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	<title>Diritto Archivi - Einaudi Blog</title>
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	<description>Il blog della Fondazione Luigi Einaudi</description>
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	<title>Diritto Archivi - Einaudi Blog</title>
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		<title>La separazione delle carriere? È il completamento del processo accusatorio</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/la-separazione-delle-carriere-e-il-completamento-del-processo-accusatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Marini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 21:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Nordio]]></category>
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		<category><![CDATA[referendum]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con il tono garbato, gli argomenti colti, la semplicità del linguaggio con cui solitamente replica alle bordate degli avversari, Carlo Nordio, Ministro della giustizia, ha redatto un agevole pamphlet che illustra la riforma costituzionale della separazione delle carriere (Carlo Nordio, “Una nuova giustizia”, Guerini e associati, € 16,00) che sarà sottoposta a referendum i prossimi [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il tono garbato, gli argomenti colti, la semplicità del linguaggio con cui solitamente replica alle bordate degli avversari, Carlo Nordio, Ministro della giustizia, ha redatto un agevole pamphlet che illustra la riforma costituzionale della separazione delle carriere (Carlo Nordio, “Una nuova giustizia”, Guerini e associati, € 16,00) che sarà sottoposta a referendum i prossimi 22 e 23 marzo.</p>
<p>Nella prima parte (“Alla base della riforma”) Nordio inquadra il contesto storico-giuridico, fino alla riforma del processo penale voluta dal compianto giurista, il socialista Giuliano Vassalli, che volle imprimergli un&#8217;impronta liberale: “Non più un&#8217;inquisizione scritta e segreta, ma un confronto pubblico e orale tra accusa e difesa” ove “la prova si sarebbe formata in questa dialettica paritaria, davanti a un giudice terzo e imparziale”. Ma come può  esistere questo giudice terzo e imparziale “se esso appartiene alla stessa famiglia dei Pm, entra in ruolo con lo stesso concorso, può &#8211; sia pure in misura limitata – trasferirsi da una funzione all&#8217;altra, e soprattutto milita nelle stesse correnti dando, chiedendo e ottenendo i voti per spartirsi le influenze nell&#8217;ambito del Csm?” E&#8217; la contraddizione che la riforma costituzionale votata a novembre 2025 intende superare, essa non è altro che “il completamento del processo accusatorio” &#8211; come ha affermato Augusto Barbera, Presidente emerito della Corte costituzionale.</p>
<p>L&#8217;Autore non può evitare di occuparsi di quello scandalo Palamara che ha scoperchiato il vaso di Pandora, squadernando ciò che da tempo era apparso chiaro: “(&#8230;) è un fatto storico &#8211; rispondeva Palamara a Giovanni Minoli nell&#8217;intervista del 21 novembre scorso per “Il mix delle 23” su Radio 1 Rai &#8211; che nel 2008, dopo la caduta del governo Prodi, c&#8217;è una schiacciante maggioranza di centro-destra e l&#8217;Anm, in quel periodo da me presieduta, svolge una sorta di ruolo di opposizione politica, anche perché quella del Partito Democratico all&#8217;epoca era piuttosto flebile e di fatto l&#8217;Anm copre il sistema”. Altro che imparzialità della magistratura. Così suona beffardo, oltre che contrario all&#8217;evidenza, il primo rimprovero alla riforma riprodotto nello slogan del manifesto “Vorresti giudici che dipendono dalla politica? Al referendum vota no”. L&#8217;art. 104 della legge di riforma costituzionale è incontrovertibile: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Non c&#8217;è altro da aggiungere. Chi desideri un raffronto tra Costituzione e riforma costituzionale, può consultare la tabella al link: <a href="https://www.misterlex.it/doc/separazione-carriere-tabella-modifiche">https://www.misterlex.it/doc/separazione-carriere-tabella-modifiche</a>.</p>
<p>Quanto invece all&#8217;approfondimento tematico, è nella parte seconda che l&#8217;Autore passa in rassegna i contenuti della riforma: non solo l&#8217;istituzione dei due Csm ma anche il sorteggio dei loro componenti (autentico fattore di scardinamento delle logiche correntizie) e l&#8217;istituzione dell&#8217;Alta Corte disciplinare (necessitata dal fatto che “nell&#8217;attuale Csm esiste una sezione disciplinare che è formata in maggioranza da persone elette da quelli che un domani saranno giudicati”). Nella terza e ultima parte sono infine confutate le principali argomentazioni che il fronte del “No” propone a sostegno della bocciatura della riforma.</p>
<p>Ciò che obiettivamente emerge anche dal pamphlet è il fatto che quella della separazione delle carriere non è né la riforma del governo, né del centro-destra. E&#8217; qualcosa di ben più ampio respiro perché, appunto, proviene da lontano e perché raccoglie molti consensi anche a sinistra, per lo più tra coloro che hanno mantenuto l&#8217;aggancio ad una impostazione politico-giuridica garantista e, comunque, di stampo riformista; una impostazione sempre più distinta dalle voci che tentano le scorciatoie demagogiche e che, obiettivamente sacrificata nel Pd e più a proprio agio nei ranghi delle formazioni di Calenda e di Renzi, è stata protagonista del convegno fiorentino di qualche settimana fa cui hanno preso parte, tra gli altri, Augusto Barbera, Anna Paola Concia, Stefano Ceccanti, Carlo Fusaro, Raffaella Paita, Claudio Petruccioli, Pina Picierno, Enrico Morando. A quest&#8217;ultimo, in particolare, si deve una affermazione schietta e definitiva: “il referendum si tiene su una riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti (&#8230;). Gli elettori sono chiamati a pronunciarsi su questo. Non riesco a vedere, in questa riforma, l’ombra dell’autoritarismo, della degenerazione autoritaria, dell’aggressione alla Costituzione” (Elisa Calessi, “Enrico Morando, l&#8217;ex-Pd contro Landini e i Dem: “Ma quale regime, votate Sì!”, “Libero Quotidiano”, 11 gennaio 2026).  Slogan come “la Costituzione non si tocca”, l&#8217;invocazione del “tradimento” della Costituzione, appaiono espressione di un malinteso conservatorismo in cui aleggia una visione quasi totemica del diritto positivo.</p>
<p>Tendere più compiutamente alla imparzialità del giudice, emancipare i magistrati dalla stretta delle correnti senza intenti punitivi verso le toghe: queste sono le ragioni per cui la separazione delle carriere raccoglie non pochi consensi anche all&#8217;interno della magistratura. Non gioverà alla maturazione di consapevoli convincimenti il tentativo di alterare il dibattito/confronto, trasformando l&#8217;appuntamento referendario in un voto pro o contro il governo. Sono passati decenni in attesa di questo treno e ora che è in arrivo alla stazione, l&#8217;opportunità data ad ogni cittadino di salirvi o di lasciarlo partire non può, non deve essere sciupata.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Paolo Marini" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/paolo-marini-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/paolo-marini/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Paolo Marini</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Nato a Siena nel 1965, vive a Firenze da oltre quarant’anni. Laureato in giurisprudenza nel 1991, dopo una intensa militanza politica nel Partito Liberale (1984-1993) ha scelto di impegnarsi al di fuori del sistema dei partiti. Appassionato di arte, letteratura, storia, filosofia e diritto, ha pubblicato “Dal patto al conflitto” (1999) – critica radicale alla concertazione e ai suoi riti – e due volumi di poesia – “Pomi Acerbi” (1997) e “All’oro” (2011) -, oltre a numerosi articoli per varie testate. Avvocato civilista e consulente di imprese, ha inoltre al suo attivo pubblicazioni e contributi in materia di diritto e procedura civile, protezione dei dati personali e responsabilità amministrativa di enti e persone giuridiche.</p>
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		<title>Caso Al Masri</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/caso-al-masri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Falco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 21:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Al Masri]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Nordio]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Falco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>C’è da chiedersi il perché il caso Osama al-Masri riesploda proprio adesso, in clima referendario, e, soprattutto, se sono fondate le attuali critiche al governo, colpevole di aver usato un volo di Stato per rimandarlo da uomo libero in Libia, dove oggi è incriminato per gli stessi fatti per in quali è perseguito dalla CPI. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>C’è da chiedersi il perché il caso Osama al-Masri riesploda proprio adesso, in clima referendario, e, soprattutto, se sono fondate le attuali critiche al governo, colpevole di aver usato un volo di Stato per rimandarlo da uomo libero in Libia, dove oggi è incriminato per gli stessi fatti per in quali è perseguito dalla CPI.</p>
<p>Forse è il caso di riportare alla memoria quanto accadde a partire dal gennaio di quest’anno.</p>
<p>A parte la “stranezza” della “blu notice” &#8211; attivata su al-Masri quando arrivò nel Regno Unito e via via si spostò in Francia, Belgio, Germania &#8211; che diventò “red notice” proprio quando il generale giunse a Torino, determinandone l&#8217;ordine di arresto, c&#8217;è da riconoscere che la CPI, dovendo diramare i suoi mandati agli oltre 190 Paesi aderenti, non può che interloquire con un unico rappresentante per ogni Stato, utilizzando il canale più vicino alla sede della Corte (nel caso di specie, l&#8217;ambasciata d&#8217;Italia in Olanda, che deve inoltrarla all&#8217;interlocutore designato, che è appunto il Ministro della Giustizia Nordio).</p>
<p>Premesso questo, il cuore del problema risiede nell’Ordinanza del 21 gennaio 2025 della Corte d’Appello di Roma, che dichiarò “irrituale” l’arresto di Osama al-Masri, effettuato dalla Digos di Torino il 19 gennaio sulla base di un mandato internazionale della CPI.</p>
<p>La Corte ha motivato la scarcerazione con il mancato rispetto delle procedure previste dagli artt. 2 e 11 della Legge n. 237/2012, che richiedono un’interlocuzione obbligatoria con il Ministro della Giustizia prima di eseguire un arresto su mandato della CPI.</p>
<p>Ebbene, l’art. 2 stabilisce che: Il Ministro della Giustizia ha un ruolo di coordinamento amministrativo per ricevere e trasmettere le richieste della CPI, fungendo da punto di contatto istituzionale.</p>
<p>L’art. 11, comma 1, statuisce che: spetta al Ministro trasmettere gli atti alla Procura Generale presso la Corte d’Appello, che poi decide sull’applicazione delle misure cautelari.</p>
<p>La Corte d’Appello interpretò queste norme in senso restrittivo, ritenendo che l’arresto “autonomo” della polizia giudiziaria, basato sull’art. 716 c.p.p., fosse inapplicabile, poiché la Legge n. 237/2012 avrebbe costituito una normativa speciale, “prevalente” rispetto al c.p.p. in materia di cooperazione con la CPI.</p>
<p>In realtà, tale interpretazione appare formalistica e ignora la “ratio” della normativa, che è quella di garantire una cooperazione efficace e tempestiva con la CPI contro crimini gravi come quelli di guerra e contro l’umanità.</p>
<p>Invero, l’art. 3, comma 2, della Legge n. 237/2012, stabilisce che le norme del c.p.p. si applicano “in assenza di disposizioni contrarie o incompatibili”, il che rendeva l’iniziativa della polizia giudiziaria (basata sull’art. 716 c.p.p.) perfettamente legittima in un contesto di urgenza, come quello di un mandato internazionale.</p>
<p>Le accuse di omissione di atti d’ufficio contro Nordio si basavano sulla ipotesi che il Ministro, consapevole del mandato della CPI e dell’arresto di al-Masri, non abbia attivato tempestivamente il coordinamento amministrativo richiesto dagli artt. 2 e 11.</p>
<p>Tuttavia, queste accuse apparvero fragili per diverse ragioni.</p>
<p>Il Ministro della Giustizia non aveva – come non ha &#8211; alcun ruolo operativo o decisionale nell’esecuzione dei mandati della CPI.</p>
<p>Il suo compito è di natura amministrativa: ricevere la richiesta, trasmetterla alla Procura Generale e coordinare l’iter.</p>
<p>Attribuire a Nordio una responsabilità diretta per la scarcerazione di Al Masri, decisa dalla Corte d’Appello, sembrò una forzatura, poiché la decisione finale spettava all’autorità giudiziaria, non al Ministro.</p>
<p>Peraltro, la trasmissione degli atti della CPI al Ministero non fu immediata né formalmente chiara.</p>
<p>Fonti vicine a Nordio &#8211; come riportarono “Il Corriere del Giorno” e “Libero Quotidiano” &#8211; indicarono che il mandato della CPI non era stato trasmesso ufficialmente al Ministero fino al 20 gennaio, e l’arresto del 19 gennaio è stato comunicato solo informalmente.</p>
<p>In un arco temporale di 48 ore (tra il 19 e il 21 gennaio), era tempestivamente difficile per Nordio coordinare un iter amministrativo complesso, considerate soprattutto le “anomalie” del mandato della CPI (per es. le incongruenze sulle date dei reati).</p>
<p>La Corte d’Appello adottò un’interpretazione rigida della Legge n. 237/2012, senza considerare la natura</p>
<p>“complementare” della giurisdizione della CPI e l’obbligo di cooperazione immediata previsto dallo Statuto di Roma (artt. 86 e 89).</p>
<p>L’art. 716 c.p.p., che consente alla polizia giudiziaria di agire “motu proprio” in presenza di un mandato internazionale, venne ritenuto inapplicabile senza una motivazione convincente sulla “prevalenza” della Legge n. 237/2012 rispetto al c.p.p., ma questo approccio discrezionale ignorò la necessità di una risposta rapida ed efficace contro un sospetto criminale di guerra.</p>
<p>Le accuse di omissione richiedono la dimostrazione di un’intenzione dolosa o di una grave negligenza.</p>
<p>Nordio dichiarò di aver compiuto valutazioni giuridiche e politiche, anche in virtù delle anomalie del mandato riscontrate, ma risultava assai difficile dimostrare che la sua inerzia potesse essere intesa come un’omissione dolosa.</p>
<p>Il trasferimento di al-Masri in Libia con un volo di Stato alimentò le accuse di favoreggiamento e peculato, avanzate dall’Avv. Luigi Li Gotti.</p>
<p>Tuttavia, queste accuse si scontrarono con la realtà dei fatti.</p>
<p>L’ordinanza della Corte d’Appello, dichiarando l’arresto “irrituale”, resero impossibile la custodia di al-Masri in Italia.</p>
<p>In assenza di un provvedimento cautelare valido, il Ministro dell’Interno Piantedosi non aveva il potere di trattenerlo, poiché ciò avrebbe configurato una violazione dei diritti fondamentali dell&#8217;individuo e del principio di legalità.</p>
<p>Il governo si trovò di fronte a un bivio: trattenere al-Masri illegalmente, rischiando ulteriori complicazioni giuridiche e diplomatiche, o rimpatriarlo in Libia.</p>
<p>La scelta del rimpatrio, pur discutibile sotto il profilo dell’opportunità politica, fu una conseguenza diretta dell’Ordinanza della Corte d&#8217;Appello, non una decisione arbitraria del governo.</p>
<p>L’accusa di peculato per l’utilizzo di un aereo militare apparve subito debole, poiché il rimpatrio era stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza giudiziaria, non del governo.</p>
<p>Non c’erano elementi che dimostrassero un uso improprio o doloso delle risorse pubbliche, così come richiesto per la configurazione del reato di peculato.</p>
<p>L’osservazione sulla “leggerezza” di Alfredo Mantovano nel non attivare la procedura per apporre il segreto di Stato sulla vicenda espose il governo a critiche e a potenziali ritorsioni libiche, come nel caso di Cecilia Sala in Iran.</p>
<p>Tuttavia, questo non configura alcuna responsabilità penale e solleva molti dubbi sull’approccio discrezionale e selettivo di Lo Voi, in forza del quale la posizione di Giorgia Meloni era stata archiviata con la motivazione dell’“assenza di ogni sua partecipazione attiva nella fase ideativa o preparatoria” del rimpatrio.</p>
<p>Deve essere apparso eccessivo, anche all&#8217;opposizione &#8211; che difatti tacque sulla circostanza -, sostenere un attacco diretto e dall’evidente sapore eversivo contro la Presidente del Consiglio, che in un’operazione delicata come il rimpatrio di Al Masri, non poteva non essere coinvolta a livello decisionale collegiale.</p>
<p>Il riferimento al principio “non poteva non sapere”, sempre invocato contro Berlusconi, svelava il paradosso dell’archiviazione di Meloni rispetto alla richiesta di autorizzazione a procedere contro i ministri, che rifletteva una strategia giudiziaria “calibrata” per colpire il governo senza toccare direttamente la Premier &#8211; onde non apparire smaccatamente politica -, ma sufficiente a rendere più incandescente il clima già infuocato sulle riforme costituzionali.</p>
<p>La presenza di figure come Francesco Lo Voi (magistrato vicino a correnti di sinistra) e Luigi Li Gotti (avvocato con trascorsi politici) alimentò il sospetto di un’azione mirata, come suggerito da alcune fonti vicine al centrodestra (“Il Dubbio”, “Libero Quotidiano”).</p>
<p>Inoltre, la farraginosità della Legge n. 237/2012 pone il risalto l’eccessivo formalismo della normativa italiana, per nulla adeguata a rispondere con rapidità ed efficacia ai mandati della CPI.</p>
<p>La Corte d’Appello privilegiò un’interpretazione rigida e nello stesso tempo discrezionale a scapito della “ratio” della cooperazione internazionale, che deve garantire l’immediata cattura di sospetti criminali di guerra o contro l’umanità, e non autorizzò l’arresto di al-Masri, che così compromise di fatto l’efficacia dell’azione giudiziaria.</p>
<p>Attribuire al Ministro della Giustizia una responsabilità per i ritardi nel coordinamento amministrativo era una forzatura, poiché il suo ruolo era e rimane di natura formale e non decisionale.</p>
<p>La vera causa della scarcerazione di al-Masri va perciò imputata alla Corte d’Appello di Roma, che dichiarò l’arresto irrituale senza motivare adeguatamente la “prevalenza” della Legge n. 237/2012 sul c.p.p., in quanto il Ministro dell’Interno non poteva trattenere il generale libico in assenza di un provvedimento cautelare valido.</p>
<p>La decisione di rimpatriarlo, forse politicamente discutibile, era l’unica opzione giuridicamente praticabile dopo l’Ordinanza della Corte, che, per eccesso di discrezionalità e formalismo, fallì nel garantire la cooperazione con la CPI, ignorando la necessità di agire rapidamente contro un sospetto criminale di guerra.</p>
<p>La Legge n. 237/2012 va rivista per snellire le procedure, ribadire il lavoro impeccabile svolto dalla polizia giudiziaria e ridurre la discrezionalità interpretativa, che in questo caso portò a un esito paradossale: la liberazione di un sospetto criminale di guerra per un cavillo procedurale.</p>
<p>In ragione di tanto, la richiesta di autorizzazione a procedere contro Nordio, Piantedosi e Mantovano apparve fragile ed è stata perciò respinta in sede parlamentare, poiché basata su un’interpretazione discutibile delle loro responsabilità che ha ignorato totalmente il ruolo decisivo della magistratura nella scarcerazione.</p>
<p>Pertanto, le attuali critiche al governo, strumentali alla lotta per il “no” alla riforma referendaria, non si appalesano soltanto infondate, ma di dimostrano di tutta evidenza pretestuose anche sotto altri profili giuridici, sommersi da una marea di mistificazioni politiche di natura propagandistica.</p>
<p>Secondo le norme dello Statuto di Roma, istitutivo della CPI, la giurisdizione della Corte dell’Aja subentra solo in via “complementare”, allorquando lo Stato, di cui il soggetto incriminato è cittadino, non è in grado (o non vuole) sottoporlo a procedimento penale della propria giurisdizione.</p>
<p>Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria di Tripoli ha spiccato mandato d&#8217;arresto contro al-Masri, per gli stessi fatti per i quali egli è perseguito dalla CPI, ragion per cui non si comprende perché la giurisdizione internazionale debba “prevalere” su quella nazionale (semmai può vigilare che il procedimento si svolga in modo trasparente e imparziale).</p>
<p>È opportuno rilevare, inoltre, che il governo di unità nazionale (GNU) con sede a Tripoli, rappresenta lo Stato libico attualmente riconosciuto dall&#8217;ONU, ragione per la quale l’autorità giudiziaria di quel Paese è perfettamente legittimata a perseguire penalmente al-Masri per i fatti a lui addebitati.</p>
<p>Dunque la polemica che sta montando in Italia sulla vicenda dell’utilizzo di un volo Stato per rimandarlo in patria da uomo libero, non trova alcuna giustificazione plausibile, anche perché nel gennaio scorso le autorità libiche non avevano richiesto alcun fermo del proprio cittadino, mentre girovagava per l&#8217;Europa.</p>
<p>Avrebbero dovuto emettere sin da allora un mandato d&#8217;arresto nazionale in Libia, per reati di tortura e crimini contro l’umanità commessi dal sospettato sul proprio territorio.</p>
<p>Dopodiché, avrebbero dovuto attivare la cooperazione internazionale, documentandola con prove preliminari (testimonianze delle vittime o rapporti sugli abusi in detenzione), al fine di chiedere l&#8217;intervento dell&#8217;Interpol con un avviso internazionale per localizzare e arrestare provvisoriamente il sospettato in attesa di estradizione.</p>
<p>Per quanto riguarda l’incresciosità venuta a crearsi in Italia sul caso al-Masri a causa dell&#8217;Ordinanza di scarcerazione della Corte d’Appello di Roma, l&#8217;unica opportunità di cui avrebbe potuto disporre la Libia poteva essere l’Accordo di Cooperazione Giudiziaria Italia-Libia del 2008, che contempla l&#8217;estradizione per crimini gravi, oppure, in via del tutto subordinata, la Convenzione Europea di Estradizione del 1957 (di cui la Libia non è ovviamente firmataria, pur potendone però invocare l’applicabilità per via di reciprocità).</p>
<p>Chiarito il tanto, il motivo per il quale il governo italiano ha rimandato al-Masri  in Libia è addebitabile alla decisione della Corte d’Appello di Roma che lo ha scarcerato, nonostante il mandato d’arresto della CPI.</p>
<p>In effetti, non era più possibile trattenere in istato di fermo giudiziario un soggetto (per quanto sospettato) che era stato rimesso in libertà; e se solo oggi le autorità libiche hanno ritenuto di procedere penalmente con il loro generale, non si comprendono le responsabilità politiche che si intendono addossare al nostro esecutivo (o meglio se ne comprendono le finalità di delegittimazione in chiave di lotta referendaria).</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Roberto Falco" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2025/11/roberto-falco.jpg' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/roberto-falco/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Roberto Falco</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>@RobertoFal96523, noto come Joe Turner, è un liberale formatosi con John Locke e, soprattutto, John Stuart Mill, impegnato in dibattiti su giustizia e politica italiana. Esalta l&#8217;imparzialità e la ricerca della verità senza favoritismi, critica la propaganda demagogica, difendendo il diritto internazionale e una sinistra moderna aperta alle riforme referendarie.</p>
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		<title>Costituzionalismo e democrazia in Nicola Matteucci</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/costituzionalismo-e-democrazia-in-nicola-matteucci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Cappuccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 05:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[elio cappuccio]]></category>
		<category><![CDATA[liberaldemocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Matteucci]]></category>
		<category><![CDATA[Norberto Bobbio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel 1963 Nicola Matteucci pubblicò, sulla “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, il saggio Positivismo giuridico e costituzionalismo, in cui individuava, nella concezione che identifica lo Stato come unica fonte del diritto, il principale ostacolo alla piena realizzazione di una democrazia costituzionale. Nell’argomentare la sua tesi, Matteucci assunse una posizione critica verso il giuspositivismo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 1963 Nicola Matteucci pubblicò, sulla “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, il saggio <em>Positivismo giuridico e costituzionalismo</em>, in cui individuava, nella concezione che identifica lo Stato come unica fonte del diritto, il principale ostacolo alla piena realizzazione di una democrazia costituzionale.<br />
Nell’argomentare la sua tesi, Matteucci assunse una posizione critica verso il giuspositivismo e Norberto Bobbio in particolare, che gli rispose in forma privata. Il saggio di Matteucci e la lettera di Bobbio sono stati poi pubblicati in Nicola Matteucci-Norberto Bobbio, <em>Positivismo giuridico e costituzionalismo</em>, Scholé, 2021. Nella sua introduzione, Tommaso Greco scrive che il testo di Bobbio rappresenta “un lavoro tra i più importanti della teoria giuridica e politica italiana della seconda metà del Novecento” e cita il giudizio di Polo Grossi, che lo considerò “un saggio preveggente”.<br />
Il concetto di sovranità ha un suo radicamento nello Stato assoluto, che prese forma nell’Europa moderna.<br />
Nella società inglese si consolidarono invece le consuetudini del diritto comune medioevale che, insieme alla tradizione giurisprudenziale, favorirono lo sviluppo del costituzionalismo. Nell’assolutismo, Regis volutas suprema lex, nel costituzionalismo, sottolinea Matteucci, Nihil aliud potest rex in terris, nisi id solum quod de iure potest. Se nel primo caso la legge è imposta dal sovrano, nel secondo definisce i confini della sua azione politica.<br />
Il “pericoloso dogma dello Stato nazionale sovrano”, come ha evidenziato Grossi in Oltre la legalità, appariva a Matteucci incompatibile con la complessità dei sistemi “costituzional-pluralistici” che si affermarono dopo il tramonto dell’assolutismo, il cui “monismo giuridico” metteva in ombra le dinamiche sociali. La giuridicità, commentava Grossi in sintonia con Matteucci, diveniva quindi il “frutto esclusivo del laboratorio statuale”. Per Matteucci “una cosa è affermare che il diritto non può esistere che in forma positiva, altro è sostenere il monopolio del sovrano nella produzione giuridica”. La pretesa neutralità del modello positivista viene meno, peraltro, nel momento in cui non incarna, come potrebbe sembrare, una astratta legalità, ma “quella particolare legalità di cui è arbitro lo Stato sovrano”.<br />
Nella sua risposta, Bobbio contestava la linea interpretativa di Matteucci, che tendeva a far coincidere positivismo giuridico e statalismo. Considerava inoltre debole la tesi dei teorici del costituzionalismo, che attribuivano al diritto la funzione di difendere il cittadino dal potere, dimenticando che il diritto è esso stesso, scriveva, una forma di potere, esercitata dai giudici. Difendeva poi il suo approccio scientifico e avalutativo e definiva ideologica l’impostazione di Matteucci, che avrebbe considerato i sistemi politici in rapporto alla conformità ai valori liberaldemocratici, condannando i regimi che se ne discostavano.<br />
Come ha rilevato Greco nella sua introduzione, Bobbio si dimostrò in seguito consapevole del rischio di una riduzione del diritto a forza e, nei Saggi per una teoria generale del diritto, definì norme “per eccellenza” quei principi che stanno al di sopra di un ordinamento giuridico. In questa direzione, Bobbio dimostrava di avvicinarsi in qualche modo alle posizioni di Matteucci, riconoscendo che, in determinate circostanze, era necessario confrontarsi con questioni metagiuridiche, proprie del giusnaturalismo e del costituzionalismo, non più solo con regole. Ci si trovava allora “nella necessità di fare scelte valutative”.<br />
Dopo il 1945, i moniti del giusnaturalismo avevano fatto breccia tanto tra i giuspositivisti quanto tra gli storicisti, come dimostra La restaurazione diritto di natura del crociano Carlo Antoni. In quel clima, Piero Calamandrei scriveva su “Il Ponte” che l’idea secondo cui ciò che lo stato permette, o addirittura premia, non è un delitto, avrebbe potuto trasformare in eroi i criminali nazisti processati a Norimberga. La Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 avrebbe poi dato una risposta a questo bisogno di giustizia, in quanto l’umanità finiva di essere una “vaga espressione retorica” per fondare un nuovo ordinamento giuridico. Le Carte nate dopo il 1945, positivizzando questi diritti, coniugarono le leggi di Antigone, invocate da Calamandrei, con la sacralità laica del costituzionalismo.<br />
La Corte Costituzionale assumeva così il ruolo di “custode” della legge fondamentale, una “custodia” che, come è noto, non fu accolta con favore da chi temeva che vincolasse l’autonomia dei parlamenti e dei governi. Matteucci non manca infatti di rilevare che se per Alfonso Tesauro, ad esempio, questa funzione non trovava “alcun fondamento nella realtà della Costituzione”, per Calamandrei, al contrario, era necessario “difendere la Costituzione proprio dai possibili attentati del Parlamento”. Quando, come accade oggi in alcuni paesi europei, in Israele o negli Stati Uniti, il potere politico pretende di imbrigliare le Corti, vengono negati i principi del costituzionalismo e si spiana la strada alle democrazie illiberali, frutto di quella “insorgenza populista” che Matteucci aveva già individuato negli anni Settanta del secolo</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Elio Cappuccio" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2022/10/elio-cappuccio.jpg' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/elio-cappuccio/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Elio Cappuccio</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>È presidente del Collegio Siciliano di Filosofia. Insegna Storia della filosofia moderna e contemporanea presso l’Istituto superiore di scienze religiose San Metodio. Già vice direttore della Rivista d’arte contemporanea Tema Celeste, è autore di articoli e saggi critici in volumi monografici pubblicati da Skira e da Rizzoli NY. Collabora con il quotidiano Domani e con il Blog della Fondazione Luigi Einaudi.</p>
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		<title>Il referendum sulla giustizia</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/il-referendum-sulla-giustizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaello Morelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 14:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[magistratura]]></category>
		<category><![CDATA[raffaello morelli]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[separazione delle carriere]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel periodo del prossimo fine ottobre, sarà approvato al Senato in quarta lettura il disegno di legge sulla giustizia comprendente la separazione delle carriere. Quindi diverrà una legge di riforma Costituzionale con tre aspetti principali. Primo: all’inizio carriera i magistrati dovranno fare la scelta irrevocabile di quale tipo di carriera vorranno fare, giudicante oppure requirente. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel periodo del prossimo fine ottobre, sarà approvato al Senato in quarta lettura il disegno di legge sulla giustizia comprendente la separazione delle carriere. Quindi diverrà una legge di riforma Costituzionale con tre aspetti principali. Primo: all’inizio carriera i magistrati dovranno fare la scelta irrevocabile di quale tipo di carriera vorranno fare, giudicante oppure requirente. Secondo: i Consigli Superiori della Magistratura diverranno due, uno per i giudici e uno per i PM. Terzo: i membri del CSM saranno nominati mediante estrazione a sorte tra magistrati, docenti universitari, avvocati e altri professionisti selezionati dal Parlamento. Dal momento che l’approvazione della legge non avverrà con una maggioranza dei due terzi, sarà possibile sottoporla a referendum confermativo ex art.138 della Costituzione. E siccome maggioranza e opposizione hanno da tempo dichiarato di volere che i cittadini si pronuncino al riguardo, tale referendum confermativo vi terrà certamente a primavera 2026.</p>
<p>Al Congresso dei Socialisti Europei ad Amsterdam nello ultimo fine settimana, la Segretaria del PD Schlein ha di fatto iniziato la campagna elettorale dichiarando che “libertà e democrazia sono a rischio con l’estrema destra al governo”. Dichiarazione che non è altro se non l’ufficializzazione al massimo livello di quanto vanno dicendo vari esponenti del PD. I capigruppo al Senato Boccia (“il referendum sulla giustizia deve fermare la Meloni che vuole i pieni poteri”)  e la capogruppo alla Camera Braga (“la riforma della giustizia è un colpo alla Costituzione nata dalla lotta antifascista”) . Ma anche la responsabile giustizia Serracchiani (“è un attacco diretto alla nostra democrazia”).</p>
<p>L’ufficializzazione della Schlein sancisce perciò quale sarà il tema portante della campagna PD contro la riforma costituzionale della giustizia. Non una critica tecnica ai contenuti della riforma del tutto legittima, forse anche per distinguersi dall’opposizione corporativa da sempre fatta dall’Associazione Magistrati; ma una critica globale all’azione del governo bollata come lesiva dell’ordinamento democratico.</p>
<p>Va detto subito con chiarezza che si tratta di una svolta pericolosa per la correttezza e l’efficacia del dibattito politico italiano. Specie per chi è liberale nei comportamenti e quindi non a parole, è scorretto un dibattito in cui una parte sostiene senza alcuna prova concreta che è violata la democrazia in caso vinca l’avversario.</p>
<p>Le disfunzioni della giustizia emergono quotidianamente e negarle nega l’esperienza. Dunque una riforma è indispensabile. E del resto è lo stesso spirito della Costituzione a suggerire che le leggi devono misurarsi con i risultati ed adeguarsi alla realtà (poiché la Costituzione non è un libro sacro intangibile). Per questo anche la riforma della giustizia va discussa nel merito costituzionale, senza impantanarsi nei tecnicismi, senza remore dovute a chi l’ha fatta e senza essere frenati dal preoccuparsi di rispettare i privilegi di cui hanno finito per godere coloro che la amministrano. Tenendo oltretutto conto che la separazione delle carriere è uno strumento diffuso negli altri paesi democratici.</p>
<p>Ora, queste rapide considerazioni dovrebbero essere di per sé sufficienti ad inquadrare il dibattito referendario in un normale confronto tra tesi contrapposte. Se invece il PD intende trasformare il dibattito referendario in una sorta di giudizio epocale sulla democrazia, compie un atto inefficace (perché annulla il confronto di merito sull’ordinamento della magistratura) e al tempo stesso scorretto (perché rifiuta il nucleo democratico che consiste appunto nell’evitare di dar ragione sempre ad una stessa parte).</p>
<p>Per di più va osservato che è un azzardo per i conviventi lo spostare di continuo il confronto politico fuori delle questioni di merito per portarlo sui supposti pericoli corsi dai meccanismi democratici. Perché qualora nel merito i cittadini concordino con le scelte in materia fatte dal Governo – il che nella fattispecie è probabile –, tale scelta si trasforma secondo il PD in approvazione di quel supposto atto antidemocratico, determinando una situazione anticamera della guerra civile.</p>
<p>Insomma, il PD, dopo tre anni, non ha ancora metabolizzato una sconfitta elettorale di cui non riesce a capacitarsi. Ed evoca troppo spesso insussistenti pericoli per la libertà e per la democrazia, invece di applicarsi a costruire una concreta alternativa al governo Meloni, fatta di proposte concrete e non di formule mediatiche, che piaccia ai cittadini, non solo alla numerosa stampa amica e alle correnti interne.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/Morelli-e1475170558755.png" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/raffaello-morelli/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Raffaello Morelli</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Nel corso dei decenni, ha svolto e scritto migliaia di interventi pubblici  ed articoli, ed è pure autore, da solo o quale coordinatore di gruppi più ampi,  di numerose pubblicazioni a carattere politico culturale, infine si è anche impegnato nella direzione de La Nuova Frontiera editrice, che, per un quarto di secolo, ha diffuso periodici e  volumi su tematiche liberali, e successivamente, in altre iniziative analoghe, tra cul la rivista Libro Aperto. Quanto si volumi più organici da lui curati, vi sono  “Cultura e politica  nell’impegno dei goliardi  indipendenti”  scritto insieme a Giuliano Urbani (1963), “43 tesi per una Presenza Liberale” (1968) redatto per il dibattito congressuale PLI,   “Il dissenso liberale è l’infaticabile  costruttore del sistema delle garanzie” (1970), molti documenti  del PLI in vista di Congressi , in particolare  “La Società aperta” (1986) che divenne parte integrante dello Statuto prima del PLI  e dopo della Federazione dei Liberali, relazioni introduttive alle Assemblee Nazionali FDL, il discorso introduttivo del Convegno  “La ricerca, un progetto per l’Italia” (2003) e negli anni più recenti  tre volumi, “Lo sguardo lungo” 2011 (manuale su vicende storiche, ragioni concettuali e prospettive attuali del separatismo Stato religioni),  “Le domande ultime e il conoscere nella convivenza” del 2012 , e infine “Per introdurre il tempo fisico nella logica della matematica e nelle strutture istituzionali” del 2016, gli ultimi due volumi inerenti radici e significato della metodologia politica individuale come strumento cardine nella convivenza tra diversi.</p>
<p><span>Ed inoltre ha pubblicato nel 2019 “Progetto per la Formazione delle Libertà” e  nel 2022  “Un’esperienza istruttiva”. In generale i suoi scritti ed interventi si trovano sul sito  </span><a target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.losguardolungo.it/biblioteca/&amp;source=gmail&amp;ust=1708787447634000&amp;usg=AOvVaw3Nn8N0xsxgMhrKu6ppwr2v">www.losguardolungo.it/biblioteca/</a></p>
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		<title>Free spech e vecchi media. Un conflitto aperto</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/free-spech-e-vecchi-media-un-conflitto-aperto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enea Franza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 21:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Costume e società]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[enea franza]]></category>
		<category><![CDATA[free speech]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nell’epoca digitale la libertà di espressione sta assumendo una dimensione più complessa e articolata, caratterizzata da tensioni profonde che investono non solo aspetti etici e giuridici, ma anche rilevanti dinamiche economiche. In questo contesto, sta emergendo una nuova cultura, la c.d. del free speech, intesa come la richiesta di una libertà assoluta e senza compromessi [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’epoca digitale la libertà di espressione sta assumendo una dimensione più complessa e articolata, caratterizzata da tensioni profonde che investono non solo aspetti etici e giuridici, ma anche rilevanti dinamiche economiche.</p>
<p>In questo contesto, sta emergendo una nuova cultura, la c.d. del <em>free speech</em>, intesa come la richiesta di una libertà assoluta e senza compromessi nel parlare, opinare e condividere contenuti, che a nostro modo di vedere si inserisce in un ecosistema mediale dominato da interessi economici divergenti, modelli di business innovativi e algoritmi che orientano e condizionano la visibilità e la diffusione dei messaggi.</p>
<p>Da questo punto di vista la libertà di espressione si configura non soltanto come un diritto civile o politico, ma anche (e più che nel passato) come un asset economico di enorme rilievo, che diviene terreno di scontro tra attori eterogenei coinvolti nella produzione, selezione, distribuzione e consumo di contenuti. In particolare, secondo il nostro modo di vedere, la cultura del <em>free speech</em> è sempre più mobilitata da operatori con finalità economiche e di potere, in un confronto che oppone media tradizionali e nuovi media, ciascuno con i propri interessi e strategie.</p>
<p>Invero, il mutamento radicale dell’ecosistema informativo, grazie alla digitalizzazione e all’affermazione delle piattaforme online, ha abbattuto le barriere di ingresso nella produzione di contenuti, dando la possibilità a chiunque di accedere a strumenti di comunicazione digitale come blog, social network, canali video e podcast, fenomeno ben analizzato da Yochai Benkler in <em>The Wealth of Networks</em>, che evidenzia come la comunicazione si sposti da una produzione industriale a una rete distribuita, sociale e partecipativa. Tuttavia, tale democratizzazione presenta anche una faccia problematica di natura economica: l’abbondanza di produttori moltiplica la competizione per l’attenzione di un pubblico limitato, facendo dell’attenzione stessa la principale merce scambiata nelle piattaforme digitali. Gli algoritmi, infatti, selezionano e amplificano contenuti in base all’engagement, privilegiando spesso post virali, polarizzanti o sensazionalistici, come sottolineato dagli studi sull’economia dell’attenzione, un paradigma secondo cui l’attenzione umana rappresenta una risorsa scarsa e preziosa da monetizzare.</p>
<p>In effetti, a ben vedere, il successo economico delle piattaforme e dei singoli creator dipende dalla capacità di attrarre visibilità attraverso like, condivisioni, commenti e interazioni che, a loro volta, generano ricavi da pubblicità, sponsorizzazioni, donazioni e abbonamenti. Come abbiamo in passato già avuto modo di evidenziare questo modello evidenzia disuguaglianze significative: la monetizzazione rimane concentrata nelle mani di pochi soggetti dotati di grande audience, mentre i produttori marginali affrontano difficoltà economiche e reputazionali che ne limitano la libertà reale di espressione. Parallelamente, i media tradizionali, costituiti da stampa, radio e televisione, affrontano una crisi strutturale dovuta alla perdita di lettori e spettatori, alla frammentazione dell’audience e alla crescente concorrenza dei nuovi media digitali. I loro tradizionali modelli economici, basati su investimenti ingenti, infrastrutture complesse e contenuti prodotti da redazioni professionali, risultano ormai insostenibili di fronte alla disponibilità di contenuti gratuiti e facilmente accessibili online. In tale scenario, i media tradizionali tentano di ristrutturare la propria offerta introducendo modelli ibridi che comprendono paywall, abbonamenti, contenuti esclusivi e iniziative multimediali, con l’obiettivo di preservare la propria credibilità e autorevolezza come fattori distintivi in un mercato altamente competitivo. Inoltre, essi esercitano una forte pressione sul piano regolatorio, denunciando la proliferazione di fake news e la perdita di qualità dell’informazione, e promuovendo norme volte a responsabilizzare gli editori e a contrastare la disinformazione.</p>
<p>In questa dialettica, la cultura del <em>free speech</em> assume una duplice funzione: da un lato rappresenta una strategia retorica che legittima e rafforza la posizione morale di chi si pone come alternativa ai media istituzionali percepiti come censori o parziali, dall’altro diventa un terreno di competizione commerciale, poiché la rivendicazione di una libertà espressiva assoluta attrae segmenti di pubblico diffidente e desideroso di accedere a fonti “non filtrate”. La ricerca condotta da WPP che indica come i contenuti generati dagli utenti sui social media supereranno nel 2025 per ricavi pubblicitari quelli dei media tradizionali è indicativa di uno spostamento decisivo del baricentro economico nell’ambito dell’informazione digitale.</p>
<p>Tuttavia, il modello basato sul <em>free speech</em> come opportunità economica presenta limiti strutturali. La monetizzazione è infatti vincolata a regole imposte dalle piattaforme, che tramite le loro politiche di demonetizzazione, moderazione e gestione algoritmica influenzano in modo determinante i contenuti ammessi e premiati. Inoltre, gli inserzionisti mantengono un ruolo cruciale, poiché essi preferiscono non associare i propri marchi a contenuti estremi, polarizzanti o che potrebbero generare controversie legali e danni reputazionali. Tale condizione determina una selezione indotta che privilegia contenuti ad alto tasso di engagement, spesso provocatori o meno rigorosi dal punto di vista informativo, a discapito di quelli più ponderati e socialmente utili. Questa dinamica alimenta fenomeni di polarizzazione e sensazionalismo, in un circolo vizioso che premia l’emotività e il conflitto rispetto alla qualità del discorso pubblico.</p>
<p>Le piattaforme digitali si configurano così non soltanto come spazi neutri di diffusione, ma come attori economici dotati di poteri regolatori e decisionali, che implementano regole e algoritmi con l’obiettivo di massimizzare il coinvolgimento degli utenti, tutelare i rapporti commerciali con inserzionisti e partner, e minimizzare rischi legali e controversie politiche. L’operato di queste piattaforme genera dunque un vincolo economico e reputazionale alla libertà di espressione, rendendo quest’ultima condizionata e mediata da meccanismi di mercato e regolatori non sempre trasparenti.</p>
<p>La cultura del <em>free speech</em> può inoltre essere interpretata come una strategia economica volta a differenziarsi nel mercato dell’informazione, costruendo un marchio identitario fondato sulla rivendicazione di una libertà di parola “senza filtri”. Tale posizionamento genera un pubblico fedele, asset economico fondamentale per chi produce contenuti, ma comporta anche un incremento delle provocazioni e delle sfide ai limiti, esponendo i creatori a rischi reputazionali, pressioni regolatorie e perdite economiche, come dimostrano fenomeni di demonetizzazione e shadow banning.</p>
<p>Da un punto di vista teorico, questa situazione richiama la teoria del <em>market for loyalties</em> formulata da Monroe Price, che evidenzia come i poteri politici e monopolistici tentino di controllare i media attraverso regolamentazioni e costrizioni indirette, influenzando la fedeltà dell’audience più che la proprietà diretta. Questa interpretazione sottolinea come la libertà di espressione, lungi dall’essere un bene assoluto, sia soggetta a dinamiche di potere economico e politico che ne determinano l’effettiva realizzazione. Inoltre, la selezione dei contenuti all’interno dell’economia digitale, guidata da criteri quantitativi di visibilità e interazioni, si traduce in una contraddizione intrinseca tra la purezza ideale del discorso libero e le logiche di mercato che ne premiano esclusivamente gli elementi più virali e polarizzanti, con evidenti implicazioni per la qualità della democrazia e del dibattito pubblico.</p>
<p>A ciò si aggiunge la questione del potere concentrato nelle mani di poche grandi piattaforme globali, quali Google, Meta, TikTok e YouTube, che detengono il controllo su infrastrutture essenziali, algoritmi proprietari e regole di moderazione, determinando in modo decisivo quali contenuti possano emergere e quali vengano marginalizzati o esclusi. Questa concentrazione accentua i rischi di esclusione delle voci alternative e marginali, limitando ulteriormente la pluralità e la diversità del discorso pubblico. Sul piano regolamentare, la crescente consapevolezza di questi fenomeni ha portato a iniziative normative, in particolare nell’Unione Europea, volte a imporre trasparenza sugli algoritmi, responsabilità delle piattaforme, obblighi di moderazione e misure contro la disinformazione. Tali interventi, va osservato, comportano costi rilevanti per gli operatori e rischiano di produrre un effetto di irrigidimento delle politiche di contenuto, accentuando ulteriormente le limitazioni alla libertà espressiva, specie in ambiti controversi.</p>
<p>In conclusione, si osserva come la libertà di espressione nell’ecosistema informativo digitale sia soggetta a una negoziazione continua e complessa tra diritti fondamentali e interessi economici. Conseguentemente la cultura del <em>free speech </em>è (come quella dei media tradizionali) profondamente intrecciata con dinamiche economiche che ne condizionano la concreta attuazione: visibilità, monetizzazione, regole di piattaforma e normative governative configurano un quadro in cui la libertà di espressione non è mai pura o totale, ma sempre mediata da fattori economici e di potere che ne plasmano le modalità, i limiti e le possibilità.</p>
<p>E’ chiaro spero adesso come il conflitto attuale che contrappone l’Europa regolatrice ad una America trumpiana fortemente aperta, non è un semplice confronto ideologico tra difensori e detrattori della libertà di parola, bensì un complesso gioco di interessi economici e strategici che definiscono quali voci emergano e quali restino marginalizzate nel panorama mediatico contemporaneo.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Enea Franza" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/04/enea-franza-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/enea-franza/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Enea Franza</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Dal 2016 dirigente Responsabile Ufficio Consumer Protection e dal 2012 a tutt’oggi, Responsabile Ufficio Camera di conciliazione ed arbitrato presso la Consob.</p>
<p>Membro del Comitato Tecnico Scientifico della ”Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma-Capitale”, via San Nicola da Tolentino, 45, 00187 Roma;</p>
<p>Membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Einaudi-Onlus”, Via della Conciliazione, 10 –  Roma;</p>
<p>Membro del Comitato Scientifico “’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti – UCID”,  Via delle Coppelle,35 Roma</p>
<p>Membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Vittime del Fisco” – Milano;</p>
<p>Membro del Comitato Scientifico della rivista scientifica “Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR” – Caos- Editoriale – Roma.</p>
<p>Docente di “Economia e finanza etica” – Dipartimento Economia presso la Delegazione italiana dell’”Università Internazionale per la Pace – ONU (Costa Rica), via Nomentana n.54 – Roma;</p>
<p>Docente di Economia Politica – Dipartimento di Criminologia” dell’”Università Popolare Federiciana – UniFedericiana”;</p>
<p>Docente a contratto e Direttore scientifico per i Master di I livello in “Economia e diritto degli intermediari Finanziari” (edizioni 2016-2017, 2018-2019) presso “Università degli Studi Niccolò Cusano – Unicusano”, via Don Gnocchi, 1- Roma;</p>
<p>Docente di “Economia e finanza”, nonché membro del Senato accademico dell”’Università Cattolica Joseph Pulitzer di Budapest” dal 2018.</p>
<p>Cavaliere di Merito dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme;</p>
<p>Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio</p>
<p>Per una biografia più dettagliata vi invitiamo a visitare il sito della <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/profilo/enea-franza/">Fondazione Luigi Einaudi</a></p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/free-spech-e-vecchi-media-un-conflitto-aperto/">Free spech e vecchi media. Un conflitto aperto</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<item>
		<title>Cosa si cela dietro l&#8217;attacco delle toghe all&#8217;abrogazione dell&#8217;abuso di ufficio</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/cosa-si-cela-dietro-lattacco-delle-toghe-allabrogazione-dellabuso-di-ufficio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Annetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 20:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[abuso di ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano annetta]]></category>
		<category><![CDATA[processo penale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einaudiblog.it/?p=3648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non appena la Camera aveva dato il via libera definitivo al Ddl Nordio – il quale, come noto, conteneva come previsione caratterizzante l’abrogazione del reato di abuso di ufficio – l’Associazione Nazionale Magistrati era scesa sul sentiero di guerra. È “una piccola amnistia per i colletti bianchi” aveva tuonato il Presidente del Sindacato della Corporazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Non appena la Camera aveva dato il via libera definitivo al Ddl Nordio – il quale, come noto, conteneva come previsione caratterizzante l’abrogazione del reato di abuso di ufficio – l’Associazione Nazionale Magistrati era scesa sul sentiero di guerra. È “una piccola amnistia per i colletti bianchi” aveva tuonato il Presidente del Sindacato della Corporazione Giuseppe Santalucia.<br />
Al togato proclama di battaglia aveva, ovviamente, fatto seguito il solito ossessivo tam-tam del giornalismo embedded, il quale da mesi va lamentando la solitudine del cittadino indifeso di fronte ad ogni sorta di abuso e prevaricazione.<br />
Non sorprende quindi che &#8211; guarda caso, da quel processo di Bibbiano che tanto ha appassionato il circuito mediatico-giudiziario &#8211; sia partito l’attacco finale delle toghe alle scelte del Legislatore. La PM del processo sui presunti affidi illeciti “Angeli e demoni” ha, infatti, richiesto al Tribunale di Reggio Emilia di sollevare la questione di costituzionalità. Secondo il magistrato, la norma che cancella l’art. 323 del codice penale sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, che sancisce l’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, con l’art. 24, in quanto lascerebbe i cittadini privi di tutela di fronte alle condotte abusive dei pubblici ufficiali, e con l’art. 117, poiché la norma sarebbe asseritamente in contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il Tribunale emiliano dovrebbe pronunciarsi sul punto il 16 settembre.<br />
La questione appare di scarsa rilevanza pratica.<br />
Innanzitutto nel processo sugli affidi, in quanto non si vede come la Corte Costituzionale possa accogliere una questione di legittimità che finirebbe per applicare retroattivamente una norma più sfavorevole determinata dalla stessa Corte Costituzionale; a tal proposito, l’argine posto dagli articoli 2, comma 2, del codice penale e 25, comma 2, della Costituzione appare invalicabile.<br />
Ma pure in ordine alla stretta questione di legittimità, sebbene non vi sia dubbio che le sentenze costituzionali n. 148/1983, 394/2006 e 5/2014 non escludono un intervento di illegittimità costituzionale in peius – persino laddove volto a resuscitare una fattispecie penale abrogata – il Pubblico Ministero non appare avere molta tela da tessere, poiché proprio quei precedenti giurisprudenziali ci indicano che la verifica di costituzionalità di fatto deve limitarsi alla ricognizione della correttezza del percorso legislativo che ha condotto all’abolizione. Anche perché, sull’intera vicenda, pesa il via libera chiaro e definitivo dato dal Consiglio UE dei 27 svoltosi a giugno scorso che ha con chiare parole accolto l’ipotesi di rendere facoltativo e non più obbligatorio il mantenimento del reato di abuso di ufficio, anche alla luce dell’introduzione, con il DL carceri, del nuovo reato di peculato per distrazione, proprio al fine di assolvere gli impegni assunti dall’Italia con il recepimento della direttiva cosiddetta Merida contro la corruzione, introdotta nel nostro ordinamento con legge 116/2019.<br />
Se la rilevanza giuridica della questione appare, pertanto, tutto sommato limitata, di contro notevole è il significato politico della questione: appena la norma è entrata in vigore, immediata è giunta la reazione tesa a rivendicare la sopravvivenza del controllo inquirente sulla discrezionalità dei pubblici funzionari.<br />
La magistratura italiana non fa un passo indietro nella propria pretesa di sostituirsi al Legislatore. A tal proposito, l’iniziativa che parte dal processo di Bibbiano pare ascrivibile ad una sorta di dichiarazione-manifesto il che non appare certo sorprendente, avendoci l’Associazione Nazionale Magistrati abituato a giudicare con la matita blu non solo le norme approvate dal Parlamento, ma addirittura quelle in discussione. Ciò produce, non da oggi, una costante svalutazione della autorità del Legislatore.<br />
Al netto dei manifesti, ben più pericoloso, però, appare il costante picconamento dell’autorità, non del Legislatore, bensì della Legge. Nel silenzio della quotidianità, infatti, è diffuso ampiamente il fenomeno dei giudici-legislatori, che con una miriade di sentenze cosiddette “creative” superano la cornice dei significati ragionevolmente attribuibili al testo della legge stessa; insomma, sotto il mantello dell’interpretazione si cela la creazione di una nuova disposizione. Va da sé che per questa via diventi lettera morta l’art. 101, comma 2, della Costituzione, che prevede la soggezione del giudice alla sola legge, dal momento che il giudice appare ormai vincolato non tanto alla legge quanto alla interpretazione che della stessa ha dato un suo collega.<br />
Siamo, quindi, in presenza di una manovra che potrebbe definirsi a tenaglia: abituale svalutazione dell’autorità del Legislatore e progressiva svalutazione dell’autorità della Legge. Insomma, abbiamo un problema, anche se a Bibbiano anziché a Houston, ma nessuno pare accorgersene.  </p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Massimiliano Annetta" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/massimiliano-annetta-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/massimiliano-annetta/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Massimiliano Annetta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Penalista, abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dà vita nel 2004 allo studio che porta il suo nome, incentrando la propria attività professionale esclusivamente nel campo del diritto penale, ulteriormente specializzandosi poi nelle tematiche del diritto penale dell’impresa.<br />
L’esercizio della professione non gli impedisce di continuare l’attività universitaria: conseguito il dottorato di ricerca, è stato per oltre dieci anni docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Firenze.<br />
È docente a contratto di Diritto delle Prove Penali e Criminologia presso l’Università Mercatorum di Roma e Direttore e Coordinatore del Master Universitario di I livello in Anticorruzione: un nuovo modello di etica pubblica. Risposte ordinamentali e nuovi protagonisti presso la Link Campus University di Roma.<br />
Accanto alle molteplici pubblicazioni scientifiche, si segnalano numerosi convegni che lo vedono come relatore.<br />
È inserito nella rete “Penalnet” della Commissione Europea (elenco europeo degli avvocati penalisti abilitati a patrocinare dinanzi alle Corti dell’Unione Europea).<br />
E’ stato fiduciario in materia penale, su tutto il territorio nazionale, del SIULP (Sindacato Unitario Lavoratori di polizia) ed è oggi il coordinatore del Dipartimento Affari Legali della UIL Sicurezza.<br />
È il responsabile dell’Ufficio Legale di USIP – International Police Sports Union – Police Games Milano 2019.</p>
<p>Attualmente insegna Diritto Processuale Penale presso l&#8217;Università IUL.</p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.annettaeassociati.it/" target="_self" >www.annettaeassociati.it/</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/cosa-si-cela-dietro-lattacco-delle-toghe-allabrogazione-dellabuso-di-ufficio/">Cosa si cela dietro l&#8217;attacco delle toghe all&#8217;abrogazione dell&#8217;abuso di ufficio</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>La rimozione del video di Antonio Martino. Alcune utili informazioni per farsi un&#8217;opinione.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Jacopo D'Andreamatteo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 21:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Costume e società]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[jacopo d'andreamatteo]]></category>
		<category><![CDATA[libertà di espressione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ha provocato certamente tanto clamore la notizia diffusa dalla Fondazione Luigi Einaudi, per voce del suo Presidente Benedetto, circa la sospensione per sette giorni dell’account Youtube della fondazione e la contestuale rimozione di un video estratto della lezione tenuta da Antonio Martino l’anno scorso. Ma andiamo con ordine, perché leggo alcuni ragionamenti certamente rispettabili ma [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Ha provocato certamente tanto clamore la <a href="https://twitter.com/fleinaudi/status/1638433510082985985?s=20" target="_blank" rel="noopener">notizia diffusa dalla Fondazione Luigi Einaudi</a>, <a href="https://twitter.com/fleinaudi/status/1637867638905790478?s=20" target="_blank" rel="noopener">per voce del suo Presidente Benedetto</a>, circa la sospensione per sette giorni dell’account Youtube della fondazione e la contestuale rimozione di un video estratto della lezione tenuta da Antonio Martino l’anno scorso.</p>
<p>Ma andiamo con ordine, perché leggo alcuni ragionamenti certamente rispettabili ma frutto di notizie e dati incompleti, anche con un pizzico di malizia.</p>
<p>Il 24 febbraio 2022, quindi pochi giorni prima della sua scomparsa avvenuta il 5 marzo, il prof. Antonio Martino, paladino del liberalismo italiano e inequivocabilmente amato e rispettato da tutti i liberali e non solo, tiene la prima lezione della Scuola di Liberalismo dal titolo “Cenni sul futuro del liberalismo in Italia”, introdotta dal Direttore Scientifico della Fondazione prof.ssa Emma Galli e dalla Responsabile della Scuola di Liberalismo dott.ssa Ottavia Munari.</p>
<p>Nel suo stile provocatorio e certamente autenticamente libertario, che io personalmente apprezzo e non ho mai nascosto, ha ipnotizzato gli ascoltatori raccontando dei suoi incontri con Milton Friedman e altri aneddoti che hanno caratterizzato la sua vita accademica e politica.</p>
<p>Sul finire della lezione ha esposto chiaramente &#8211; e senza che nessuno lo interrompesse &#8211; le sue critiche legittime e rispettabilissime sulla gestione.</p>
<p>Alcuni iscritti alla scuola hanno altrettanto liberamente e legittimamente criticato alcune affermazioni del prof. Martino all’interno della chat integrata nel software della videoconferenza utilizzato per la trasmissione della lezione. C’è stato l’intervento di chi moderava la lezione che ha precisato come nella diversità di opinioni anche non condivise ci debba essere sempre il rispetto. Mi dispiace per chi si meraviglia ma nella casa dei liberali certe abitudini rimangono.</p>
<p>E poi veniamo a giorni più recenti e al 22 dicembre quando la lezione viene integralmente caricata sul noto portale di streaming.</p>
<p>Qualche mese dopo, precisamente il 3 marzo, viene realizzato un estratto video della lezione, anche questo caricato su Youtube. Poi tre giorni fa la notizia inattesa della rimozione di quest’ultimo video e la sospensione dell’account.</p>
<p>Ad essere rimosso è stato l’estratto e non la lezione integrale – <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/scuola-di-liberalismo-2022-antonio-martino-cenni-sul-futuro-del-liberalismo-in-italia/" target="_blank" rel="noopener">tutt’ora disponibile</a> &#8211; ed è il fatto più assurdo di questa storia. L’ottusa scelta di eliminare un video per presunte violazioni delle &#8220;<a href="https://www.youtube.com/intl/ALL_it/howyoutubeworks/policies/overview/">norme e linee guida</a>&#8221; non mi stupisce ma se come credo il video sia stato eliminato in conseguenza di una segnalazione la vicenda è preoccupante perché pone ogni utente al rischio di una segnalazione mossa da chi non rispetta la libertà di espressione e da chi certamente non ha visto il video integrale della lezione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Jacopo D&#039;Andreamatteo" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2019/11/jacopo-dandreamatteo-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/jacopo-d-andreamatteo/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Jacopo D&#039;Andreamatteo</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Curatore Einaudiblog.it &#8211; Responsabile Social Media della Fondazione Luigi Einaudi</p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.jacopodandreamatteo.it" target="_self" >www.jacopodandreamatteo.it</a></div><div class="clearfix"></div><div class="saboxplugin-socials sabox-colored"><a title="Twitter" target="_self" href="https://twitter.com/jdandreamatteo" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-color"><svg class="sab-twitter" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">
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		<title>Diritti umani: quali pericoli le democrazie occidentali stanno sottovalutando?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 23:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[ezechia paolo reale]]></category>
		<category><![CDATA[nazioni unite]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Riflessioni a margine della Giornata Mondiale della Pace 2023 e del discorso di fine anno 2022 del Presidente della Repubblica Italiana. &#160; Giustizia, Pace e Libertà sono termini che, per quanto possa apparire sorprendente, non hanno significato e valore univoco, universale, come noi pensiamo e pretendiamo, ma assumono accezioni e significati diversi in base ai [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Riflessioni a margine della Giornata Mondiale della Pace 2023 e del discorso di fine anno 2022 del Presidente della Repubblica Italiana.</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Giustizia, Pace e Libertà sono termini che, per quanto possa apparire sorprendente, non hanno significato e valore univoco, universale, come noi pensiamo e pretendiamo, ma assumono accezioni e significati diversi in base ai contesti culturali e politici nell’ambito dei quali vengono utilizzate.</p>
<p>Il 21 dicembre 2022 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è occupato per la prima volta della situazione creatasi in Myanmar (in precedenza Birmania) dopo il colpo di Stato militare del febbraio 2021, adottando una risoluzione, <a href="about:blank">la n. 2669 del 2022</a>, nella quale esprime profonda preoccupazione, tra l’altro, per le violenze contro la popolazione civile, il significativo numero di deportazioni di popolazioni civili, in particolare appartenenti alla minoranza Rohingya, e la detenzione illegale di molti prigionieri politici, compreso il premio Nobel Aung San Suu Kyi.</p>
<p>Il 24 novembre 2022 il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha istituito, <a href="http://a.hrc.res.s-35.1.pdf">con la risoluzione S-35/1</a>, una missione internazionale d’inchiesta, che sarà presieduta  da Ms. Sarah Ossain (Bangla Desh) e composta da Ms. Shaheen Sardar Ali (Pakistan) e Ms. Viviana Krsticevic (Argentina), per accertare le violazioni dei diritti umani in Iran correlate alle manifestazioni di protesta che hanno avuto inizio il 16 settembre 2022.</p>
<p>A prescindere dall’efficacia di questi strumenti nel reprimere violenze e discriminazioni odiose, spesso perpetrate nella plateale indifferenza della maggioranza degli “occidentali”, vi è un dato comune ai due provvedimenti, che balza agli occhi come significativo di una politica perseguita da alcune grandi potenze, alla quale l’occidente non ha voluto, erroneamente, sino ad oggi prestare alcuna attenzione.</p>
<p>Entrambi i provvedimenti, nonostante intervengano su questioni che a noi sembrano prive di poter essere viste o giudicate da angolazioni diverse da quella della più ferma condanna, non hanno avuto l’adesione di Cina, India e Russia che si sono astenute in Consiglio di Sicurezza mentre nel Consiglio dei Diritti Umani, con l’India ancora astenuta, la Cina ha votato contro l’adozione della Risoluzione. La Russia non ha potuto partecipare al voto essendo stata sospesa, in seguito alla guerra di aggressione portata all’Ucraina, dalle funzioni di componente del Consiglio dei Diritti Umani il 07/04/2022 con una decisione dell’Assemblea Generale <a href="http://a_res_es-11_3-en.pdf">(A/RES/ES-11/3)</a> delle Nazioni Unite adottata a maggioranza con 93 voti favorevoli, 58 astensioni, tra le quali l’India, e 24 voti contrari, tra i quali, oltre la stessa Russia, anche la Cina.</p>
<p>Non è certo una novità. Un’analisi estesa delle Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e di giustizia internazionale evidenzia e conferma che l’approccio di queste tre potenze, che ovviamente non aderiscono allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, su tali terreni ha profonda diversità da quello occidentale.</p>
<p>Analoghe diversità, ma su basi motivazionali differenti, possono riscontrasi nelle posizioni delle nazioni arabe, il cui peso politico sul piano internazionale oramai va ben oltre la tradizionale influenza fondata sulle proprie risorge energetiche.</p>
<p>La Risoluzione sul Myanmar è stata votata dagli Emirati Arabi Uniti, unico paese arabo attualmente presente tra il 15 componenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma la Risoluzione sull’Iran ha registrato, tra gli altri, l’astensione degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar e nessun voto favorevole dei paesi arabi attualmente presenti tra i 47 componenti del Consiglio dei Diritti Umani e nella decisione di sospendere la Russia da tale organismo Iran e Siria hanno espresso voto contrario mentre, tra i 197 paesi che compongono, con diritto di voto, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si sono astenuti, tra gli altri, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Giordania, Kuwait e Iraq.</p>
<p>Tale dato non è privo di significato: più volte, soprattutto Cina e Russia, hanno detto esplicitamente di non essere soddisfatte di quello che definiscono “ordine mondiale” fondato su valori, i diritti umani fondamentali di matrice occidentale, che favoriscono la preminenza politica degli Stati Uniti e più volte hanno fatto cenno al loro interesse ad instaurare un “nuovo ordine mondiale”, fondato su gerarchie diverse dei valori, senza che questi avvertimenti abbiano suscitato il minimo interesse o la minima reazione nel mondo occidentale, convinto che la supremazia morale delle proprie posizioni sia ragione sufficiente per considerare le posizioni delle potenze asiatiche mere rivendicazioni di potere, destinate ad infrangersi contro la solida roccia delle libertà politiche ed economiche che caratterizzano il mondo democratico e liberale e che ne garantiscono il benessere sociale ed economico.</p>
<p>Solo di recente, divenuta evidente l’importanza politica della presenza economica cinese nelle economie occidentali e, forse resi più consapevoli anche dalla crisi del gas russo, il pericolo di una dipendenza nei settori strategici da produzioni controllate da nazioni non culturalmente affini, si è prestata maggiore attenzione a questa contrapposizione latente, ma sempre catalogandola alla voce “voglia di conquista” o “imperialismo” e rifiutando di comprendere se, alla base, vi sono motivazioni e ragioni, anche sbagliate se si vuole, sulle quali è indispensabile confrontarsi, per evitare che il fossato tra culture si allarghi pericolosamente sempre di più.</p>
<p>Due mi sembrano i temi di sistema nei quali il solco è più evidente, ove valori che noi riteniamo fondanti altrove vengono rifiutati come negativi.</p>
<p>E per entrambi credo che abbiamo più di una ragione per riflettere sopra la nostra attuale capacità di affermare e difendere quei valori.</p>
<p>Il primo, ovviamente, è il tema della democrazia rappresentativa la cui crisi, nel mondo occidentale, è oramai un dato di fatto che non sappiamo bene dove ci porterà continuando a disinteressarcene.</p>
<p>Le democrazie rappresentative appaiono sempre più come oligarchie politiche e burocratiche non legittimate dal merito; le forze politiche sono interscambiabili, le alleanze variabili ed improbabili; anche il momento elettorale ha perso la sua atmosfera di sacralità, per diventare stanco adempimento burocratico, facilmente aggredibile da brogli e irregolarità, e terreno di scontro non tra idee, ma tra capacità mediatiche, peraltro falsate dall’incontrollabile ruolo, anche illecito, che può essere svolto sui social media da chiunque abbia interesse a influire sul risultato elettorale.</p>
<p>Il secondo campo di frizione, che è quello che desidero approfondire perché più interessante e meno visibile, è quello dei diritti umani.</p>
<p>Questo modello, che per anni abbiamo anche creduto che fosse giusto e importante “esportare”, imponendolo in altre realtà, mostra crepe e pericoli che possono convincere altri a ritenere che su di esso non possa basarsi un “ordine mondiale”.</p>
<p>Il mondo occidentale, e in parte tutto il mondo che esce dalla seconda guerra mondiale, poggia i suoi pilastri su una base comune: la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, quali riconosciuti da strumenti internazionali universalmente, a quel tempo, condivisi quali la <a href="about:blank">Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo</a> adottata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite senza alcun voto contrario, sebbene con la significativa astensione, oltre che del Sud Africa, la cui società era allora fondata sull’apartheid razziale, della Russia, allora Unione Sovietica, e di quasi tutti i paesi dell’allora blocco comunista sovietico (Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Bielorussia e Ucraina), da un parte, e dell’Arabia Saudita, nazione leader, ancor di più nel 1948, del blocco dei paesi arabi, dall’altra.</p>
<p>Tali scelte non dovrebbero stupire, atteso che gli elementi di fondo della Dichiarazione Universale sono tratti dalla dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776, dal Bill of Rights del Parlamento Inglese del 1689 e dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, nata durante la Rivoluzione Francese, documenti al cui interno innegabili erano i contrasti con la nuova Costituzione dell’Unione Sovietica ( in particolare in materia di libertà di espressione e di culto) e con l’impostazione teocratica delle nazioni musulmane ( in particolare in materia di diritto di uguaglianza e, ancora, libertà di culto).</p>
<p>Credit to: The Siracusa Internationa Institute for Criminal Justice and Human Rights</p>
<p>Anche in nazioni che aderirono alla Dichiarazione Universale non mancarono perplessità e dibattiti interni anche aspri ed importanti, come certamente in Cina, ma anche in molti paesi europei nei quali più forte era l’influenza dell’ideologia comunista, dubbi in realtà mai sopiti e che, pur se non sotto i riflettori, hanno continuato ad essere presenti sino ad oggi nel dibattito accademico e in molti ambienti intellettuali (per l’Italia, ad esempio, possono esaminarsi le posizioni assunte da filosofi di livello come Giacomo Marramao o Costanzo Preve o, a un minor livello di approfondimento, il pensiero espresso dall’allora Ministro della Salute, on. Speranza, nel suo recentissimo saggio sulla pandemia, mai venuto alla luce, come è noto, perché ritirato poco prima della distribuzione).</p>
<p>Se lo Stato, secondo l’idea contenuta nella Dichiarazione Universale, e sviluppatasi  sino ad oggi soprattutto nei paesi occidentali, non può arbitrariamente aggredire la libertà personale, la libera manifestazione del pensiero, la libertà di movimento e di associazione, la vita e la salute dei suoi cittadini, si avrà certezza, secondo la nostra cultura e la nostra sensibilità, che quello Stato, con tutti i difetti che potrà avere, resterà democratico e liberale.</p>
<p>Il disegno, giustificato dalla storia del XX secolo, è, quindi, stato sempre, e continua ad essere, quello di far progredire al massimo la tutela del diritto individuale rispetto all’aggressione o all’interferenza dello Stato e questo è stato lo sviluppo al quale tutti abbiamo assistito e partecipato: la tutela “passiva” del diritto individuale fondamentale dall’ingerenza dello Stato, non l’attuazione “proattiva” di tale diritto.</p>
<p>I benefici goduti dalle nazioni e dai popoli che hanno saputo coltivare con intransigenza il versante di tutela dei diritti umani fondamentali è talmente evidente, in termini di progresso civile, sociale ed economico, che sarebbe sciocco, più che superfluo, richiamarli.</p>
<p>La domanda da porsi, piuttosto, è perché nazioni e popoli che non hanno raggiunto quei livelli di progresso, soprattutto sotto i versanti sociali e civili, non hanno perseguito una linea d’azione che a noi sembra tanto evidente e naturale da non essere capaci di pensare che possano esisterne altre ?</p>
<p>La risposta può cercarsi nell’importante prolusione svolta il 25/02/2022 dal presidente della Cina Xi Jinping durante i lavori della trentesettesima sessione di Studio Collettivo dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e pubblicato, successivamente, nel giugno 2022, nel periodico ideologico ufficiale dello stesso Partito, il “Quishi”.</p>
<p>In tale discorso il presidente cinese, ribadendo una posizione non nuova sulla necessità che ogni popolo definisca il concetto di diritti umani nel modo più confacente alla propria cultura e alle proprie aspirazioni, non necessariamente facendosi imporre la “nozione borghese” di tali diritti proposta dall’occidente, ha rivendicato che i diritti umani prioritari, per l’idea che di tale nozione fa propria il Partito Comunista Cinese, sono quelli al sostentamento e allo sviluppo per perseguire i quali i diritti umani, così come intesi nel “modello borghese”, possono essere posti tra parentesi o sospesi, se le circostanze lo rendono necessario.</p>
<p>L’esempio, poco felice alla luce dei successivi sviluppi, proposto dal presidente cinese per evidenziare la superiorità del modello di diritti umani socialista rispetto a quello liberale è il contrasto alla pandemia, riuscito in Cina con la politica c.d. “ZERO COVID”, impossibile da attuare in occidente a causa della prevalenza delle libertà individuali sulle esigenze sociali.</p>
<p>La novità contenuta nel discorso del presidente cinese è quella della ricerca delle radici profonde che, a suo dire, legittimano la diversa nozione di diritti umani privilegiata dal Partito Comunista Cinese e che vanno identificate in una catena intellettuale ininterrotta che parte dalle posizioni di Confucio, passa attraverso le idee di importanti filosofi cinesi e giunge sino a Marx ed Engels.</p>
<p>La posizione del presidente cinese riprende il dibattito interno sviluppatosi al tempo dell’approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e, in particolare, il pensiero del filosofo Chiun-Shu Lo che sosteneva un approccio ai diritti dell’uomo conforme al confucianesimo e alla dottrina comunista e, quindi, basato sulla consapevolezza che le relazioni sociali e politiche si fondavano in Cina sul dovere nei confronti del prossimo anziché, come nel modello occidentale, sulla rivendicazione dei diritti individuali, approccio che rende incompatibile per la Cina la completa condivisione dei principi enunciati nella Dichiarazione Universale.</p>
<p>La rivendicazione della natura antica e profonda della nozione di diritti umani privilegiata consente, così, di affermare che la stessa non è una semplice opzione politica, ma il frutto dell’eccellente tradizione culturale cinese adattata alla realtà concreta della nazione e combinata con i concetti marxisti che costituiscono la linfa ideologica del Partito Comunista Cinese.</p>
<p>In occidente questi sviluppi non sono adeguatamente considerati, né si è avuta la capacità di valutarli unitamente all’appoggio della Chiesa Ortodossa russa alla politica militare di aggressione del presidente Putin che, sullo sfondo, ha lo stesso significato di ricerca di legittimazione per azioni che il “vecchio ordine mondiale” considera riprovevoli, e alle posizioni assunte dai paesi musulmani con la <a href="https://d1.islamhouse.com/data/fr/ih_articles/fr-Islamhouse-DHL16-DeclarationDroitdeLHomme-Cheha.pdf">Dichiarazione Islamica dei Diritti dell’Uomo</a> adottata a Parigi nel 1981, preceduta da un intervento alle Nazioni Unite del delegato iraniano che definiva la Dichiarazione Universale un’interpretazione laica della tradizione giudaico cristiana che non avrebbe potuto essere attuata dai musulmani senza violare la legge dell’Islam, la Dichiarazione del Cairo dei Diritti Umani dell’Islam del 1990 e <a href="http://hrlibrary.umn.edu/instree/loas2005.html">la Carta Araba dei Diritti dell’Uomo</a> del 1994, poi emendata nel 2004, oggetto nel 2008 di puntuali critiche dell’allora Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite che ne evidenziò l’incompatibilità con il principio di uguaglianza in relazione agli aspetti attinenti ai diritti delle donne, alla quale ha fatto seguito l’adozione nel 2014 dello <a href="https://acihl.org/texts.htm?article_id=44&amp;lang=ar-SA">Statuto della Corte Araba per i Diritti del’Uomo</a>, la cui istituzione sottolinea la piena autonomia della nozione islamica di diritti umani.</p>
<p>E questa carenza di attenzione continua a registrarsi nel mondo occidentale nonostante tali posizioni si riflettano, anche, in ben precise scelte politiche adottate nello scenario dei rapporti internazionali.</p>
<p>Basti pensare che il <a href="https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights">Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici</a>, uno dei più noti trattati delle Nazioni Unite, adottato nel 1966 e nato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, vede l’adesione di ben 173 Stati, ma annovera tra i 24 Stati che non vi hanno aderito la Cina, Cuba, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.</p>
<p>Per converso, d’altra parte, l’altro strumento nato dalla Dichiarazione Universale e adottato contestualmente al primo il 16/12/1966, e cioè il trattato delle Nazioni Unite noto come <a href="https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights">Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali</a> vede l’adesione di ben 171 Stati, compresa la Cina, ma tra i 26 che non vi hanno aderito ci sono gli Stati Uniti.</p>
<p>Le posizioni opposte delle due grandi potenze, Cina ed America, restituiscono plasticamente, volendo porre a parte le scelte del diritto islamico, l’esistenza di due diverse nozioni di diritti umani, o meglio di due diverse scale di priorità tra i due gruppi di diritti umani, da una parte quelli civili e politici e, dall’altra, quelli economici e sociali.</p>
<p>Superficiale sarebbe, quindi, liquidare come ideologica la nozione socialista di diritti umani e rifiutare un confronto culturale e politico sui temi che la stessa oggi pone.</p>
<p>La pretesa superiorità della nozione liberale, alla quale fermamente credo, non può essere un dogma di fede, ma un percorso, favorito da quel confronto, di crescita culturale e sociale al quale non può sottrarsi il mondo occidentale, che deve rimettere in discussione la concreta evoluzione che nel mondo delle democrazie liberali ha avuto l’idea di diritti umani fondamentali per verificare se e quanto ci si è allontanati dal loro vero significato; se e quanto questo allontanamento ha significato maggior sacrificio, minore tutela o minore attenzione per i diritti sociali ed economici; se e quanto un’eventuale deriva individualista del tema della tutela dei diritti umani fondamentali sta ponendo in crisi quel modello dall’interno, esponendolo così al pericoloso ritorno del modello socialista che con la prevalenza delle esigenze collettive sulle libertà individuali privilegia, e legittima, i regimi autoritari e totalitari rispetto ai modelli di democrazia liberale.</p>
<p>Esiste da sempre, infatti, nel modello liberale una crepa, che oggi però si è allargata a dismisura e il cui risanamento è reso ancor più problematico dalla crisi della democrazia rappresentativa: è quello che, con felice espressione evocativa, alcuni hanno definito “il lato oscuro dei diritti umani” e che, in estrema sintesi, si può rendere come la necessità che uno Stato non si occupi solo di evitare la propria ingerenza sull’esercizio dei diritti individuali fondamentali, ma si occupi anche di garantirne il concreto godimento da parte dei singoli cittadini, non solo attraverso sempre controvertibili politiche economiche e sociali, ma ancor prima garantendo un ambiente sicuro dove esercitare quei diritti.</p>
<p>Sin da quando l’idea dei diritti fondamentali cominciava ad essere sistematizzata sul piano internazionale e nelle varie Costituzioni, pochi giuristi, ai quali non venne prestato ascolto, evidenziarono, infatti, che la tutela dei diritti umani non passa solo dal difenderli dall’aggressione dello Stato, ma anche dalla protezione che lo Stato deve assicurare sia a chi è molestato da altri privati, singoli o associati, nell’esercizio concreto di quei diritti, che, altrimenti, divengono illusori, sia, più in generale, alla concreta osservanza da parte di tutti i consociati delle norme che ne regolano la convivenza.</p>
<p>E’ il grande tema dell’obbligazione da parte dello Stato non solo negativa, astenersi dall’interferire sui diritti individuali, ma anche positiva, proteggere quei diritti dalle aggressioni non statuali: trascurato come estraneo al tema dei diritti umani, quindi, l’aspetto della sicurezza che ne garantisca l’esercizio è rimasto sempre nell’ombra, come un parente povero del quale vergognarsi, producendo un ambiente nel quale le libertà individuali sono rimaste a rischio, il loro concreto esercizio non è sicuro.</p>
<p>Deboli riflessi di tale <em>duty to take action</em> possono di recente rinvenirsi nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di violenza sulle donne e obblighi positivi dello Stato di predisporre adeguate e tempestive misure che impediscano la lesione dei diritti fondamentali dell’individuo da parte di soggetti terzi privati, in particolare, nel caso <a href="https://www.womenslinkworldwide.org/en/files/2886/gjo-echr-xy-en-pdf.pdf">X e Y c. Paesi Bassi</a> (n. 8978/80), deciso il 26/03/85 in base a un principio poi seguito in numerose altre decisioni, compresa, su altro e più impegnativo versante, la nota sentenza <a href="about:blank">Craxi c. Italia</a>, emessa il 17/07/2003 (case n. 25337/1994), con l’attribuzione allo Stato, pur se indiretta, della responsabilità per una violazione commessa da un privato, ma resa possibile o probabile attraverso la negligenza o la benevola tolleranza dello Stato, compresa l’omessa adozione della cornice giudiziaria e normativa idonea a garantire i diritti convenzionali.</p>
<p>L’attenzione al solo versante della tutela dall’interferenza statuale, e non a quello della protezione dall’aggressione individuale o di gruppi organizzati, ha, infine, portato ad esasperare lo stesso concetto di diritto fondamentale, trasformandolo in una sorta di diritto alla felicità individuale per perseguire il quale spesso si dimentica che il soddisfacimento di un proprio diritto ha una soglia insuperabile, quella dell’invasione e della compressione del diritto altrui.</p>
<p>Si urla, quindi, a gran voce che lo Stato non può interferire e non può penalizzare determinati status o determinate scelte personali; non si riflette adeguatamente, anche, se quegli status rivendicati o quelle scelte personali adottate possano incidere negativamente su status e scelte da altri, altrettanto legittimamente, rivendicate e adottate.</p>
<p>Non si tratta più, in tali casi, di tutela di diritti fondamentali inalienabili, comuni a tutti, ma di scelte etiche e politiche su cosa preferire tra due diverse rivendicazioni.</p>
<p>L’incapacità di modernizzare il concetto di diritti umani fondamentali, adattandolo a una realtà diversa da quella nella quale hanno avuto origine, e la scelta di non limitarsi a tutelare e proteggere il nucleo duro, comune a tutti, del diritti umani fondamentali, sciogliendoli, poco alla volta, in casistiche minute che appaiono più scelte politiche di soddisfazione di esigenze individuali che principi fondanti la vita di una collettività, in uno all’equivoco di ritenere che esistano diritti senza doveri, che ad essere rivendicato possa essere il proprio diritto alla felicità, e cioè il proprio “capriccio individuale”, non solo non vengono compresi nelle realtà che hanno seguito un percorso culturale, politico e istituzionale diverso da quello occidentale, ma vengono da esse rifiutati e combattuti come elementi di possibile disgregazione della società e dei contratti sociali che ne stanno alle basi.</p>
<p>E in assenza di una pronta correzione della “rotta occidentale”, non tutte le critiche e i timori che provengono sia dall’esterno che dall’interno, possono dirsi manifestamente infondati.</p>
<p>Noi continuiamo a non tenere in considerazione che la politica internazionale sui diritti umani e sulla giustizia internazionale va avanti da moltissimo tempo senza il voto favorevole di Cina, India, Russia e, spesso, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, come se la circostanza fosse indifferente per le magnifiche e progressive sorti dell’occidente liberale e, con esso e dietro di esso, del mondo intero.</p>
<p>Ma non è così, e forse dovremmo provare a svegliarci da quest’illusione riprendendo nei luoghi del pensiero e in quelli dell’azione politica, alla luce delle sfide che pone la modernità, l’elaborazione del tema dei diritti individuali fondamentali e della democrazia rappresentativa per giungere preparati all’inevitabile confronto, o scontro, con modelli diversi di governo e di affermazione dei diritti umani che si stanno rafforzando, complice l’inerzia intellettuale e politica del mondo occidentale, in genere, e di quello europeo, in particolare.</p>
<p>Non possiamo più fare a meno di riportare la declinazione del tema dei diritti umani all’interno dello schema dei diritti condivisi dall’intera comunità e fondanti un sistema di valori comuni e il suo modello di governo democratico.</p>
<p>Non possiamo fare a meno di riconoscere l’importanza della sicurezza per la concreta fruizione da parte di tutti dei propri diritti fondamentali.</p>
<p>Non possiamo consentire che la giusta scelta di porre i diritti umani fondamentali al vertice della gerarchia dei valori comuni abbia come necessario corollario il sacrificio dei diritti economici e sociali.</p>
<p>Non possiamo più permetterci un modello di democrazia rappresentativo viziato dalla cesura sempre più netta tra rappresentanti e rappresentati e dalla distanza sempre maggiore delle comunità dalle decisioni che ne regolano la vita.</p>
<p>I forti richiami del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, contenuti nel suo <a href="https://www.quirinale.it/elementi/75663">discorso di fine anno 2022</a>, a non contrastare il futuro, ma a governarlo; a difendere ad ogni prezzo la libertà; a garantire la più vasta partecipazione, soprattutto dei giovani, ai processi decisionali interni propri dei modelli di democrazia liberale e, in genere, a tutelare e rispettare il valore della democrazia rappresentativa, che risiede nel potere popolare diffuso; e ad investire sulla conoscenza e sulla competenza, possono e devono agevolmente essere declinati anche all’interno della difesa, promozione e sviluppo dei modelli di democrazia liberale e dei valori che li fondano, a partire dalla tutela e dalla protezione dei diritti umani fondamentali individuali.</p>
<p>E’ un quadro che richiama con immediatezza la battaglia iniziata da Marco Pannella e Cherif Bassiouni, oggi proseguita con convinzione da tanti altri protagonisti, illustri ed oscuri, per l’affermazione del Diritto alla Conoscenza come diritto umano di nuova generazione, essenziale per creare nel mondo tecnologico e globale di oggi quella rete di protezione per i diritti individuali e per la democrazia liberale che è posta in serio pericolo non solo dal ritorno prepotente di minacce esterne che si sperava fossero state superate dalla storia, ma anche, al suo interno, dall’approccio mercantile e ludico ai meccanismi che garantiscono la rappresentanza elettorale e dal mancato ammodernamento di un sistema di tutela dei diritti individuali nato in un mondo radicalmente diverso.</p>
<p>Credit to: La Stampa</p>
<p>Una battaglia che non è più isolata e che ha portato anche all’adozione da parte dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europea di una <a href="about:blank">Risoluzione (2382/2021)</a> e una <a href="about:blank">Raccomandazione (2204/2021)</a> che contengono gli elementi da innestare nel nostro sistema di valori per consentire di modernizzarlo e attualizzarlo e le cui attuazione e implementazione, su tutti i versanti e in tutte le declinazioni che rendono il Diritto alla Conoscenza capace di realizzare un più moderno, solido ed efficace modello di democrazia liberale, restando fortemente ancorato al valore fondante e primario della libertà, dovrebbe costituire impegno di ciascuno di noi, ai diversi livelli di responsabilità politica, sociale, culturale e d economica nei quali operiamo.</p>
<p>E’ il tempo, infatti, di evadere il <em>duty to take action</em> o, se si preferisce, la <em>responsability to protect</em>; il tempo di affermare e promuovere, in tutte le sue declinazioni, il diritto alla conoscenza capace di disegnare, attraverso la trasparenza, la partecipazione dei corpi sociali, il dibattito pubblico animato da soggetti qualificati dalla formazione culturale diffusa,  un modello moderno di democrazia liberale che non si discosti, ma anzi riaffermi con forza la prevalenza del valore della libertà sugli altri valori sociali offrendo un modello decisionale capace di creare nella società coesione e non divisione, di restituire in concreto al popolo il potere che in democrazia gli appartiene; è il tempo di una transizione che non sia solo tecnologica, energetica ed economica, ma che sia anche valoriale, sia anche riaffermazione in chiave contemporanea di valori e modelli di governo che hanno garantito una qualità della vita alla quale altri popoli, anche se non i loro governanti,  aspirano e per la quale molti, giovani e meno giovani, non esitano ad esporre al pericolo anche la propria vita.</p>
<p>E’ il tempo, in estrema sintesi, se non vogliamo che diventino semplici ricordi del passato, di traghettare le nostre nozioni di diritti umani fondamentali e di democrazia liberale verso un futuro che è già alle porte.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Ezechia Paolo Reale" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/ezechia-paolo-reale-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/ezechia-paolo-reale/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Ezechia Paolo Reale</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Avvocato del Foro di Siracusa. Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi.</p>
<p>Per una biografia dettagliata cliccare <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/profilo/ezechia-paolo-reale/">qui</a>.</p>
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		<title>Aggiornamenti dalla Corte Penale Internazionale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 21:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[corte penale internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ezechia paolo reale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Mentre l’attenzione internazionale è focalizzata sull’attività della Corte Penale Internazionale in Ucraina, numerosi sono gli sviluppi sulle altre, numerose, situazioni – per usare il termine tecnico che si ritrova nello Statuto di Roma, istitutivo della Corte, per dipingere gli scenari concreti all’interno dei quali la Corte stessa è chiamata ad esercitare la sua giurisdizione – [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<p>Mentre l’attenzione internazionale è focalizzata sull’attività della Corte Penale Internazionale in Ucraina, numerosi sono gli sviluppi sulle altre, numerose, situazioni – per usare il termine tecnico che si ritrova nello Statuto di Roma, istitutivo della Corte, per dipingere gli scenari concreti all’interno dei quali la Corte stessa è chiamata ad esercitare la sua giurisdizione – nelle quali dall’organo della giustizia internazionale sono già state aperte indagini, sia preliminari che formali, o è stato dato inizio ai procedimenti a carico dei responsabili.</p>
<p>Il 31 ottobre, infatti, la Camera Preliminare ha autorizzato la riapertura delle indagini sulla situazione in Afghanistan, accogliendo la richiesta del Procuratore che lamentava l’ineffettività dei procedimenti in corso avanti le autorità giudiziari locali per i crimini internazionali che erano stati loro devoluti sulla base del principio di complementarietà che regola l’azione della Corte Internazionale, chiamata a intervenire solo quando le autorità giudiziarie dello Stato ordinariamente competente non hanno capacità o volontà di perseguire i crimini internazionali.</p>
<p>Analoga richiesta il Procuratore ha indirizzato alla Camera Preliminare per riaprire le indagini sulla situazione in Venezuela, dopo che le stesse erano state provvisoriamente archiviate in seguito alla richiesta di tale Stato di condurle direttamente, attraverso le proprie autorità giudiziarie nazionali, senza giungere, però, a risultati sufficienti nell’ottica della persecuzione penale dei responsabili dei crimini internazionali commessi in tale contesto.</p>
<p>Anche in questo caso il Procuratore ha lamentato, infatti, come le azioni intraprese a livello nazionale non abbiano, allo stato, il necessario carattere di effettività ed ha, pertanto, richiesto di riavviare le indagini in sede internazionale.</p>
<p>Del 26 ottobre è, poi, il rapporto periodico delle attività svolte nel biennio 2021/2022 che la Corte Penale Internazionale, per mezzo del suo presidente Piotr Hofmanski, ha sottoposto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, durante i lavori della 77ma sessione, tuttora in corso, in ottemperanza all’Accordo di Collaborazione stipulato nel 2004 tra la Corte stessa e le Nazioni Unite e della risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.</p>
<p>Il Presidente della Corte ha, tra l’altro, sottolineato, nel presentare il rapporto, che solo in tale periodo sono state circa 13.000 le vittime di crimini internazionali che hanno partecipato, in varie forme, ai procedimenti pendenti, nelle diverse fasi, avanti la Corte e riguardanti le situazioni in Congo, Uganda, Repubblica Centro Africana,Darfur, Kenia, Libia, Costa d’Avorio, Mali, Georgia, Burundi, Afghanistan, Bangladesh e Myanmar, Palestina, Filippine, Venezuela e Ucraina e alle indagini preliminari in Nigeria e Guinea.</p>
<p>Poco prima era stato il Procuratore della Corte a sottoporre al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il suo 35mo rapporto sulle attività svolte nella situazione in Darfur, che è stata deferita alla Corte nel 2005 proprio dal Consiglio di Sicurezza, confermando, tra l’altro, che nell’aprile del 2022 ha avuto inizio il primo dibattimento a carico di uno dei soggetti incolpati di crimini internazionali commessi in tale scenario.</p>
<p>Dati molto interessanti si ricavano dagli analoghi rapporti presentati dal Procuratore al Consiglio di Sicurezza in ordine alla situazione in Libia, rispettivamente il 23mo, del 28/04/2022, e il 24mo, molto recente, del 09/11/2022.</p>
<p>Il Procuratore ha evidenziato non solo un rinnovato impegno a perseguire i crimini internazionali commessi nello scenario libico e una modifica della strategia di indagine e di persecuzione penale, ma ha con chiarezza evidenziato come sia emersa una linea di indagine che collega chiaramente l’azione dei responsabili della tratta di migranti a crimini contro l’umanità di competenza della Corte per i quali sono stati identificati, in relazione alle violenze subite dalle vittime nei centri di detenzione, i presunti responsabili nei confronti dei quali sono già stati emessi alcuni ordini di custodia che potrebbero essere resi noti a breve, unitamente ad altri ordini emessi sulla base di successive richieste.</p>
<p>E’ probabile che gli elementi emergenti dai procedimenti in corso obbligheranno a nuove valutazioni politiche e giuridiche delle azioni che oggi caratterizzano la condotta degli Stati in uno scenario mediterraneo di migrazioni, destinato a ricevere una descrizione diversa da quella sino ad oggi prevalente, con una probabile rivalutazione degli strumenti normativi predisposti dalla Convenzione di Palermo contro il Crimine Organizzato e dai suoi Protocolli Aggiuntivi in materia di contrasto alla tratta e allo sfruttamento dei migranti che, in un’ottica coerente con quella dello Statuto di Roma, pone in evidenza un aspetto spesso trascurato della tutela dei diritti umani, quello della sicurezza delle persone e degli obblighi dello Stato di assicurarla, che il prof. Cherif Bassiouni, uno dei fondatori del diritto penale internazionale, tratteggiò dal punto di vista sistematico già nel 1982, in un intervento rimasto forse famoso solo per essere stato rilanciato, in quell’occasione, il brocardo “Aut Dedere aut Judicare” che, con il tempo, avrebbe sostituito in chiave garantista il noto ”Aut Dedere aut Punire” coniato da Grozio nel 1624 nel suo De Jure Belli ac Pacis, ma il cui contenuto, in realtà, ha consentito di porre le basi per comprendere sia l’importanza del ruolo delle vittime nei meccanismi, giudiziari e non, di protezione dei diritti umani, che la difficoltà della posizione degli Stati, chiamati a non ingerirsi nell’esercizio dei diritti umani individuali fondamentali e, nello stesso tempo, a proteggere la sicurezza di ciascun individuo affinché quei diritti possano essere effettivamente goduti in modo libero da interferenze di altri individui.</p>
<p>Il Procuratore, infine, ha sottolineato l’importanza del lavoro della squadra investigativa comune che indaga in Libia, composta da Europol e dalla polizia giudiziaria di Italia, Olanda, Inghilterra e Spagna, cui di recente ha formalmente aderito anche la squadra investigativa della Corte stessa, e ha lanciato un appello agli Stati per essere pronti ad esercitare la propria giurisdizione universale sui crimini internazionali, ricordando le recenti estradizioni ottenute, nell’ottobre 2022, in Olanda e in Italia a carico di due trafficanti somali di migranti etiopi.</p>
<p>Analogo appello era stato lanciato dal Presidente della Corte Penale Internazionale nel discorso di presentazione del rapporto delle attività della Corte all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel quale il Presidente Hofmanski ha sottolineato come senza un significativo progresso dell’applicazione del principio di complementarietà – compreso l’esercizio in concreto della propria giurisdizione universale sui crimini internazionali e la formazione specifica di magistrati, avvocati e ufficiali di polizia giudiziaria – lo sforzo dell’organo giudiziario internazionale per la persecuzione penale e la repressione di crimini internazionali odiosi come il genocidio,i crimini contro l’umanità, il crimine di aggressione e i crimini di guerra è destinato a non raggiungere il proprio scopo di giusta punizione dei responsabili e di indispensabile deterrenza verso coloro che, confidando sull’impunità, avessero in programma l’esecuzione di analoghi crimini.</p>
<p>Un preciso monito che, tra gli altri, è certamente indirizzato anche all’Italia che, dopo oltre venti anni dall’entrata in vigore dello Statuto di Roma, non si è ancora dotata di un codice dei crimini internazionali, strumento indispensabile per il corretto e fluido esercizio della giurisdizione universale sui crimini internazionali da parte di ogni Stato.</p>
<p>Raccomandazione che l’Assemblea Generale ha prontamente recepito reiterando, nella risoluzione con la quale ha approvato il rapporto della Corte, l’invito agli Stati Parte dello Statuto di Roma ancora in ritardo a dotarsi al più presto di una normativa di esecuzione delle obbligazioni positive contenute nello strumento internazionale.</p>
<p>L’auspicio è, pertanto, che i lavori di redazione del codice dei crimini internazionali, commissionati dal Ministro della Giustizia in occasione dell’esplodere della guerra in Ucraina e consegnati dalla Commissione Ministeriale nel giugno 2022, possano quanto prima, dopo lo stop imposto dal termine anticipato della legislatura, essere portati dal nuovo Governo all’attenzione del Parlamento, mettendo la parola fine ad un lungo e imbarazzante ritardo nella completa esecuzione di uno strumento internazionale che non solo porta il nome di Statuto di Roma, città nella quale ha visto la luce, ma che la cronaca oggi porta all’attenzione del mondo in relazione a uno scenario mediterraneo del quale l’Italia ha profonda e interessata familiarità.</p>
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<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Ezechia Paolo Reale" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/ezechia-paolo-reale-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/ezechia-paolo-reale/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Ezechia Paolo Reale</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Avvocato del Foro di Siracusa. Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi.</p>
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		<title>Aggressori e Risvegliati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Angelo Lucarella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 15:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Della questione russo-ucraina sappiamo che c’è un aggressore e un Paese aggredito. La violazione degli accordi internazionali è sotto gli occhi di tutti; specie l’art. 2, co. 4, dello Statuto delle Nazioni Unite: “I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Della questione russo-ucraina sappiamo che c’è un aggressore e un Paese aggredito.<br />
La violazione degli accordi internazionali è sotto gli occhi di tutti; specie l’art. 2, co. 4, dello Statuto delle Nazioni Unite: “I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.<br />
Assodato questo fatto, occorre studiare un altro aspetto della vicenda: il non rispetto degli accordi di Minsk del 2015 da parte ucraina nella misura in cui non è stato definito il procedimento costituzionale teso a concedere maggiore autonomia alle regioni del Donbass interessate dall’intesa siglata davanti a Lukashenko.<br />
Ovviamente le due falle politiche rappresentate non possono esser messe sullo stesso piano: la prima è una violazione non solo giuridica ma anche dei diritti umani; la seconda è una violazione di un trattato bilaterale che manifesta, però, una debolezza di esercizio della sovranità affermata. In una ricerca scientifica del GEODI (Centro di ricerca di geopolitica e diritto pubblico comparato)<br />
dell’Università degli studi internazionali di Roma, a maggio scorso, si è posta l’attenzione proprio su questo elemento psico-costituzionale della vicenda: se un soggetto non è in grado di rispettare un accordo politico internazionale rischia, implicitamente, che qualcuno si insinui dove è incerta la fermezza decisionale.<br />
La questione del Donbass è, quindi, il derivato di questa prospettazione in cui la politica ucraina degli ultimi anni pre-guerra è rimasta incriccata sul da farsi. Il rovescio della medaglia è stato<br />
l’aumento della volontà separatista di quella fascia di territorio peraltro alimentate, sotto certi aspetti, dalle rispettive Costituzioni sia russa (art. 12) che Ucraina (artt. 5 e 7).<br />
C’è un contraccolpo che la Russia, forse, non aveva considerato dall’inizio: il risveglio ucraino.<br />
Cosa che sta spingendo il Paese di Zelensky a contrastare sul campo (e non solo) ogni inferenza russa dettata, appunto, dalla originaria debolezza di sovranità descritta.<br />
Il risveglio, a volte, è più importante della libertà perché senza il primo non ci può essere la seconda.<br />
Quando si aggredisce, invece, la propria Costituzione ha già fallito. Oppure no, quest’ultima non c’entra. Forse occorre pregare anche per il risveglio dei russi.<br />
Perché nessuno vuole la guerra se non chi vuol morire ingannato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Angelo Lucarella" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/10/angelo-lucarella-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/angelo-lucarella/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Angelo Lucarella</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Avvocato, saggista, già vice presidente coord. della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo Economico.<br />
Delegato italiano (under 40) al G20 Amburgo 2022 industria, imprese e sviluppo economico organizzato da compagini industriali/imprese dei Paesi partecipanti con Ministero economia tedesco.</p>
<p>Docente aggiunto a.c. in Diritto tributario dell&#8217;impresa e Diritto processuale tributario &#8211; Dipartimento Economia, Management, Istituzioni presso l&#8217;Università degli studi di Napoli Federico II.<br />
Componente di cattedra in &#8220;Diritto e spazio pubblico&#8221; &#8211; Facoltà di Scienze Politiche presso Università degli studi internazionali di Roma.<br />
Componente del tavolo di esperti per gli studi sul “reddito universale” &#8211; Dipartimento di Scienze Politiche Università internazionale per la Pace dell&#8217;ONU (sede di Roma).<br />
Direttore del Dipartimento di studi politici, costituzionali e tributari &#8211; Università Federiciana popolare.</p>
<p>Consigliere della &#8220;Commissione Etica ed Affari Legali&#8221; in seno al Comitato tecnico legale della Federazione Italiana E-Sports.<br />
Componente del comitato scientifico della rivista @Filodiritto per l&#8217;area &#8220;socio-politica&#8221;.<br />
Founder di @COLTURAZIONE</p>
<p>Pubblicazioni principali:<br />
&#8211; &#8220;Opere edilizie su suolo privato e suolo pubblico. Sanzioni penali e profili costituzionali&#8221; (Altalex editore, 2016);<br />
&#8211; &#8220;I sistemi elettorali in Italia: profili evolutivi e critici&#8221; (Pubblicazioni Italiane, 2018 &#8211; testo in collettanea);<br />
&#8211; &#8220;L&#8217;inedito politico costituzionale del contratto di governo&#8221; (Aracne editrice, 2019);<br />
&#8211; &#8220;Dal contratto di governo al governo da contatto&#8221; (Aracne editrice, 2020);<br />
&#8211; &#8220;Nessuno può definirci. A futura memoria (il tempo del coraggio). Analisi e riflessioni giuridiche sul D.d.l. Zan&#8221; (Aracne editrice, 2021 &#8211; testo coautoriale);<br />
&#8211; &#8220;Amore e Politica. Discorso sulla Costituzione e sulla Dignità dell&#8217;Uomo&#8221; (Aracne editrice, 2021);<br />
&#8211; &#8220;Draghi Vademecum. La fine del governo da contatto. Le sfide del Paese tra dinamiche politiche e districamenti sul fronte costituzionale&#8221; (Aracne editrice, 2022).</p>
<p>Ultima ricerca scientifica &#8211; &#8220;La guerra nella Costituzione ucraina&#8221; &#8211; pubblicata su Alexis del GEODI (Centro di ricerca di Geopolitica e Diritto Comparato dell&#8217;Università degli studi internazionali di Roma).</p>
<p>Scrive in borderò per Italia Oggi e La Ragione ed è autore su La Voce di New York (columnist), Il Riformista, Affari italiani (editoriali), Formiche, Il Sole 24 Ore, Filodiritto (curatore della rubrica Mondovisione), Cercasi un Fine e sul blog di Fondazione Luigi Einaudi.</p>
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