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	<title>Salute Archivi - Einaudi Blog</title>
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	<description>Il blog della Fondazione Luigi Einaudi</description>
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	<title>Salute Archivi - Einaudi Blog</title>
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		<title>La Donna</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Caterina Calabrese]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 20:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Religione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#8220;Non è bene che l’uomo (ish) sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile&#8221; (Gen. 2,18) &#8220;Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo una [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Non è bene che l’uomo (ish) sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile&#8221; (Gen. 2,18) &#8220;Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo una donna (ishà) e la condusse all’uomo. Appena l’uomo la vide disse: questa volta essa è carne dalla mia carne osso dalle mie ossa&#8221; (Gen. 2,21). Il questo modo mirabile Dio colmò nell’uomo la mancanza di un suo simile, anzi un altro ISH con un prolungamento ISH-À. Quel prolungamento, quel di più che è dato dall’esclusiva capacità femminile di generare, di dare la vita. È un carisma perpetuo come il movimento degli astri, una vocazione che si espleta a prescindere dal generare la vita, ma che genera in maniera materna anche la percezione di sé e degli altri.  Le differenze caratterizzanti l’uomo e la donna non sono solo esteriori o somatiche, ma entrambi i soggetti differiscono nel modo di vedere, di sentire e di operare. San Giovanni Paolo II ha voluto tributare alla donna i suoi meriti nella Lettera alle donne del 29 giugno 1995, e sollecita il mondo ad avere un senso di gratitudine e riconoscerne la dignità e i diritti. Anzi, va oltre e ringrazia la Santissima Trinità per il “mistero della donna”. Già, proprio perché la donna è capace di contenere la vita e la vita è Dio; infatti, appelliamo lo Spirito Santo come “fonte della vita”.  Un privilegio che è parso bene al Creatore di donare ad ishà. In qualche modo, anche solo inconsciamente, l’idea di superiorità di ish trova un vincolo eterno, un equilibrio divino derivante dalla capacità generativa della donna. E dunque per questo che, se ish vuole donare la vita deve farlo attraverso ishà.  Sappiamo che Dio creò un essere vivente tutto nuovo, per colmare quell’insopportabile senso di solitudine che va sotto il nome di “solitudine di Adamo”. Egli creò una compagna da appaiare alla sua natura razionale, preminente su tutte le creature. Ma Dio, a causa della disobbedienza dei nostri progenitori, ha dovuto formulare nuove regole tenendo in considerazione questo vulnus che i nostri progenitori avevano acconsentito di accogliere. Nel comminare la condanna Dio dice: “Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà” (Gen. 3,16) Dunque per la donna rimarrà un istinto verso l’uomo, ovvero una passione che la spinge a desiderare e farsi desiderare e per l’uomo i sentimenti di dominio, di potestà, di controllo, sovranità, preminenza… Istinto e dominio, dopo il peccato, sono i due nuovi modi ferali di essere. Già, perché peccando non hanno più potuto cogliere dall’albero della vita diventando per questo mortali. Il peccato andrebbe dominato, ma il più delle volte trascende ogni umano controllo, generando brutture. La donna per “istinto generandi” è portata verso l’uomo, ma a volte ciò è percepito dall’uomo come una disponibilità di cui avvalersi anche solo per esercitare la propria mascolinità, talvolta fino alla prevaricazione. Tutto ciò poi può portare all’aberrazione nota a tutti che va sotto il nome di “femminicidio”, un neologismo che per la frequenza del fenomeno ora è in uso frequentemente. Chissà Dante in che girone infernale avrebbe collocato gli autori di femminicidio. Forse ancora più in profondità che nel primo girone del settimo cerchio dove gli omicidi sono immersi nel Flegetonte, un fiume di sangue bollente. Forse collocherebbe nello stesso luogo anche gli stupratori. Un meschino atto di imperio, violento e con terribili conseguenze nel corpo e nella psiche.  Un’azione che trascina lo stupratore al di sotto della sua eccelsa natura di essere razionale, cedendo ad istinti animali, che annientano la ragione stessa. Con il linguaggio psicologico potremmo dire che ci troviamo di fronte ad un bias cognitivo, ovvero ad una distorsione, una inclinazione causata da un pregiudizio. Detto pregiudizio si potrebbe collocare nell’affermazione di sé stesso come signore preminente. I due soggetti creati per conforto vicendevole, a partire dalla disobbedienza segnano un differente passo. Un incedere che nei secoli si è sedimentato formando una percezione maschile e sociale della donna che spesso misconosce la dignità femminile, travisando le sue intrinseche prerogative ora emarginandola ora riducendola persino in schiavitù e dominandola. Evenienza oggi molto mitigata dall’autonomia economica da lavoro femminile, anche se spesso la donna è sottopagata per non sminuire la supremazia economica maschile. Quanto a diritti delle donne l’Europa molto in fretta ne fa emergere di nuovi come il <strong>diritto all&#8217;aborto</strong>, uno scempio sul corpo femminile. Una libertà molto dolorosa. La pratica abortiva è una profanazione violenta, che lascia strascichi psicologici e a volte anche fisici. La dignità umana passa anche per il rispetto del proprio corpo, prima di chiederlo ad altri come diritto bisognerebbe che la donna stessa si rispettasse e non considerasse un diritto personale sopprimere una parte di sé, un soggetto vivo e vitale ma incapace di difendersi. Ancor di più oggi che esiste una vasta gamma di anticoncezionali capaci di evitare soluzioni tanto drammatiche e invasive, quindi la necessità di ricorrere a questo presunto diritto.</p>
<p>Il diritto all’aborto ha il suo esatto contrario nel diritto alla procreazione rivendicato da unioni sterili. Una limitazione superata con l’utero in affitto. Un utero di donna senza nome, senza identità, una macchina-umana necessariamente donna ma, senza diritti. Un utero res nullius per la cui proprietà, anche momentanea, basta pagare e per maggior beffa, la gran parte di quel danaro non arriva alla donna-incubatrice ma unge la macchina del business delle nascite conto terzi. Anche la locuzione: “utero in affitto” è una deminutio perché mutuato dall’uso delle cose. Infatti, si affitta un garage, una macchina, un appartamento non certo parti di una persona vivente. Sarebbe opportuno ripensare la parola diritto e valutare se si può definire in questi termini un’azione che prevede la negazione di diritti altrui. Se l’Europa non riconosce il diritto all’esistenza degli europei e incentiva a colpi di presunti diritti l’eliminazione di nuove generazioni, non v’è dubbio: è l’inizio della fine.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Caterina Calabrese" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2021/04/caterina-calabrese-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/caterina-calabrese/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Caterina Calabrese</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Laureata in Tecnologia alimentare e in scienze religiose. Giornalista freelance dal 1990, scrive per diverse testate nazionali. Con il marito, ha scritto <em>La dieta dei vostri bambini </em>(Piemme, 1991), <em>La dieta in gravidanza</em> (Sperling &amp; Kupfer, 1997), <em>Bambini, a tavola!</em> (Piemme, 2000), <em>La dieta del Terzo Millennio</em> (La Stampa, 2001),<em> Cibo etico – Cibo dietetico</em> (Piemme, 2007).</p>
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		<title>La scelta del tipo di vaccino anticovid-19 è una libera concessione del decisore politico o un primario diritto costituzionale del cittadino?</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/la-scelta-del-tipo-di-vaccino-anticovid-19-e-una-libera-concessione-del-decisore-politico-o-un-primario-diritto-costituzionale-del-cittadino/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Iuvinale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 20:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[nicola iuvinale]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ecc. La proliferazione e l&#8217;arrivo, seppur scaglionato, sul mercato dei diversi vaccini anticovid fanno pensare alla varietà di prodotti che siamo soliti trovare in un ben fornito banco del supermercato. Come scegliere il più giusto? Senza dubbio, infatti, gli interessi che entrano in gioco intorno a questa problematica, partendo dalla salute e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/la-scelta-del-tipo-di-vaccino-anticovid-19-e-una-libera-concessione-del-decisore-politico-o-un-primario-diritto-costituzionale-del-cittadino/">La scelta del tipo di vaccino anticovid-19 è una libera concessione del decisore politico o un primario diritto costituzionale del cittadino?</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ecc. La proliferazione e l&#8217;arrivo, seppur scaglionato, sul mercato dei diversi vaccini anticovid fanno pensare alla varietà di prodotti che siamo soliti trovare in un ben fornito banco del supermercato. Come scegliere il più giusto? Senza dubbio, infatti, gli interessi che entrano in gioco intorno a questa problematica, partendo dalla salute e arrivando a quello dei considerevoli profitti economici che la vendita del vaccino comporta, esigono che si faccia una riflessione approfondita a riguardo.</p>
<p>Tempo fa il <a href="https://www.iltempo.it/attualita/2021/01/02/news/vaccino-covid-aifa-scelta-pfizer-moderna-sanofi-nicola-magrini-ffetti-collaterali-astrazeneca-mielite-disturbi-neurologici-25738570/">quotidiano il Tempo</a>  riportò che sarebbe stata<em>“</em> <strong><em>l’Agenzia italiana del farmaco a decidere a chi dare questo o quel vaccino (AIFA)”.</em></strong> Una decisione, dunque, che esulerebbe dalla scelta personale. E se il cittadino volesse un vaccino differente rispetto a quanto deciso per lui, potrebbe richiederlo se disponibile? Il sanitario competente avrebbe l&#8217;obbligo di consigliare quello migliore? Oppure l&#8217;Aifa potrebbe <em><strong>“</strong></em><em><strong>imporre”</strong></em> la tipologia di vaccino da somministrare?</p>
<p>La questione, oggi, più che ieri, è ancorpiù importante per la problematica della seconda dose del vaccino Astrazenaca a la possibilità della vaccinazione eterologa che il Governo parrebbe ammettere.</p>
<p>Allo stato attuale, il generale diritto alla salute garantirebbe al cittadino di avere la migliore cura disponibile e, quindi, anche la possibilità di disporre del vaccino che, in base alle evidenze scientifiche, sia in grado di offrire la migliore copertura vaccinale dal Sars-Cov-2.</p>
<p>Per inquadrare con correttezza la questione, però, è necessario fare delle necessarie premesse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il diritto alla salute, al trattamento terapeutico e alla migliore cura possibile. </strong></p>
<p>Il diritto alla salute trova ormai un riconoscimento universale nei Trattati internazionali e nella Costituzione dell&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanità (1).</p>
<p>In base all&#8217;art. 32, comma primo della Costituzione italiana, inoltre, <em>“</em><em>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell&#8217;individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. </em></p>
<p>In quanto diritto sociale del cittadino a pretendere una serie di interventi a difesa del suo bene-salute, vi è l’obbligo dello Stato a predisporre, tramite un’organizzazione sanitaria idonea, le prestazioni positive per realizzarne il godimento effettivo e globale. L’intervento sociale si colloca in funzione della persona e della <em>“</em><em>sua sfera autodeterminativa”</em> e non coercitiva.</p>
<p><strong>Le stesse riforme sanitarie realizzate nel tempo hanno, come principi ispiratori, tra l’altro, l’universalità dei destinatari, l’uguaglianza di trattamento, il rispetto della libertà e della dignità della persona e la volontarietà dei trattamenti sanitari.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La libertà di scelta.</strong></p>
<p>L’art. 13 della Costituzione garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica.</p>
<p>Il successivo art. 32, comma secondo, stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.</p>
<p>L’art. 33 L. n. 833 del 1978 esclude, poi, la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente (se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.) ponendone l&#8217;obbligo a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell’esecuzione di un determinato trattamento, attraverso il suo preventivo consenso informato, decide in piena autonomia secondo la <em>lex artis</em> di accogliere la richiesta e di darvi corso.</p>
<p>Questi diritti comportano il diritto per il cittadino di accettare, rifiutare, interrompere atti od interventi a salvaguardia del proprio stato di salute, compiuti da terzi, ma contro il proprio volere (cosiddetto diritto all’autodeterminazione terapeutica) (2).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Necessità del consenso informato </strong></p>
<p>Nella legislazione ordinaria, pur mancando un referente normativo “generale”, il principio del consenso informato è enunciato in numerose leggi speciali, nel Codice di Deontologia Medica e in varie linee guida (3).</p>
<p>Anche la giurisprudenza (Corte di Cassazione sentenza n. 19212 del 2015) ha affermato che l’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l’intervento del medico è (al di fuori dei casi di trattamento per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità) sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente (v. Cass., 16/10/2007, n. 21748).</p>
<p>Trattasi di obbligo che attiene all’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto e, in particolare, in ordine alla possibilità che ne consegua (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 30/7/2004, n. 14638) un aggravamento delle condizioni di salute del medesimo, al fine di porlo in condizione di consentirvi consapevolmente (v. Cass., 14/3/2006, n. 5444).</p>
<p>Il consenso libero e informato &#8211; che è volto a garantire la libertà dell’individuo e costituisce un mezzo per il migliore perseguimento dei suoi interessi, consentendogli di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico o anche di rifiutare (in tutte le fasi della vita, pure in quella terminale) la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla (v. Cass., 16/10/2007, n. 21748) &#8211; non può mai essere presunto o tacito, <strong>ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un’adeguata informazione, anch’essa esplicita.</strong></p>
<p><strong>Il medico ha, pertanto, il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili (v. Cass., 13/2/2015, n. 2854) e alla cura da praticare</strong> (4).</p>
<p>Il diritto al consenso informato del paziente va, però, tenuto distinto da quello del diritto fondamentale alla salute (5).</p>
<p>Il consenso informato, in pratica, attiene al diritto basilare della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (cfr. Corte Cost., 23/12/2008, n. 438) e, quindi, come sopra detto, alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente (v. Cass., 6/6/2014, n. 12830), atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo, peraltro, in ogni caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, comma 2, Cost.).</p>
<p>Il trattamento medico terapeutico ha, viceversa, riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32, 1 co., Cost.) (v. Cass., 6/6/2014, n. 12830).</p>
<p><strong>In mancanza di consenso informato l’intervento del medico (al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità) è pertanto sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente</strong> (v. Cass., 8/10/2008, n. 24791) (6).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Correttezza dell&#8217;informazione in ambito vaccinale</strong></p>
<p>Prendendo spunto dalle l<a href="http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5092448&amp;nomeFile=Delibera_n.1067_del_25-11-2014-Allegato-A">inee guida al consenso informato nelle vaccinazioni della Regione Toscana</a>, queste prevedono che la corretta informazione è presupposto imprescindibile perché l’adesione alla vaccinazione sia ragionata e consapevole.</p>
<p>Affinché l’interessato, e/o i genitori/tutori (in caso di minori e di incapaci), possano esprimere il loro valido consenso, è quindi necessario che nel corso del colloquio pre-vaccinale &#8211; con l&#8217;ausilio di materiale informativo scritto e precedentemente fornito &#8211; siano loro offerte informazioni chiare e corrette in relazione a:</p>
<ul>
<li>benefici attesi dalla vaccinazione;</li>
<li>possibili complicanze della malattia che si intende prevenire con la vaccinazione;</li>
<li>eventuali ischi legati alla vaccinazione;</li>
<li><strong>tipologie di vaccini disponibili e loro caratteristiche<u>;</u></strong></li>
<li>consapevolezza delle resistenze alle vaccinazioni.</li>
</ul>
<p>La “regola di fondo” è, dunque, quella <strong>dell’autonomia e della responsabilità dell&#8217;operatore sanitario</strong> che, sempre con il consenso della persona assistita e /o del rappresentante legale, <strong>propone l&#8217;offerta vaccinale</strong> <strong>basandosi sullo stato delle migliori conoscenze “a disposizione”.</strong></p>
<p>Da ciò discende l’affermazione, da un lato, dell’<em>“autonomia degli operatori sanitari nelle loro scelte professionali”</em> <strong>(che devono essere informate alle più aggiornate e fondate evidenze scientifiche)</strong> e, dall’altro, di quella dell&#8217;assistito che dopo aver valutato la situazione alla luce delle motivazioni etiche, sociali e anche dell’interesse personale, <strong>aderisce in modo consapevole e libero alla proposta vaccinale. </strong></p>
<p>A tale proposito, anche l&#8217;articolo 20 del codice di deontologia medica <a href="https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2020/04/CODICE-DEONTOLOGIA-MEDICA-2014-e-aggiornamenti.pdf">(CDM 2014)</a>, approvato il 18.5.2014, dispone che: <em>“</em><em>La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonome e responsabilità. Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura” </em>(7).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conclusioni</strong></p>
<p>I diritti summenzionati obbligano lo Stato a reperire sul mercato i migliori vaccini disponibili che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie per l&#8217;immissione in commercio.</p>
<p>Lo Stato avrebbe anche il dovere di garantire, se possibile, la facoltà ai cittadini “di acquistare” dietro prescrizione medica e a prezzo calmierato il vaccino (come, ad esempio, avviene per quello influenzale a pagamento per alcune categorie di persone).</p>
<p>Per quanto attiene al rapporto paziente-sanitario, allo stato dell&#8217;arte e in base alle considerazioni svolte, il sanitario, dopo aver acquisito l&#8217;anamnesi vaccinale del paziente e compiute le dovute considerazioni, deve consigliare, anche in base alle eventuali linee guida del Ministero della Sanità, dell&#8217;Aifa e dell&#8217;Ema, ecc., alle <em><strong>best practice</strong></em> <strong>e alla migliore evidenza scientifica</strong>, il tipo di vaccino più adatto, tra le diverse tipologie disponibili, tenendo conto delle specifiche caratteristiche e di quelle più adatte a ciascun assistito.</p>
<p><strong>Il diritto alla salute garantisce al cittadino il diritto di avere la migliore cura disponibile e, quindi, anche il diritto al vaccino che, in base alle evidenze scientifiche, sia in grado di offrire anche la migliore copertura vaccinale dal Sars-Cov-2.</strong></p>
<p><strong>Il sanitario, quindi, avrebbe il dovere di consigliare all&#8217;utente il “miglior” vaccino tra quelli disponibili.</strong></p>
<p><strong>Il paziente, a sua volta, ha il diritto di scelta tra i vaccini eventualmente consigliati dal sanitario.</strong></p>
<p>Ciò anche per la problematica della seconda dose del vaccino Astrazeneca e, quindi, della vaccinazione eterologa.</p>
<p>Si potrebbe anche ipotizzare che, dopo l&#8217;anamnesi del sanitario e acquisito il consenso informato, il medico rilasci una prescrizione che possa consentire all&#8217;utente di acquistare presso le farmacie, a prezzo calmierato, il vaccino consigliato, se non disponibile presso la struttura sanitaria.</p>
<p>Allo stato attuale, vista la “facoltatività” del vaccino da Covid-19, sembra piuttosto difficile, in base alla normativa vigente, che l’Aifa possa aprioristicamente “imporre” la scelta del vaccino all&#8217;utente.</p>
<p>Diverso sarebbe stato il discorso in caso di obbligatorietà vaccinale.</p>
<p>Per approfondimenti giuridici sul tema vedasi le note in calce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>La <a href="http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf">Costituzione</a> dell’<em>Organizzazione Mondiale della Sanità </em>(OMS) è stato il primo strumento internazionale a decretare il godimento del miglior stato di salute come un diritto fondamentale di ogni essere umano (&#8220;il diritto alla salute&#8221;). La Costituzione, approvata nel 1946 ed entrata in vigore nel 1948, dispone che la <em>“</em><em>sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un assenza di malattia o d&#8217;infermità. Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d&#8217;opinioni politiche, di condizione economica o sociale. I governi sono responsabili della sanità dei loro popoli; essi possono fare fronte a questa responsabilità, unicamente prendendo le misure sanitarie e sociali adeguate”. </em>Il diritto alla salute è un diritto riconosciuto dal diritto internazionale dei diritti umani. Il diritto alla salute è riconosciuto, tra l&#8217;altro, gli artt. 1 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE), che garantiscono la dignità umana e l’integrità fisica e psichica di ciascun individuo, nonché (art. 3, comma 2) il rispetto del consenso libero e informato della persona in ambito medico e biologico; l’art. 8, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare; l’art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (per la quale la ratifica e l’esecuzione sono state disposte con legge 27 maggio 1991, n. 176), che tutelano la salute dei minori e garantiscono il loro accesso ai servizi medici; gli artt. 5, 6 e 9 della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 (per la quale la ratifica e l’esecuzione sono state disposte con legge 28 marzo 2001, n. 145), il primo dei quali, in particolare, sancisce come regola generale la necessità del consenso libero e informato dell’interessato ai trattamenti sanitari. Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali &#8211; ampiamente considerato come lo strumento centrale della protezione del diritto alla salute &#8211; riconosce <em>&#8220;il diritto di ogni individuo a godere del miglior stato di salute fisica e mentale”</em>. Si precisa che il diritto alla salute è sancito in numerosi trattati internazionali e regionali sui diritti umani. Il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), istituito con la <a href="http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=21035&amp;completo=true">Legge del 23 dicembre 1978, n. 833</a>, nasce con il preciso scopo di assicurare quanto stabilito dalla costituzione e <strong>garantire </strong>l’accesso alle sue strutture e l’erogazione delle prestazioni di <strong>diagnosi, cura e assistenza, </strong>secondo <strong>tre principi fondamentali</strong>: u<strong>niversalità, uguaglianza ed equità.</strong></li>
<li>Ne deriva che se è sancito costituzionalmente il diritto primario ed assoluto alla salute, è anche sancito il corrispettivo diritto alla non salute. Gli articoli 2 e 13 della Costituzione, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo, ribadiscono l’inviolabilità della libertà personale. La scelta libera, ragionata e consapevole di non godere del bene-salute, è espressione dei diritti di libertà e rispetto della dignità umana (Corte Costituzionale, Sentenza n°438/2008), per cui va rispettata anche se determina pericolo di vita o danno per la salute.</li>
<li>Norme quali quella istitutiva del Servizio sanitario nazionale (L. n. 833/1978 il cui art. 33 sancisce il carattere di norma volontario degli accertamenti e dei trattamenti sanitari, nel rispetto della dignità e della libertà umana), in tema di sperimentazione clinica (D.lgs. n. 211/2003), di procreazione medicalmente assistita (L. n. 40/2004) e di attività trasfusionali e di produzione di emoderivati (L. n. 219/2005). Nel codice di deontologia medica del 2014, l’art. 35 statuisce che “<em>&#8230; Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e /o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato&#8230;.”.</em></li>
<li>Al riguardo si è ulteriormente precisato che l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di relativa mancata prestazione da parte del paziente (v. Cass., 13/2/2015, n. 2854).</li>
<li>L’autonoma rilevanza della condotta di adempimento della dovuta prestazione medica ne impone, pertanto, l’autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell’acquisizione del consenso informato (cfr., da ultimo, Cass., 26/7/2012, n. 13214; Cass., 27/4/2010, n. 10060, e da ultimo Cass., 6/6/2014, n. 12830). Si è al riguardo precisato che, a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente, è onere del medico provare l’adempimento dell’obbligazione di fornirgli un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze (v. Cass., 9/2/2010, n. 2847), senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente, potendo esse incidere unicamente sulle modalità dell’informazione, la quale deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (v. Cass., 20/8/2013, n. 19920).</li>
<li>Il consenso informato va, d’altro canto, acquisito anche qualora la probabilità di verificazione dell’evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta da renderne certo l’accadimento, in quanto solo al paziente spetta la valutazione dei rischi cui intende esporsi, sicché il professionista o la struttura sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute informazioni (v. Cass., 19/9/2014, n. 19731). Il medico, dunque, viene meno all’obbligo di fornire idonea ed esaustiva informazione al paziente, al fine di acquisirne un valido consenso, non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ne acquisisca con modalità improprie il consenso.</li>
<li>In base alle citate linee guida, una corretta informazione deve essere quindi:</li>
</ol>
<ul>
<li><strong>Personalizzata:</strong> adeguata, cioè, alla situazione di salute, psicologica, culturale e linguistica dell&#8217;utente e/o del rappresentante legale. L’informazione deve essere adeguata all’età, alla condizione socio culturale e alla capacità cognitiva dell&#8217;utente. Per quanto possibile, va evitato il rischio che vi sia un involontario condizionamento dell&#8217;utente legato all’asimmetria informativa (condizione in cui l&#8217;informazione non è condivisa integralmente) che vi è tra le figure sanitarie in possesso di maggiori informazioni rispetto agli assistiti/utenti.</li>
<li><strong>Comprensibile:</strong> vale a dire, espressa con linguaggio semplice e chiaro, ma non semplicistico e generico, il più possibile priva di termini tecnici, supportata anche dall’uso di fogli illustrativi. Nel caso di utilizzo di testo scritto viene raccomandato di scegliere caratteri tipografici e stili che favoriscano la lettura. In caso di utente straniero, che non comprende adeguatamente la lingua italiana, si suggerisce di ricorrere, ove possibile, al sostegno di un mediatore culturale.</li>
<li><strong>Veritiera:</strong> cioè corrispondente alle effettive condizioni di salute dell&#8217;utente, alle concrete implicazioni dell’atto clinico proposto sulla base delle evidenze scientifiche.</li>
<li><strong>Esaustiva:</strong> finalizzata a fornire le notizie inerenti l’atto sanitario proposto (vaccinazione) nell’ambito del percorso di cura intrapreso e al soddisfacimento di ogni quesito specifico posto dall&#8217;utente. In particolare, l’informazione dovrà riguardare, come previsto dall’art. 33 del CDM 2014, su:</li>
<li>stato di salute dell&#8217;utente (ovvero anamnesi vaccinale);</li>
<li>natura e scopo principale della vaccinazione;</li>
<li>probabilità di successo, benefici previsti, contestualizzati alla letteratura più recente;</li>
<li>modalità di effettuazione e, se possibile, chi eseguirà la prestazione;</li>
<li>conseguenze locali, se prevedibili, e loro modalità di risoluzione;</li>
<li>rischi ragionevolmente prevedibili (aggiornati sulla base della letteratura più recente), loro probabilità di verificarsi e di essere risolti da ulteriori trattamenti;</li>
<li>eventuali possibilità di trattamenti alternativi e loro vantaggi e rischi;</li>
<li>eventi avversi significativi, anche se rari, e loro emendabilità;</li>
<li>conseguenze sulla salute del rifiuto alla vaccinazione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Nicola Iuvinale" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2021/05/nicola-iuvinale-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/nicola-iuvinale/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Nicola Iuvinale</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Avvocato, blogger. Si occupa di diritto, economia e politica.</p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/la-scelta-del-tipo-di-vaccino-anticovid-19-e-una-libera-concessione-del-decisore-politico-o-un-primario-diritto-costituzionale-del-cittadino/">La scelta del tipo di vaccino anticovid-19 è una libera concessione del decisore politico o un primario diritto costituzionale del cittadino?</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Gli USA si armano legalmente contro la Cina. Chiederanno un risarcimento alla PRC per il covid-19</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Iuvinale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 14:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le autorità cinesi hanno ripetutamente affermato di aver fornito al mondo tutte le informazioni sulla comparsa del coronavirus. Tuttavia, le recenti pubblicazioni sui media occidentali fanno rivivere ancora una volta la versione della perdita di laboratorio. In questo contesto, gli Stati Uniti hanno avviato nuove indagini, i cui risultati rischiano solo di complicare le già [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/gli-usa-si-armano-legalmente-contro-la-cina-chiederanno-un-risarcimento-alla-prc-per-il-covid-19/">Gli USA si armano legalmente contro la Cina. Chiederanno un risarcimento alla PRC per il covid-19</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Le autorità cinesi hanno ripetutamente affermato di aver fornito al mondo tutte le informazioni sulla comparsa del coronavirus. Tuttavia, le recenti </em><a href="https://nauka.tass.ru/nauka/11501181"><em>pubblicazioni</em></a> <em>sui media occidentali fanno rivivere ancora una volta la versione della perdita di laboratorio. In questo contesto, gli Stati Uniti hanno avviato nuove indagini, i cui risultati rischiano solo di complicare le già difficili relazioni di Pechino con l&#8217;Occidente.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonti dell&#8217;intelligence statunitense hanno recentemente riferito al WSJ che i dipendenti dell&#8217;Istituto di virologia di Wuhan, dove gli scienziati hanno lavorato con i coronavirus negli ultimi dieci anni, erano malati di una malattia sconosciuta già nel novembre 2019.</p>
<p>E secondo<a href="https://tass.ru/obschestvo/11511305"> <em>il Daily Caller,</em></a> la moglie di uno di loro è morta di COVID-19 nel dicembre 2019. In effetti, ciò dimostrerebbe che il coronavirus si sarebbe diffuso in tutto il mondo dal laboratorio.</p>
<p>Questa informazione è ovviamente contraria alla versione ufficiale di Pechino.</p>
<p>In Cina, affermano che le prime persone infette da COVID-19 nel paese sono apparse solo a dicembre 2019.</p>
<p>E non all&#8217;Istituto di Virologia, ma al mercato del pesce.</p>
<p>Nonostante ciò, i servizi di intelligence di Stati Uniti e Gran Bretagna hanno comunque avviato delle proprie indagini per individuare le cause dello scoppio della pandemia.</p>
<p>Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden <a href="https://www.wsj.com/articles/biden-calls-for-intelligence-report-on-origins-of-covid-19-11622049664"><em>ha chiesto ufficialmente all&#8217;intelligence</em></a> di <em><strong>&#8220;raddoppiare gli sforzi per raccogliere e analizzare le informazioni che porteranno a una conclusione definitiva sull&#8217;origine del coronavirus&#8221;</strong></em> e di riferirgli i risultati dell&#8217;indagine entro 90 giorni.</p>
<p>Inoltre, anche il Congresso americano sta <a href="https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11505055"><em>iniziando</em></a> anche una propria indagine.</p>
<p>Per questo, verrà creata una commissione speciale.</p>
<p>I funzionari statali stanno anche esortando il governo federale a rilasciare tutti i dati in suo possesso sul coronavirus.</p>
<p>Allo stesso tempo, repubblicani e democratici hanno <a href="https://nypost.com/2021/05/28/bipartisan-group-comes-together-for-china-covid-accountability-push/"><em>sviluppato un</em></a> disegno di legge congiunto <strong>che consentirà ai cittadini statunitensi di chiedere un risarcimento alla Repubblica Popolare Cinese per la morte di parenti a causa di COVID-19. </strong></p>
<p>Il documento è stato chiamato <strong><em>&#8220;International Outbreak Prevention Act Never Again&#8221;</em></strong> e, tra l&#8217;altro, prevede anche il controllo delle azioni dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità (OMS).</p>
<p>Tutto questo dimostrerebbe una reale possibilità che l&#8217;indagine statunitense possa dimostrare la fuga di laboratorio come l&#8217;ipotesi principale della una pandemia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>I risultati degli esperti dell&#8217;OMS</strong></p>
<p>All&#8217;inizio dell&#8217;anno, gli specialisti dell&#8217;OMS di diversi paesi hanno trascorso un mese in Cina. Durante questo periodo, sono giunti alla conclusione che la versione di una fuga di coronavirus da un laboratorio a Wuhan è la meno probabile.</p>
<p>La causa principale per l&#8217;inizio della pandemia, sarebbe la trasmissione del virus da animale ad animale e quindi all&#8217;uomo. Allo stesso tempo, però, non sono mai riusciti a trovare la variante del coronavirus in natura che si era diffusa in tutto il mondo.</p>
<p>Il tipo più vicino è stato trovato nei pipistrelli che non vivono nella regione di Wuhan.</p>
<p>Nonostante il fatto che la commissione abbia visitato sia il mercato del pesce che il laboratorio di Wuhan, <strong>i risultati dell&#8217;indagine dell&#8217;OMS hanno causato insoddisfazione in molti paesi: Australia, Stati Uniti, Unione Europea, Repubblica di Corea e Giappone.</strong> In particolare, perché i lavori della commissione sono proseguiti con notevole ritardo e senza accesso a informazioni e campioni completi a causa del comportamento ostruzionistico della Cina.</p>
<p>Gli Stati Uniti e altri paesi hanno chiesto a Pechino di condurre una seconda fase dell&#8217;indagine.</p>
<p>I principali biologi molecolari e immunologi mondiali hanno <a href="https://nauka.tass.ru/nauka/11369115"><em>chiesto lo</em></a> stesso .</p>
<p>Tuttavia, la Cina ha rifiutato di accettare nuovamente la commissione. Le autorità hanno spiegato questa decisione con il fatto che le origini del coronavirus vanno ricercate in altri Paesi (Italia compresa, e non solo in Cina.</p>
<p>In particolare, i rappresentanti della RPC, hanno chiesto di controllare i laboratori americani.</p>
<p><strong>Probabilmente sarà inevitabile la colpa della Cina</strong></p>
<p>Pechino è piuttosto nervosa per il tentativo di incolpare la Cina della causa della pandemia.</p>
<p>ll coronavirus ha già inferto un duro colpo all&#8217;immagine della Cina, ma il Paese potrebbe dover respingere una raffica di nuove accuse nel prossimo futuro.</p>
<p>Sullo sfondo di relazioni sempre più deteriorate tra Pechino e l&#8217;Occidente, il rapporto dell&#8217;intelligence statunitense potrebbe diventare un&#8217;altra ragione per gli Stati Uniti e i suoi alleati per aumentare la pressione sulla Cina e chiederle concessioni e risarcimenti.</p>
<p>Oltre alla possibilità di citare in giudizio la Cina, a Washington <a href="https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11509283"><em>ammettono</em></a> anche misure, come l&#8217;espulsione della PRC <a href="https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11509283"><em>dall&#8217;Organizzazione mondiale del commercio (OMC)</em></a> per presunto occultamento di informazioni sull&#8217;origine del COVID-19.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Implicazioni legali</strong></p>
<p>Negli Stati Uniti, dallo scorso anno, si sono intentate azioni legali risarcitorie contro la Cina per la pandemia.</p>
<p>Ad esempio, nel marzo 2020, l&#8217;avvocato ed ex procuratore federale Larry Kleiman ha <a href="https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-lawyer-larry-klayman-sues-chinese-government-over-outbreak/"><em>intentato</em></a> un&#8217;azione legale collettiva nel distretto settentrionale del Texas.</p>
<p>Nello stesso mese presso la Corte per il Distretto Meridionale della Florida è stata <a href="https://lawandcrime.com/lawsuit/china-sued-for-covering-up-coronavirus-pandemic-in-its-own-economic-self-interest/"><em>avviat</em></a>a un&#8217;azione legale collettiva da parte dei residenti di Miami-Dade e Palm Beach, nonché dalla società The Pitching Lab LLC..</p>
<p>Allo stesso tempo, però, come <a href="https://www.latimes.com/politics/story/2020-05-15/can-china-be-sued-in-the-u-s-and-forced-to-pay-for-coronavirus-losses-legal-experts-say-no"><em>sostenuto da esperti americani</em></a>, tutte queste cause sono destinate al fallimento, poiché negli Stati Uniti è in vigore il cosiddetto <em><strong>&#8220;Sovereign Immunity Act&#8221;</strong></em> del 1976 che garantisce la protezione dei paesi esteri dalla giurisdizione americana, se non si tratta di attività commerciali o terrorismo.</p>
<p>Tuttavia, il disegno di legge <strong><em>&#8220;International Outbreak Prevention Act Never Again&#8221;</em></strong>, introdotto dai legislatori americani, prevede che la Cina e il suo Governo perdano la loro immunità da procedimenti civili o penali negli Stati Uniti.</p>
<p>Allo stesso tempo, però, non è ancora chiaro come le autorità americane intendano costringere la parte cinese a rispettare le proprie decisioni e come funzionerà.</p>
<p>Diverse ONG e avvocati di diversi paesi hanno anche presentato denunce contro la Cina presso organismi internazionali, in particolare la Corte penale internazionale (ICC).</p>
<p>Tuttavia, affinché l&#8217;ICC avvii un&#8217;indagine, deve essere dimostrato che la Cina abbia deliberatamente attaccato la popolazione civile.</p>
<p>Ovviamente, nessuno oggi è in grado di fornire tali prove, il che significa che la Cina non potrà essere accusata di crimini contro l&#8217;umanità.</p>
<p><strong>Però, come riportato in un articolo sul </strong><a href="https://www.ibanet.org/article/D1B023C0-4033-4197-B68D-C11301478271#_edn7"><strong>sito dell&#8217;International Bar Association</strong></a><strong>, gli Stati hanno anche la possibilità di denunciare la Cina alla Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite o alla Corte internazionale di arbitrato dell&#8217;Aia. </strong></p>
<p>Il pretesto formale potrebbe essere il pericolo che Pechino abbia esposto la popolazione mondiale, in violazione degli obblighi internazionali.</p>
<p>Per confermare ciò, i pubblici ministeri dovranno dimostrare che la Cina non ha deliberatamente segnalato il virus all&#8217;OMS, violando così il trattato e gli obblighi imposti dall&#8217;organizzazione.</p>
<p>Finora tutte queste misure rimangono solo ipotesi.</p>
<p>La <a href="https://www.ibanet.org/article/D1B023C0-4033-4197-B68D-C11301478271#_edn7"><em>Casa Bianca ha affermato</em></a> di non avere, al momento, informazioni sufficienti per confermare o smentire la versione di laboratorio in questa fase.</p>
<p><strong>Per una migliore comprensione della situazione, resta quindi da attendere le conclusioni dell&#8217;intelligence americana.</strong></p>
<p><strong>Intanto gli USA si preparano legalmente ad agire contro la Cina e questo è già un segnale ben preciso.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Nicola Iuvinale" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2021/05/nicola-iuvinale-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/nicola-iuvinale/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Nicola Iuvinale</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Avvocato, blogger. Si occupa di diritto, economia e politica.</p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/gli-usa-si-armano-legalmente-contro-la-cina-chiederanno-un-risarcimento-alla-prc-per-il-covid-19/">Gli USA si armano legalmente contro la Cina. Chiederanno un risarcimento alla PRC per il covid-19</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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