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	<title>diritto penale Archivi - Einaudi Blog</title>
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	<description>Il blog della Fondazione Luigi Einaudi</description>
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	<title>diritto penale Archivi - Einaudi Blog</title>
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		<title>Il diritto alla conoscenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 21:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[diritti dell'uomo]]></category>
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		<category><![CDATA[ezechia paolo reale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicazione scritta per la Tavola Rotonda organizzata da UNESCO, Ossigeno per l’Informazione e The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights sul tema “Giustizia e libertà di stampa: come fermare l’impunità per i reati contro i giornalisti” in occasione della giornata internazionale per mettere fine all’impunità per i reati in danno dei giornalisti. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Comunicazione scritta per la Tavola Rotonda organizzata da UNESCO, Ossigeno per l’Informazione e The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights sul tema “Giustizia e libertà di stampa: come fermare l’impunità per i reati contro i giornalisti” in occasione della giornata internazionale per mettere fine all’impunità per i reati in danno dei giornalisti.</em></p>
<p><em>Siracusa, 03/11/2021</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa n. 2382 (2021) del 22/06/2021, “Media Freedom, Public Trust and the People’s Right to Know” (<a href="https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2021/11/resolution-2382-all.-1.pdf">all. 1</a>), segna, unitamente alla coeva e omonima Raccomandazione n. 2204 (2021) (<a href="https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2021/11/recommendation-2204-all.-2.pdf">all. 2</a>), un passo significativo verso il riconoscimento di un diritto umano fondamentale di nuova generazione la cui emersione è cruciale, nel nuovo mondo tecnologico e globale, per la tutela della libertà e della democrazia, intesa questa come potere popolare diffuso del quale è titolare ciascun soggetto di una comunità.</p>
<p>Sono per noi oramai familiari, e quasi scontati, i diritti alla vita, alla libertà personale, al processo equo e le libertà di stampa, di opinione, di religione, di associazione; i divieti di discriminazione e di tortura.</p>
<p>Li troviamo nelle Carte Costituzionali, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali ed in molti altri strumenti normativi internazionali e nazionali.</p>
<p>Il problema è che nascono e sono disegnati come garanzia di un mondo, così come era conosciuto nel secondo Novecento, epoca nella quale si affermano; con le frontiere nazionali e il potere statuale, da un lato, e con la tecnologia della macchina da scrivere e del telefono fisso, dall’altro.</p>
<p>In un mondo in cui i poteri pubblici tradizionali hanno sempre meno rilievo rispetto all’effettiva capacità di adottare autonomamente le decisioni rilevanti ed emergono nuovi e potenti influencer legali ed illegali, spesso occulti e comunque sempre distanti dal cittadino &#8211; multinazionali, organismi sovranazionali e internazionali, paesi stranieri, grandi gruppi finanziari, associazioni terroristiche, associazioni criminali transnazionali &#8211; le regole di tutela dei diritti fondamentali sono rimaste quelle sorte dopo la seconda guerra mondiale, inadatte a difenderci dalle nuove minacce.</p>
<p>Oggi il pericolo per la democrazia, almeno così come la intendiamo in quello che veniva un tempo chiamato il mondo occidentale, non è solo fisico ma prevalentemente immateriale. E non proviene solo dai poteri pubblici, ma anche da organizzazioni private.</p>
<p>Ad essere in pericolo è sempre lo stesso bene, la partecipazione democratica ai processi decisionali di interesse pubblico, ma non più attraverso la repressione del dissenso, il controllo fisico e violento dei cittadini, ma sottraendo loro, spesso con modalità “leggere”, tali da apparire legittime e ragionevoli, tutte le informazioni rilevanti in modo che essi non possano controllare e valutare la correttezza e la legittimità delle decisioni adottate dai governanti e a volte elaborate in sedi anche meno trasparenti di quelle propriamente istituzionali.</p>
<p>D’altronde il rapporto tra conoscenza e potere non è certo una novità o una scoperta recente.</p>
<p>Il disegno di una nuova forma di democrazia partecipata a fronte del mondo globalizzato e tecnologico avanzato è quello che il Diritto alla Conoscenza, per la cui affermazione da molti anni si batte anche il <em>The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights</em>,  si propone di affrontare, partendo dalla semplice riflessione che se la conoscenza è potere, quel potere, in democrazia, spetta al popolo.</p>
<p>I versanti sui quali si articola l’attuazione del Diritto alla Conoscenza &#8211; definito come <em>“a citizen’s civil and political right to be actively informed of all aspects regarding the administration of all public goods during the entire political process, in order to allow for the full and democratic participation in public debate regarding such goods and hold public goods administrators accountable according to the standards of human rights and the rule of law.”</em> <a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> &#8211; sono, fondamentalmente, quattro:</p>
<ul>
<li>Il dovere dei governanti, e più in generale i decisori, di porre a disposizione del dibattito pubblico le informazioni da loro possedute prima di adottare le proprie decisioni.</li>
<li>La valorizzazione del ruolo delle Università, degli Istituti di Ricerca, delle Associazioni non generaliste, all’interno del dibattito pubblico in modo da poter acquisire quanti più pareri competenti e informati non solo sulla decisione da adottare, ma ancor prima sulla completezza e la correttezza delle informazioni utilizzate per giungere a tale decisione;</li>
<li>La “traduzione” e la trasmissione del contributo tecnico fornito al dibattito pubblico da chi possiede il sapere tecnico attraverso media autorevoli, affidabili, liberi e indipendenti;</li>
<li>Il rafforzamento delle istituzioni scolastiche per consentire la crescita culturale e la partecipazione al dibattito pubblico di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche o sociali o da altri ostacoli che normalmente si frappongono alla loro partecipazione alla vita pubblica.</li>
</ul>
<p>Sul versante rilevante ai fini della presente comunicazione, indirizzata ai partecipanti all’incontro <em>“Giustizia e libertà di stampa: come fermare l’impunità per i reati contro i giornalisti”</em> emerge, tra gli altri, un tema non rinviabile, quello della libertà morale dei giornalisti che va declinato anche in direzione della loro protezione da ogni pressione, comprese quelle esercitate con mezzi apparentemente legali quali le azioni giudiziarie, minaccia o violenze.</p>
<p>In questo è esplicito il paragrafo 9 della Risoluzione che testualmente recita:</p>
<p><em>“The media play a key role in agenda setting and providing timely, pluralist and reliable information. They must be free from any pressure, including direct verbal and physical attacks, but also from legal harassment in the form of strategic lawsuits against public participation (SLAPP). Assaults against journalists and intimidation of the media are major threats to the people’s right to know. It is therefore crucial that Council of Europe standards on media freedom, pluralism and editorial independence; the protection of journalists; funding benchmarks and guarantees; and the transparency of media ownership are fully implemented and adequately monitored”. </em></p>
<p>L’importante riconoscimento assegnato dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa al Diritto alla Conoscenza &#8211; che fa seguito all’approvazione da parte della competente Commissione dell’Assemblea (<em>“Culture, Science, Education and Media”</em>) dell’accurato report del 07/06/2021, doc. 15308, (<a href="https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2021/11/doc.-15308-Report-all.-3.pdf">all. 3</a>) predisposto dal relatore, il sen. Rampi &#8211; non costituisce un approdo ma una sfida per tutti i soggetti chiamati ad assumere un ruolo attivo nel complesso scenario che il presente, e ancor più il futuro, ci riservano.</p>
<p>In tale contesto si inseriscono perfettamente le Linee Guida per i Pubblici Ministeri nei Procedimenti per Reati contri i Giornalisti elaborate dall’UNESCO e dall’Associazione Internazionale dei Pubblici Ministeri, che saranno presentate ed illustrate nel corso dei lavori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>“Il diritto civile e politico dei cittadini ad essere informati attivamente sugli aspetti che riguardano tutte nel corso dell’intero processo politico di tutti gli aspetti relativi all’amministrazione dei beni pubblici, così da permettere loro una piena partecipazione democratica al dibattito pubblico e assicurare la responsabilità nei confronti degli stessi degli amministratori dei beni pubblici, conformemente alle norme sui diritti umani e allo stato di diritto”</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Ezechia Paolo Reale" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/ezechia-paolo-reale-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/ezechia-paolo-reale/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Ezechia Paolo Reale</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Avvocato del Foro di Siracusa. Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi.</p>
<p>Per una biografia dettagliata cliccare <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/profilo/ezechia-paolo-reale/">qui</a>.</p>
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		<title>Proposta di riforma del processo penale: la direzione è quella giusta</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/proposta-di-riforma-del-processo-penale-la-direzione-e-quella-giusta/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Iuvinale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 21:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[marta cartabia]]></category>
		<category><![CDATA[nicola iuvinale]]></category>
		<category><![CDATA[riforma giustizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Commissione istituita dalla Ministra Cartabia ha elaborato una proposta di riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio. Tante le novità, tra cui anche quella che impone al PM l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale solo se gli elementi indizianti &#8220;sono tali da determinare la condanna&#8221; &#160; La strada intrapresa dalla Ministra Cartabia sulla riforma della giustizia [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>La Commissione istituita dalla Ministra Cartabia ha elaborato una proposta di riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio. Tante le novità, tra cui anche quella che impone al PM l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale solo se gli elementi indizianti &#8220;sono tali da determinare la condanna&#8221;</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La strada intrapresa dalla Ministra Cartabia sulla riforma della giustizia penale sembra essere giusta, almeno per il momento. E sì, perché la proposta di revisione presentata il 24 maggio scorso dalla <a href="https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_36_0.page?facetNode_1=0_10_17&amp;contentId=COS333721&amp;previsiousPage=mg_1_36">Commissione Lattanzi</a>, dovrà ancora essere discussa dalle forze politiche e, quindi, suscettibile di emendamenti. <strong>La ratio ispiratrice, comunque, è corretta.</strong> Nella sostanza, si prevede l&#8217;introduzione di correttivi al codice di rito maggiormente garantisti per l&#8217;imputato. E questo è un bene.</p>
<p>Essa, la proposta, recepisce anche precise indicazioni correttive suggerite da anni dall&#8217;UE, oltre che da sentenze della Corte di Giustizia europea riguardo le lungaggini processuali.</p>
<p>D&#8217;altra parte, la necessità di intervenire in ambito penale era ormai nota da tempo.</p>
<p><strong>Alcuni dati</strong></p>
<p>Già la <a href="https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Primo_Presidente_Cassazione_Cassazione_2020.pdf">Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019</a> della Corte di Cassazione, aveva evidenziato evidenti criticità del sistema penale.</p>
<p><strong>Il tasso di assoluzione che si registra davanti al tribunale ordinario, ad esempio, è molto alto, pari al 50% dei processi pendenti.</strong> Tra le ragioni del difficoltoso funzionamento del giudizio di primo e del secondo grado, che conducono anche ad una abnorme durata del processo, vi sono anche i riti alternativi, quali il giudizio abbreviato e il patteggiamento, che si sono dimostrati scarsamente appetibili a dire della Corte. In Cassazione, poi, i ricorsi del PM, presentano alti tassi di inammissibilità, pari al 32%, e di rigetto, pari al 12%.</p>
<p>Ma, a ben vedere, il problema del processo penale non è solo rinvenibile nell&#8217;alto numero dei procedimenti pendenti. <strong>Questa è un visione asettica, ragionieristica, di un problema ben più grande</strong>. Dietro ogni processo vi è un <strong>essere umano e la pena più grande, oggi, è l&#8217;essere sottoposti ad un giudizio, soprattutto quando si sa di essere innocenti.</strong></p>
<p>Dell&#8217;istituto della carcerazione preventiva se ne è fatto un abuso. In 30 anni, 30.000 persone hanno subito una ingiusta detenzione. Poi ci sono i tanti suicidi a seguito degli avvisi di garanzia di cui, troppo spesso, la stessa giustizia sembra essere, incomprensibilmente, &#8220;distaccata&#8221;.</p>
<p><strong>Il quadro della riforma</strong></p>
<p>Il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato dal Governo alla Commissione UE il 30 aprile scorso, contiene molte misure che intervengono sul sistema giudiziario.</p>
<p>In particolare, il Piano si propone, tra l&#8217;altro, l&#8217;obiettivo di rendere più efficiente il processo penale e di accelerarne i tempi di definizione attraverso interventi da collocare all&#8217;interno del <a href="https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&amp;leg=18&amp;idDocumento=2435&amp;sede=&amp;tipo=">disegno di legge Bonafede A.C. 2435</a>, attualmente in corso di esame in Commissione Giustizia alla Camera.</p>
<p>Il Ministero della Giustizia ha istituito una <a href="https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_36_0.page?facetNode_1=0_10_17&amp;contentId=COS333721&amp;previsiousPage=mg_1_36">Commissione ad hoc</a> per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio. L&#8217;Organo consultivo auspica l&#8217;approvazione di leggi delega entro il 2021 e che i decreti attuativi possano essere approvati entro il 2022. L&#8217;impatto sulla durata dei procedimenti potrebbe verosimilmente stimarsi alla fine del 2024.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Contenuto della relazione</strong></p>
<p>La relazione Lattanzi ha elaborato proposte di riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio penale attraverso la formulazione di emendamenti al progetto di legge Bonafede.</p>
<p>Questi i punti più interessanti.</p>
<p><strong>Si interviene sulle indagini preliminari e sull&#8217;udienza preliminare. </strong>In particolare, si propone:</p>
<ol>
<li>di modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, <strong>prevedendo che il pubblico ministero chieda l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono tali da determinare la condanna.</strong> Significa che il pubblico ministero sarà chiamato a esercitare l’azione penale solo quando gli elementi raccolti risultino – <strong>sulla base di una sorta di “diagnosi prognostica”</strong> – tali da poter condurre alla condanna dell’imputato secondo <strong>la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, tanto in un eventuale giudizio abbreviato, quanto nel dibattimento.</strong> Al contrario, se il quadro cognitivo si connoti per la mancanza di elementi capaci di sorreggere una pronuncia di condanna, <strong>il pubblico ministero dovrà optare per l’inazione</strong>;</li>
<li>di introdurre una definizione di notizia di reato e di precisare i presupposti oggetti e soggettivi per l&#8217;iscrizione (servono specifici elementi indizianti e non meri sospetti)</li>
<li>di togliere di mezzo la diffusa prassi dei PM di ritardare l&#8217;iscrizione del nome dell&#8217;indagato nel registro notizie di reato per non informarlo dell&#8217;avvio dell&#8217;indagine concedendo alla difesa il diritto di contestarne la retrodatazione con sanzione di inutilizzabilità degli atti;</li>
<li>di introdurre un nuovo rito alternativo che si chiama <strong>archiviazione meritata</strong>: prevede che durante le indagini preliminari, subito dopo la notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale (conclusione delle indagini), il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possano chiedere al giudice per le indagini preliminari di subordinare l’archiviazione all’adempimento di una o più prestazioni a favore della vittima o della collettività, individuate tra quelle previste dalla legge, quando si procede per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria. In questo rito viene previsto che con l&#8217;esecuzione delle misure prescritte ci sia <strong>l&#8217;archiviazione per intervenuta estinzione del reato;</strong></li>
<li><strong>l&#8217;inappellabilità delle sentenze di condanna e di proscioglimento da parte del PM;</strong></li>
<li>di inserire nel codice di procedura penale – in un nuovo articolo 670-bis – una disposizione che consenta al condannato, che abbia subito la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di <strong>rideterminare la pena – principale (detentiva e pecuniaria) e accessoria – riducendola in modo proporzionale a compensazione del pregiudizio subito;</strong></li>
<li>a chi sia assolto all’esito di un processo dall’irragionevole durata, la Commissione propone di modificare la legge Pinto prevedendo il raddoppio dell’indennizzo, che si giustifica in ragione del pregiudizio maggiore correlato al mantenimento dello status di imputato.</li>
</ol>
<p>La Commissione Lattanzi, poi, suggerisce anche una riforma organica della prescrizione del reato. Consiglia che il Parlamento conferisca una delega al Governo anche per rettificare la precedente disciplina di Bonafede. La Commissione, infatti, sostiene che una razionalizzazione dei termini di prescrizione sia opportuna e propone di modificare l’art. 14 del d.d.l. (lodo Conte) optando per due soluzioni diverse.</p>
<p>A tal fine formula due proposte alternative:</p>
<ul>
<li>“ipotesi A” si prevede che dopo la sentenza di condanna di primo grado la prescrizione resti sospesa per un tempo non superiore a due anni, poi ricomincia decorrere. Si tende così a concludere i processi prima del decorso della prescrizione;</li>
<li>“ipotesi B”, invece, implica una radicale diversa scelta di fondo: Si prevede l’interruzione definitiva del corso della prescrizione con l’esercizio dell’azione penale. Vengono introdotti dei termini di durata massima, cioè dei termini di fase: 4 anni per il primo grado, appello 3 anni, Cassazione 2 anni, decorsi inutilmente i quali si prevede la sanzione dell&#8217;improcedibilità dell&#8217;azione penale.</li>
</ul>
<p><a href="https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_36.page">Qui le relazioni </a>sulle riforme in atto.</p>
<p>Qui il video del webinar organizzato da Extra Ratio sulla riforma della giustizia al quale ha partecipato la Senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia, membro della Commissione Giustizia e Bilancio al Senato.</p>
<p><a href="https://youtu.be/655AFJK-LUY">https://youtu.be/</a></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Nicola Iuvinale" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2021/05/nicola-iuvinale-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/nicola-iuvinale/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Nicola Iuvinale</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Avvocato, blogger. Si occupa di diritto, economia e politica.</p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/proposta-di-riforma-del-processo-penale-la-direzione-e-quella-giusta/">Proposta di riforma del processo penale: la direzione è quella giusta</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La Cassazione ribadisce la differenza ontologica tra indizio e sospetto</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/la-cassazione-ribadisce-la-differenza-ontologica-tra-indizio-e-sospetto/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Annetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 15:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano annetta]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sospetto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Commento a Cass. Pen. Sez. V. Sent., (ud. 14.9.2020) 14.10.2020, n. 28559 &#160; 1. Il caso deciso Al fine di una completa comprensione della quaestio iuris decisa dalla pronuncia annotata, appare utile illustrare i fatti sottesi alla questione di diritto con la quale i giudici di legittimità sono stati chiamati a confrontarsi. La Corte di Appello di Milano, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Commento a <a href="http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snpen&amp;id=./20201014/snpen@s50@a2020@n28559@tS.clean.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cass. Pen. Sez. V. Sent., (ud. 14.9.2020) 14.10.2020, n. 28559</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. <i>Il caso deciso</i></p>
<p class="p8">Al fine di una completa comprensione della <i>quaestio iuris</i> decisa dalla pronuncia annotata, appare utile illustrare i fatti sottesi alla questione di diritto con la quale i giudici di legittimità sono stati chiamati a confrontarsi.</p>
<p class="p5">La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, aveva confermato l’affermazione di penale responsabilità di un imputato per i reati di furto pluriaggravato e tentato furto, commessi in un centro commerciale attraverso la cosiddetta tecnica dell’ariete, ovverosia sfondando le porte antipanico con un’autovettura.</p>
<p class="p5">Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione il difensore dell’imputato medesimo, lamentando il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità del ricorrente. Nello <i>specimen</i>, a detta del difensore, <b>i</b>l <i>puntcum dolens</i> della parte motiva della sentenza di appello consisteva nell’aver dedotto, attraverso un ragionamento circolare, che l’imputato avesse commesso il reato ad esso ascritto, sol perché agli atti risultava un’unica prova indiretta, indiziaria, ovvero la circostanza che la sua utenza telefonica si era agganciata ad una cella ubicata in luoghi limitrofi a quelli del <i>locus commissi delicti</i>. Facendo leva sull’anzidetta doglianza, il ricorrente criticava poi l’ulteriore tassello motivazionale a cui aveva fatto ricorso la Corte di Appello; la sentenza di condanna veniva infatti motivata – potrebbe dirsi quasi “lombrosianamente” &#8211; deducendo la responsabilità dell&#8217;imputato pure dalla mera circostanza che egli era stato coinvolto in altro furto, commesso sempre con la tecnica dell’ariete, ciò che si trasformava in elemento di ulteriore sospetto nei suoi confronti.</p>
<p class="p8">I Giudici della nomofilachia accoglievano le doglianze prospettate dal ricorrente, rilevando come la Corte territoriale non avesse fatto buon governo delle regole di valutazione degli indizi, avendo riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato, da un lato esclusivamente attraverso la valorizzazione di un solo indizio, ovvero la localizzazione, dall’altro valutando come prova critica un mero sospetto, cioè il coinvolgimento in un furto commesso un anno prima con modalità simili.</p>
<p class="p5">2. <i>Il “sillogismo giudiziario” e la regola di valutazione degli indizi</i></p>
<p class="p8">Il principio di diritto sancito dalla sentenza che si annota – che a parere di chi scrive costituirebbe un’ovvietà – è, a ben vedere, espressione dei principi fondamentali in materia di motivazione dei provvedimenti giudiziari e di valutazione della prova indiziaria. L’organo giudicante non può dedurre, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato da un unico indizio. Al contempo, è imposto al giudice un serrato onere motivazionale nell’illustrazione del ragionamento logico seguito. Ed infatti, i criteri adottati ed i risultati acquisiti non possono trovare fondamento in un unico indizio, né tale mancanza può essere supplita dalla valorizzazione di elementi privi di rilievo probatorio, quale è il mero sospetto, di per sé sguarnito di un’univoca capacità dimostrativa rispetto alla ricostruzione di un fatto storico. Invero, le congetture, le illazioni, <i>id est</i> i sospetti, non possono essere utilizzati dal giudice nella costruzione di quello che è stato efficacemente definito un “sillogismo giudiziale”. È oltremodo evidente che i due principi – la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e la regola di valutazione degli indizi &#8211; siano indissolubilmente destinati a coesistere e ad intersecarsi tra loro in situazioni simili a quella <i>sub</i> <i>specie</i>.</p>
<p class="p5">L’episteme di queste vere e proprie regole di civiltà giuridica, come noto, risale addirittura al Beccaria, il quale distinguendo tra prove “perfette” e “imperfette” affermava: «<i>possono distinguersi le prove di un reato in perfette ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo, chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna, delle seconde tante son necessarie quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo per l’unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia</i>». Il concetto espresso oltre due secoli fa dall’illuminista milanese è oggi scolpito nel testo dell’art. 192, commi<a href="https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-i/art192.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">,</a> 2 e3 c.p.p., sul quale la Cassazione è stata più volte chiamata a pronunciarsi, senza mai mettere in dubbio il significato della <i>littera legis</i>. Volutamente, utilizzando il plurale – indizi, gravi, precisi e concordanti – il legislatore ha accolto quella tradizione secolare di valutazione delle prove indiziarie, caratteristica indubitabile del rito accusatorio.</p>
<p class="p5">La genesi dei criteri di valutazione degli indizi è, dunque, da ricercare nella distinzione di essi rispetto alle prove. Come è noto, nelle prove il fatto da provare è immediatamente dedotto dal giudice attraverso la rappresentazione che di esso ne fa la fonte. Viceversa, nell’indizio, il fatto storico è provato attraverso un ulteriore passaggio logico che si frappone tra la fonte della prova critica ed il fatto da provare. Solo una legge scientifica ovvero una massima di esperienza consente al giudice di ricollegare l’indizio al fatto. Questo tipo di ragionamento, se l’indizio è isolatamente considerato, è inevitabilmente debole dal punto di vista logico, poiché il fatto indiziante di norma è significativo di una moltitudine di fatti non noti.</p>
<p class="p5">Appare emblematica in tal senso la preoccupazione espressa dal legislatore codicistico nella relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale vigente, ove viene affermata la necessità «<i>di una regola che serva da freno nei confronti degli usi arbitrari e indiscriminati di elementi ai quali, sul piano logico, non è riconosciuta la stessa efficacia persuasiva della prova</i>». I requisiti quantitativi e qualitativi fissati dal codice in materia di valutazione degli indizi, nella visione del legislatore, avrebbero dovuto avere la funzione di arginare la discrezionalità del giudice.</p>
<p class="p5">La regola valutativa prevista dall’art. 192, comma 2, c.p.p., come insegnano le Sezioni Unite, conferisce rilevanza al singolo indizio solo se è corroborato da altri (almeno due) elementi indizianti, purché tutti confluiscano verso un’unica ricostruzione dei fatti da provare. Ed invero, è proprio questo legame indissolubile che lega ogni indizio all’altro che deve essere illustrato nella parte motiva della sentenza; così il giudice ricostruisce un ben preciso percorso logico «<i>come quando si salta da un masso all’altro e poi un altro ancora, per passare da una sponda all’altra del fiume senza cadere in acqua</i>», fino ad approdare alla prova logica del fatto, quella che il Beccaria definiva una “prova perfetta”. È in questi termini che può parlarsi di convergenza del principio dell’obbligo di motivazione con la <i>regula iuris</i> di valutazione degli indizi fissata dall’art. 192, comma 2, c.p.p.. Norma questa che, lungi dal costituire eccezione al libero convincimento, né è la più alta espressione.</p>
<p class="p5">3. <i>Ragionevole dubbio e cultura del sospetto</i></p>
<p class="p8">Nella vicenda in commento, balza ancora più agli occhi come la Corte di Appello di Milano, abbia costruito il suo ragionamento logico riscontrando l’unico indizio a carico dell’imputato solo con un mero sospetto. La critica più incisiva che la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione muove nei confronti della Corte territoriale riguarda proprio l’aver confuso una mera congettura con un indizio. Sul punto è lapidaria la distinzione concettuale: il sospetto è una mera ipotesi soggettiva, non riconducibile in alcun modo – nemmeno con una massima di esperienza – alla commissione di un reato, mentre, gli indizi sono il risultato di un ragionamento inferenziale, attraverso il quale, da un fatto noto si deduce, con alta ed oggettiva probabilità razionale, l’esistenza del fatto da provare. In altri termini, i sospetti, in quanto tali, possono trovare riscontro solo nella mente dell’inquirente e del giudice e non possono mai costituire presupposto argomentativo della motivazione di una sentenza. A ciò si aggiunga che pure l’indizio, se equivoco, non consente di escludere possibili ricostruzioni alternative, poiché non è “grave”; non basta, infatti, che gli indizi siano più di uno, ma è necessario anche che i fatti noti – le singole circostanze indizianti – siano già di per sé sufficientemente provate. Come è stato autorevolmente affermato, se la circostanza indiziante non è sufficientemente provata «<i>si corre il pericolo di costruire un castello di argomentazioni logiche che rischia di franare dalle fondamenta</i>».<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p5">A ciò, a ben vedere, si riferisce la Suprema Corte ove si preoccupa di precisare che la valutazione delle prove indiziarie è di natura bifasica: prima il giudice è tenuto a verificare il livello di precisione e gravità di ciascun indizio, isolatamente considerato, successivamente, deve esaminare unitariamente tutte le circostanze emerse e valutarne la concordanza. In altri termini, ciò sta a significare che deve essere possibile escludere qualsiasi ricostruzione alternativa e poter così affermare la penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. I sospetti, da un punto di vista logico, non consentono al giudice di effettuare il c.d. tentativo di smentita, operazione indispensabile, finalizzata a vagliare l’attendibilità di possibili ricostruzioni alternative rispetto ai fatti contestati all’imputato. Viceversa, gli indizi, se sufficientemente provati, assumono una diretta dimensione oggettiva e, pertanto, possono essere il fondamento del percorso logico-argomentativo seguito dal giudice, riscontrabile da chiunque nelle motivazioni della sentenza. Al contrario, il sospetto, pur se suffragato da circostanze oggettive, può, tuttalpiù, essere motivo per compiere atti di indagine, ad esempio nel caso in cui dichiarazioni rilasciate da una persona informata indirizzino le indagini verso un nuovo “bersaglio” prima ignoto.</p>
<p class="p5">La regola di giudizio di cui all’art. 533 c.p.p. appare inevitabilmente connessa ai criteri di valutazione degli indizi ed è proprio nei processi indiziari che trova la sua più alta consacrazione pratica. Come è noto il termine “ragionevole” sta a significare che il dubbio deve essere comprensibile da una persona razionale, esso ha natura oggettiva e negli stessi termini il giudice dovrà necessariamente tenerne conto nella motivazione della sentenza. Pertanto, il dubbio è ragionevole – poiché all’evidenza non oggettivamente riscontrabile – ogniqualvolta la prova di un fatto viene dedotta dal precedente coinvolgimento in altro reato ovvero semplicemente visionando il certificato del casellario giudiziale. Giudicare l’imputato attribuendo rilevanza alla sua storia passata significherebbe valutarne la penale responsabilità sulla base di un pre-giudizio, ovvero procedere per tipi di autori criminali e non per tipi di fatti criminosi.</p>
<p class="p5">Venendo ad un profilo di analisi, al tempo stesso più ampio e di sistema, appare quanto mai preoccupante la tendenza di parte della magistratura –riscontrabile non solo nel caso descritto dalla sentenza che si annota – di procedere per “sospetti”. Se si tiene, quindi, in considerazione in che termini influisca la regola di giudizio nella valutazione delle circostanze indizianti, deve rilevarsi come dopo oltre quattordici anni dalla legge n. 46 del 2006, il c.d. “B.A.R.D.” appare essere in qualche modo maldigerito; motivare le sentenze attraverso “congetture e sospetti”, significa aggirare il <i>quantum</i> di prova richiesto dal codice di rito, poiché ciò che risiede nella mente del giudicante non potrà mai colmare lo <i>standard</i> probatorio del processo penale.</p>
<p class="p5">Del resto, non sono lontani gli anni in cui, in noti casi di cronaca giudiziaria, veniva invocata la c.d. teoria della convergenza del molteplice, secondo cui un indizio, non grave e non preciso, diverrebbe sufficiente, se integrato con altre circostanze, parimenti, non gravi e non precise, ma convergenti nell’individuazione della responsabilità dell’imputato. Solo qualche anno fa, la Corte di Assise di Appello di Firenze condannava Amanda Knox e Raffaele Sollecito, affermandone la penale responsabilità, da un lato ritenendo che i singoli indizi non fossero rassicuranti e non costituissero una prova certa, dall’altro, tuttavia, riconoscendo sussistente la prova logica dei fatti contestati, poiché tutti gli elementi, unitariamente valutati, potevano ritenersi possibili o probabili. Soltanto nel 2015, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, richiamando i principi costituzionali di cui agli artt. 27, comma 2, e 111, comma 6, Cost, era costretta ad affermare che «<i>il ricorso alla logica ed all’intuizione non può supplire in alcun modo a carenze probatorie o ad insufficienze investigative</i>». La convergenza di più elementi, tra cui, per ipotesi il coinvolgimento dell’imputato in altro delitto, non aumenta la probabilità logica dell’ipotesi dell’accusa, infatti, il sospetto può esprimere ciò che avviene il più delle volte secondo un apprezzamento del tutto personale dell’inquirente o del giudicante, ma non ciò che nella realtà è avvenuto; in questa tipologia di ragionamento difetterebbe quell’alta “credibilità razionale” richiesta dalle Sezioni Unite.</p>
<p class="p5">In conclusione, pare il caso richiamare le parole di un magistrato, il cui insegnamento, richiamato ad ogni pié sospinto, mostra, a quasi trent’anni dalla sua morte, di non essere evidentemente stato compiutamente compreso: “<i>la cultura del sospetto non è l’anticamera della verità: la cultura del sospetto è l’anticamera del khomeinismo</i>” (G. Falcone).</p>
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<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Massimiliano Annetta" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/massimiliano-annetta-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/massimiliano-annetta/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Massimiliano Annetta</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Penalista, abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dà vita nel 2004 allo studio che porta il suo nome, incentrando la propria attività professionale esclusivamente nel campo del diritto penale, ulteriormente specializzandosi poi nelle tematiche del diritto penale dell’impresa.<br />
L’esercizio della professione non gli impedisce di continuare l’attività universitaria: conseguito il dottorato di ricerca, è stato per oltre dieci anni docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Firenze.<br />
È docente a contratto di Diritto delle Prove Penali e Criminologia presso l’Università Mercatorum di Roma e Direttore e Coordinatore del Master Universitario di I livello in Anticorruzione: un nuovo modello di etica pubblica. Risposte ordinamentali e nuovi protagonisti presso la Link Campus University di Roma.<br />
Accanto alle molteplici pubblicazioni scientifiche, si segnalano numerosi convegni che lo vedono come relatore.<br />
È inserito nella rete “Penalnet” della Commissione Europea (elenco europeo degli avvocati penalisti abilitati a patrocinare dinanzi alle Corti dell’Unione Europea).<br />
E’ stato fiduciario in materia penale, su tutto il territorio nazionale, del SIULP (Sindacato Unitario Lavoratori di polizia) ed è oggi il coordinatore del Dipartimento Affari Legali della UIL Sicurezza.<br />
È il responsabile dell’Ufficio Legale di USIP – International Police Sports Union – Police Games Milano 2019.</p>
<p>Attualmente insegna Diritto Processuale Penale presso l&#8217;Università IUL.</p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.annettaeassociati.it/" target="_self" >www.annettaeassociati.it/</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/la-cassazione-ribadisce-la-differenza-ontologica-tra-indizio-e-sospetto/">La Cassazione ribadisce la differenza ontologica tra indizio e sospetto</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Dall’habeas corpus al videas corpus</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Galati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 21:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[giusto processo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In sede di conversione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, è stato presentato un emendamento governativo in base al quale, fino al 30 giugno 2020, &#8220;le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In sede di conversione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, è stato presentato un emendamento governativo in base al quale, fino al 30 giugno 2020, &#8220;le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto&#8221;.<span id="more-2144"></span></p>
<p>Si introduce nel nostro ordinamento il processo penale a distanza con i vari soggetti non più compresenti nell’aula di Tribunale ma collegati da remoto, ciascuno in una postazione diversa (tranne i “soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore”, con le implicite difficoltà a rispettare il distanziamento sociale).</p>
<p>Si potrà ricorrere al collegamento da remoto anche per atti di indagine nel corso delle indagini preliminari e per l’assunzione delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio.</p>
<p>Il disegno di legge, contenente le previsioni suddette, è stato approvato dal Senato ed è ora all’esame della Camera dei Deputati. </p>
<p>La proposta ha ricevuto forti critiche, in particolare da parte del C.N.F. e dell’U.C.P.I., perché rinnega i cardini del giusto processo e comprime il diritto di difesa. Il senso profondo della presa di posizione dell’Avvocatura è proprio la tutela di questi princìpi irrinunciabili e non l’arroccarsi in una battaglia di retroguardia contro il ricorso alla tecnologia. </p>
<p>Il processo da remoto non è un giusto processo conforme al dettato dell’art. 111 della Costituzione: verrebbe contratto il contraddittorio tra le parti, che non si svolgerebbe davanti al giudice ma davanti ad un pc con un giudice collegato a distanza, e si minerebbero i princìpi dell’oralità e dell’immediatezza.  </p>
<p>Gli strumenti di comunicazione tecnologica sono caratterizzati da limiti intrinseci (problemi tecnici, ritardi, difficoltà di connessione e di audio) che impediscono un corretto e fluido svolgimento dell’udienza e soprattutto una piena esplicazione del contraddittorio: non sarebbero mai garantite la tempestività e l’istantaneità degli interventi orali; si perderebbe il controllo percettivo ed emotivo di quanto avviene in udienza. Tali caratteristiche comprometterebbero inevitabilmente l’efficacia della cross examination (dei testimoni di polizia giudiziaria, dei consulenti e dei periti). </p>
<p>Vi sono anche altre gravi problematiche rilevate dall’Accademia e dall’Avvocatura (in particolare dal Centro Studi Giuridici e Sociali “Aldo Marongiu” dell’U.C.P.I.). Sono stati sollevati, ad esempio, seri dubbi circa la garanzia della segretezza della camera di consiglio. Il legislatore, incomprensibilmente, non prevede e non regola le modalità tecniche del collegamento da remoto, delegandone la disciplina ad un successivo provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Infine, non mancano le incognite riguardanti la tutela della privacy e la protezione dei dati nonché la stessa sicurezza informatica dei sistemi utilizzati. </p>
<p>Le conseguenze maggiormente nefaste sono però legate alla smaterializzazione ed alla disumanizzazione del processo. La scelta di allontanare i protagonisti, svuotare le aule, svilire i gesti ed i simboli, farà venir meno la sacralità della celebrazione del processo; ritualità che ha un ruolo fondamentale nella percezione della rilevanza dell’amministrazione della giustizia da parte dei consociati. Perderà la sua centralità l’uomo in carne ed ossa che verrà sostituito da una proiezione telematica, trasfigurazione che allontanerà l’imputato dal suo giudice. </p>
<p>Non può nascondersi, inoltre, il timore che tale modalità di celebrazione delle udienze penali possa protrarsi oltre il termine del 30 giugno, ad esempio a causa del prolungarsi dell’emergenza sanitaria. Ancor più si teme che l’eccezione possa divenire la regola, come già proposto da alcuni. L’esperienza ci ricorda i numerosi istituti eccezionali introdotti in momenti di emergenza e poi divenuti stabili ed ordinari. Si tratterebbe dell’ennesima picconata, questa volta probabilmente definitiva, al processo accusatorio, mai pienamente interiorizzato da molti. </p>
<p>Ancora una volta, nel bilanciamento tra i vari interessi in gioco, si è scelto di sacrificare il diritto del cittadino alla celebrazione di un giusto processo. E’ la raffigurazione emblematica del rapporto tra individuo e Stato in Italia. </p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/04/8AA66643-8D83-4E73-932E-3A52337DD936.png" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/nicola-galati/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Nicola Galati</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/dallhabeas-corpus-al-videas-corpus/">Dall’habeas corpus al videas corpus</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Dalla prescrizione alle intercettazioni continua l’attacco allo Stato di Diritto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Galati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 19:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[bonafede]]></category>
		<category><![CDATA[diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[Intercettazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La riforma Bonafede che interrompe il decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, nonostante le numerose critiche,resta in vigore. Non sono bastate le proteste dell’Avvocatura, le critiche di gran parte della Magistratura e gli ammonimenti dell’Accademia. Neanche le polemiche politiche hanno avuto esito ed i seppur timidi e pasticciati tentativi di modifica della [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="s3" style="text-align: left;"><span class="s2">La riforma Bonafede</span><span class="s2"> che interrompe il decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, </span><span class="s2">n</span><span class="s2">onostante le numerose critiche</span><span class="s2">,</span><span class="s2">resta in vigore</span><span class="s2">. Non sono bastate le proteste dell’Avvocatura, le critiche di gran parte </span><span class="s2">della </span><span class="s2">Magistratura e gli ammonimenti dell’Accademia. Neanche le polemi</span><span class="s2">che politiche hanno avuto esito ed</span><span class="s2"> i seppur timidi e pasticciati tentativi </span><span class="s2">di modifica della novella sono naufragati tra</span><span class="s2">volti da nuove emergenze</span><span class="s2">.</span><span id="more-2080"></span></p>
<p class="s4"><span class="s2">Resta pertanto in vigore la nuova disciplina della prescrizione che condanna ogni cittadino alla pena anticipata di un processo potenzialmente infinito. Riforma che non solo non risolverà i problemi della Giustizia ma anzi aggraverà le patologie della macchina giudiziaria. </span></p>
<p class="s4"><span class="s2">La prescrizione, infatti, è un</span><span class="s2"> caposaldo del diritto penale liberale</span><span class="s2">essendo </span><span class="s2">una garanzia nei confronti degli abusi del potere punitivo dello Stato. Quest’ultimo, infatti, viene</span><span class="s2"> meno</span><span class="s2"> a causa del trascorre</span><span class="s2">de</span><span class="s2">l </span><span class="s2">tempo in quanto</span><span class="s2"> si</span> <span class="s2">attenua</span><span class="s2"> l’allarme sociale </span><span class="s2">generato dal reato, inoltre </span><span class="s2">è </span><span class="s2">in</span><span class="s2">ammissibile punire l’eventuale colpevole dopo un ampio lasso di tempo: il soggetto che espierà la pena sarà sicuramente una persona diversa rispetto a quella che ha commesso il reato. Ciò svilirebbe la finalità rieducativa della p</span><span class="s2">ena sancita dall’art. 27 Cost. </span><span class="s2">Il decorso del tempo, inoltre,</span><span class="s2"> implica difficoltà probatorie che minano il diritto di difesa. </span></p>
<p class="s4"><span class="s2">Il legislatore </span><span class="s2">non ha atteso molto per mostrare </span><span class="s2">nuovamente la sua visione del diritto</span><span class="s2"> penale</span><span class="s2">. </span></p>
<p class="s4"><span class="s2">La Camera dei Deputati, giovedì 27 febbraio, ha convertito in legge il d.l.</span><span class="s2"> 30 dicembre 2019 n. 161</span><span class="s2"> riguardante la modifica della disciplina delle intercettazioni. </span></p>
<p class="s4"><span class="s2">Le principali novit</span><span class="s2">à della riforma riguardano la disciplina</span><span class="s2"> del trojan horse e delle intercettazioni “</span><span class="s2">a strascico</span><span class="s2">”.</span></p>
<p class="s4"><span class="s2">L’utilizzo del captatore informatico</span><span class="s2"> per le intercettazioni di comunicazioni tra presenti è stato esteso ai procedimenti riguardanti i reati contro la pubblica amministrazione commessi dagli i</span><span class="s2">ncaricati di pubblico servizio, dopo che la c.d. “Spazzacorrotti”</span> <span class="s2">l’aveva esteso</span><span class="s2"> ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. </span><span class="s2">Questi delitti contro la p.a. sono stati equiparati a</span><span class="s2">i reati di criminalità organizzata e terrorismo.</span></p>
<p class="s4"><span class="s2">In nome della lotta alla corruzione si estende sempre di più il ricorso a tale strumento così invasiv</span><span class="s2">o.</span> <span class="s2">U</span><span class="s2">na volta aperta una breccia è impossibile richiuderla o financo contenerla essendo destinata ad espandersi fino a far crollare l’</span><span class="s2">intera struttura del diritto </span><a name="_GoBack"></a><span class="s2">liberale. </span></p>
<p class="s4"><span class="s2">Con riferimento alle intercettazioni a strascico, invece, la riforma </span><span class="s2">estende </span><span class="s2">l’utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti purché si</span><span class="s2">ano rilevanti ed indispensabili </span><span class="s2">all’accertamento dei delitti per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza e sono consentite le intercettazioni</span><span class="s2">.</span></p>
<p class="s4"><span class="s2">Il legislatore è immediatamente intervenuto per superare una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (la sentenza Cavallo del 2 gennaio 2020)</span> <span class="s2">che aveva sancito un’interpretazione maggiormente restrittiva della materia. </span></p>
<p class="s4"><span class="s2">Si conferma l’</span><span class="s2">attacco operato dal legislatore</span><span class="s2"> nei confronti di una visione liberale del diritto penale.</span><span class="s2"> Le voci garantiste tra le forze politiche sono sempre più isolate.</span><span class="s2"> I diritti dell’individuo vengono </span><span class="s2">sacrificati</span><span class="s2"> in nome delle esigenze securitarie</span><span class="s2">. La culla del Diritto</span><span class="s2"> è diventata la</span><span class="s2"> sua</span><span class="s2"> tomba. </span></p>
<p class="s4">
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/04/8AA66643-8D83-4E73-932E-3A52337DD936.png" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/nicola-galati/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Nicola Galati</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/dalla-prescrizione-alle-intercettazioni-continua-lattacco-allo-stato-di-diritto/">Dalla prescrizione alle intercettazioni continua l’attacco allo Stato di Diritto</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Il ministro tra dolo, colpa, e informazioni corrette</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Bartolomeo Romano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 21:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[colpa]]></category>
		<category><![CDATA[diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[dolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Talvolta il diritto &#8211; anche il diritto penale che solitamente è fonte di preoccupazione, di allarme sociale e di sofferenza per tutti i soggetti comunque coinvolti &#8211; strappa un sorriso, sia pur a denti stretti. È ormai di dominio pubblico, si direbbe virale, la puntata di Porta a Porta di mercoledì 11 dicembre nel corso [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Talvolta il diritto &#8211; anche il diritto penale che solitamente è fonte di preoccupazione, di allarme sociale e di sofferenza per tutti i soggetti comunque coinvolti &#8211; strappa un sorriso, sia pur a denti stretti.</p>
<p>È ormai di dominio pubblico, si direbbe virale, la puntata di Porta a Porta di mercoledì 11 dicembre nel corso della quale il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel tentativo di spiegare le ragioni della (sua) riforma della prescrizione, ha testualmente affermato: &lt;&lt;Quando il reato non si riesce a dimostrare il dolo e quindi diventa un reato colposo, ha termini di prescrizione molto più bassi&gt;&gt;. Di qui, una valanga di prese di posizione e di critiche e la richiesta del Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Palermo &#8211; anch&#8217;essa, dal mio punto di vista, provoca un forzato sorriso &#8211; di immediate dimissioni del Ministro della Giustizia.</p>
<p>Ora, non è certamente mia intenzione &lt;&lt;buttarla&gt;&gt; in politica o criticare le persone soprattutto quando hanno opinioni diverse dalle mie, come sul delicato e complesso tema della prescrizione. Ma ogni opinione deve essere fondata su dati certi e sulle regole poste alla base della materia sulla quale si discute. E, almeno nella occasione richiamata, l&#8217;affermazione del Ministro, peraltro anche Avvocato oltre che Onorevole, è certamente errata, sebbene &#8211; in filigrana e con una certa difficoltà &#8211;  si può intravedere la buonafede del Ministro Bonafede. Sempre sulle note dell&#8217;ironia (bisogna essere seri, ma non seriosi), come dicevano i latini, nomen omen (il nome è un presagio, un destino&#8230;): il ministro è in buonafede, quindi non in dolo, ma in colpa&#8230;</p>
<p>Se la questione sulla quale si sono espressi, nei modi succintamente riassunti, il Ministro e il Consiglio dell&#8217;Ordine, non fosse grave e seria, basterebbe, appunto, un sorriso. Ma &#8211; come ho già avuto modo di chiarire sulle pagine di questo Giornale lo scorso 1 dicembre &#8211; la questione colpisce il cuore della nostra democrazia e i diritti di noi tutti, comunque la si pensi. E l&#8217;opinione pubblica deve potersi fare la sua idea &#8211; libera, autonoma, ma consapevole &#8211; senza che si ingeneri ulteriore confusione.</p>
<p>Faccio, dunque, il &lt;&lt;professore&gt;&gt;. Come dovrebbero sapere tutti coloro che hanno studiato il diritto penale, ai sensi dell&#8217;art. 42 del nostro codice penale &lt;&lt;nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l&#8217;ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto&#8230; colposo espressamente preveduti dalla legge&gt;&gt;. Inoltre, per l&#8217;art. 43 del codice penale, il delitto (ma lo stesso vale per le contravvenzioni) &lt;&lt;è doloso, o secondo l&#8217;intenzione, quando l&#8217;evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell&#8217;azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l&#8217;esistenza del delitto, è dall&#8217;agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione&gt;&gt;; mentre &lt;&lt;è colposo, o secondo l&#8217;intenzione, quando l&#8217;evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell&#8217;azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l&#8217;esistenza del delitto, è dall&#8217;agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione&gt;&gt;; mentre &lt;&lt;è colposo, o contro l&#8217;intenzione, quando l&#8217;evento, anche se preveduto, non è voluto dall&#8217;agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline&gt;&gt;.</p>
<p>Dunque, nei delitti la regola è il dolo, mentre la colpa deve essere espressamente prevista; inoltre, dolo e colpa sono concetti e nozioni molto diverse tra di loro. Pertanto, non si può &lt;&lt;trasformare&gt;&gt; il dolo in colpa. Del resto, polizia giudiziaria, pubblici ministeri e giudici non &lt;&lt;costruiscono&gt;&gt; i reati, ma ovviamente li accertano sulla base delle prove raccolte. Prove di dolo o prove di colpa.</p>
<p>Sia pure di buonafede, per &lt;&lt;combattere&gt;&gt; la prescrizione, che anche per me rappresenta una sconfitta dello Stato e un esito non auspicabile, occorre avere e dare informazioni corrette e giuridicamente fondate.</p>
<p>Perché avere opinioni diverse è il sale della democrazia. Ma avere opinioni consapevoli è meglio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Pubblicato sul Giornale di Sicilia del 14.12.2019</em></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Bartolomeo Romano" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2019/11/bartolomeo-romano-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/bartolomeo-romano/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Bartolomeo Romano</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/il-ministro-tra-dolo-colpa-e-informazioni-corrette/">Il ministro tra dolo, colpa, e informazioni corrette</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Carcere, tornare alla Costituzione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Galati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 21:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Costume e società]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[detenuti]]></category>
		<category><![CDATA[diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[reati]]></category>
		<category><![CDATA[sovraffolamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>24.07.2019. Roma. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la Casa Circondariale Rebibbia “Raffaele Cinotti” ed ha cenato presso il ristorante realizzato all’interno dell’Istituto Penitenziario. 25.07.2019. Roma. L’Associazione Antigone ha presentato il proprio rapporto di metà anno sulle carceri italiane. Due notizie importanti, seppure passate in sordina, che devono essere lette in correlazione. Dal [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>24.07.2019. Roma. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la Casa Circondariale Rebibbia “Raffaele Cinotti” ed ha cenato presso il ristorante realizzato all’interno dell’Istituto Penitenziario.</p>
<p>25.07.2019. Roma. L’Associazione Antigone ha presentato il proprio rapporto di metà anno sulle carceri italiane.</p>
<p>Due notizie importanti, seppure passate in sordina, che devono essere lette in correlazione.</p>
<p>Dal rapporto di Antigone emerge la condizione drammatica in cui versano le persone ristrette.</p>
<p><span id="more-1877"></span></p>
<p>Il dato più preoccupante riguarda il perdurante stato di sovraffollamento che rende ulteriormente ed ingiustamente gravosa la condizione dei ristretti: &lt;&lt;<em>Al 30 giugno 2019 i detenuti ristretti nelle 190 carceri italiane erano 60.522. Negli ultimi sei mesi sono cresciuti di 867 unità e di 1.763 nell’ultimo anno. Il tasso di sovraffollamento è pari al 119,8%, ossia il più alto nell’area dell’Unione Europea</em>&gt;&gt;.</p>
<p>La percentuale di persone presenti in carcere in attesa di condanna definitiva, e quindi presunte innocenti, si è attestata, in leggero calo rispetto allo scorso anno, al 31,5%, a fronte di una media europea del 21%.</p>
<p>Il sovraffollamento rende le condizioni della detenzione prossime al limite del senso di umanità.</p>
<p>Il problema non è certo nuovo, si ripropone puntualmente ogni anno ma nessun intervento sistematico è stato adottato. Anzi, la riforma dell’ordinamento penitenziario, frutto del lavoro degli Stati generali, è stata svuotata e depotenziata. La condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per i trattamenti inumani e degradanti subiti dai detenuti a causa del sovraffollamento non è bastata a scuotere il legislatore.</p>
<p>L’unica risposta fornita dalla politica, che tende a negare e minimizzare il problema, è la proposta di costruire nuovi istituti. Come ben argomenta il rapporto di Antigone, non è questa la soluzione al problema: i tempi sarebbero troppo lunghi, non rispondendo all’emergenza in corso, ed i costi sarebbero eccessivi.</p>
<p>Sarebbe molto più utile, invece, come suggerisce il rapporto, incentivare le misure alternative alla detenzione, che hanno anche il merito di abbassare la probabilità di recidiva, e ricondurre la custodia cautelare in carcere a strumento eccezionale cui ricorrere come extrema ratio.</p>
<p>Peccato che il clima politico vada in senso contrario. Proprio la parte della riforma dell’ordinamento penitenziario che avrebbe facilitato l’accesso alle misure alternative è stata affossata. Il legislatore ha addirittura esteso i casi di applicazione del regime ostativo alla concessione delle misure alternative. Il dato ancora più preoccupante è la montante campagna di opinione, fomentata da politici e mass media, contro la concessione delle misure alternative, in nome della fantomatica “certezza della pena”, e delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere. Si è diffusa la falsa convinzione della detenzione carceraria come unica pena in nome di slogan raccapriccianti quali “marcire in galera” e “gettare la chiave”.</p>
<p>In un tale momento storico appare ancora più significativo il gesto del Presidente Mattarella che segue la meritoria iniziativa dei Giudici della Corte Costituzionale che hanno visitato numerosi istituti della Penisola. Il valore simbolico del gesto delle istituzioni di garanzia della Costituzione è stato quello di portare la Carta fondamentale tra le mura delle carceri e di porre l’attenzione sulle condizioni dei detenuti. E’ giunta l’ora di rispettare ed applicare in pieno il dettame originario dei Padri costituenti, molti dei quali avevano subito sulla propria pelle la condizione delle carceri fasciste, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.</p>
<p>Il rispetto dei diritti e della dignità di ogni persona è il fondamento di uno Stato liberale. Le condizioni dei reclusi in Italia non sono degne di un paese liberale.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/04/8AA66643-8D83-4E73-932E-3A52337DD936.png" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/nicola-galati/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Nicola Galati</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/carcere-tornare-alla-costituzione/">Carcere, tornare alla Costituzione</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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