<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Massimiliano Annetta, Autore presso Einaudi Blog</title>
	<atom:link href="https://www.einaudiblog.it/author/massimiliano-annetta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.einaudiblog.it/author/massimiliano-annetta/</link>
	<description>Il blog della Fondazione Luigi Einaudi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2024 20:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2019/06/cropped-logo-tondo-cerchio-bianco-32x32.png</url>
	<title>Massimiliano Annetta, Autore presso Einaudi Blog</title>
	<link>https://www.einaudiblog.it/author/massimiliano-annetta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cosa si cela dietro l&#8217;attacco delle toghe all&#8217;abrogazione dell&#8217;abuso di ufficio</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/cosa-si-cela-dietro-lattacco-delle-toghe-allabrogazione-dellabuso-di-ufficio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Annetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 20:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[abuso di ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano annetta]]></category>
		<category><![CDATA[processo penale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einaudiblog.it/?p=3648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non appena la Camera aveva dato il via libera definitivo al Ddl Nordio – il quale, come noto, conteneva come previsione caratterizzante l’abrogazione del reato di abuso di ufficio – l’Associazione Nazionale Magistrati era scesa sul sentiero di guerra. È “una piccola amnistia per i colletti bianchi” aveva tuonato il Presidente del Sindacato della Corporazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/cosa-si-cela-dietro-lattacco-delle-toghe-allabrogazione-dellabuso-di-ufficio/">Cosa si cela dietro l&#8217;attacco delle toghe all&#8217;abrogazione dell&#8217;abuso di ufficio</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Non appena la Camera aveva dato il via libera definitivo al Ddl Nordio – il quale, come noto, conteneva come previsione caratterizzante l’abrogazione del reato di abuso di ufficio – l’Associazione Nazionale Magistrati era scesa sul sentiero di guerra. È “una piccola amnistia per i colletti bianchi” aveva tuonato il Presidente del Sindacato della Corporazione Giuseppe Santalucia.<br />
Al togato proclama di battaglia aveva, ovviamente, fatto seguito il solito ossessivo tam-tam del giornalismo embedded, il quale da mesi va lamentando la solitudine del cittadino indifeso di fronte ad ogni sorta di abuso e prevaricazione.<br />
Non sorprende quindi che &#8211; guarda caso, da quel processo di Bibbiano che tanto ha appassionato il circuito mediatico-giudiziario &#8211; sia partito l’attacco finale delle toghe alle scelte del Legislatore. La PM del processo sui presunti affidi illeciti “Angeli e demoni” ha, infatti, richiesto al Tribunale di Reggio Emilia di sollevare la questione di costituzionalità. Secondo il magistrato, la norma che cancella l’art. 323 del codice penale sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, che sancisce l’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, con l’art. 24, in quanto lascerebbe i cittadini privi di tutela di fronte alle condotte abusive dei pubblici ufficiali, e con l’art. 117, poiché la norma sarebbe asseritamente in contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il Tribunale emiliano dovrebbe pronunciarsi sul punto il 16 settembre.<br />
La questione appare di scarsa rilevanza pratica.<br />
Innanzitutto nel processo sugli affidi, in quanto non si vede come la Corte Costituzionale possa accogliere una questione di legittimità che finirebbe per applicare retroattivamente una norma più sfavorevole determinata dalla stessa Corte Costituzionale; a tal proposito, l’argine posto dagli articoli 2, comma 2, del codice penale e 25, comma 2, della Costituzione appare invalicabile.<br />
Ma pure in ordine alla stretta questione di legittimità, sebbene non vi sia dubbio che le sentenze costituzionali n. 148/1983, 394/2006 e 5/2014 non escludono un intervento di illegittimità costituzionale in peius – persino laddove volto a resuscitare una fattispecie penale abrogata – il Pubblico Ministero non appare avere molta tela da tessere, poiché proprio quei precedenti giurisprudenziali ci indicano che la verifica di costituzionalità di fatto deve limitarsi alla ricognizione della correttezza del percorso legislativo che ha condotto all’abolizione. Anche perché, sull’intera vicenda, pesa il via libera chiaro e definitivo dato dal Consiglio UE dei 27 svoltosi a giugno scorso che ha con chiare parole accolto l’ipotesi di rendere facoltativo e non più obbligatorio il mantenimento del reato di abuso di ufficio, anche alla luce dell’introduzione, con il DL carceri, del nuovo reato di peculato per distrazione, proprio al fine di assolvere gli impegni assunti dall’Italia con il recepimento della direttiva cosiddetta Merida contro la corruzione, introdotta nel nostro ordinamento con legge 116/2019.<br />
Se la rilevanza giuridica della questione appare, pertanto, tutto sommato limitata, di contro notevole è il significato politico della questione: appena la norma è entrata in vigore, immediata è giunta la reazione tesa a rivendicare la sopravvivenza del controllo inquirente sulla discrezionalità dei pubblici funzionari.<br />
La magistratura italiana non fa un passo indietro nella propria pretesa di sostituirsi al Legislatore. A tal proposito, l’iniziativa che parte dal processo di Bibbiano pare ascrivibile ad una sorta di dichiarazione-manifesto il che non appare certo sorprendente, avendoci l’Associazione Nazionale Magistrati abituato a giudicare con la matita blu non solo le norme approvate dal Parlamento, ma addirittura quelle in discussione. Ciò produce, non da oggi, una costante svalutazione della autorità del Legislatore.<br />
Al netto dei manifesti, ben più pericoloso, però, appare il costante picconamento dell’autorità, non del Legislatore, bensì della Legge. Nel silenzio della quotidianità, infatti, è diffuso ampiamente il fenomeno dei giudici-legislatori, che con una miriade di sentenze cosiddette “creative” superano la cornice dei significati ragionevolmente attribuibili al testo della legge stessa; insomma, sotto il mantello dell’interpretazione si cela la creazione di una nuova disposizione. Va da sé che per questa via diventi lettera morta l’art. 101, comma 2, della Costituzione, che prevede la soggezione del giudice alla sola legge, dal momento che il giudice appare ormai vincolato non tanto alla legge quanto alla interpretazione che della stessa ha dato un suo collega.<br />
Siamo, quindi, in presenza di una manovra che potrebbe definirsi a tenaglia: abituale svalutazione dell’autorità del Legislatore e progressiva svalutazione dell’autorità della Legge. Insomma, abbiamo un problema, anche se a Bibbiano anziché a Houston, ma nessuno pare accorgersene.  </p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Massimiliano Annetta" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/massimiliano-annetta-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/massimiliano-annetta/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Massimiliano Annetta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Penalista, abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dà vita nel 2004 allo studio che porta il suo nome, incentrando la propria attività professionale esclusivamente nel campo del diritto penale, ulteriormente specializzandosi poi nelle tematiche del diritto penale dell’impresa.<br />
L’esercizio della professione non gli impedisce di continuare l’attività universitaria: conseguito il dottorato di ricerca, è stato per oltre dieci anni docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Firenze.<br />
È docente a contratto di Diritto delle Prove Penali e Criminologia presso l’Università Mercatorum di Roma e Direttore e Coordinatore del Master Universitario di I livello in Anticorruzione: un nuovo modello di etica pubblica. Risposte ordinamentali e nuovi protagonisti presso la Link Campus University di Roma.<br />
Accanto alle molteplici pubblicazioni scientifiche, si segnalano numerosi convegni che lo vedono come relatore.<br />
È inserito nella rete “Penalnet” della Commissione Europea (elenco europeo degli avvocati penalisti abilitati a patrocinare dinanzi alle Corti dell’Unione Europea).<br />
E’ stato fiduciario in materia penale, su tutto il territorio nazionale, del SIULP (Sindacato Unitario Lavoratori di polizia) ed è oggi il coordinatore del Dipartimento Affari Legali della UIL Sicurezza.<br />
È il responsabile dell’Ufficio Legale di USIP – International Police Sports Union – Police Games Milano 2019.</p>
<p>Attualmente insegna Diritto Processuale Penale presso l&#8217;Università IUL.</p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.annettaeassociati.it/" target="_self" >www.annettaeassociati.it/</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/cosa-si-cela-dietro-lattacco-delle-toghe-allabrogazione-dellabuso-di-ufficio/">Cosa si cela dietro l&#8217;attacco delle toghe all&#8217;abrogazione dell&#8217;abuso di ufficio</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il 7 aprile e il (triste) anniversario della repubblica giudiziaria</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/il-7-aprile-e-il-triste-anniversario-della-repubblica-giudiziaria/</link>
					<comments>https://www.einaudiblog.it/il-7-aprile-e-il-triste-anniversario-della-repubblica-giudiziaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Annetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 08:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano annetta]]></category>
		<category><![CDATA[sistema giudiziario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einaudiblog.it/?p=2742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quarantadue anni fa, il 7 aprile del 1979, decine di militanti dell’area dell’Autonomia Operaia furono arrestati, accusati di mezzo Codice Penale, in forza di ben due mandati di cattura emessi sulla base delle indagini svolte dai magistrati Pietro Calogero ed Achille Gallucci. L’accusa – il Teorema Calogero, appunto – era di aver costituito una sorta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/il-7-aprile-e-il-triste-anniversario-della-repubblica-giudiziaria/">Il 7 aprile e il (triste) anniversario della repubblica giudiziaria</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quarantadue anni fa, il 7 aprile del 1979, decine di militanti dell’area dell’Autonomia Operaia furono arrestati, accusati di mezzo Codice Penale, in forza di ben due mandati di cattura emessi sulla base delle indagini svolte dai magistrati Pietro Calogero ed Achille Gallucci.</p>
<p>L’accusa – il Teorema Calogero, appunto – era di aver costituito una sorta di <em>Spectre</em> della sovversione che avrebbe diretto, più o meno occultamente, ognuna delle formazioni armate che in quegli anni scorrazzavano per il Paese.</p>
<p>Toni Negri, ritenuto il lider maximo di quell’area antagonista, ebbe l’onore – si fa per dire – di vedersi contestato per la prima volta nella storia repubblicana il delitto di cui all’art. 284 del Codice Penale (insurrezione armata contro i poteri dello Stato).</p>
<p>Perché rivangare vicende tanto lontane nel tempo? Perché quel giorno di primavera ormai lontanissimo nacque la Repubblica Giudiziaria che tanto bene avremmo imparato a conoscere negli anni successivi.</p>
<p>L’Armageddon ricalcò fin dall’esordio un canovaccio ben definito: tesi d’accusa spacciate per verità rivelate, improbabili “pentiti” a suffragarle, i giornali a fare da grancassa (l’Unità si distinse nel distillare giorno per giorno le notizie che cortesemente venivano recapitata in redazione dagli uffici giudiziari), l’(ab)uso della custodia cautelare, le carceri speciali, la criminalizzazione del ruolo del difensore (nelle vicende giudiziarie che seguirono furono tutt’altro che occasionali le carcerazioni degli avvocati).</p>
<p>A rileggere oggi certe accuse verrebbe da sorridere, se non ci fossero di mezzo decine di vite spezzate e una prassi giudiziaria ormai diventata routine: Toni Negri sarebbe stato una sorta di jolly dell’insurrezione, capace, secondo i Pubblici Ministeri, di spaziare dal ruolo di teorico massimo della lotta armata a quelli di telefonista delle BR e distillatore artigianale di bottiglie molotov.</p>
<p>Sotto un profilo squisitamente giuridico, il Teorema Calogero si connaturava per una generalizzata lettura estensiva <em>in malam partem</em> delle norme incriminatrici, la quale certamente costituì la prova generale della “legislazione d’emergenza” che negli anni successivi avrebbe connotato, e ancora oggi connota, il nostro sistema penale.</p>
<p>Perfino lo spezzettamento dell’inchiesta in tre distinti processi fu l’esordio di una pratica di annichilimento delle garanzie difensive tutt’oggi, con grande disinvoltura, praticata.</p>
<p>Secondo un copione che oggi ben conosciamo, la montagna accusatoria partorì il topolino. Dopo quasi dieci anni di processo però, nel sostanziale silenzio di quella stessa informazione che aveva sbattuto il “mostro” in prima pagina ed al prezzo di decine di esistenze umane ormai irrimediabilmente perdute.</p>
<p>Sullo sfondo, il Partito Comunista Italiano ad occhieggiare interessato (anzi, secondo i maligni, a farsi addirittura suggeritore occulto) che da allora cominciò a coltivare, accanto alla risalente pratica stalinista dell’eliminazione dell’avversario per via poliziesca, una sorta di maccartismo venato di giustizialismo paranoide; pulsioni autoritarie dalle quali gli eredi di Botteghe Oscure paiono a tutt’oggi ben lungi dall’affrancarsi.</p>
<p>Nacque quindi a Sinistra, e assai prima di Tangentopoli (della quale non è tuttavia difficile scorgere nelle vicende padovane una sorta di prova generale) il collateralismo con le Procure, nell’ambito del quale l’azione del Pubblico Ministero si fa squisitamente politica ed al tempo stesso riceve legittimazione dalla Politica.</p>
<p>Per chi volesse saperne di più – si perdoni l’accademica tentazione bibliografica – si consiglia la lettura di Luigi Ferrajoli, “Il Teorema Calogero: trame e puntelli” in “Critica del Diritto” n. 23/24, i report che Amnesty International dedicò alla vicenda in discorso tra il 1983 e il 1988 o, per una lettura più “giornalistica”, Giorgio Bocca, “Il caso 7 aprile”, per i tipi di Feltrinelli.</p>
<p>Veniamo all’oggi, e alla lunga notte iniziata in quella stagione ormai lontana, e che ancora non vede l’alba, dal momento che la tendenza a legittimare chi imposta indagini per dimostrare teoremi più che reati si è addirittura consolidata, con evidenti, quanto nefasti, effetti non solo per il sistema giudiziario, ma addirittura per la tenuta democratica del Paese.</p>
<p>Contesti e meccanismi sono sempre i soliti e ormai ben rodati: l’indagine da sganciare contro il “nemico” di turno, con il circo mediatico-giudiziario che la trasforma in arma letale. Del resto il gioco è facile. Bastano (non c’era bisogno di Palamara per scoprirlo) un Procuratore ambizioso e spregiudicato, un giornale che si abbeveri, senza far troppo caso a ciò che ingurgita, alla fonte giudiziaria e un partito che trasformi i pizzini delle procure in demonizzanti battaglie politiche.</p>
<p>Occorre, pertanto, in questo anniversario, spogliarsi di ogni ipocrisia. La politica italiana è ostaggio del giustizialismo da oltre quarant’anni, un periodo– talvolta sarebbe bene rammentarlo alle anime belle della ”Costituzione più bella del mondo” – lungo più del doppio rispetto a quello della dittatura fascista.</p>
<p>Questa pervicace, quanto ben coordinata, azione del sistema mediatico-giudiziario ha, da un lato, impedito, e continua ed impedire, il naturale succedersi fra vecchi e nuovi equilibri politici e, dall’altro, diffuso una diffidenza profonda – tutta italiana – nei confronti della democrazia rappresentativa.</p>
<p>Pare giunto, quindi, il tempo di mettere a tema il problema costituito dall’indigeribile impasto fatto di politicizzazione di una parte della Magistratura, subalternità della politica all’azione delle Procure e trasformazione della Magistratura in soggetto schiettamente politico.</p>
<p>Ne va della nostra Democrazia. Resta un dubbio sullo sfondo: chissà se Pietro Calogero, in quell’ormai lontanissimo 1979, avesse piena contezza dell’Acheronte che si stava apprestando a farci guadare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Massimiliano Annetta" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/massimiliano-annetta-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/massimiliano-annetta/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Massimiliano Annetta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Penalista, abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dà vita nel 2004 allo studio che porta il suo nome, incentrando la propria attività professionale esclusivamente nel campo del diritto penale, ulteriormente specializzandosi poi nelle tematiche del diritto penale dell’impresa.<br />
L’esercizio della professione non gli impedisce di continuare l’attività universitaria: conseguito il dottorato di ricerca, è stato per oltre dieci anni docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Firenze.<br />
È docente a contratto di Diritto delle Prove Penali e Criminologia presso l’Università Mercatorum di Roma e Direttore e Coordinatore del Master Universitario di I livello in Anticorruzione: un nuovo modello di etica pubblica. Risposte ordinamentali e nuovi protagonisti presso la Link Campus University di Roma.<br />
Accanto alle molteplici pubblicazioni scientifiche, si segnalano numerosi convegni che lo vedono come relatore.<br />
È inserito nella rete “Penalnet” della Commissione Europea (elenco europeo degli avvocati penalisti abilitati a patrocinare dinanzi alle Corti dell’Unione Europea).<br />
E’ stato fiduciario in materia penale, su tutto il territorio nazionale, del SIULP (Sindacato Unitario Lavoratori di polizia) ed è oggi il coordinatore del Dipartimento Affari Legali della UIL Sicurezza.<br />
È il responsabile dell’Ufficio Legale di USIP – International Police Sports Union – Police Games Milano 2019.</p>
<p>Attualmente insegna Diritto Processuale Penale presso l&#8217;Università IUL.</p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.annettaeassociati.it/" target="_self" >www.annettaeassociati.it/</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/il-7-aprile-e-il-triste-anniversario-della-repubblica-giudiziaria/">Il 7 aprile e il (triste) anniversario della repubblica giudiziaria</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.einaudiblog.it/il-7-aprile-e-il-triste-anniversario-della-repubblica-giudiziaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svegliati Italia, non esiste un vaccino per tutto</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/svegliati-italia-non-esiste-un-vaccino-per-tutto/</link>
					<comments>https://www.einaudiblog.it/svegliati-italia-non-esiste-un-vaccino-per-tutto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Annetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 23:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano annetta]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einaudiblog.it/?p=2630</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;evanescenza del piano vaccinale, tale da far addirittura dubitare dell&#8217;esistenza del medesimo, e l&#8217;osceno balletto sulle riaperture scolastiche ci regalano gli ennesimi disastri del casaliniano Modello Italia. Nessuna sorpresa; da mesi è dolorosamente evidente a chiunque &#8211; con la non lodevole eccezione dei sempre meno tifosi e dei sempre troppi beneficiati &#8211; l&#8217;incapacità di affrontare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/svegliati-italia-non-esiste-un-vaccino-per-tutto/">Svegliati Italia, non esiste un vaccino per tutto</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;evanescenza del piano vaccinale, tale da far addirittura dubitare dell&#8217;esistenza del medesimo, e l&#8217;osceno balletto sulle riaperture scolastiche ci regalano gli ennesimi disastri del casaliniano Modello Italia.</p>
<p>Nessuna sorpresa; da mesi è dolorosamente evidente a chiunque &#8211; con la non lodevole eccezione dei sempre meno tifosi e dei sempre troppi beneficiati &#8211; l&#8217;incapacità di affrontare l&#8217;emergenza in modo serio.</p>
<p>Non si contassero a migliaia i morti potremmo già archiviare questa surreale stagione ad espediente scenico di un qualche Bavaglino.</p>
<p>Però a ben vedere, al netto del disastro sanitario ed economico, la drammatica situazione che stiamo vivendo qualcosa può insegnarci.</p>
<p>Siamo alfine giunti alla dichiarazione di fallimento dell&#8217;Italia dei mille orticelli clientelari. Siamo insomma al definitivo default, ahinoi a spese nostre, di quell&#8217;indigeribile coacervo fatto di politici per mancanza di mestiere, di commissari amici degli amici, di consorziate e di municipalizzate eterno buen retiro per schiere di trombati, di corpi intermedi sempre ben pasciuti, di monopoli vari ed avariati.</p>
<p>Fate caso ai responsabili in servizio permanente effettivo, a quelli che &#8220;gli altri stanno pure peggio&#8221;, a quelli che &#8220;non è tempo di cercare responsabilità&#8221;; la greppia non è mai troppo lontana.</p>
<p>Si vedano in proposito le reazioni social alla proposta del &#8220;nostro&#8221; Davide Giacalone  finalizzata ad impedire che l&#8217;inefficienza di Stato continui a far marcire nei frigoriferi le, già pesantemente insufficienti, dosi di vaccino disponibili. Se si gratta, sotto la patina di un ideologismo da discount, spunta sempre un capoufficio da vellicare.</p>
<p>Svegliati Italia, perché per questa malattia fatta di poteri nazionali, locali e intermediari sociali esclusivamente intenti alla cura del proprio orticello (quando non esclusivamente del proprio tornaconto personale) non esiste vaccino.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Massimiliano Annetta" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/massimiliano-annetta-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/massimiliano-annetta/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Massimiliano Annetta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Penalista, abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dà vita nel 2004 allo studio che porta il suo nome, incentrando la propria attività professionale esclusivamente nel campo del diritto penale, ulteriormente specializzandosi poi nelle tematiche del diritto penale dell’impresa.<br />
L’esercizio della professione non gli impedisce di continuare l’attività universitaria: conseguito il dottorato di ricerca, è stato per oltre dieci anni docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Firenze.<br />
È docente a contratto di Diritto delle Prove Penali e Criminologia presso l’Università Mercatorum di Roma e Direttore e Coordinatore del Master Universitario di I livello in Anticorruzione: un nuovo modello di etica pubblica. Risposte ordinamentali e nuovi protagonisti presso la Link Campus University di Roma.<br />
Accanto alle molteplici pubblicazioni scientifiche, si segnalano numerosi convegni che lo vedono come relatore.<br />
È inserito nella rete “Penalnet” della Commissione Europea (elenco europeo degli avvocati penalisti abilitati a patrocinare dinanzi alle Corti dell’Unione Europea).<br />
E’ stato fiduciario in materia penale, su tutto il territorio nazionale, del SIULP (Sindacato Unitario Lavoratori di polizia) ed è oggi il coordinatore del Dipartimento Affari Legali della UIL Sicurezza.<br />
È il responsabile dell’Ufficio Legale di USIP – International Police Sports Union – Police Games Milano 2019.</p>
<p>Attualmente insegna Diritto Processuale Penale presso l&#8217;Università IUL.</p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.annettaeassociati.it/" target="_self" >www.annettaeassociati.it/</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/svegliati-italia-non-esiste-un-vaccino-per-tutto/">Svegliati Italia, non esiste un vaccino per tutto</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.einaudiblog.it/svegliati-italia-non-esiste-un-vaccino-per-tutto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cassazione ribadisce la differenza ontologica tra indizio e sospetto</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/la-cassazione-ribadisce-la-differenza-ontologica-tra-indizio-e-sospetto/</link>
					<comments>https://www.einaudiblog.it/la-cassazione-ribadisce-la-differenza-ontologica-tra-indizio-e-sospetto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Annetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 15:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano annetta]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sospetto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einaudiblog.it/?p=2600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Commento a Cass. Pen. Sez. V. Sent., (ud. 14.9.2020) 14.10.2020, n. 28559 &#160; 1. Il caso deciso Al fine di una completa comprensione della quaestio iuris decisa dalla pronuncia annotata, appare utile illustrare i fatti sottesi alla questione di diritto con la quale i giudici di legittimità sono stati chiamati a confrontarsi. La Corte di Appello di Milano, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/la-cassazione-ribadisce-la-differenza-ontologica-tra-indizio-e-sospetto/">La Cassazione ribadisce la differenza ontologica tra indizio e sospetto</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Commento a <a href="http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snpen&amp;id=./20201014/snpen@s50@a2020@n28559@tS.clean.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cass. Pen. Sez. V. Sent., (ud. 14.9.2020) 14.10.2020, n. 28559</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. <i>Il caso deciso</i></p>
<p class="p8">Al fine di una completa comprensione della <i>quaestio iuris</i> decisa dalla pronuncia annotata, appare utile illustrare i fatti sottesi alla questione di diritto con la quale i giudici di legittimità sono stati chiamati a confrontarsi.</p>
<p class="p5">La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, aveva confermato l’affermazione di penale responsabilità di un imputato per i reati di furto pluriaggravato e tentato furto, commessi in un centro commerciale attraverso la cosiddetta tecnica dell’ariete, ovverosia sfondando le porte antipanico con un’autovettura.</p>
<p class="p5">Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione il difensore dell’imputato medesimo, lamentando il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità del ricorrente. Nello <i>specimen</i>, a detta del difensore, <b>i</b>l <i>puntcum dolens</i> della parte motiva della sentenza di appello consisteva nell’aver dedotto, attraverso un ragionamento circolare, che l’imputato avesse commesso il reato ad esso ascritto, sol perché agli atti risultava un’unica prova indiretta, indiziaria, ovvero la circostanza che la sua utenza telefonica si era agganciata ad una cella ubicata in luoghi limitrofi a quelli del <i>locus commissi delicti</i>. Facendo leva sull’anzidetta doglianza, il ricorrente criticava poi l’ulteriore tassello motivazionale a cui aveva fatto ricorso la Corte di Appello; la sentenza di condanna veniva infatti motivata – potrebbe dirsi quasi “lombrosianamente” &#8211; deducendo la responsabilità dell&#8217;imputato pure dalla mera circostanza che egli era stato coinvolto in altro furto, commesso sempre con la tecnica dell’ariete, ciò che si trasformava in elemento di ulteriore sospetto nei suoi confronti.</p>
<p class="p8">I Giudici della nomofilachia accoglievano le doglianze prospettate dal ricorrente, rilevando come la Corte territoriale non avesse fatto buon governo delle regole di valutazione degli indizi, avendo riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato, da un lato esclusivamente attraverso la valorizzazione di un solo indizio, ovvero la localizzazione, dall’altro valutando come prova critica un mero sospetto, cioè il coinvolgimento in un furto commesso un anno prima con modalità simili.</p>
<p class="p5">2. <i>Il “sillogismo giudiziario” e la regola di valutazione degli indizi</i></p>
<p class="p8">Il principio di diritto sancito dalla sentenza che si annota – che a parere di chi scrive costituirebbe un’ovvietà – è, a ben vedere, espressione dei principi fondamentali in materia di motivazione dei provvedimenti giudiziari e di valutazione della prova indiziaria. L’organo giudicante non può dedurre, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato da un unico indizio. Al contempo, è imposto al giudice un serrato onere motivazionale nell’illustrazione del ragionamento logico seguito. Ed infatti, i criteri adottati ed i risultati acquisiti non possono trovare fondamento in un unico indizio, né tale mancanza può essere supplita dalla valorizzazione di elementi privi di rilievo probatorio, quale è il mero sospetto, di per sé sguarnito di un’univoca capacità dimostrativa rispetto alla ricostruzione di un fatto storico. Invero, le congetture, le illazioni, <i>id est</i> i sospetti, non possono essere utilizzati dal giudice nella costruzione di quello che è stato efficacemente definito un “sillogismo giudiziale”. È oltremodo evidente che i due principi – la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e la regola di valutazione degli indizi &#8211; siano indissolubilmente destinati a coesistere e ad intersecarsi tra loro in situazioni simili a quella <i>sub</i> <i>specie</i>.</p>
<p class="p5">L’episteme di queste vere e proprie regole di civiltà giuridica, come noto, risale addirittura al Beccaria, il quale distinguendo tra prove “perfette” e “imperfette” affermava: «<i>possono distinguersi le prove di un reato in perfette ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo, chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna, delle seconde tante son necessarie quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo per l’unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia</i>». Il concetto espresso oltre due secoli fa dall’illuminista milanese è oggi scolpito nel testo dell’art. 192, commi<a href="https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-i/art192.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">,</a> 2 e3 c.p.p., sul quale la Cassazione è stata più volte chiamata a pronunciarsi, senza mai mettere in dubbio il significato della <i>littera legis</i>. Volutamente, utilizzando il plurale – indizi, gravi, precisi e concordanti – il legislatore ha accolto quella tradizione secolare di valutazione delle prove indiziarie, caratteristica indubitabile del rito accusatorio.</p>
<p class="p5">La genesi dei criteri di valutazione degli indizi è, dunque, da ricercare nella distinzione di essi rispetto alle prove. Come è noto, nelle prove il fatto da provare è immediatamente dedotto dal giudice attraverso la rappresentazione che di esso ne fa la fonte. Viceversa, nell’indizio, il fatto storico è provato attraverso un ulteriore passaggio logico che si frappone tra la fonte della prova critica ed il fatto da provare. Solo una legge scientifica ovvero una massima di esperienza consente al giudice di ricollegare l’indizio al fatto. Questo tipo di ragionamento, se l’indizio è isolatamente considerato, è inevitabilmente debole dal punto di vista logico, poiché il fatto indiziante di norma è significativo di una moltitudine di fatti non noti.</p>
<p class="p5">Appare emblematica in tal senso la preoccupazione espressa dal legislatore codicistico nella relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale vigente, ove viene affermata la necessità «<i>di una regola che serva da freno nei confronti degli usi arbitrari e indiscriminati di elementi ai quali, sul piano logico, non è riconosciuta la stessa efficacia persuasiva della prova</i>». I requisiti quantitativi e qualitativi fissati dal codice in materia di valutazione degli indizi, nella visione del legislatore, avrebbero dovuto avere la funzione di arginare la discrezionalità del giudice.</p>
<p class="p5">La regola valutativa prevista dall’art. 192, comma 2, c.p.p., come insegnano le Sezioni Unite, conferisce rilevanza al singolo indizio solo se è corroborato da altri (almeno due) elementi indizianti, purché tutti confluiscano verso un’unica ricostruzione dei fatti da provare. Ed invero, è proprio questo legame indissolubile che lega ogni indizio all’altro che deve essere illustrato nella parte motiva della sentenza; così il giudice ricostruisce un ben preciso percorso logico «<i>come quando si salta da un masso all’altro e poi un altro ancora, per passare da una sponda all’altra del fiume senza cadere in acqua</i>», fino ad approdare alla prova logica del fatto, quella che il Beccaria definiva una “prova perfetta”. È in questi termini che può parlarsi di convergenza del principio dell’obbligo di motivazione con la <i>regula iuris</i> di valutazione degli indizi fissata dall’art. 192, comma 2, c.p.p.. Norma questa che, lungi dal costituire eccezione al libero convincimento, né è la più alta espressione.</p>
<p class="p5">3. <i>Ragionevole dubbio e cultura del sospetto</i></p>
<p class="p8">Nella vicenda in commento, balza ancora più agli occhi come la Corte di Appello di Milano, abbia costruito il suo ragionamento logico riscontrando l’unico indizio a carico dell’imputato solo con un mero sospetto. La critica più incisiva che la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione muove nei confronti della Corte territoriale riguarda proprio l’aver confuso una mera congettura con un indizio. Sul punto è lapidaria la distinzione concettuale: il sospetto è una mera ipotesi soggettiva, non riconducibile in alcun modo – nemmeno con una massima di esperienza – alla commissione di un reato, mentre, gli indizi sono il risultato di un ragionamento inferenziale, attraverso il quale, da un fatto noto si deduce, con alta ed oggettiva probabilità razionale, l’esistenza del fatto da provare. In altri termini, i sospetti, in quanto tali, possono trovare riscontro solo nella mente dell’inquirente e del giudice e non possono mai costituire presupposto argomentativo della motivazione di una sentenza. A ciò si aggiunga che pure l’indizio, se equivoco, non consente di escludere possibili ricostruzioni alternative, poiché non è “grave”; non basta, infatti, che gli indizi siano più di uno, ma è necessario anche che i fatti noti – le singole circostanze indizianti – siano già di per sé sufficientemente provate. Come è stato autorevolmente affermato, se la circostanza indiziante non è sufficientemente provata «<i>si corre il pericolo di costruire un castello di argomentazioni logiche che rischia di franare dalle fondamenta</i>».<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p5">A ciò, a ben vedere, si riferisce la Suprema Corte ove si preoccupa di precisare che la valutazione delle prove indiziarie è di natura bifasica: prima il giudice è tenuto a verificare il livello di precisione e gravità di ciascun indizio, isolatamente considerato, successivamente, deve esaminare unitariamente tutte le circostanze emerse e valutarne la concordanza. In altri termini, ciò sta a significare che deve essere possibile escludere qualsiasi ricostruzione alternativa e poter così affermare la penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. I sospetti, da un punto di vista logico, non consentono al giudice di effettuare il c.d. tentativo di smentita, operazione indispensabile, finalizzata a vagliare l’attendibilità di possibili ricostruzioni alternative rispetto ai fatti contestati all’imputato. Viceversa, gli indizi, se sufficientemente provati, assumono una diretta dimensione oggettiva e, pertanto, possono essere il fondamento del percorso logico-argomentativo seguito dal giudice, riscontrabile da chiunque nelle motivazioni della sentenza. Al contrario, il sospetto, pur se suffragato da circostanze oggettive, può, tuttalpiù, essere motivo per compiere atti di indagine, ad esempio nel caso in cui dichiarazioni rilasciate da una persona informata indirizzino le indagini verso un nuovo “bersaglio” prima ignoto.</p>
<p class="p5">La regola di giudizio di cui all’art. 533 c.p.p. appare inevitabilmente connessa ai criteri di valutazione degli indizi ed è proprio nei processi indiziari che trova la sua più alta consacrazione pratica. Come è noto il termine “ragionevole” sta a significare che il dubbio deve essere comprensibile da una persona razionale, esso ha natura oggettiva e negli stessi termini il giudice dovrà necessariamente tenerne conto nella motivazione della sentenza. Pertanto, il dubbio è ragionevole – poiché all’evidenza non oggettivamente riscontrabile – ogniqualvolta la prova di un fatto viene dedotta dal precedente coinvolgimento in altro reato ovvero semplicemente visionando il certificato del casellario giudiziale. Giudicare l’imputato attribuendo rilevanza alla sua storia passata significherebbe valutarne la penale responsabilità sulla base di un pre-giudizio, ovvero procedere per tipi di autori criminali e non per tipi di fatti criminosi.</p>
<p class="p5">Venendo ad un profilo di analisi, al tempo stesso più ampio e di sistema, appare quanto mai preoccupante la tendenza di parte della magistratura –riscontrabile non solo nel caso descritto dalla sentenza che si annota – di procedere per “sospetti”. Se si tiene, quindi, in considerazione in che termini influisca la regola di giudizio nella valutazione delle circostanze indizianti, deve rilevarsi come dopo oltre quattordici anni dalla legge n. 46 del 2006, il c.d. “B.A.R.D.” appare essere in qualche modo maldigerito; motivare le sentenze attraverso “congetture e sospetti”, significa aggirare il <i>quantum</i> di prova richiesto dal codice di rito, poiché ciò che risiede nella mente del giudicante non potrà mai colmare lo <i>standard</i> probatorio del processo penale.</p>
<p class="p5">Del resto, non sono lontani gli anni in cui, in noti casi di cronaca giudiziaria, veniva invocata la c.d. teoria della convergenza del molteplice, secondo cui un indizio, non grave e non preciso, diverrebbe sufficiente, se integrato con altre circostanze, parimenti, non gravi e non precise, ma convergenti nell’individuazione della responsabilità dell’imputato. Solo qualche anno fa, la Corte di Assise di Appello di Firenze condannava Amanda Knox e Raffaele Sollecito, affermandone la penale responsabilità, da un lato ritenendo che i singoli indizi non fossero rassicuranti e non costituissero una prova certa, dall’altro, tuttavia, riconoscendo sussistente la prova logica dei fatti contestati, poiché tutti gli elementi, unitariamente valutati, potevano ritenersi possibili o probabili. Soltanto nel 2015, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, richiamando i principi costituzionali di cui agli artt. 27, comma 2, e 111, comma 6, Cost, era costretta ad affermare che «<i>il ricorso alla logica ed all’intuizione non può supplire in alcun modo a carenze probatorie o ad insufficienze investigative</i>». La convergenza di più elementi, tra cui, per ipotesi il coinvolgimento dell’imputato in altro delitto, non aumenta la probabilità logica dell’ipotesi dell’accusa, infatti, il sospetto può esprimere ciò che avviene il più delle volte secondo un apprezzamento del tutto personale dell’inquirente o del giudicante, ma non ciò che nella realtà è avvenuto; in questa tipologia di ragionamento difetterebbe quell’alta “credibilità razionale” richiesta dalle Sezioni Unite.</p>
<p class="p5">In conclusione, pare il caso richiamare le parole di un magistrato, il cui insegnamento, richiamato ad ogni pié sospinto, mostra, a quasi trent’anni dalla sua morte, di non essere evidentemente stato compiutamente compreso: “<i>la cultura del sospetto non è l’anticamera della verità: la cultura del sospetto è l’anticamera del khomeinismo</i>” (G. Falcone).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Massimiliano Annetta" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/massimiliano-annetta-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/massimiliano-annetta/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Massimiliano Annetta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Penalista, abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dà vita nel 2004 allo studio che porta il suo nome, incentrando la propria attività professionale esclusivamente nel campo del diritto penale, ulteriormente specializzandosi poi nelle tematiche del diritto penale dell’impresa.<br />
L’esercizio della professione non gli impedisce di continuare l’attività universitaria: conseguito il dottorato di ricerca, è stato per oltre dieci anni docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Firenze.<br />
È docente a contratto di Diritto delle Prove Penali e Criminologia presso l’Università Mercatorum di Roma e Direttore e Coordinatore del Master Universitario di I livello in Anticorruzione: un nuovo modello di etica pubblica. Risposte ordinamentali e nuovi protagonisti presso la Link Campus University di Roma.<br />
Accanto alle molteplici pubblicazioni scientifiche, si segnalano numerosi convegni che lo vedono come relatore.<br />
È inserito nella rete “Penalnet” della Commissione Europea (elenco europeo degli avvocati penalisti abilitati a patrocinare dinanzi alle Corti dell’Unione Europea).<br />
E’ stato fiduciario in materia penale, su tutto il territorio nazionale, del SIULP (Sindacato Unitario Lavoratori di polizia) ed è oggi il coordinatore del Dipartimento Affari Legali della UIL Sicurezza.<br />
È il responsabile dell’Ufficio Legale di USIP – International Police Sports Union – Police Games Milano 2019.</p>
<p>Attualmente insegna Diritto Processuale Penale presso l&#8217;Università IUL.</p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.annettaeassociati.it/" target="_self" >www.annettaeassociati.it/</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/la-cassazione-ribadisce-la-differenza-ontologica-tra-indizio-e-sospetto/">La Cassazione ribadisce la differenza ontologica tra indizio e sospetto</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.einaudiblog.it/la-cassazione-ribadisce-la-differenza-ontologica-tra-indizio-e-sospetto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La credibilità che manca al Governo</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/la-credibilita-che-manca-al-governo/</link>
					<comments>https://www.einaudiblog.it/la-credibilita-che-manca-al-governo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Annetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 09:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano annetta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einaudiblog.it/?p=2557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ora che è evidente che il “Modello Italia” era una fake news, e neppure delle più verosimili, pare venuto il momento di chiedersi &#8211; con pacatezza, ma pure senza sconti per alcuno &#8211; di cosa è figlio il brutto vento che soffia sul Paese ed alimenta focolai, piccoli e grandi, di malessere sociale e tumulti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/la-credibilita-che-manca-al-governo/">La credibilità che manca al Governo</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ora che è evidente che il “Modello Italia” era una fake news, e neppure delle più verosimili, pare venuto il momento di chiedersi &#8211; con pacatezza, ma pure senza sconti per alcuno &#8211; di cosa è figlio il brutto vento che soffia sul Paese ed alimenta focolai, piccoli e grandi, di malessere sociale e tumulti di piazza, relegati, per ora, a questioni di ordine pubblico.<br />
Sia chiaro: solo qualche cretino vede nelle piazze di Napoli, Roma, Milano, Bari, Rimini (l’elenco è lungo ed in costante aggiornamento) una moderna riedizione dei moti di Versailles, ma solo qualche altro cretino pensa di poter etichettare le stesse come espressione di revanscismo fascista.<br />
Ed ancora, solo qualche cretino incolpa il Governo per la diffusione del virus, ma solo qualche altro cretino nega che, se anche hai solo la necessità di un tampone, ti impantani nelle sabbie mobili di una burocrazia spaventosamente inefficiente.<br />
Poi vi sono le conseguenze economiche del virus. Anche in questo caso, solo qualche cretino pensa che il contrasto alla pandemia potesse risolversi in un pranzo di gala, ma solo qualche altro cretino finge di non vedere la frattura che si è andata acuendo, ogni giorno di più, tra garantiti e non garantiti.<br />
Ed infine, bisogna fare i conti con gli effetti psicologici del virus. Pure in questo caso, solo qualche cretino pensa che non siano necessari sacrifici, ma solo qualche altro cretino può negare che finora, nell’imporre quei sacrifici si sia andati a casaccio (nessuno comprende perché nelle palestre ci si infetti e sui vagoni della metropolitana no) o, peggio, stando sempre ben accorti a non urtare gli interessi di corporazioni piccole e grandi, soprattutto se contigue al proprio elettorato (e qui magari si comprende perché in palestra ci si infetta ed in metropolitana no).<br />
Perché è qui che nascono il malessere, la frustrazione, e pure la rabbia, che stanno riempiendo le piazze (nelle quali, da che mondo è mondo, i casseurs si sono sempre infiltrati).<br />
Il re è nudo, e solo qualche cretino, stavolta posizionato da una parte sola, si ostina a negarlo. Anche la mitologica casalinga di Voghera – anch’essa ormai 2.0 – ha capito che finora si è fatta ammuina, che non si è fatto quanto dovuto, che si è tentato in ogni modo di scaricare la propria inettitudine sui cittadini colpevolizzandoli e, infine, non è più disposta a pagare sulla propria pelle l’inefficienza di chi comanda e della macchina pubblica, sempre ben pasciuta, che sta sotto di lui.<br />
Occorre, insomma, trarre le conclusioni di quanto sta accadendo, e chiedersi se questo Governo abbia la credibilità per continuare a gestire la pandemia.<br />
La mia risposta è no, e non perché antipatizzi con chi c’è o simpatizzi per chi potrebbe esserci.<br />
Chi ci ha condotto fin qui, ormai è evidente, ha fallito quando c’era da contenere il virus, ha fallito quando c’era da prevenirlo e, soprattutto, non ha più – al netto di pochi tifosi e molti beneficiati – la credibilità per chiedere agli italiani di sacrificarsi ancora.<br />
Per concludere, non è compito nostro indicare a maggioranza e opposizione che fare, ma sarà il caso che alla questione si cominci a porre mente, altrimenti gli incendi si moltiplicheranno, e domarli non sarà facile.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Massimiliano Annetta" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/massimiliano-annetta-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/massimiliano-annetta/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Massimiliano Annetta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Penalista, abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dà vita nel 2004 allo studio che porta il suo nome, incentrando la propria attività professionale esclusivamente nel campo del diritto penale, ulteriormente specializzandosi poi nelle tematiche del diritto penale dell’impresa.<br />
L’esercizio della professione non gli impedisce di continuare l’attività universitaria: conseguito il dottorato di ricerca, è stato per oltre dieci anni docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Firenze.<br />
È docente a contratto di Diritto delle Prove Penali e Criminologia presso l’Università Mercatorum di Roma e Direttore e Coordinatore del Master Universitario di I livello in Anticorruzione: un nuovo modello di etica pubblica. Risposte ordinamentali e nuovi protagonisti presso la Link Campus University di Roma.<br />
Accanto alle molteplici pubblicazioni scientifiche, si segnalano numerosi convegni che lo vedono come relatore.<br />
È inserito nella rete “Penalnet” della Commissione Europea (elenco europeo degli avvocati penalisti abilitati a patrocinare dinanzi alle Corti dell’Unione Europea).<br />
E’ stato fiduciario in materia penale, su tutto il territorio nazionale, del SIULP (Sindacato Unitario Lavoratori di polizia) ed è oggi il coordinatore del Dipartimento Affari Legali della UIL Sicurezza.<br />
È il responsabile dell’Ufficio Legale di USIP – International Police Sports Union – Police Games Milano 2019.</p>
<p>Attualmente insegna Diritto Processuale Penale presso l&#8217;Università IUL.</p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.annettaeassociati.it/" target="_self" >www.annettaeassociati.it/</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/la-credibilita-che-manca-al-governo/">La credibilità che manca al Governo</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.einaudiblog.it/la-credibilita-che-manca-al-governo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La (furba) retorica del capro espiatorio</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/la-furba-retorica-del-capro-espiatorio/</link>
					<comments>https://www.einaudiblog.it/la-furba-retorica-del-capro-espiatorio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Annetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 21:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[magistratura]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano annetta]]></category>
		<category><![CDATA[piacenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einaudiblog.it/?p=2440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra le molte strade percorrendo le quali ci si poteva avvicinare alla vicenda dei carabinieri di Piacenza l’informazione mainstream ha scelto, al solito, la più comoda. Lo schema è persino usurato. La conferenza stampa del Procuratore di turno ad ammansire con l’elenco dei buoni e dei cattivi, le frattaglie di atti di indagine sapientemente impastate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/la-furba-retorica-del-capro-espiatorio/">La (furba) retorica del capro espiatorio</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le molte strade percorrendo le quali ci si poteva avvicinare alla vicenda dei carabinieri di Piacenza l’informazione mainstream ha scelto, al solito, la più comoda.<br />
Lo schema è persino usurato. La conferenza stampa del Procuratore di turno ad ammansire con l’elenco dei buoni e dei cattivi, le frattaglie di atti di indagine sapientemente impastate per far lievitare il solito indigeribile mappazzone di sgomento, sconcerto ed indignazione et voilà il capro espiatorio è servito.<br />
Lo spartito è talmente scontato che passa pure la voglia di evocare la presunzione di non colpevolezza, ché pure il più paziente dei musici finisce per annoiarsi a forza di suonare sempre la stessa canzone.<br />
Beninteso, un poliziotto o un carabiniere delinquente, oppure solo prepotente, rappresenta una ferita intollerabile per la democrazia.<br />
Pure, però, il costante infischiarsene dell’art. 27 comma 2 della Costituzione Repubblicana e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, i quali si limitano peraltro a ribadire l’ovvietà che non possano esserci colpevoli prima e senza di un processo, significa prenderla a schiaffoni quella stessa democrazia. Con una differenza: gli odiosissimi reati dei Carabinieri sono ancora tutti da accertare, il vizio di prendere per oro colato ogni ipotesi &#8211; pure la più strampalata &#8211; che esca dalle Procure della Repubblica è conclamato.<br />
Ma, a ben vedere, non è questo il punto nodale della questione.<br />
Nell’ordinanza che ha spedito in carcere i Carabinieri si legge di “modus operandi criminale” diventato “modalità ordinaria di gestione [&#8230;] della quotidianità lavorativa”. Con un’unica esigenza: “aumentare la produttività, intesa come numero di arresti, senza correlativamente sostenere il peso di indagini articolate e complesse”.<br />
Verrebbe da chiedersi se dopo il rito ambrosiano emerso ai tempi di Tangentopoli tocchi ora fare i conti pure con il rito piacentino. Consta infatti, che la Polizia Giudiziaria continui a dipendere dai Pubblici Ministeri ed il controllo giurisdizionale continui a competere ai Giudici e, francamente, questa novella &#8211; che sia Bolzaneto o la Caserma Levante &#8211; che i cattivi facciano sempre tutto da soli comincia ad essere stucchevole.<br />
Perché, cari i miei indignati in servizio permanente effettivo, funziona così. Le Forze dell’Ordine &#8211; i Carabinieri di Piacenza non fanno eccezione &#8211; vedono il loro potere di indagine orientato, riscontrato e verificato da un Pubblico Ministero, o almeno così dovrebbe essere.<br />
Poi c’è un Giudice che deve controllare con assoluta terzietà (avete capito ora perché abbiamo questa strana fissazione della separazione delle carriere?) e pure in questo caso tocca dire almeno così dovrebbe essere.<br />
Mica è finita qui, peraltro. Perché poi c’è il processo nel quale verificare nel pubblico contraddittorio e in condizioni di assoluta parità tra Accusa e Difesa le ipotesi della prima. Pure stavolta, però, bisogna dire almeno così dovrebbe essere, perché tra patenti di credibilità privilegiata più o meno larvatamente riconosciute ai testi di Polizia Giudiziaria e il fastidio crescente di una parte della magistratura verso il giusto processo, pur costituzionalizzato all’art. 111, proprio tutti uguali di fronte alla legge non siamo.<br />
Tutto questo, cari miei sconcertati benpensanti, è avvenuto e avviene innanzitutto grazie a voi che, tanto per dirne una, vi spellate le mani quando quel Tale che sbatterebbe in gattabuia pure quelli beccati in divieto di sosta o qualche suo epigono minore vanno in televisione a dire che il processo non serve, che rito accusatorio e garanzie difensive son blandizie borghesi e che basterebbe prender subito per buono quello che scrivono gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria per fare presto e bene.<br />
Allora, come si sul dire nelle curve calcistiche, fuori gli attributi. O abbiamo il coraggio di dire, senza infingimenti, che il sistema è marcio, per intero. O continueremo a farci indicare, ormai a cadenza settimanale, sempre nuovi capri espiatori, che siano il tatuato Appuntato Montella o l’incravattato Dottor Palamara.<br />
Se decidete di intraprendere la via più impervia fate un fischio. Altrimenti avviatevi pure da soli.<br />
Prima o poi ci ritroveremo, perché, finché il sistema resterà questo, la campana potrà suonare per chiunque, sotto forma di un collega di Montella che vi tira giù dal letto alle quattro del mattino perché qualcuno anziché Tortona ha letto Tortora e quella consonante significa anni di galera.<br />
Se del caso ci troverete sempre qui, dalla parte del torto, a difendervi, nonostante voi.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Massimiliano Annetta" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/massimiliano-annetta-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/massimiliano-annetta/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Massimiliano Annetta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Penalista, abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dà vita nel 2004 allo studio che porta il suo nome, incentrando la propria attività professionale esclusivamente nel campo del diritto penale, ulteriormente specializzandosi poi nelle tematiche del diritto penale dell’impresa.<br />
L’esercizio della professione non gli impedisce di continuare l’attività universitaria: conseguito il dottorato di ricerca, è stato per oltre dieci anni docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Firenze.<br />
È docente a contratto di Diritto delle Prove Penali e Criminologia presso l’Università Mercatorum di Roma e Direttore e Coordinatore del Master Universitario di I livello in Anticorruzione: un nuovo modello di etica pubblica. Risposte ordinamentali e nuovi protagonisti presso la Link Campus University di Roma.<br />
Accanto alle molteplici pubblicazioni scientifiche, si segnalano numerosi convegni che lo vedono come relatore.<br />
È inserito nella rete “Penalnet” della Commissione Europea (elenco europeo degli avvocati penalisti abilitati a patrocinare dinanzi alle Corti dell’Unione Europea).<br />
E’ stato fiduciario in materia penale, su tutto il territorio nazionale, del SIULP (Sindacato Unitario Lavoratori di polizia) ed è oggi il coordinatore del Dipartimento Affari Legali della UIL Sicurezza.<br />
È il responsabile dell’Ufficio Legale di USIP – International Police Sports Union – Police Games Milano 2019.</p>
<p>Attualmente insegna Diritto Processuale Penale presso l&#8217;Università IUL.</p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.annettaeassociati.it/" target="_self" >www.annettaeassociati.it/</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/la-furba-retorica-del-capro-espiatorio/">La (furba) retorica del capro espiatorio</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.einaudiblog.it/la-furba-retorica-del-capro-espiatorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La responsabilità del datore di lavoro per contagio da covid-19</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/responsabilita-datore-di-lavoro-da-covid-19/</link>
					<comments>https://www.einaudiblog.it/responsabilita-datore-di-lavoro-da-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Annetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 20:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einaudiblog.it/?p=2310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’affrontare il tema della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid -19 occorre una premessa, a mo’ di prooimion metodologico: le righe che seguono sono polemiche (perché solo l&#8217;ipocrisia mi risulta più indigesta dell&#8217;incapacità) e di non facile lettura (perché involgono questioni tecniche e &#8211; nonostante quello che vi hanno inculcato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/responsabilita-datore-di-lavoro-da-covid-19/">La responsabilità del datore di lavoro per contagio da covid-19</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’affrontare il tema della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid -19 occorre una premessa, a mo’ di <em>prooimion</em> metodologico: le righe che seguono sono polemiche (perché solo l&#8217;ipocrisia mi risulta più indigesta dell&#8217;incapacità) e di non facile lettura (perché involgono questioni tecniche e &#8211; nonostante quello che vi hanno inculcato in anni di salotti televisivi con annesso plastico di una &#8220;scena del crimine&#8221; purchessia &#8211; il diritto è materia complessa). Insomma chi cerca unanimismo patriottardo e banalizzazione argomentativa si rivolga altrove.<span id="more-2310"></span><br />
La questione è persino risalente; dapprima l&#8217;art. 42/2 del D.L. 17.3.2020 (cosiddetto Cura Italia) e, di seguito, la Circolare INAIL n.13 del 3.4.2020 hanno disposto che, per amplissime categorie di lavoratori &#8220;nei casi accertati di infezione da coronavirus&#8221; l&#8217;INAIL stessa assicuri un indennizzo in automatico, qualificando in ogni caso l&#8217;evento quale infortunio sul lavoro.<br />
Chi scrive, come d’abitudine in sguarnita compagnia, aveva sin da subito denunciato la possibile efficacia mortale (per le aziende) di una norma tanto mal congegnata. Son dovuti, tuttavia, passare due mesi e che se ne accorgessero i giornali (fino a quel momento pensosamente assorbiti dalle questioni derivanti dall&#8217;abbigliamento della giovane Silvia Romano) perché il tema facesse, in qualche modo, ingresso nel dibattito pubblico.<br />
Meglio tardi che mai si dirà, purché si giunga in qualche modo all’abrogazione (atteso che nel frattempo il Decreto Cura Italia è stato convertito, nell’indifferenza generale, con Legge 24.4.2020 n. 27) che determini la cessazione dell’efficacia di una norma giuridica tanto scombiccherata.<br />
Giammai, dapprima gli ineffabili burocrati dell’INAIL e poi il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ci hanno spiegato, non senza un certo sussiego, che non c’è bisogno di abrogare alcunché, poiché non è previsto “nessun automatismo tra infortunio sul lavoro e responsabilità&#8221;.<br />
Insomma, ma cosa ci eravamo messi in testa noi soliti malpensanti? Occorre immediatamente rassicurare i nostri illuminati rappresentanti. Che il Decreto Cura Italia avesse introdotto non una presunzione semplice (come tale rimessa al prudente apprezzamento del Giudice), bensì una presunzione, pur sempre legale, ma relativa e non assoluta (che come tale non avrebbe ammesso prova contraria) l’avevamo capito da soli. Vien pure, ci si perdoni l’impudenza, da aggiungere che ci mancava pure che, per ciò che riguarda l’ambito penale, in presenza di una posizione di garanzia del datore di lavoro e, quindi, a fronte di una responsabilità ex art. 40.2 c.p., trattandosi di reato omissivo improprio, qualcuno avesse pensato di introdurre un invincibile pregiudizio probatorio degno del <em>Malleus Maleficarum</em>.<br />
In definitiva, vi ringraziamo della spiegazione, ma ci era già sufficientemente chiaro. Da umile studioso del diritto penale, tuttavia, mi permetto di dare un’ulteriore informazione a coloro che tanto attentamente vigilano sulla salute nostra e delle nostre imprese. Che chi applichi rigorosamente le, pur cervellotiche e contraddittorie, regole poste a tutelare i lavoratori dal rischio di contagio fosse impossibilitato ad offrire la prova dell’adempimento alla propria posizione di garanzia non c’era venuto in mente neppure a fronte del situazionismo che pare connotare l’intera gestione governativa dell’emergenza sanitaria. Vi faccio, però, una confidenza: quella prova contraria l’imprenditore potrà darla nell’ambito di un lungo e, per lui, costoso procedimento penale, magari dopo aver subito il sequestro dell’attività e sarà una prova diabolica, stante l’impossibilità sostanziale di circoscrivere con certezza il luogo del contagio. Insomma, magari tra qualche anno (sempre che, vincendo le resistenze di un certo sindacalismo ultra-corporativo, i Tribunali prima o poi riaprano), gli imprenditori italiani avranno la possibilità di dimostrare l’assoluta correttezza del proprio agire; perdura una sola incertezza: chissà se per allora ci saranno ancora le aziende.<br />
In conclusione, più che <em>Cura Italia</em> vien da dire <em>Auguri Italia</em>, a occhio ne abbiamo un gran bisogno.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Massimiliano Annetta" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/massimiliano-annetta-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/massimiliano-annetta/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Massimiliano Annetta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Penalista, abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dà vita nel 2004 allo studio che porta il suo nome, incentrando la propria attività professionale esclusivamente nel campo del diritto penale, ulteriormente specializzandosi poi nelle tematiche del diritto penale dell’impresa.<br />
L’esercizio della professione non gli impedisce di continuare l’attività universitaria: conseguito il dottorato di ricerca, è stato per oltre dieci anni docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Firenze.<br />
È docente a contratto di Diritto delle Prove Penali e Criminologia presso l’Università Mercatorum di Roma e Direttore e Coordinatore del Master Universitario di I livello in Anticorruzione: un nuovo modello di etica pubblica. Risposte ordinamentali e nuovi protagonisti presso la Link Campus University di Roma.<br />
Accanto alle molteplici pubblicazioni scientifiche, si segnalano numerosi convegni che lo vedono come relatore.<br />
È inserito nella rete “Penalnet” della Commissione Europea (elenco europeo degli avvocati penalisti abilitati a patrocinare dinanzi alle Corti dell’Unione Europea).<br />
E’ stato fiduciario in materia penale, su tutto il territorio nazionale, del SIULP (Sindacato Unitario Lavoratori di polizia) ed è oggi il coordinatore del Dipartimento Affari Legali della UIL Sicurezza.<br />
È il responsabile dell’Ufficio Legale di USIP – International Police Sports Union – Police Games Milano 2019.</p>
<p>Attualmente insegna Diritto Processuale Penale presso l&#8217;Università IUL.</p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.annettaeassociati.it/" target="_self" >www.annettaeassociati.it/</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/responsabilita-datore-di-lavoro-da-covid-19/">La responsabilità del datore di lavoro per contagio da covid-19</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.einaudiblog.it/responsabilita-datore-di-lavoro-da-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
