giornata loro dedicata.</p>
<p>In tanti, giustamente, ricorderanno oggi esempi fulgidi e luminosi di giornalisti caduti nell’adempimento del proprio dovere, a volte per il concretizzarsi del rischio insito negli scenari nei quali operano ma più spesso uccisi da mani potenti per la loro capacità di cercare caparbiamente e far conoscere verità scomode.</p>
<p>Io, invece, voglio attingere alle mie letture scientifiche per ricordare oggi alcuni esempi negativi.</p>
<p>Ricordarli non solo per fare in modo che possano risaltare ancor di più le gesta positive delle donne e degli uomini che sono simbolo della vera libertà di stampa ma soprattutto perché non si perda la memoria di errori che, se dimenticati, saremo costretti a ripetere.</p>
<p>Il mio regalo è una brevissima sintesi, priva di commenti, dei processi internazionali svolti, o in corso di svolgimento, a carico di giornalisti, o meglio di propagandisti, che hanno supportato dittature, incitato e giustificato guerre, violenze e genocidi senza che la tessera “press” abbia garantito loro alcuna immunità perché, per usare le parole del Pubblico Ministero di uno di tali processi “ <em>la responsabilità del genocidio non è limitata a coloro che materialmente commettono gli omicidi. Coloro che diffondono il messaggio d’odio attraverso i mezzi di comunicazione e convincono le persone normali ad uccidere sono molto peggio di coloro che mettono in esecuzione le loro parole</em>”.</p>
<p>La promozione e l’esecuzione di vaste e ripetute campagne di odio e disinformazione, indirizzate contro uno specifico gruppo nazionale, religioso, etnico, politico o sessuale, infatti, non è solamente moralmente o deontologicamente censurabile ma può, a determinate condizioni, costituire un potente incentivo o una consistente agevolazione alla realizzazione di crimini internazionali e, quindi, integrare un’ipotesi di concorso dei responsabili dell’informazione distorta e violenta nella realizzazione di tali crimini.</p>
<p>E’ una scelta che ha radici lontane, tanto che già il 3/11/1947 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella sua risoluzione A/428, condannò “ogni forma di <strong>propaganda</strong>, <strong>in  qualsiasi paese condotta</strong>, indirizzata o comunque <strong>idonea a provocare  o incoraggiare</strong> ogni minaccia alla pace, ogni violazione della pace <strong>o qualsiasi atto di aggressione</strong>”.</p>
<p>Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966 sottolinea, poi, al suo articolo 20 che “qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge – e – qualsiasi appello all’odio <strong>nazionale</strong>, razziale o religioso che costituisce <strong>incitamento </strong>alla discriminazione, <strong>all’ostilità o alla violenza </strong>deve essere vietato dalla legge”.</p>
<p>La giurisprudenza internazionale conosce rilevanti esempi, di giornalisti, editori e conduttori di trasmissione radiofoniche riconosciuti colpevoli di crimini internazionali per le parole di odio e di disinformazione veicolate al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione.</p>
<p>Il giornalista <strong>Julius Strejcher</strong>, fondatore ed editore della rivista settimanale “Der Sturmer”, fu condannato a morte, eseguita mediante impiccagione, dal Tribunale di Norimberga per crimini contro l’umanità perché le falsità con le quali aveva descritto gli ebrei e le loro azioni si erano rivelate un formidabile incentivo per attivare la persecuzione contro gli ebrei e giustificare omicidi e stermini.</p>
<p><strong>Hans Fritzsche</strong> era conduttore di un programma radiofonico di successo e poi sottosegretario, con delega al settore radiofonico, del Ministero della Propaganda del regime nazista, diretto da Paul Joseph Goebbels, il quale non poté, invece, essere processato per essersi suicidato dopo aver ucciso i sei figli e la moglie</p>
<p>Il conduttore fu giudicato da un tribunale tedesco, nell’ambito dei processi ai criminali di guerra dei quali il Tribunale di Norimberga non si era occupato per la minor importanza dei soggetti che se ne erano resi responsabili, e condannato a nove anni di lavori forzati per aver agevolato, attraverso i suoi discorsi di odio e disinformazione trasmessi via radio, la creazione nel popolo tedesco di un diffuso sentimento favorevole alla persecuzione e allo sterminio degli ebrei che rese successivamente possibile, o comunque agevolò, la realizzazione dei crimini perpetrati dai nazisti e dalle truppe tedesche.</p>
<p><strong>Otto Dietrich</strong>, capo ufficio stampa del Reich e sottosegretario allo stesso Ministero della Propaganda, subì analogo processo con analoghe imputazioni e una condanna a sette anni di reclusione.</p>
<p>Ma il caso più recente e più significativo, conosciuto come “media case” o “hate media trial”, è quello esaminato dal Tribunale Internazionale per il Ruanda che portò già nel 2003 alla condanna all’ergastolo di <strong>Ferdinand Nahjmana</strong> e a 35 anni di reclusione a <strong>Jean-Bosco Barayagwiza</strong>, fondatori della “Radio Televisione Libera delle Mille Colline”, conosciuta come Radio Machete” e “Radio Odio” e alla condanna all’ergastolo per  <strong>Hassan Ngeze</strong>, giornalista fondatore ed editore del settimanale Kangura, per la campagna di odio e di disinformazione diretta verso l’opinione pubblica che portò al genocidio dei Tutsi, una delle etnie presenti nel paese, mentre un altro giornalista di nazionalità belga, attivo in Radio Machete, Georges Ruggiu, si era già riconosciuto colpevole ed era stato condannato a 12 anni di reclusione.</p>
<p>La condanna fu allora salutata con favore, tra gli altri, da &#8220;Freedom House&#8221; e &#8220;Reporter senza Frontiere&#8221;.</p>
<p>Nel motivare l’entità della pena inflitta a Nahjmana il Presidente del Tribunale Internazionale evidenziò che lo stesso “<em>era pienamente consapevole del potere delle parole e usò la radio – un mezzo di comunicazione che raggiunge un vasto pubblico – per disseminare odio e violenza. Senza un’arma da fuoco, un machete o qualsiasi arma fisica causò la morte di migliaia di civili innocenti</em>”.</p>
<p>Ancora oggi è in corso, avanti il Meccanismo Residuale Internazionale per i Tribunali Penali, una Corte che si occupa dal 2010 dei casi residui che sarebbero stati di competenza dei Tribunali Internazionali per il Ruanda e per la ex Jugoslavia, oramai disciolti, il processo a carico di uno degli editori di Radio Machete, <strong>Felicien Kabuga</strong>, sfuggito precedentemente all’arresto ma poi catturato a Parigi nel maggio del 2020 ed ora in carcere all’Aja in attesa della celebrazione del processo.</p>
<p>Buona celebrazione a tutti noi della giornata di oggi, dedicata alla <strong>vera</strong> libertà di stampa, con un pensiero particolare a tutti i giornalisti indipendenti che hanno perso la vita o sono impegnati negli scenari di guerra o nei paesi oppressi dalle dittature per documentare l’assurdità di atrocità e violenze che avrebbero dovuto restare sepolte nel passato e che invece si affacciano minacciose sul nostro futuro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Ezechia Paolo Reale" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/ezechia-paolo-reale-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/ezechia-paolo-reale/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Ezechia Paolo Reale</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Avvocato del Foro di Siracusa. Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi.</p>
<p>Per una biografia dettagliata cliccare <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/profilo/ezechia-paolo-reale/">qui</a>.</p>
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		<title>Il diritto alla conoscenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 21:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[diritti dell'uomo]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[diritto penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicazione scritta per la Tavola Rotonda organizzata da UNESCO, Ossigeno per l’Informazione e The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights sul tema “Giustizia e libertà di stampa: come fermare l’impunità per i reati contro i giornalisti” in occasione della giornata internazionale per mettere fine all’impunità per i reati in danno dei giornalisti. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Comunicazione scritta per la Tavola Rotonda organizzata da UNESCO, Ossigeno per l’Informazione e The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights sul tema “Giustizia e libertà di stampa: come fermare l’impunità per i reati contro i giornalisti” in occasione della giornata internazionale per mettere fine all’impunità per i reati in danno dei giornalisti.</em></p>
<p><em>Siracusa, 03/11/2021</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa n. 2382 (2021) del 22/06/2021, “Media Freedom, Public Trust and the People’s Right to Know” (<a href="https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2021/11/resolution-2382-all.-1.pdf">all. 1</a>), segna, unitamente alla coeva e omonima Raccomandazione n. 2204 (2021) (<a href="https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2021/11/recommendation-2204-all.-2.pdf">all. 2</a>), un passo significativo verso il riconoscimento di un diritto umano fondamentale di nuova generazione la cui emersione è cruciale, nel nuovo mondo tecnologico e globale, per la tutela della libertà e della democrazia, intesa questa come potere popolare diffuso del quale è titolare ciascun soggetto di una comunità.</p>
<p>Sono per noi oramai familiari, e quasi scontati, i diritti alla vita, alla libertà personale, al processo equo e le libertà di stampa, di opinione, di religione, di associazione; i divieti di discriminazione e di tortura.</p>
<p>Li troviamo nelle Carte Costituzionali, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali ed in molti altri strumenti normativi internazionali e nazionali.</p>
<p>Il problema è che nascono e sono disegnati come garanzia di un mondo, così come era conosciuto nel secondo Novecento, epoca nella quale si affermano; con le frontiere nazionali e il potere statuale, da un lato, e con la tecnologia della macchina da scrivere e del telefono fisso, dall’altro.</p>
<p>In un mondo in cui i poteri pubblici tradizionali hanno sempre meno rilievo rispetto all’effettiva capacità di adottare autonomamente le decisioni rilevanti ed emergono nuovi e potenti influencer legali ed illegali, spesso occulti e comunque sempre distanti dal cittadino &#8211; multinazionali, organismi sovranazionali e internazionali, paesi stranieri, grandi gruppi finanziari, associazioni terroristiche, associazioni criminali transnazionali &#8211; le regole di tutela dei diritti fondamentali sono rimaste quelle sorte dopo la seconda guerra mondiale, inadatte a difenderci dalle nuove minacce.</p>
<p>Oggi il pericolo per la democrazia, almeno così come la intendiamo in quello che veniva un tempo chiamato il mondo occidentale, non è solo fisico ma prevalentemente immateriale. E non proviene solo dai poteri pubblici, ma anche da organizzazioni private.</p>
<p>Ad essere in pericolo è sempre lo stesso bene, la partecipazione democratica ai processi decisionali di interesse pubblico, ma non più attraverso la repressione del dissenso, il controllo fisico e violento dei cittadini, ma sottraendo loro, spesso con modalità “leggere”, tali da apparire legittime e ragionevoli, tutte le informazioni rilevanti in modo che essi non possano controllare e valutare la correttezza e la legittimità delle decisioni adottate dai governanti e a volte elaborate in sedi anche meno trasparenti di quelle propriamente istituzionali.</p>
<p>D’altronde il rapporto tra conoscenza e potere non è certo una novità o una scoperta recente.</p>
<p>Il disegno di una nuova forma di democrazia partecipata a fronte del mondo globalizzato e tecnologico avanzato è quello che il Diritto alla Conoscenza, per la cui affermazione da molti anni si batte anche il <em>The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights</em>,  si propone di affrontare, partendo dalla semplice riflessione che se la conoscenza è potere, quel potere, in democrazia, spetta al popolo.</p>
<p>I versanti sui quali si articola l’attuazione del Diritto alla Conoscenza &#8211; definito come <em>“a citizen’s civil and political right to be actively informed of all aspects regarding the administration of all public goods during the entire political process, in order to allow for the full and democratic participation in public debate regarding such goods and hold public goods administrators accountable according to the standards of human rights and the rule of law.”</em> <a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> &#8211; sono, fondamentalmente, quattro:</p>
<ul>
<li>Il dovere dei governanti, e più in generale i decisori, di porre a disposizione del dibattito pubblico le informazioni da loro possedute prima di adottare le proprie decisioni.</li>
<li>La valorizzazione del ruolo delle Università, degli Istituti di Ricerca, delle Associazioni non generaliste, all’interno del dibattito pubblico in modo da poter acquisire quanti più pareri competenti e informati non solo sulla decisione da adottare, ma ancor prima sulla completezza e la correttezza delle informazioni utilizzate per giungere a tale decisione;</li>
<li>La “traduzione” e la trasmissione del contributo tecnico fornito al dibattito pubblico da chi possiede il sapere tecnico attraverso media autorevoli, affidabili, liberi e indipendenti;</li>
<li>Il rafforzamento delle istituzioni scolastiche per consentire la crescita culturale e la partecipazione al dibattito pubblico di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche o sociali o da altri ostacoli che normalmente si frappongono alla loro partecipazione alla vita pubblica.</li>
</ul>
<p>Sul versante rilevante ai fini della presente comunicazione, indirizzata ai partecipanti all’incontro <em>“Giustizia e libertà di stampa: come fermare l’impunità per i reati contro i giornalisti”</em> emerge, tra gli altri, un tema non rinviabile, quello della libertà morale dei giornalisti che va declinato anche in direzione della loro protezione da ogni pressione, comprese quelle esercitate con mezzi apparentemente legali quali le azioni giudiziarie, minaccia o violenze.</p>
<p>In questo è esplicito il paragrafo 9 della Risoluzione che testualmente recita:</p>
<p><em>“The media play a key role in agenda setting and providing timely, pluralist and reliable information. They must be free from any pressure, including direct verbal and physical attacks, but also from legal harassment in the form of strategic lawsuits against public participation (SLAPP). Assaults against journalists and intimidation of the media are major threats to the people’s right to know. It is therefore crucial that Council of Europe standards on media freedom, pluralism and editorial independence; the protection of journalists; funding benchmarks and guarantees; and the transparency of media ownership are fully implemented and adequately monitored”. </em></p>
<p>L’importante riconoscimento assegnato dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa al Diritto alla Conoscenza &#8211; che fa seguito all’approvazione da parte della competente Commissione dell’Assemblea (<em>“Culture, Science, Education and Media”</em>) dell’accurato report del 07/06/2021, doc. 15308, (<a href="https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2021/11/doc.-15308-Report-all.-3.pdf">all. 3</a>) predisposto dal relatore, il sen. Rampi &#8211; non costituisce un approdo ma una sfida per tutti i soggetti chiamati ad assumere un ruolo attivo nel complesso scenario che il presente, e ancor più il futuro, ci riservano.</p>
<p>In tale contesto si inseriscono perfettamente le Linee Guida per i Pubblici Ministeri nei Procedimenti per Reati contri i Giornalisti elaborate dall’UNESCO e dall’Associazione Internazionale dei Pubblici Ministeri, che saranno presentate ed illustrate nel corso dei lavori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>“Il diritto civile e politico dei cittadini ad essere informati attivamente sugli aspetti che riguardano tutte nel corso dell’intero processo politico di tutti gli aspetti relativi all’amministrazione dei beni pubblici, così da permettere loro una piena partecipazione democratica al dibattito pubblico e assicurare la responsabilità nei confronti degli stessi degli amministratori dei beni pubblici, conformemente alle norme sui diritti umani e allo stato di diritto”</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Ezechia Paolo Reale" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/ezechia-paolo-reale-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/ezechia-paolo-reale/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Ezechia Paolo Reale</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Avvocato del Foro di Siracusa. Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi.</p>
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		<title>La Costituzione non è un optional</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Bozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 19:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Governo con una sorta di “dispotismo paternalistico” ha decretato, ignorando prevalentemente il Parlamento, una sostanziale “dittatura dell’emergenza sanitaria” mediante una concitata e pletorica regolamentazione precettistica, inflessibile, minuziosa nel dispensare proibizioni e divieti, e duramente punitiva perché nutrita della sfiducia verso i cittadini. Di questo armamentario normativo che mira a modellare giuridicamente, con paternalistica determinazione, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo con una sorta di <strong>“dispotismo paternalistico”</strong> ha decretato, ignorando prevalentemente il Parlamento, una sostanziale “dittatura dell’emergenza sanitaria” mediante una concitata e pletorica regolamentazione precettistica, inflessibile, minuziosa nel dispensare proibizioni e divieti, e duramente punitiva perché nutrita della sfiducia verso i cittadini.<br />
Di questo armamentario normativo che mira a modellare giuridicamente, con paternalistica determinazione, i cittadini come se fossero figli minori incapaci di pensare e di determinarsi autonomamente, sulla cui sorte deve vegliare il Governo, l’aspetto più criticabile risiede nella declinazione delle misure che incidono sui diritti di libertà dei cittadini “che non si ammalano né si sospendono”.<span id="more-2296"></span></p>
<p>In uno dei passaggi più difficili, se non drammatici, della storia della nostra Repubblica che avrebbe richiesto come non mai la piena osservanza della Costituzione quale fondamento del nostro sistema di democrazia liberale, stiamo invece assistendo ad una forma di sacralizzazione del potere dell’Esecutivo, alla marginalizzazione del Parlamento, al declino del primato della legge.<br />
Una rilevante compressione e limitazione di fondamentali <strong>diritti di libertà</strong> dei cittadini è stata decisa da una pioggia di decreti emanati con solitaria sollecitudine dal Presidente del Consiglio dei Ministri.<br />
Non si è voluto riconoscere che secondo la Costituzione le libertà fondamentali possono essere incise e limitate soltanto dalla legge, la c.d. ”riserva di legge” formale deliberata dalle Camere, che esclude qualsiasi intervento di fonti non primarie dalla regolamentazione della materia. I costituenti hanno voluto che soltanto la legge fosse lo strumento per vincolare l’azione del potere esecutivo nei confronti delle libertà costituzionali.<br />
Nessuno può negare, quindi, se ci si prende la briga di leggere la Costituzione, l’inidoneità dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire, limitandole, sulle libertà gelosamente tutelate dalla Costituzione poiché i decreti, quali atti sostanzialmente amministrativi, costituiscono una fonte, sicuramente non primaria, e comunque anomala, non contemplata dalla Costituzione, e sono sottratti al vaglio delle Camere e all’esame del Presidente della Repubblica.<br />
Si è ritenuto tuttavia che un’adeguata “copertura legislativa” dei decreti presidenziali potesse essere assicurata dal decreto legge n.6 del 2020, successivamente convertito in legge n.13 del 2020, con il quale il Governo ha “delegato” il presidente del Consiglio ad adottare le misure di contenimento e di contrasto dell’emergenza sanitaria con appositi decreti da esso emessi.<br />
Questa tesi incontra un duplice, concorrente e, a nostro avviso, non superabile né emendabile inciampo: la Costituzione prevede che soltanto il Parlamento possa con una propria legge conferire al Governo la potestà di legiferare “con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato”; la delega al Governo non può essere conferita con atto adottato dal Governo stesso, come dispone anche la legge sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio.<br />
Ed invece proprio questo è accaduto: il Governo ha delegato sé stesso a trasformare, in virtu’ di un’insospettabile capacità taumaturgica, atti amministrativi in atti di legislazione primaria con i quali il Presidente del Consiglio ha ritenuto di poter intervenire per tutelare la salute anche sui diritti di libertà e, contemporaneamente, il Governo ha approvato con un suo atto il suo stesso operato.<br />
Questo tortuoso <strong>“modus procedendi”</strong>, che sembra assomigliare meno ad un procedimento legislativo che ad un giuoco di scatole cinesi in cui il grande assente è stato il Parlamento, ha alterato il quadro istituzionale delle fonti normative di rango primario come disegnato dagli artt.70,76 e 77 della Costituzione e la natura stessa della delega legislativa prevista dalla Costituzione che presuppone il “dualismo” tra il Parlamento delegante e il Governo delegato ed ha vanificato lo scudo della riserva di legge che garantisce le libertà costituzionali.<br />
Evidentemente non si pone in dubbio né l’eccezionalità della situazione sanitaria determinata dalla pandemia né il primato della cura della salute, quale diritto del singolo e bene della collettività, per preservare la vita senza la quale nessun diritto è esercitabile, né è in discussione l’urgenza di provvedere con tempestività per adeguare la normativa all’evoluzione della pandemia.<br />
Tuttavia che, come è stato sostenuto, l’emergenza sia essa stessa la fonte del diritto del Governo di autoattribuirsi poteri, non previsti dalla Costituzione, di limitare le libertà fondamentali con atti amministrativi è tesi, prima ancora che opinabile giuridicamente, pericolosa perché l’elasticità del concetto di emergenza ne può favorire abusi da parte di chi intenda recidere le linfe della libertà.<br />
Non è dato sacrificare in nome delle esigenze sanitarie i diritti di libertà senza un ponderato bilanciamento fra diritti egualmente fondamentali che sono in rapporto di reciproca integrazione, bilanciamento che non può che essere compiuto dalle Camere nel rispetto della struttura normativa articolata e gerarchica dettata dalla Costituzione.<br />
Anche in un frangente di eccezionale gravità che impone rapidità ed urgenza di decisioni, come è lo stato di guerra, la Costituzione ha previsto un regime garantista che eviti qualsiasi arbitrio dell’Esecutivo affidandone la deliberazione e la fissazione dei poteri necessari nonché il controllo politico alle assemblee parlamentari.<br />
E’ significativo che le forze politiche di maggioranza con un tardivo sussulto, che non pare azzardato definire freudiano, hanno tentato una parlamentarizzazione dei decreti senza tuttavia superare la delegittimazione del Parlamento e senza sanare il vizio di origine dei decreti che ne inficia la legittimità costituzionale.<br />
Le Camere, in virtù di un emendamento al decreto legge n.19 del 2020, potranno infatti unicamente ascoltare dal Presidente del Consiglio o da un Ministro delegato l’illustrazione del contenuto dei decreti formulando vaghi indirizzi e nemmeno questi quando il Presidente, per ragioni d’urgenza, si presenterà alle Camere a cose fatte dopo l’emanazione e, si suppone, l’esecuzione dei decreti.<br />
È in giuoco la qualità della democrazia se il Governo si libera dei limiti costituzionali perché solo lo stato di diritto e un assetto costituzionale del potere garantiscono le libertà civili del cittadino che non esprimono un individualismo asociale ma, al contrario, sono il presupposto per la dotazione di pari libertà per tutta la collettività.<br />
L’ossequio alla Costituzione, alla centralità del Parlamento, che è il cuore della democrazia rappresentativa, alle leggi che esprimono gli orientamenti e la volontà del corpo elettorale, non sono lo svago innocente di anacronistiche vestali della Carta come affermano spensieratamente coloro che ritengono che la rappresentanza politica sia niente altro che un fastidioso intralcio ai processi decisionali del Governo. La tentazione di fuoriuscire dalla tradizione del costituzionalismo liberale in nome di una privatizzazione della sovranità non è una novità: già circa due secoli e mezzo or sono i costituenti di Filadelfia avevano ammonito che se la Costituzione è soltanto nominale vi è il rischio di scivolare in un “dispotismo elettivo” che soffoca le coscienze e il pensiero.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Giuseppe Bozzi" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/04/giuseppe-bozzi-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/giuseppe-bozzi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Giuseppe Bozzi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Professore ordinario, della cattedra di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università per gli studi sociali Guido Carli – LUISS – di Roma. Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi.</p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/la-costituzione-non-e-un-optional/">La Costituzione non è un optional</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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