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	<title>diritto Archivi - Einaudi Blog</title>
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	<description>Il blog della Fondazione Luigi Einaudi</description>
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	<title>diritto Archivi - Einaudi Blog</title>
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		<title>Costituzionalismo e democrazia in Nicola Matteucci</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/costituzionalismo-e-democrazia-in-nicola-matteucci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Cappuccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 05:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
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		<category><![CDATA[liberaldemocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Matteucci]]></category>
		<category><![CDATA[Norberto Bobbio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel 1963 Nicola Matteucci pubblicò, sulla “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, il saggio Positivismo giuridico e costituzionalismo, in cui individuava, nella concezione che identifica lo Stato come unica fonte del diritto, il principale ostacolo alla piena realizzazione di una democrazia costituzionale. Nell’argomentare la sua tesi, Matteucci assunse una posizione critica verso il giuspositivismo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 1963 Nicola Matteucci pubblicò, sulla “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, il saggio <em>Positivismo giuridico e costituzionalismo</em>, in cui individuava, nella concezione che identifica lo Stato come unica fonte del diritto, il principale ostacolo alla piena realizzazione di una democrazia costituzionale.<br />
Nell’argomentare la sua tesi, Matteucci assunse una posizione critica verso il giuspositivismo e Norberto Bobbio in particolare, che gli rispose in forma privata. Il saggio di Matteucci e la lettera di Bobbio sono stati poi pubblicati in Nicola Matteucci-Norberto Bobbio, <em>Positivismo giuridico e costituzionalismo</em>, Scholé, 2021. Nella sua introduzione, Tommaso Greco scrive che il testo di Bobbio rappresenta “un lavoro tra i più importanti della teoria giuridica e politica italiana della seconda metà del Novecento” e cita il giudizio di Polo Grossi, che lo considerò “un saggio preveggente”.<br />
Il concetto di sovranità ha un suo radicamento nello Stato assoluto, che prese forma nell’Europa moderna.<br />
Nella società inglese si consolidarono invece le consuetudini del diritto comune medioevale che, insieme alla tradizione giurisprudenziale, favorirono lo sviluppo del costituzionalismo. Nell’assolutismo, Regis volutas suprema lex, nel costituzionalismo, sottolinea Matteucci, Nihil aliud potest rex in terris, nisi id solum quod de iure potest. Se nel primo caso la legge è imposta dal sovrano, nel secondo definisce i confini della sua azione politica.<br />
Il “pericoloso dogma dello Stato nazionale sovrano”, come ha evidenziato Grossi in Oltre la legalità, appariva a Matteucci incompatibile con la complessità dei sistemi “costituzional-pluralistici” che si affermarono dopo il tramonto dell’assolutismo, il cui “monismo giuridico” metteva in ombra le dinamiche sociali. La giuridicità, commentava Grossi in sintonia con Matteucci, diveniva quindi il “frutto esclusivo del laboratorio statuale”. Per Matteucci “una cosa è affermare che il diritto non può esistere che in forma positiva, altro è sostenere il monopolio del sovrano nella produzione giuridica”. La pretesa neutralità del modello positivista viene meno, peraltro, nel momento in cui non incarna, come potrebbe sembrare, una astratta legalità, ma “quella particolare legalità di cui è arbitro lo Stato sovrano”.<br />
Nella sua risposta, Bobbio contestava la linea interpretativa di Matteucci, che tendeva a far coincidere positivismo giuridico e statalismo. Considerava inoltre debole la tesi dei teorici del costituzionalismo, che attribuivano al diritto la funzione di difendere il cittadino dal potere, dimenticando che il diritto è esso stesso, scriveva, una forma di potere, esercitata dai giudici. Difendeva poi il suo approccio scientifico e avalutativo e definiva ideologica l’impostazione di Matteucci, che avrebbe considerato i sistemi politici in rapporto alla conformità ai valori liberaldemocratici, condannando i regimi che se ne discostavano.<br />
Come ha rilevato Greco nella sua introduzione, Bobbio si dimostrò in seguito consapevole del rischio di una riduzione del diritto a forza e, nei Saggi per una teoria generale del diritto, definì norme “per eccellenza” quei principi che stanno al di sopra di un ordinamento giuridico. In questa direzione, Bobbio dimostrava di avvicinarsi in qualche modo alle posizioni di Matteucci, riconoscendo che, in determinate circostanze, era necessario confrontarsi con questioni metagiuridiche, proprie del giusnaturalismo e del costituzionalismo, non più solo con regole. Ci si trovava allora “nella necessità di fare scelte valutative”.<br />
Dopo il 1945, i moniti del giusnaturalismo avevano fatto breccia tanto tra i giuspositivisti quanto tra gli storicisti, come dimostra La restaurazione diritto di natura del crociano Carlo Antoni. In quel clima, Piero Calamandrei scriveva su “Il Ponte” che l’idea secondo cui ciò che lo stato permette, o addirittura premia, non è un delitto, avrebbe potuto trasformare in eroi i criminali nazisti processati a Norimberga. La Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 avrebbe poi dato una risposta a questo bisogno di giustizia, in quanto l’umanità finiva di essere una “vaga espressione retorica” per fondare un nuovo ordinamento giuridico. Le Carte nate dopo il 1945, positivizzando questi diritti, coniugarono le leggi di Antigone, invocate da Calamandrei, con la sacralità laica del costituzionalismo.<br />
La Corte Costituzionale assumeva così il ruolo di “custode” della legge fondamentale, una “custodia” che, come è noto, non fu accolta con favore da chi temeva che vincolasse l’autonomia dei parlamenti e dei governi. Matteucci non manca infatti di rilevare che se per Alfonso Tesauro, ad esempio, questa funzione non trovava “alcun fondamento nella realtà della Costituzione”, per Calamandrei, al contrario, era necessario “difendere la Costituzione proprio dai possibili attentati del Parlamento”. Quando, come accade oggi in alcuni paesi europei, in Israele o negli Stati Uniti, il potere politico pretende di imbrigliare le Corti, vengono negati i principi del costituzionalismo e si spiana la strada alle democrazie illiberali, frutto di quella “insorgenza populista” che Matteucci aveva già individuato negli anni Settanta del secolo</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Elio Cappuccio" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2022/10/elio-cappuccio.jpg' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/elio-cappuccio/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Elio Cappuccio</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>È presidente del Collegio Siciliano di Filosofia. Insegna Storia della filosofia moderna e contemporanea presso l’Istituto superiore di scienze religiose San Metodio. Già vice direttore della Rivista d’arte contemporanea Tema Celeste, è autore di articoli e saggi critici in volumi monografici pubblicati da Skira e da Rizzoli NY. Collabora con il quotidiano Domani e con il Blog della Fondazione Luigi Einaudi.</p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/costituzionalismo-e-democrazia-in-nicola-matteucci/">Costituzionalismo e democrazia in Nicola Matteucci</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Diritti umani: quali pericoli le democrazie occidentali stanno sottovalutando?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 23:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[ezechia paolo reale]]></category>
		<category><![CDATA[nazioni unite]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Riflessioni a margine della Giornata Mondiale della Pace 2023 e del discorso di fine anno 2022 del Presidente della Repubblica Italiana. &#160; Giustizia, Pace e Libertà sono termini che, per quanto possa apparire sorprendente, non hanno significato e valore univoco, universale, come noi pensiamo e pretendiamo, ma assumono accezioni e significati diversi in base ai [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/diritti-umani-quali-pericoli-le-democrazie-occidentali-stanno-sottovalutando/">Diritti umani: quali pericoli le democrazie occidentali stanno sottovalutando?</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Riflessioni a margine della Giornata Mondiale della Pace 2023 e del discorso di fine anno 2022 del Presidente della Repubblica Italiana.</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Giustizia, Pace e Libertà sono termini che, per quanto possa apparire sorprendente, non hanno significato e valore univoco, universale, come noi pensiamo e pretendiamo, ma assumono accezioni e significati diversi in base ai contesti culturali e politici nell’ambito dei quali vengono utilizzate.</p>
<p>Il 21 dicembre 2022 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è occupato per la prima volta della situazione creatasi in Myanmar (in precedenza Birmania) dopo il colpo di Stato militare del febbraio 2021, adottando una risoluzione, <a href="about:blank">la n. 2669 del 2022</a>, nella quale esprime profonda preoccupazione, tra l’altro, per le violenze contro la popolazione civile, il significativo numero di deportazioni di popolazioni civili, in particolare appartenenti alla minoranza Rohingya, e la detenzione illegale di molti prigionieri politici, compreso il premio Nobel Aung San Suu Kyi.</p>
<p>Il 24 novembre 2022 il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha istituito, <a href="http://a.hrc.res.s-35.1.pdf">con la risoluzione S-35/1</a>, una missione internazionale d’inchiesta, che sarà presieduta  da Ms. Sarah Ossain (Bangla Desh) e composta da Ms. Shaheen Sardar Ali (Pakistan) e Ms. Viviana Krsticevic (Argentina), per accertare le violazioni dei diritti umani in Iran correlate alle manifestazioni di protesta che hanno avuto inizio il 16 settembre 2022.</p>
<p>A prescindere dall’efficacia di questi strumenti nel reprimere violenze e discriminazioni odiose, spesso perpetrate nella plateale indifferenza della maggioranza degli “occidentali”, vi è un dato comune ai due provvedimenti, che balza agli occhi come significativo di una politica perseguita da alcune grandi potenze, alla quale l’occidente non ha voluto, erroneamente, sino ad oggi prestare alcuna attenzione.</p>
<p>Entrambi i provvedimenti, nonostante intervengano su questioni che a noi sembrano prive di poter essere viste o giudicate da angolazioni diverse da quella della più ferma condanna, non hanno avuto l’adesione di Cina, India e Russia che si sono astenute in Consiglio di Sicurezza mentre nel Consiglio dei Diritti Umani, con l’India ancora astenuta, la Cina ha votato contro l’adozione della Risoluzione. La Russia non ha potuto partecipare al voto essendo stata sospesa, in seguito alla guerra di aggressione portata all’Ucraina, dalle funzioni di componente del Consiglio dei Diritti Umani il 07/04/2022 con una decisione dell’Assemblea Generale <a href="http://a_res_es-11_3-en.pdf">(A/RES/ES-11/3)</a> delle Nazioni Unite adottata a maggioranza con 93 voti favorevoli, 58 astensioni, tra le quali l’India, e 24 voti contrari, tra i quali, oltre la stessa Russia, anche la Cina.</p>
<p>Non è certo una novità. Un’analisi estesa delle Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e di giustizia internazionale evidenzia e conferma che l’approccio di queste tre potenze, che ovviamente non aderiscono allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, su tali terreni ha profonda diversità da quello occidentale.</p>
<p>Analoghe diversità, ma su basi motivazionali differenti, possono riscontrasi nelle posizioni delle nazioni arabe, il cui peso politico sul piano internazionale oramai va ben oltre la tradizionale influenza fondata sulle proprie risorge energetiche.</p>
<p>La Risoluzione sul Myanmar è stata votata dagli Emirati Arabi Uniti, unico paese arabo attualmente presente tra il 15 componenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma la Risoluzione sull’Iran ha registrato, tra gli altri, l’astensione degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar e nessun voto favorevole dei paesi arabi attualmente presenti tra i 47 componenti del Consiglio dei Diritti Umani e nella decisione di sospendere la Russia da tale organismo Iran e Siria hanno espresso voto contrario mentre, tra i 197 paesi che compongono, con diritto di voto, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si sono astenuti, tra gli altri, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Giordania, Kuwait e Iraq.</p>
<p>Tale dato non è privo di significato: più volte, soprattutto Cina e Russia, hanno detto esplicitamente di non essere soddisfatte di quello che definiscono “ordine mondiale” fondato su valori, i diritti umani fondamentali di matrice occidentale, che favoriscono la preminenza politica degli Stati Uniti e più volte hanno fatto cenno al loro interesse ad instaurare un “nuovo ordine mondiale”, fondato su gerarchie diverse dei valori, senza che questi avvertimenti abbiano suscitato il minimo interesse o la minima reazione nel mondo occidentale, convinto che la supremazia morale delle proprie posizioni sia ragione sufficiente per considerare le posizioni delle potenze asiatiche mere rivendicazioni di potere, destinate ad infrangersi contro la solida roccia delle libertà politiche ed economiche che caratterizzano il mondo democratico e liberale e che ne garantiscono il benessere sociale ed economico.</p>
<p>Solo di recente, divenuta evidente l’importanza politica della presenza economica cinese nelle economie occidentali e, forse resi più consapevoli anche dalla crisi del gas russo, il pericolo di una dipendenza nei settori strategici da produzioni controllate da nazioni non culturalmente affini, si è prestata maggiore attenzione a questa contrapposizione latente, ma sempre catalogandola alla voce “voglia di conquista” o “imperialismo” e rifiutando di comprendere se, alla base, vi sono motivazioni e ragioni, anche sbagliate se si vuole, sulle quali è indispensabile confrontarsi, per evitare che il fossato tra culture si allarghi pericolosamente sempre di più.</p>
<p>Due mi sembrano i temi di sistema nei quali il solco è più evidente, ove valori che noi riteniamo fondanti altrove vengono rifiutati come negativi.</p>
<p>E per entrambi credo che abbiamo più di una ragione per riflettere sopra la nostra attuale capacità di affermare e difendere quei valori.</p>
<p>Il primo, ovviamente, è il tema della democrazia rappresentativa la cui crisi, nel mondo occidentale, è oramai un dato di fatto che non sappiamo bene dove ci porterà continuando a disinteressarcene.</p>
<p>Le democrazie rappresentative appaiono sempre più come oligarchie politiche e burocratiche non legittimate dal merito; le forze politiche sono interscambiabili, le alleanze variabili ed improbabili; anche il momento elettorale ha perso la sua atmosfera di sacralità, per diventare stanco adempimento burocratico, facilmente aggredibile da brogli e irregolarità, e terreno di scontro non tra idee, ma tra capacità mediatiche, peraltro falsate dall’incontrollabile ruolo, anche illecito, che può essere svolto sui social media da chiunque abbia interesse a influire sul risultato elettorale.</p>
<p>Il secondo campo di frizione, che è quello che desidero approfondire perché più interessante e meno visibile, è quello dei diritti umani.</p>
<p>Questo modello, che per anni abbiamo anche creduto che fosse giusto e importante “esportare”, imponendolo in altre realtà, mostra crepe e pericoli che possono convincere altri a ritenere che su di esso non possa basarsi un “ordine mondiale”.</p>
<p>Il mondo occidentale, e in parte tutto il mondo che esce dalla seconda guerra mondiale, poggia i suoi pilastri su una base comune: la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, quali riconosciuti da strumenti internazionali universalmente, a quel tempo, condivisi quali la <a href="about:blank">Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo</a> adottata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite senza alcun voto contrario, sebbene con la significativa astensione, oltre che del Sud Africa, la cui società era allora fondata sull’apartheid razziale, della Russia, allora Unione Sovietica, e di quasi tutti i paesi dell’allora blocco comunista sovietico (Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Bielorussia e Ucraina), da un parte, e dell’Arabia Saudita, nazione leader, ancor di più nel 1948, del blocco dei paesi arabi, dall’altra.</p>
<p>Tali scelte non dovrebbero stupire, atteso che gli elementi di fondo della Dichiarazione Universale sono tratti dalla dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776, dal Bill of Rights del Parlamento Inglese del 1689 e dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, nata durante la Rivoluzione Francese, documenti al cui interno innegabili erano i contrasti con la nuova Costituzione dell’Unione Sovietica ( in particolare in materia di libertà di espressione e di culto) e con l’impostazione teocratica delle nazioni musulmane ( in particolare in materia di diritto di uguaglianza e, ancora, libertà di culto).</p>
<p>Credit to: The Siracusa Internationa Institute for Criminal Justice and Human Rights</p>
<p>Anche in nazioni che aderirono alla Dichiarazione Universale non mancarono perplessità e dibattiti interni anche aspri ed importanti, come certamente in Cina, ma anche in molti paesi europei nei quali più forte era l’influenza dell’ideologia comunista, dubbi in realtà mai sopiti e che, pur se non sotto i riflettori, hanno continuato ad essere presenti sino ad oggi nel dibattito accademico e in molti ambienti intellettuali (per l’Italia, ad esempio, possono esaminarsi le posizioni assunte da filosofi di livello come Giacomo Marramao o Costanzo Preve o, a un minor livello di approfondimento, il pensiero espresso dall’allora Ministro della Salute, on. Speranza, nel suo recentissimo saggio sulla pandemia, mai venuto alla luce, come è noto, perché ritirato poco prima della distribuzione).</p>
<p>Se lo Stato, secondo l’idea contenuta nella Dichiarazione Universale, e sviluppatasi  sino ad oggi soprattutto nei paesi occidentali, non può arbitrariamente aggredire la libertà personale, la libera manifestazione del pensiero, la libertà di movimento e di associazione, la vita e la salute dei suoi cittadini, si avrà certezza, secondo la nostra cultura e la nostra sensibilità, che quello Stato, con tutti i difetti che potrà avere, resterà democratico e liberale.</p>
<p>Il disegno, giustificato dalla storia del XX secolo, è, quindi, stato sempre, e continua ad essere, quello di far progredire al massimo la tutela del diritto individuale rispetto all’aggressione o all’interferenza dello Stato e questo è stato lo sviluppo al quale tutti abbiamo assistito e partecipato: la tutela “passiva” del diritto individuale fondamentale dall’ingerenza dello Stato, non l’attuazione “proattiva” di tale diritto.</p>
<p>I benefici goduti dalle nazioni e dai popoli che hanno saputo coltivare con intransigenza il versante di tutela dei diritti umani fondamentali è talmente evidente, in termini di progresso civile, sociale ed economico, che sarebbe sciocco, più che superfluo, richiamarli.</p>
<p>La domanda da porsi, piuttosto, è perché nazioni e popoli che non hanno raggiunto quei livelli di progresso, soprattutto sotto i versanti sociali e civili, non hanno perseguito una linea d’azione che a noi sembra tanto evidente e naturale da non essere capaci di pensare che possano esisterne altre ?</p>
<p>La risposta può cercarsi nell’importante prolusione svolta il 25/02/2022 dal presidente della Cina Xi Jinping durante i lavori della trentesettesima sessione di Studio Collettivo dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e pubblicato, successivamente, nel giugno 2022, nel periodico ideologico ufficiale dello stesso Partito, il “Quishi”.</p>
<p>In tale discorso il presidente cinese, ribadendo una posizione non nuova sulla necessità che ogni popolo definisca il concetto di diritti umani nel modo più confacente alla propria cultura e alle proprie aspirazioni, non necessariamente facendosi imporre la “nozione borghese” di tali diritti proposta dall’occidente, ha rivendicato che i diritti umani prioritari, per l’idea che di tale nozione fa propria il Partito Comunista Cinese, sono quelli al sostentamento e allo sviluppo per perseguire i quali i diritti umani, così come intesi nel “modello borghese”, possono essere posti tra parentesi o sospesi, se le circostanze lo rendono necessario.</p>
<p>L’esempio, poco felice alla luce dei successivi sviluppi, proposto dal presidente cinese per evidenziare la superiorità del modello di diritti umani socialista rispetto a quello liberale è il contrasto alla pandemia, riuscito in Cina con la politica c.d. “ZERO COVID”, impossibile da attuare in occidente a causa della prevalenza delle libertà individuali sulle esigenze sociali.</p>
<p>La novità contenuta nel discorso del presidente cinese è quella della ricerca delle radici profonde che, a suo dire, legittimano la diversa nozione di diritti umani privilegiata dal Partito Comunista Cinese e che vanno identificate in una catena intellettuale ininterrotta che parte dalle posizioni di Confucio, passa attraverso le idee di importanti filosofi cinesi e giunge sino a Marx ed Engels.</p>
<p>La posizione del presidente cinese riprende il dibattito interno sviluppatosi al tempo dell’approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e, in particolare, il pensiero del filosofo Chiun-Shu Lo che sosteneva un approccio ai diritti dell’uomo conforme al confucianesimo e alla dottrina comunista e, quindi, basato sulla consapevolezza che le relazioni sociali e politiche si fondavano in Cina sul dovere nei confronti del prossimo anziché, come nel modello occidentale, sulla rivendicazione dei diritti individuali, approccio che rende incompatibile per la Cina la completa condivisione dei principi enunciati nella Dichiarazione Universale.</p>
<p>La rivendicazione della natura antica e profonda della nozione di diritti umani privilegiata consente, così, di affermare che la stessa non è una semplice opzione politica, ma il frutto dell’eccellente tradizione culturale cinese adattata alla realtà concreta della nazione e combinata con i concetti marxisti che costituiscono la linfa ideologica del Partito Comunista Cinese.</p>
<p>In occidente questi sviluppi non sono adeguatamente considerati, né si è avuta la capacità di valutarli unitamente all’appoggio della Chiesa Ortodossa russa alla politica militare di aggressione del presidente Putin che, sullo sfondo, ha lo stesso significato di ricerca di legittimazione per azioni che il “vecchio ordine mondiale” considera riprovevoli, e alle posizioni assunte dai paesi musulmani con la <a href="https://d1.islamhouse.com/data/fr/ih_articles/fr-Islamhouse-DHL16-DeclarationDroitdeLHomme-Cheha.pdf">Dichiarazione Islamica dei Diritti dell’Uomo</a> adottata a Parigi nel 1981, preceduta da un intervento alle Nazioni Unite del delegato iraniano che definiva la Dichiarazione Universale un’interpretazione laica della tradizione giudaico cristiana che non avrebbe potuto essere attuata dai musulmani senza violare la legge dell’Islam, la Dichiarazione del Cairo dei Diritti Umani dell’Islam del 1990 e <a href="http://hrlibrary.umn.edu/instree/loas2005.html">la Carta Araba dei Diritti dell’Uomo</a> del 1994, poi emendata nel 2004, oggetto nel 2008 di puntuali critiche dell’allora Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite che ne evidenziò l’incompatibilità con il principio di uguaglianza in relazione agli aspetti attinenti ai diritti delle donne, alla quale ha fatto seguito l’adozione nel 2014 dello <a href="https://acihl.org/texts.htm?article_id=44&amp;lang=ar-SA">Statuto della Corte Araba per i Diritti del’Uomo</a>, la cui istituzione sottolinea la piena autonomia della nozione islamica di diritti umani.</p>
<p>E questa carenza di attenzione continua a registrarsi nel mondo occidentale nonostante tali posizioni si riflettano, anche, in ben precise scelte politiche adottate nello scenario dei rapporti internazionali.</p>
<p>Basti pensare che il <a href="https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights">Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici</a>, uno dei più noti trattati delle Nazioni Unite, adottato nel 1966 e nato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, vede l’adesione di ben 173 Stati, ma annovera tra i 24 Stati che non vi hanno aderito la Cina, Cuba, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.</p>
<p>Per converso, d’altra parte, l’altro strumento nato dalla Dichiarazione Universale e adottato contestualmente al primo il 16/12/1966, e cioè il trattato delle Nazioni Unite noto come <a href="https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights">Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali</a> vede l’adesione di ben 171 Stati, compresa la Cina, ma tra i 26 che non vi hanno aderito ci sono gli Stati Uniti.</p>
<p>Le posizioni opposte delle due grandi potenze, Cina ed America, restituiscono plasticamente, volendo porre a parte le scelte del diritto islamico, l’esistenza di due diverse nozioni di diritti umani, o meglio di due diverse scale di priorità tra i due gruppi di diritti umani, da una parte quelli civili e politici e, dall’altra, quelli economici e sociali.</p>
<p>Superficiale sarebbe, quindi, liquidare come ideologica la nozione socialista di diritti umani e rifiutare un confronto culturale e politico sui temi che la stessa oggi pone.</p>
<p>La pretesa superiorità della nozione liberale, alla quale fermamente credo, non può essere un dogma di fede, ma un percorso, favorito da quel confronto, di crescita culturale e sociale al quale non può sottrarsi il mondo occidentale, che deve rimettere in discussione la concreta evoluzione che nel mondo delle democrazie liberali ha avuto l’idea di diritti umani fondamentali per verificare se e quanto ci si è allontanati dal loro vero significato; se e quanto questo allontanamento ha significato maggior sacrificio, minore tutela o minore attenzione per i diritti sociali ed economici; se e quanto un’eventuale deriva individualista del tema della tutela dei diritti umani fondamentali sta ponendo in crisi quel modello dall’interno, esponendolo così al pericoloso ritorno del modello socialista che con la prevalenza delle esigenze collettive sulle libertà individuali privilegia, e legittima, i regimi autoritari e totalitari rispetto ai modelli di democrazia liberale.</p>
<p>Esiste da sempre, infatti, nel modello liberale una crepa, che oggi però si è allargata a dismisura e il cui risanamento è reso ancor più problematico dalla crisi della democrazia rappresentativa: è quello che, con felice espressione evocativa, alcuni hanno definito “il lato oscuro dei diritti umani” e che, in estrema sintesi, si può rendere come la necessità che uno Stato non si occupi solo di evitare la propria ingerenza sull’esercizio dei diritti individuali fondamentali, ma si occupi anche di garantirne il concreto godimento da parte dei singoli cittadini, non solo attraverso sempre controvertibili politiche economiche e sociali, ma ancor prima garantendo un ambiente sicuro dove esercitare quei diritti.</p>
<p>Sin da quando l’idea dei diritti fondamentali cominciava ad essere sistematizzata sul piano internazionale e nelle varie Costituzioni, pochi giuristi, ai quali non venne prestato ascolto, evidenziarono, infatti, che la tutela dei diritti umani non passa solo dal difenderli dall’aggressione dello Stato, ma anche dalla protezione che lo Stato deve assicurare sia a chi è molestato da altri privati, singoli o associati, nell’esercizio concreto di quei diritti, che, altrimenti, divengono illusori, sia, più in generale, alla concreta osservanza da parte di tutti i consociati delle norme che ne regolano la convivenza.</p>
<p>E’ il grande tema dell’obbligazione da parte dello Stato non solo negativa, astenersi dall’interferire sui diritti individuali, ma anche positiva, proteggere quei diritti dalle aggressioni non statuali: trascurato come estraneo al tema dei diritti umani, quindi, l’aspetto della sicurezza che ne garantisca l’esercizio è rimasto sempre nell’ombra, come un parente povero del quale vergognarsi, producendo un ambiente nel quale le libertà individuali sono rimaste a rischio, il loro concreto esercizio non è sicuro.</p>
<p>Deboli riflessi di tale <em>duty to take action</em> possono di recente rinvenirsi nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di violenza sulle donne e obblighi positivi dello Stato di predisporre adeguate e tempestive misure che impediscano la lesione dei diritti fondamentali dell’individuo da parte di soggetti terzi privati, in particolare, nel caso <a href="https://www.womenslinkworldwide.org/en/files/2886/gjo-echr-xy-en-pdf.pdf">X e Y c. Paesi Bassi</a> (n. 8978/80), deciso il 26/03/85 in base a un principio poi seguito in numerose altre decisioni, compresa, su altro e più impegnativo versante, la nota sentenza <a href="about:blank">Craxi c. Italia</a>, emessa il 17/07/2003 (case n. 25337/1994), con l’attribuzione allo Stato, pur se indiretta, della responsabilità per una violazione commessa da un privato, ma resa possibile o probabile attraverso la negligenza o la benevola tolleranza dello Stato, compresa l’omessa adozione della cornice giudiziaria e normativa idonea a garantire i diritti convenzionali.</p>
<p>L’attenzione al solo versante della tutela dall’interferenza statuale, e non a quello della protezione dall’aggressione individuale o di gruppi organizzati, ha, infine, portato ad esasperare lo stesso concetto di diritto fondamentale, trasformandolo in una sorta di diritto alla felicità individuale per perseguire il quale spesso si dimentica che il soddisfacimento di un proprio diritto ha una soglia insuperabile, quella dell’invasione e della compressione del diritto altrui.</p>
<p>Si urla, quindi, a gran voce che lo Stato non può interferire e non può penalizzare determinati status o determinate scelte personali; non si riflette adeguatamente, anche, se quegli status rivendicati o quelle scelte personali adottate possano incidere negativamente su status e scelte da altri, altrettanto legittimamente, rivendicate e adottate.</p>
<p>Non si tratta più, in tali casi, di tutela di diritti fondamentali inalienabili, comuni a tutti, ma di scelte etiche e politiche su cosa preferire tra due diverse rivendicazioni.</p>
<p>L’incapacità di modernizzare il concetto di diritti umani fondamentali, adattandolo a una realtà diversa da quella nella quale hanno avuto origine, e la scelta di non limitarsi a tutelare e proteggere il nucleo duro, comune a tutti, del diritti umani fondamentali, sciogliendoli, poco alla volta, in casistiche minute che appaiono più scelte politiche di soddisfazione di esigenze individuali che principi fondanti la vita di una collettività, in uno all’equivoco di ritenere che esistano diritti senza doveri, che ad essere rivendicato possa essere il proprio diritto alla felicità, e cioè il proprio “capriccio individuale”, non solo non vengono compresi nelle realtà che hanno seguito un percorso culturale, politico e istituzionale diverso da quello occidentale, ma vengono da esse rifiutati e combattuti come elementi di possibile disgregazione della società e dei contratti sociali che ne stanno alle basi.</p>
<p>E in assenza di una pronta correzione della “rotta occidentale”, non tutte le critiche e i timori che provengono sia dall’esterno che dall’interno, possono dirsi manifestamente infondati.</p>
<p>Noi continuiamo a non tenere in considerazione che la politica internazionale sui diritti umani e sulla giustizia internazionale va avanti da moltissimo tempo senza il voto favorevole di Cina, India, Russia e, spesso, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, come se la circostanza fosse indifferente per le magnifiche e progressive sorti dell’occidente liberale e, con esso e dietro di esso, del mondo intero.</p>
<p>Ma non è così, e forse dovremmo provare a svegliarci da quest’illusione riprendendo nei luoghi del pensiero e in quelli dell’azione politica, alla luce delle sfide che pone la modernità, l’elaborazione del tema dei diritti individuali fondamentali e della democrazia rappresentativa per giungere preparati all’inevitabile confronto, o scontro, con modelli diversi di governo e di affermazione dei diritti umani che si stanno rafforzando, complice l’inerzia intellettuale e politica del mondo occidentale, in genere, e di quello europeo, in particolare.</p>
<p>Non possiamo più fare a meno di riportare la declinazione del tema dei diritti umani all’interno dello schema dei diritti condivisi dall’intera comunità e fondanti un sistema di valori comuni e il suo modello di governo democratico.</p>
<p>Non possiamo fare a meno di riconoscere l’importanza della sicurezza per la concreta fruizione da parte di tutti dei propri diritti fondamentali.</p>
<p>Non possiamo consentire che la giusta scelta di porre i diritti umani fondamentali al vertice della gerarchia dei valori comuni abbia come necessario corollario il sacrificio dei diritti economici e sociali.</p>
<p>Non possiamo più permetterci un modello di democrazia rappresentativo viziato dalla cesura sempre più netta tra rappresentanti e rappresentati e dalla distanza sempre maggiore delle comunità dalle decisioni che ne regolano la vita.</p>
<p>I forti richiami del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, contenuti nel suo <a href="https://www.quirinale.it/elementi/75663">discorso di fine anno 2022</a>, a non contrastare il futuro, ma a governarlo; a difendere ad ogni prezzo la libertà; a garantire la più vasta partecipazione, soprattutto dei giovani, ai processi decisionali interni propri dei modelli di democrazia liberale e, in genere, a tutelare e rispettare il valore della democrazia rappresentativa, che risiede nel potere popolare diffuso; e ad investire sulla conoscenza e sulla competenza, possono e devono agevolmente essere declinati anche all’interno della difesa, promozione e sviluppo dei modelli di democrazia liberale e dei valori che li fondano, a partire dalla tutela e dalla protezione dei diritti umani fondamentali individuali.</p>
<p>E’ un quadro che richiama con immediatezza la battaglia iniziata da Marco Pannella e Cherif Bassiouni, oggi proseguita con convinzione da tanti altri protagonisti, illustri ed oscuri, per l’affermazione del Diritto alla Conoscenza come diritto umano di nuova generazione, essenziale per creare nel mondo tecnologico e globale di oggi quella rete di protezione per i diritti individuali e per la democrazia liberale che è posta in serio pericolo non solo dal ritorno prepotente di minacce esterne che si sperava fossero state superate dalla storia, ma anche, al suo interno, dall’approccio mercantile e ludico ai meccanismi che garantiscono la rappresentanza elettorale e dal mancato ammodernamento di un sistema di tutela dei diritti individuali nato in un mondo radicalmente diverso.</p>
<p>Credit to: La Stampa</p>
<p>Una battaglia che non è più isolata e che ha portato anche all’adozione da parte dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europea di una <a href="about:blank">Risoluzione (2382/2021)</a> e una <a href="about:blank">Raccomandazione (2204/2021)</a> che contengono gli elementi da innestare nel nostro sistema di valori per consentire di modernizzarlo e attualizzarlo e le cui attuazione e implementazione, su tutti i versanti e in tutte le declinazioni che rendono il Diritto alla Conoscenza capace di realizzare un più moderno, solido ed efficace modello di democrazia liberale, restando fortemente ancorato al valore fondante e primario della libertà, dovrebbe costituire impegno di ciascuno di noi, ai diversi livelli di responsabilità politica, sociale, culturale e d economica nei quali operiamo.</p>
<p>E’ il tempo, infatti, di evadere il <em>duty to take action</em> o, se si preferisce, la <em>responsability to protect</em>; il tempo di affermare e promuovere, in tutte le sue declinazioni, il diritto alla conoscenza capace di disegnare, attraverso la trasparenza, la partecipazione dei corpi sociali, il dibattito pubblico animato da soggetti qualificati dalla formazione culturale diffusa,  un modello moderno di democrazia liberale che non si discosti, ma anzi riaffermi con forza la prevalenza del valore della libertà sugli altri valori sociali offrendo un modello decisionale capace di creare nella società coesione e non divisione, di restituire in concreto al popolo il potere che in democrazia gli appartiene; è il tempo di una transizione che non sia solo tecnologica, energetica ed economica, ma che sia anche valoriale, sia anche riaffermazione in chiave contemporanea di valori e modelli di governo che hanno garantito una qualità della vita alla quale altri popoli, anche se non i loro governanti,  aspirano e per la quale molti, giovani e meno giovani, non esitano ad esporre al pericolo anche la propria vita.</p>
<p>E’ il tempo, in estrema sintesi, se non vogliamo che diventino semplici ricordi del passato, di traghettare le nostre nozioni di diritti umani fondamentali e di democrazia liberale verso un futuro che è già alle porte.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Ezechia Paolo Reale" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/ezechia-paolo-reale-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/ezechia-paolo-reale/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Ezechia Paolo Reale</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Avvocato del Foro di Siracusa. Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi.</p>
<p>Per una biografia dettagliata cliccare <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/profilo/ezechia-paolo-reale/">qui</a>.</p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/diritti-umani-quali-pericoli-le-democrazie-occidentali-stanno-sottovalutando/">Diritti umani: quali pericoli le democrazie occidentali stanno sottovalutando?</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Scegliere, scegliere, scegliere</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Angelo Melchionna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 10:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[angelo melchionna]]></category>
		<category><![CDATA[astensionismo]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[scelta pubblica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“Ciò che scegli è ciò che diventi”, più o meno in questi termini migliaia di anni fa Eraclito ci sbatteva in faccia l’importanza delle nostre scelte. Si sa operare una scelta è estremamente complicato: ogni scelta porta con sé un carico di conseguenze che possono ricadere tanto su chi la assume ma anche su altri. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“Ciò che scegli è ciò che diventi”, più o meno in questi termini migliaia di anni fa Eraclito ci sbatteva in faccia l’importanza delle nostre scelte. Si sa operare una scelta è estremamente complicato: ogni scelta porta con sé un carico di conseguenze che possono ricadere tanto su chi la assume ma anche su altri. Forse per questo si preferisce spesso la strada ignava e lasciva del disimpegno morale: lasciar perdere, far decidere gli altri, non interessarci.</p>
<p>È un po&#8217; quello che sta accadendo in Italia dove i rappresentati non hanno più voglia di scegliere i propri rappresentanti. Ad ogni tornata elettorale (ma anche referendaria) ci ritroviamo come unico vero vincitore l’astensionismo. I colpevoli per tutti, anche stavolta, siedono tra i banchi del Parlamento, rei di aver indotto il popolo a disinteressarsi dei processi democratici.</p>
<p>Si può dire, senza timore di smentita, che le ultime legislature hanno visto confermata la “Legge di Martino”, per cui ogni legislatura è migliore della successiva e peggiore della precedente. A questo perpetuo tracollo della qualità politica, si sommano alcuni deficit legislativi ormai ben noti a tutti da anni. Dal susseguirsi di leggi elettorali poco trasparenti (2 delle ultime 4 sono state dichiarate dalla Consulta parzialmente incostituzionali) e non garanti di maggioranze coese, essenziali per Governi stabili ed efficienti (in 18 legislature abbiamo avuto 67 governi diversi); all’assenza inspiegabile nel nostro ordinamento del voto a distanza (digitale o da seggio diverso) presente in quasi tutte le democrazie occidentali.</p>
<p>Al netto di tutto questo, le cause dell’astensionismo non sono frutto solo di una “disaffezione alla politica per colpa dei politici”; bensì forse maggiormente di un problema culturale che potremo definire come la disaffezione, tanto per usare lo stesso termine, <strong>al diritto e alla libertà di scelta individuale </strong>da parte dei consociati.</p>
<p>Senza fare un excursus storico, il diritto di scelta libera e individuale, può essere considerato il vero caposaldo del liberalismo nato dagli illuministi scozzesi nel 700 per abbattere il mito del “grande legislatore onnisciente”. La scelta individuale, per i filosofi morali scozzesi, semplificando, significa la migliore allocazione possibile di risorse e conoscenza, considerata la fallibilità dell’uomo. L’interazione tra scelte individuali, sotto i nomi di domanda e offerta, porta, in economia, al libero mercato.</p>
<p>Ma cosa c’entra tutto questo con l’astensionismo?</p>
<p>Nel 900 alcuni importanti scienziati sociali (James Buchanan grazie ad alcuni postulati su questa teoria fu premiato con il Nobel nel 1986) svilupparono la teoria della <strong>scelta pubblica </strong><em>(Public choice)</em>, parte della quale ci dice che in una democrazia, il meccanismo che muove politici e elettori è identico al meccanismo che muove produttori e consumatori nel mercato: un vero e proprio “mercato dei voti”.</p>
<p>I politici non vengono considerati come benevoli monarchi illuminati che perseguono prioritariamente il benessere collettivo. Bensì attori razionali guidati anche da interessi egoistici: il principale essere rieletti.</p>
<p>Per essere eletti i politici proveranno a soddisfare le richieste dei votanti, questo comporta una serie di problematiche: non sempre il desiderio dei votanti è compatibile con la ragione di Stato ( qui entrano in ballo fattori come “l’istruzione dell’elettorato” e non è questa la sede per affrontare l’argomento), ma soprattutto al contrario del mercato classico, nell’ambito delle decisioni collettive, non può mai esserci una corrispondenza così precisa tra l’azione individuale e il risultato. Il votante riconoscerà l’esistenza di costi e benefici associati all’intervento pubblico, ma né la sua parte di benefici, né la sua parte di costi possono essere da lui stimati con una facilità paragonabile a quella delle scelte di mercato. In sintesi, non tutti riescono ad ottimizzare le proprie richieste, ma quantomeno possono influenzare i rappresentanti nell’accogliere quelle istanze.</p>
<p>Sotto questa lente astenersi dal voto diventa estremamente controproducente, altro che “segnale alla politica”. Basti pensare che, dati 2 schieramenti chiamati brutalmente” Male” e “Zero” in base a qualsiasi criterio, sia esso etico o anche solo egoistico, di tutela delle proprie istanze, con 20 voti su una base di 60 il “Male” avrà 1/3 dei seggi; qualora la base si allargasse a 100 votanti i seggi del “Male” diverrebbero 1/5. Ciò significa che astenersi favorisce paradossalmente la parte per cui non vorremmo votare mai e sfavorisce quella che, anche in minima parte, potrebbe tutelare i nostri interessi.</p>
<p>C’è da dire che il meccanismo non è valido per gli istituti di democrazia diretta ove sia previsto un quorum, come i Referendum nel nostro Ordinamento (a parte quello confermativo). Per questo tra i deficit normativi di cui sopra, ci sentiamo di inserire anche l’abrogazione del “raggiungimento del quorum”, in modo da sensibilizzare i cittadini verso la responsabilità dell’astenersi.</p>
<p>Così il costituzionalista Zagrebelsky, in un suo editoriale: <em>“Il voto è un mercato. La parola può sembrare odiosa e lo è se il “bene” offerto è il favoritismo, il patronage d’interessi particolari a danno di quelli comuni, il clientelismo, la promessa d’illegalità, la corruzione, la partecipazione in opache strutture d’interessi…La merce offerta sul mercato elettorale può, tuttavia, essere altra: onestà, esperienza, competenza, idee e ideali concreti di vita comune. Questa è la merce che manca al popolo di chi si astiene”. </em></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Angelo Melchionna" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2019/11/avatar-unisex-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/angelo-melchionna/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Angelo Melchionna</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Nato ad Ariano Irpino l’8 Giugno 1996, ho svolto la scuola dell’obbligo nella mia piccola cittadina (Sturno) nel cuore dell’Irpinia. Ho conseguito nel 2015 il diploma di maturità Classica. Proprio durante gli anni del Liceo, ho iniziato a coltivare un certo interesse verso gli autori liberali, quasi per un repulso di ribellione nei confronti di alcuni professori. Ricordo sempre la mia prof.ssa di Storia e Filosofia che decise di saltare Karl Popper dal programma del V anno, dopo essersi soffermata per mesi sull’altro Karl, quello barbuto di Treviri. Dopo il Liceo ho proseguito i miei studi iscrivendomi a Giurisprudenza, durante il quinquennio la cosa che maggiormente mi ha impressionato è l’abuso dello strumento normativo nel nostro Paese, insomma citando Montesquieu “ Sono le leggi inutili a far sì che non vi siano le leggi necessarie”. Mi sono laureato con tesi in Filosofia del diritto e correlazione in Economia politica, parlando della teoria del diritto di Bruno Leoni e delle sue implicazioni anche attuali da un punto di vista economico, giuridico e politico. Tutto questo all’Università di Bologna, ambiente (pur ritenendolo una mia seconda casa) in cui il massimo del liberalismo, se ti va bene, è quello di John Rawls, altrimenti ti devi accontentare dei lettori del Manifesto ( persone piacevoli per carità).<br />
 Da poco lavoro nel settore bancario, d’altronde non posso vivere per sempre a carico dei miei, ma adoro leggere, anche e soprattutto la carta stampata, e scrivere di tanto in tanto “menate” liberali. Più perché mi piace definirmi tale, del resto chi non lo è di questi tempi, compresi i lettori del Manifesto.</p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/scegliere-scegliere-scegliere/">Scegliere, scegliere, scegliere</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Parole e numeri della Costituzione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pileggi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 09:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[antonio pileggi]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea costituente]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[libro aperto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;articolo che segue, scritto da Antonio Pileggi, pubblicato da LIBRO APERTO, Rivista fondata da Giovanni Malagodi e diretta da Antonio Patuelli, n. 108, Gennaio/Marzo 2022 &#160; Le parole della Costituzione, che è la Legge delle leggi, si distinguono da quelle contenute nelle altre norme. Ogni parola usata è stata valutata a fondo dai Padri e dalle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/parole-e-numeri-della-costituzione/">Parole e numeri della Costituzione</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>L&#8217;articolo che segue, scritto da Antonio Pileggi, pubblicato da <strong>LIBRO APERTO</strong>, Rivista fondata da Giovanni Malagodi e diretta da Antonio Patuelli, n. 108, Gennaio/Marzo 2022</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le parole della Costituzione, che è la Legge delle leggi, si distinguono da quelle contenute nelle altre norme. Ogni parola usata è stata valutata a fondo dai Padri e dalle Madri Costituenti per rappresentare molteplici valori di natura etica, storica e filosofica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le riflessioni qui esposte seguono quelle già pubblicate in un precedente articolo pubblicato sul n. 107/2021 di questa Rivista.<a href="#_edn1" name="_ednref1">[1]</a> Al riguardo, c’è da dire che alle primissime cinque parole chiave contenute nel primo comma dell’articolo 1 della Costituzione (L’<strong><u>Italia </u></strong>è una <strong><u>Repubblica</u></strong> <strong><u>democratica</u> <u>fondata</u></strong> sul <strong><u>lavoro</u></strong>), seguono altre sette parole chiave contenute nel secondo comma (La <strong><u>sovranità</u> <u>appartiene</u></strong> al <strong><u>Popolo </u></strong>che la <strong><u>esercita</u></strong> nelle <strong><u>forme </u></strong>e nei <strong><u>limiti </u></strong>della <strong><u>Costituzione</u></strong>).</p>
<p>Le parole chiave dell’intero art. 1 sono in tutto 12. La prima è “Italia”, l’ultima è “Costituzione”.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Italia</strong></p>
<p>L’Italia, prima parola della Costituzione, indica l’identità storica e politica del Belpaese diventato unito e grande nazione, alla stregua delle più antiche grandi nazioni europee, da poco più di 150 anni. Nel contesto della lettura della Costituzione del !947, la parola Italia evoca la cultura risorgimentale e l’impegno dei tanti patrioti immolatisi per unificare gli staterelli guidati da sovrani, Papa Re incluso, uniti fra di loro solamente nell’impedire la formazione di un grande Stato unitario.</p>
<p>La parola Italia evoca anche il sogno unitario realizzato da Cavour, Mazzini e Garibaldi. E l’unità è rimasta intatta per procedere alla ricostruzione morale e materiale del Paese a seguito delle divisioni, delle lacerazioni e dei disastri provocati dal fascismo e dal nazismo.</p>
<p>Non è un caso che l’ultimo dei 12 articoli della Costituzione è il segno distintivo riferito alla bandiera e ai suoi tre colori: il verde, il bianco e il rosso.</p>
<p>La parola Italia, posta in testa alla Carta, evoca una lunga fase storica che è alla base dello “<em>spirito costituente”</em> sotteso alla Costituzione del 1947, che non è stata concessa (ottriata) da un potere sovrano più o meno assoluto, ma che è stata elaborata e votata da un’Assemblea Costituente eletta dal Popolo.</p>
<p>Uno spirito costituente che realizza, anche attraverso l’introduzione per la prima volta del suffragio universale per le donne nella elezione dell’Assemblea Costituente, ciò di cui aveva parlato il filosofo, giurista e scienziato Gian Domenico Romagnosi, che definì la Costituzione “la legge che il popolo impone ai suoi governanti.” Sottolineo che Romagnosi (1761/1835) fu uno dei fautori dell’unità d’Italia e subì anche il carcere per il suo impegno culturale e politico.</p>
<p>La locuzione <em>“spirito costituente”</em> sollecita, inoltre, il ricordo di quanto avvenne l’11 marzo 1947, quando il Liberale Benedetto Croce si rivolse all’Assemblea Costituente per proporre un’implorazione allo Spirito Santo con le parole dell’inno sublime Veni creator Spiritus.</p>
<p>Questa citazione la faccio per sottolineare che la formazione della volontà dell’Assemblea Costituente si formò sotto l’influenza di personaggi di altissimo profilo culturale pronti a mettere da parte le proprie appartenenze politiche (Croce era un gigante della cultura laica e della “religione della libertà”) per scegliere le migliori regole costituzionali destinate ad assicurare il bene comune nella casa comune.</p>
<p>Per il portato storico e geopolitico riferibile alla parola Italia, di fondamentale rilevanza è la locuzione che troviamo all’articolo 5 dove viene stabilito il principio secondo cui la <strong>“la Repubblica è una e indivisibile”</strong>.</p>
<p>Un principio, questo, che ha un significato storico e politico fondamentale e che non può essere scalfito da qualsiasi altra norma. Infatti l’art. 5 è inserito nei principi fondamentali, cioè nei primi 12 articoli che gettano luce nell’interpretazione e nell’attuazione dell’intero corpo normativo della Costituzione.</p>
<p>D’altronde l’autonomia e il decentramento previsti nel medesimo articolo 5, hanno rilievo di natura funzionale e non possono certamente avere portata di natura divisiva o differenziata con riguardo ai principi fondamentali compresi nei primi 12 articoli della Costituzione.</p>
<p>La semplice lettura di questi 12 articoli rende di solare evidenza la supremazia dei principi fondamentali su qualsiasi altra statuizione e, nel contempo, rende riconoscibili le linee guida dell’agire politico dell’Italia nella sua dimensione interna e internazionale:</p>
<ul>
<li>I principi concernenti la natura<strong> democratica</strong> della Repubblica di cui all’art. 1;</li>
<li>i principi relativi al riconoscimento e alla garanzia dei <strong>diritti inviolabili dell’uomo</strong> e all’inderogabilità dei doveri di <strong>solidarietà</strong> politica, economica e sociale di cui all’art. 2;</li>
<li>i principi sui compiti della Repubblica di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto <strong>la libertà e l’eguaglianza </strong>dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” e l’esercizio dei diritti di partecipazione di cui all’art. 3;</li>
<li>i principi che si riferiscono al <strong>diritto al lavoro</strong> e ai doveri correlati per concorrere “al progresso materiale o spirituale della società” di cui all’art. 4;</li>
<li>il principio secondo cui la Repubblica è<strong> “una e indivisibile”</strong> di cui all’art. 5;</li>
<li>i principi a tutela delle <strong>minoranze linguistiche</strong> di cui all’art. 6;</li>
<li>il principio della libera Chiesa in libero Stato (<strong>indipendenti e sovran</strong>i) di cui all’art. 7;</li>
<li>i principi di <strong>eguaglianza di tutte le confessioni religiose</strong> davanti alla legge di cui all’art. 8;</li>
<li>i principi a presidio della promozione della <strong>cultura </strong>e della <strong>ricerca </strong>scientifica e tecnica e a <strong>tutela</strong> del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione di cui all’art. 9;</li>
<li>i principi sulla conformità dell’ordinamento giuridico italiano “alle norme del <strong>diritto internazionale</strong> generalmente riconosciute” di cui all’art. 10;</li>
<li>i principi delle <strong>“limitazioni di sovranità” </strong>e del ripudio della <strong>guerra</strong> come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli di cui all’art. 11;</li>
<li>il simbolo unificante dell’Italia rappresentato dalla <strong>bandiera</strong> tricolore di cui all’art. 12.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Costituzione</strong></p>
<p>Ci vorrebbero molte pagine per descrivere i diversi significati della parola “Costituzione” nel corso dei secoli che hanno preceduto la Costituzione vigente in Italia dal 1^ Gennaio 1948.</p>
<p>Ecco perché c’è da porre in risalto il fatto che la parola Costituzione, nel concludere il primo articolo della nostra Carta, costituisce l’involucro entro cui sono comprese tutte le parole e i relativi significati presenti sia nello stesso primo articolo e sia nell’intero testo costituzionale.</p>
<p>La parola Costituzione è scritta in maiuscolo sul testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e viene definita nello stesso testo come “Legge fondamentale della Repubblica”.</p>
<p>La parola “Legge”, presente in questa formula, è scritta pure in maiuscolo. Mentre nei casi in cui si parla delle altre leggi (le leggi ordinarie), queste ultime vengono scritte non in maiuscolo.</p>
<p>La definizione che ho citato è compresa nella formulazione delle ultime due righe della Carta: “La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.”</p>
<p>Le parole Costituzione, Legge, Repubblica e Stato della citata formula, sono scritte in maiuscolo nel testo firmato dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola e controfirmato dal Presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini, dal Presidente del Consiglio dei Ministri De Gasperi Alcide, dal Guardasigilli Giuseppe Grassi.</p>
<p>È appena il caso di porre in evidenza che la Costituzione fece registrare una singolare sintesi fra diverse culture politiche. Ciò è dimostrato anche dalle differenti provenienze politiche dei soggetti che hanno firmato la Costituzione: De Nicola e Grassi erano di area liberale, Terracini di area socialista e De Gasperi di area democristiana.</p>
<p>Famose sono le parole pronunciate da De Nicola prima di apporre la firma: <em>“L’ho letta attentamente! Possiamo firmare con sicura coscienza”</em>.</p>
<p>Questa breve nota è certamente molto carente di citazioni. Pertanto sembra opportuno ricordare un famoso discorso di Piero Calamandrei che, nel 1955, si rivolgeva agli studenti e citava gli insegnamenti dei tanti personaggi della storia d’Italia che hanno ispirato la stesura di alcuni importanti articoli della Costituzione (Beccaria, Cavour, Mazzini, Cattaneo ecc.). Il discorso di Calamandrei si concludeva con parole da tenere sempre in mente: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione».</p>
<p>Brevi cenni storici sono necessari per richiamare l’attenzione sull’importanza basilare della parola Costituzione nel corso dei secoli. Il mutamento, anzi l’evoluzione del significato delle parole spiega lo svolgersi, tra passato e presente, del cammino del progresso (e del regresso) della civiltà. La parola è sempre memoria. E la memoria fa la storia.</p>
<p>Nel significato moderno il concetto di Costituzione si riferisce al “popolo”. A tutto il popolo, non ad una parte di esso.</p>
<p>Prima dell’avvento dello Stato moderno la parola Costituzione indicava qualsiasi assetto politico-giuridico imposto da un sovrano, un sovrano assoluto. Corrado II, il 28 Maggio 1037 varò una legge (Constitutio de feudis) che stabiliva l’ereditarietà di tutti i feudi e fissava delle regole per risolvere le controversie fra i vassalli maggiori e i minori.</p>
<p>La forma di governo costituzionale dello Stato moderno si fece strada tra la fine del secolo XVII e la fine del secolo XVIII attraverso le rivoluzioni liberali realizzate in Inghilterra, in America e in Francia.</p>
<p>In Inghilterra la Corona, depositaria di un potere assoluto (si pensi a Giacomo I Stuart convinto sostenitore diritto divino dei Re) fu costretta ad una serie di patti, leggi e consuetudini che, pur non essendo raccolti in un corpo normativo unico (una Costituzione scritta), hanno determinato una evoluzione giuridico-istituzionale avente i connotati dello Stato moderno. Molto significativo è il caso del “Bill” dei diritti del 1689 col quale fu stabilito che il Re, senza il consenso del Parlamento, “non potesse sospendere leggi, imporre tributi o mantenere un esercito stabile in tempo di pace senza l’approvazione del Parlamento; che i membri del Parlamento fossero eletti liberamente e godessero di piena libertà di espressione e di discussione; che non vi fossero limitazioni di libertà per i sudditi protestanti.<a href="#_edn2" name="_ednref2">[2]</a>”</p>
<p>In America la rivoluzione americana, risultata vittoriosa nella guerra di indipendenza dalla dominazione britannica, portò ad una Costituzione che, grazie al grandissimo ed eccellente contributo di Jefferson, può essere considerata una vera pietra miliare delle libertà. “Basta leggere la Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776 e la successiva Costituzione adottata nella Convenzione di Philadelphia del 1787 per comprendere un passaggio epocale tra l’assolutismo regio e la democrazia. Infatti, la rivoluzione americana ha tracciato un profondo solco in cui sono stati seminati principi e valori maturati nella cultura di stampo illuministico, com’è il principio della divisione dei poteri, tuttora validi non solo in America, ma in molte Costituzioni nate nel secolo scorso, compresa la Costituzione italiana del 1948. Sarebbe troppo lungo fare un elenco dei principi e dei valori presenti nei documenti di Philadelphia. Ci vorrebbero molte pagine solo per riassumere il percorso storico, politico e culturale che fece maturare la Rivoluzione americana. Basta sottolineare che la Costituzione americana, nei suoi elementi essenziali, è ancora valida dopo quasi tre secoli e che nelle prime righe della Dichiarazione di Indipendenza troviamo affermati gli «inalienabili diritti», riferiti alla Vita, alla Libertà e al perseguimento della Felicità. <a href="#_edn3" name="_ednref3">[3]</a></p>
<p>In Francia la Rivoluzione francese del 1789 portò alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino analoga a quella americana. Le alterne e contrastate vicende che seguirono alla rivoluzione francese rispecchiarono le idee, i principi e i valori che comunque caratterizzarono e continuano a caratterizzare lo Stato moderno. Le numerose Costituzioni che si sono succedute in Francia dopo il 1789 risentono dei mutamenti politici via via verificatisi.</p>
<p>Le varie costituzioni nell’Italia risorgimentale ebbero vita breve e furono caratterizzate da lotte sanguinose. Il “Quarantotto” in Italia e nell’Europa continentale richiederebbe una lunga dissertazione storico-politica. Il processo unitario italiano vide confermata la vigenza dello Statuto Albertino fino all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>I numeri della Costituzione</strong></p>
<p>La scelta dei numeri degli articoli contenuti in una legge non è casuale, ma voluta dal legislatore per dare più o meno importanza e per attribuire particolari significati alla normativa. Ciò deve essere considerato nell’interpretazione sia di ogni singolo articolo e sia dell’intero testo legislativo.</p>
<p>“L’Italia” è la prima parola dell’art. 1, dei 12 “Principi fondamentali” e, quindi, dell’intera Costituzione.</p>
<p>“La libertà” è la prima parola della Parte Prima della Costituzione dedicata ai “diritti e doveri”.</p>
<p>“Il Parlamento” è la prima parola della Parte Seconda Costituzione dedicata allo “Ordinamento della Repubblica”.</p>
<p>Nella Costituzione hanno particolare rilievo i primi 12 articoli. Infatti contengono i “Principi Fondamentali” e sono stati scritti allo scopo evidente di dare senso compiuto ai pilastri su cui si regge l’intero corpo normativo. E poiché i pilastri danno l’idea della stabilità e dell’immobilità, sembra più appropriato dire che i 12 primi articoli della Costituzione e le parole in essi contenuti, sono le gambe con le quali camminano (e devono camminare) tutte le altre regole costituzionali. Il riferimento alle gambe e al cammino sembra appropriato perché le norme costituzionali non hanno solo valore precettivo, ma soprattutto programmatico.</p>
<p>Per “alleggerire” la conversazione sulla Costituzione e per facilitare la memorizzazione di alcuni concetti e parole chiave, si potrebbero abbandonare i canoni interpretativi elaborati dalla dottrina giuridica. Ciò potrebbe risultare “perdonabile” perché queste riflessioni non hanno la pretesa di essere un trattato di diritto costituzionale o di dottrina dello Stato.</p>
<p>E così si potrebbe accostare il numero 5 delle prime parole chiave della Costituzione (L’<u>Italia</u> è una <u>Repubblica</u> <u>democratica</u> <u>fondata</u> sul <u>lavoro</u>.) alle 5 dita di una mano. La mano e la mente che, collegate, sono alla base della creatività delle opere umane.</p>
<p>Questo “accostamento” ha provato a suscitare “curiosità” e qualche interesse anche perché le parole scritte nelle norme giuridiche, che esplicitano la volontà del legislatore (voluntas legis), sono quasi sempre un freddo accostamento di concetti.</p>
<p>Nel secondo comma dell’art. 1 sono 7 le parole chiave (La <u>sovranità</u> <u>appartiene</u> al <u>popolo</u> che la <u>esercita</u> nelle <u>forme</u> e nei <u>limiti</u> della <u>Costituzione</u>).</p>
<p>Il numero 7, nella numerologia, ha parecchi significati, anche magici: i 7 giorni della creazione, le sette note musicali, i sette sigilli del rotolo dell&#8217;Apocalisse, i sette colori che compongono l&#8217;arcobaleno, i sette colli e i sette re di Roma, i 7 chakra e tanti altri.</p>
<p>Le 5 parole chiave del comma 1, sommate alle 7 del secondo comma, danno come risultato 12.</p>
<p>E 12 sono gli articoli dei principi fondamentali della Costituzione.</p>
<p>Si potrebbe osare di dire che, per una strana coincidenza, i fondamentali della Costituzione italiana si ritrovano nel numero 12 considerato magico nella simbologia di molte culture, comprese le culture esoteriche. Dodici sono i mesi dell’anno, 12 i segni dello zodiaco che corrispondono alle 12 costellazioni toccate dal sole e dagli altri pianeti orbitanti lungo un asse chiamato ellittica, 12 gli apostoli nella tradizione cristiana, 12 le tribù d’Israele, 12 i principali dei del Monte Olimpo nella mitologia greca, 12 le fatiche di Ercole nella mitologia romana, 12 i Paladini di Carlo Magno, 12 i Cavalieri della Tavola Rotonda della Corte di Re Artù. Finanche nella saga di Harry Potter troviamo il numero 12 che ha un significato particolare se si considera che l&#8217;Ordine della Fenice, ovvero l&#8217;organizzazione segreta che lotta contro il terribile mago oscuro Voldemort e i suoi seguaci, ha il suo quartier generale proprio al numero 12 di Grimmauld Place a Londra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com’è noto, nella Costituzione sono previsti i casi in cui, a cominciare dal Presidente della Repubblica (art. 91), “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge” (art. 54). Ebbene, la formula del giuramento è di dodici parole: <em>“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione”</em>. È da sottolineare che non è previsto un testo religioso su cui giurare perché l’Italia è uno Stato laico nel quale vige il principio della libera Chiesa in libero Stato, per come presagito e teorizzato dal visionario Cavour, grande artefice dell’unità d’Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La <strong>Sovranità appartiene </strong>al<strong> popolo …</strong></p>
<p>Il contenuto del secondo comma dell’art. 1 completa la portata e il profondo significato del primo comma. È incentrato su 7 parole che spiegano come il <strong>“popolo”</strong> sia il soggetto al centro delle scelte politiche, economiche, sociali e istituzionali per la buona convivenza in Italia.</p>
<p>Il popolo che non è oggetto e suddito del dominio e degli atti di imperio di un sovrano, ma che è il soggetto cui appartiene la sovranità.</p>
<p>Al riguardo c’è da porre in evidenza che la parola “popolo” la ritroviamo anche nell’art, 101, che è stato scritto in modo lapidario per stabilire che “la giustizia è amministrata in nome del <strong>popolo</strong>. E nell’art. 102 è stabilito che “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del <strong>popolo</strong> all’amministrazione della giustizia”.</p>
<p>La prima delle 7 parole del secondo comma dell’art. 1 è <strong>“sovranità”,</strong> il cui significato dà l’idea di chi e di cosa stia sopra a tutto e a tutti. In Italia la sovranità, quella che sta sopra a tutti e a tutto, <strong>“appartiene”</strong> al popolo, non ad un Re, un imperatore, un Duce, un Führer, un Caudillo, uno Zar, un Papa Re, un Feudatario, un Capitano di ventura, un Capo religioso, un Capo carismatico.</p>
<p>Nel merito della parola “sovranità”, ci sarebbe tanto da dire. È una parola importantissima che ha avuto diversa portata nello svolgersi della storia umana.</p>
<p>Per brevità, mi limito a sottolineare che la parola sovranità nella Costituzione italiana è la prima parola del secondo comma dell’art. 1. La prima parola, posta nel primo comma, è Italia.</p>
<p>È, invece, la prima parola nella sfortunata Costituzione della Repubblica Romana del 1849, che testualmente stabiliva: “La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.”</p>
<p>Nelle teorie costituzionali moderne il concetto di sovranità viene legato al suffragio universale. In Italia il suffragio universale femminile è stato “conquistato” poco più di 70 anni fa in occasione della nascita della Repubblica e della caduta del fascismo. Quello maschile è stato introdotto nel 1912 dal liberale Giolitti.</p>
<p>I Padri e le Madri costituenti scelsero, con riferimento alla sovranità, una formula che fa riferimento all’appartenenza (la sovranità ‘appartiene’ al Popolo). Non furono scelti altri verbi (emana dal popolo, risiede nel popolo, è …etc.) come risulta spiegato nel verbale dell’ampio dibattito e della decisione finale dell’Assemblea costituente. Un verbale da leggere per comprendere le intenzioni e l’altissimo profilo morale, culturale e politico dei legislatori impegnati a scrivere la “Magna Carta” italiana. Faccio un solo esempio. In una delle proposte sulla formulazione dell’art. 1, avanzate dal liberale Cortese, c’era questa espressione che non fu accolta perché ritenuta pleonastica e non necessaria: <em>“Nessuna parte del popolo, nessun individuo può esercitare da solo la sovranità”.</em> <a href="#_edn4" name="_ednref4">[4]</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>…che la <strong>esercita</strong> nelle<strong> forme</strong> e nei <strong>limiti </strong>della<strong> Costituzione</strong></p>
<p>Le parole <strong>“esercita”</strong>, <strong>“forme”</strong> e <strong>“limiti”</strong> chiariscono, anzi definiscono il modo con cui viene esercitata la sovranità da parte del popolo. È una “sovranità” sottoposta a forme e a limiti. Quindi il popolo decide ed opera nell’ambito delle “forme” e dei “limiti” fissati dalla Costituzione.</p>
<p>Quanto ai “limiti” particolarmente significativo è l’art. 11 che prevede “limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.</p>
<p>Altri esempi riguardano le norme concernenti i limiti e le specifiche procedure previsti per le proposte di iniziative legislative del “popolo” di cui all’art. 71 e per il “referendum popolare” di cui agli articoli 75, 87 e 138.</p>
<p>Quindi le “forme” e i “limiti” non sono indefiniti e lasciati al caso. Sono quelli che la Costituzione stabilisce in modo preciso e puntuale:</p>
<ul>
<li>nei 12 articoli contenenti i <strong>“principi fondamentali”</strong>;</li>
<li>nella Parte Prima, dedicata ai <strong>“diritti e doveri dei cittadini” </strong>(rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici);</li>
<li>nella Parte Seconda, (il luogo dove si parla), che definisce l’<strong>Ordinamento della Repubblica</strong> (il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura e, infine, le Regioni, le Province e i Comuni;</li>
<li>nelle 18 “Disposizioni transitorie e finali”, che si concludono con una formula avente valore non solo rituale: “La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come <strong>Legge fondamentale</strong> della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.”</li>
</ul>
<p>Le parole Costituzione, Legge, Repubblica e Stato della citata formula, sono scritte in maiuscolo nel testo firmato dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola e controfirmato dal Presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini, dal Presidente del Consiglio dei Ministri De Gasperi Alcide, dal Guardasigilli Giuseppe Grassi.</p>
<p>È da tenere sempre presente che la Costituzione fece registrare una singolare sintesi fra diverse culture politiche. Ciò è dimostrato anche dalle differenti provenienze politiche dei soggetti che hanno firmato la Costituzione: De Nicola e Grassi erano di area liberale, Terracini di area socialista e De Gasperi di area democristiana.</p>
<p>La sintesi di culture diverse ha consentito di salvaguardare e valorizzare i principi della liberal-democrazia attraverso le forme e i limiti che sono le colonne portanti della Costituzione italiana. Queste colonne sono cinque: l’unità e l’indivisibilità dell’Italia, il metodo democratico, le libertà dell’individuo e delle comunità intermedie, la centralità del Parlamento, la divisione dei poteri.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Europa</strong></p>
<p>A proposito dell’Italia come Repubblica soggetta a limiti di sovranità, vorrei concludere le riflessioni contenute in questo articolo ricordando una parola che rappresenta l’entità alla quale siamo legati non per fare guerre, ma per costruire il vero progresso della civiltà umana: Europa.</p>
<p>È una parola che è dentro l’orizzonte politico intravisto da tanti padri costituenti. Mi limito a riportare, al riguardo, alcuni passaggi del discorso di Einaudi all’Assemblea Costituente del 29 luglio 1947 per la ratifica del trattato di pace.</p>
<p>Un discorso che sa guardare al prima e al dopo dei primi passi per costruire l’Europa unita. <em>“Quell’Europa una, che era stata, in varia maniera, l&#8217;ideale di poeti e pensatori da Dante Alighieri ad Emanuele Kant e da Giuseppe Mazzini.”</em>.</p>
<p>Einaudi ci avverte che <em>“non è vero che le due grandi guerre mondiali siano state determinate da cause economiche” &#8230;” vero è invece che le due grandi guerre recenti furono guerre civili, anzi guerre di religione e così sarà la terza”&#8230; “diciamo alto che noi riusciremo a salvarci dalla terza guerra mondiale solo se noi ” </em>saremo capaci di operare <em>“per la salvezza e l’unificazione dell’Europa.” …</em> <em>“L&#8217;Europa che l&#8217;Italia auspica, per la cui attuazione essa deve lottare, non è un&#8217;Europa chiusa contro nessuno, è un’Europa aperta a tutti, un’Europa nella quale gli uomini possano liberamente far valere i loro contrastanti ideali e nella quale le maggioranze rispettino le minoranze e ne promuovano esse medesime i fini fino all&#8217;estremo limite in cui essi sono compatibili con la persistenza dell’intera comunità. <strong>Alla creazione di questa Europa, l&#8217;Italia deve essere pronta a fare sacrificio di una parte della sua sovranità.” </strong></em>Questa “visione” non è una idea di subalternità, ma la consapevolezza di un vero statista. Infatti chiarisce che <em>“scrivevo trent’anni fa e seguitai a ripetere invano e ripeto oggi, spero, dopo le terribili esperienze sofferte, non più invano, che il nemico numero uno della civiltà, della prosperità, ed oggi si deve aggiungere della vita medesima dei popoli, è il mito della sovranità assoluta degli stati. Questo mito funesto è il vero generatore delle guerre; desso arma gli Stati per la conquista dello spazio vitale; desso pronuncia la scomunica contro gli emigranti dei paesi poveri; desso crea le barriere doganali e, impoverendo i popoli, li spinge ad immaginare che, ritornando all&#8217; economia predatoria dei selvaggi, essi possano conquistare ricchezza e potenza. In un’Europa in cui ogni dove si osservano rabbiosi ritorni a pestiferi miti nazionalistici, in cui improvvisamente si scoprono passionali correnti patriottiche” &#8230; “urge compiere un opera di unificazione.” </em></p>
<p>A Maggio del 1948, dopo pochi mesi dal discorso di pace per la pace e per l‘unità dell’Europa come vera e concreta “visione” politica, Luigi Einaudi viene eletto Presidente della Repubblica, il primo Presidente a Costituzione vigente<a href="#_edn5" name="_ednref5">[5]</a>.</p>
<p>Antonio Pileggi</p>
<p><a href="#_ednref1" name="_edn1">[1]</a> Libro Aperto, Rivista trimestrale di Cultura Liberale, n. 107, Ottobre/Dicembre 2021, Le parole chiave della Costituzione, Antonio Pileggi.</p>
<p><a href="#_ednref2" name="_edn2">[2]</a> Bill of right, Dizionario di storia, 2010, Treccani.</p>
<p><a href="#_ednref3" name="_edn3">[3]</a> Pietre, Antonio Pileggi, Rubbettino Editore, 2019.</p>
<p><a href="#_ednref4" name="_edn4">[4]</a> Assemblea Costituente, Seduta pomeridiana di Sabato 22 Marzo 1947.</p>
<p><a href="#_ednref5" name="_edn5">[5]</a> La Costituzione è entrata in vigore il 1^ Gennaio 1948. È stata firmata e promulgata il 27 Dicembre 1947 a Palazzo Giustiniani, scelto da Enrico De Nicola come sede provvisoria del Capo dello Stato nel periodo che va dal referendum tra Monarchia e Repubblica del 2 Giugno 1946 alla promulgazione.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Antonio Pileggi" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/09/antonio-pileggi-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/antonio-pileggi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Antonio Pileggi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Provveditore agli Studi e Direttore generale dell’INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, ha varie esperienze di lavoro in Italia e all’estero. È impegnato nel sociale per attività di volontariato (scuola, pubblica amministrazione, avvocato di strada, etc.). È componente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi, dove si occupa tra l&#8217;altro di Scuola e Formazione.</p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/parole-e-numeri-della-costituzione/">Parole e numeri della Costituzione</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Alcune osservazioni sulla giustizia italiana</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Enea Franza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 10:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Premessa La giustizia è un servizio pubblico di fondamentale importanza che lo Stato ha il dovere di garantire a tutti i cittadini per il mantenimento della pace sociale. Il livello di efficienza della giustizia, inoltre, è un fattore determinante per la crescita di un Paese. Un sistema processuale non tempestivo, infatti, produce effetti dannosi sul [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><strong> Premessa</strong></li>
</ol>
<p>La giustizia è un servizio pubblico di fondamentale importanza che lo Stato ha il dovere di garantire a tutti i cittadini per il mantenimento della pace sociale. Il livello di efficienza della giustizia, inoltre, è un fattore determinante per la crescita di un Paese. Un sistema processuale non tempestivo, infatti, produce effetti dannosi sul piano sociale. La giustizia italiana sta purtroppo attraversando (e questo oramai accade da troppi anni) un periodo di profonda crisi.</p>
<p>Da questo punto di vista l’Italia sembra essere il fanalino di coda dei Paesi occidentali. I ritardi e le lungaggini del processo specialmente di quello civile, sono un’eredità del passato e non sono di agevole soluzione nemmeno negli altri Paesi europei come emerge dagli incontri organizzati dalla Rete dei Presidenti delle Corti Supreme dell’Unione europea. Ma nel nostro Paese sono tanti i problemi da affrontare e delicati i nodi da sciogliere per consentire ai cittadini di ottenere risposte rapide ed efficaci. Lo scontro politico ed istituzionale ancora in atto contribuisce a rallentare una riforma della giustizia per noi non più dilazionabile.  Il carico di lavoro, in molte sedi giudiziarie, è diventato da tempo assolutamente ingovernabile e, per fronteggiarlo, è inevitabile ricorrere alla creazione di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie che facciano da filtro alla giustizia ordinaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li><strong> Inefficienza della giustizia e sviluppo economico: La questione.</strong></li>
</ol>
<p>Il problema del peso dell’inefficienza della giustizia, in particolare di quella civile sulla crescita dell’economia italiana va riproposto con forza in ogni sede istituzionale. Gli indici economici mostrano, infatti, che l’Italia arranca nell’agganciare la ripresa economica dei partner europei e, un utile (quanto necessario) contributo deve arrivare sul fronte della macchina amministrativa della giustizia. I dati dimostrano come ci sia molto da fare. Le cause pendenti relative a fallimentare, contenzioso, lavoro, famiglia e volontaria giurisdizione sono al 31.12.2016 oltre 3,8 milioni (di cui 570.208 relativi ad esecuzioni fallimentari).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inoltre, sono necessari circa 1.600 giorni (4,3 anni)  per una sentenza definitiva<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Il governatore della Banca d’Italia nelle sue “Considerazioni finali”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>ha attribuito alla lunghezza dei processi civili la perdita di oltre un punto di Pil per la nostra economia.</p>
<p>Uno studio del Cer-Eures “Giustizia civile, imprese e territori”, dell’ottobre del 2017, presentato da Confesercenti ha calcolato che questa Giustizia “lumaca” fa perdere all’Italia circa 40 miliardi di euro penalizzando le imprese in termini di competitività. In termini generali, la lentezza dei processi ed il malfunzionamento dei tribunali costano all’Italia circa 40 miliardi di euro, cifra che corrisponde a 2,5 punti del Pil. La questione è stata posta anche dalla Commissione Europea ed il Consiglio che, nel formulare le raccomandazioni per l’Italia in adempimento della Strategia Europa 2020, hanno asserito: <em>“… La lunghezza delle procedure nell’esecuzione dei contratti rappresenta un ulteriore punto debole del contesto imprenditoriale italiano. (….) Si raccomanda di (…) introdurre misure per aprire il settore dei servizi a un’ulteriore concorrenza, in particolare nell’ambito dei servizi professionali (…) e ridurre la durata delle procedure di applicazione del diritto contrattuale</em>”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p>Le analisi ricordate evidenziano come l’Italia segna il passo rispetto agli altri paesi avanzati sotto diversi aspetti: dal punto di vista dei <strong>tempi,</strong> come dimostrano le analisi della durata media in giorni dei processi civili legati ad inadempimento contrattuale (peraltro gli indicatori di efficienza – capacità di smaltimento dell’arretrato e durata media dei processi – segnano grandi differenze tra i Tribunali della Penisola, con i migliori generalmente posti al Nord ed i peggiori al Sud); in quello dei <strong>costi</strong> per l’assistenza legale legati al procedimento (in proporzione al valore del contendere) e di accesso alla giustizia civile nonché circa il costo (sempre storicamente più alto) per il recupero di una garanzia (quasi un terzo del bene); per quanto riguarda la questione delle <strong>differenti</strong> pronunce tra diversi Tribunali per fattispecie simili.</p>
<p>I commenti  pubblici sulla stampa e nel parlamento non sembrano tener conto della questione e  dibattono invece su fatto se sia vero o meno che i tempi biblici dei nostri processi civili giocano un ruolo determinante in questa preoccupante <em>performance</em> o se sia vero che le aziende non crescono e non innovano per via di un problema che nella coscienza comune sembra interessare più il vivere civile che le scelte d’impresa.</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> www.bancaditalia.it</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Vedi, inoltre, lo studio dell’Ufficio parlamentare di bilancio dell’agosto  2016 “L’efficienza della giustizia civile e la performance economica”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le domande, tuttavia, trovano risposta solida nei frequenti <em>report</em> della Banca Mondiale, ed evidenziano che una giustizia lenta rende più difficoltoso ottenere il credito bancario e deprime il livello degli investimenti<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. In particolare, quanto alle difficoltà per le banche di erogare prestito a causa di un sistema legale inadeguato, la ragione va ricercata nel fatto che le banche tradizionalmente hanno temuto di dover spendere troppo e attendere troppo a lungo prima di poter pignorare le garanzie, in caso di default; dunque le banche tendono a essere restie nel prestare ed erogare alle imprese gli investimenti necessari a farle crescere. Oggi il problema si palesa in tutta evidenza, se si considera la questione dei crediti deteriorati  nella pancia di molte grandi e piccole banche italiane (questione degli NPL) il cui basso valore è imputabile anche al  tempo di smaltimento dei crediti, che ne abbassa di molto il valore di carico.</p>
<p>Ma oltre il problemi citati ci sono quelli distorsivi indotti nel sistema. Infatti, il sistema economico  e le imprese “<em>hanno reagito a questa profonda inefficienza, tutta italiana, attraverso l’alterazione di comportamenti, scelte, strutture aziendali volti a minimizzare il rischio di incorrere in giudizio</em>”<strong>, </strong>considerando tra l’altro che <strong>i</strong>l processo civile non interessa soltanto il “<em>funerale</em>” di un contratto, ma anche il modo in cui è inizialmente concepito: una giustizia inefficiente compromette il potere di minaccia necessario alla regolarità delle transazioni e induce le imprese a preferire partner commerciali che offrono prodotti a prezzi più elevati, contro maggiori garanzie di adempimento.</p>
<p>Gli effetti sul sistema economico sono vari, ma sinteticamente si possono riassumere nella: 1)  la riduzione della natalità delle imprese; 2)  in un generale rigido sistema di fedeltà di <em>partnership</em> nei rapporti commerciali, a scapito di una migliore concorrenzialità sul prezzo dei beni e servizi; 3)  nel prevalere di forme o di aggregazioni d’impresa – quali le imprese familiari o i distretti industriali – in cui i contratti sono resi sicuri da forme di sanzione alternative alla giustizia civile.</p>
<p>Poiché le scelte non sono soltanto orientate da criteri di efficienza economica, ma anche dalla necessità di evitare le conseguenze di una disfunzione del sistema, il risultato complessivo è quello di una perdita di competitività del sistema Italia.</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per il primo aspetto, fonte Banca Mondiale, Doing Business in 2006, in <a href="http://www.doingbusiness.org">www.doingbusiness.org</a>., e per il resto: Banca Mondiale, Doing Business in 2005, in <a href="http://www.doingbusiness.org">www.doingbusiness.org</a>.</p>
<p>Del dissesto della nostra giustizia civile non vi è uno specifico colpevole, ovvero, possono individuarsi più responsabili. La logica, infatti, della massimizzazione dell’interesse individuare che guida i comportamenti umani trova nelle regole vigenti un percorso che conduce inevitabilmente verso una perdita netta del benessere collettivo. Si tratta dunque di rivedere le regole del gioco, per gli attori. In primo luogo avvocati e magistrati e, dunque, anche per utenti finali del servizio giustizia.</p>
<p>Dunque, a nostro modo di vedere, non sono colpevoli, evidentemente, gli avvocati, chiamati a utilizzare i mezzi previsti dall’ordinamento per tutelare i propri clienti o i magistrati, chiamati ad applicare leggi con ampia delega a loro rimessa, gli utenti del servizio quando ne abusano ricorrendo in giudizio non per risolvere una questione giuridica incerta, ma per spuntare una dilazione di pagamento o una transazione favorevole. La radice del problema (e la sua soluzione) dovrebbero essere ricercati nel complesso degli incentivi a condotte distorte attualmente prodotti dall’insieme delle regole che ruotano intorno al processo e, dunque, in norme che adeguatamente governino gli interessi contrapposti indirizzandoli verso comportamenti virtuosi.</p>
<p>Le vie da percorrere dipendono, in primo luogo, da una scelta fondamentale: se si vuole o meno mantenere l’ampio livello di garanzie che attualmente il nostro sistema offre a chi va in giudizio o se, viceversa, siamo disposti a ridurle. La riduzione delle garanzie dovrebbe necessariamente passare per i magistrati su cui incidere con incentivi, policy e così via, trasformandoli di fatto in dominus esclusivi del processo.  Se, viceversa, si voglia conservare il sistema di garanzie, allora gli avvocati sono la chiave di volta su cui operare. Considerato che loro hanno “gli strumenti più efficaci” per filtrare le richieste delle parti e far sì che delle garanzie si faccia uso e non abuso, uno degli strumenti praticabili è quello della formula di compenso a forfait, certamente il modo più neutro ed efficace (dal punto di vista dell’economista) di premiare i comportamenti che vanno nella direzione giusta.</p>
<p>Sta di fatto che, oggi, se un avvocato usa in modo misurato le garanzie offerte al cliente, alleggerisce il fascicolo e porta a casa una rapida vittoria, viene pagato di meno e lo stesso accade se raggiunge una rapida transazione, mentre “allungare” il processo può permettere un compenso maggiore.</p>
<p>Anche qui si può prendere a prestito l’esperienza di altri paesi come il caso della Germania, ma anche da quella parte dei processi italiani del lavoro in cui l’assistenza legale è offerta dal sindacato, che, per prassi, ha accordi con l’assistito di tipo forfettario. Per altro verso, per rendere più efficiente il rapporto tra giustizia ed imprese, la Confesercenti ha proposto di lavorare su due fronti: per snellire i procedimenti, sarebbe utile separare i giudici che si occupano di contenzioso giuslavoristico da quelli, invece, dedicati al contenzioso previdenziale mentre, per limitare gli abusi dei contratti pirata, sarebbe necessario coinvolgere il Cnel e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il primo destinato ad avere un potere  “certificatorio” sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali, mentre il secondo quello di sanzionare i soggetti che non applicano i Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="3">
<li><strong> Un diverso approccio</strong></li>
</ol>
<p>Ma sono interventi sufficienti quegli interventi riformatori del “sistema giustizia” che si concentrino sullo smaltimento dell’arretrato e sulla ragionevole durata del processo?</p>
<p>Per non complicarci troppo la vita, limiterei le nostre argomentazioni alla sola giustizia civile, per via del minore impatto sui diritti più “profondi” che coinvolgono la natura umana.  Oggi la giustizia viene comunemente interpretata come equità, equilibro tra interessi diversi e contrapposti. Se cosi stanno le cose, conseguentemente, è naturale pretendere che l&#8217;amministrazione della stessa si adegui a tale principio.</p>
<p>Mi spiego meglio, e per farlo, riprendo un esempio tratto dal  libro di John Rawls, il padre del c.d. neo-contrattualismo, dal titolo emblematico: “<em>una teoria della giustizia</em>”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. Il filosofo immagina un gruppo di individui, privati di qualsiasi conoscenza, ovvero, in una posizione originaria e sotto un velo d&#8217;ignoranza. In condizioni simili, sostiene Rawls, anche se gli individui fossero  totalmente disinteressati gli uni rispetto alla sorte degli altri, le parti sarebbero costrette a scegliere una società gestita secondo criteri equi. Dice Rawls: <em>“ogni persona ha un uguale diritto alla più estesa libertà fondamentale, compatibilmente con una simile libertà per gli altri&#8221;</em> ed in secondo luogo, <em>“le ineguaglianze economiche e sociali sono ammissibili soltanto se sono per il beneficio dei meno avvantaggiati”. </em> Dati tali principi originari lo scontro  porterebbe ad un risultato equo: nella società nessuno avrebbe né troppo, né troppo poco. Se questa è la situazione ottimale cui tende la natura umana, allora la giustizia per soddisfare tutti deve essere tale da garantire l&#8217;equità, senza scontentare troppi individui della collettività.  Ad approfondire tale concezione, per la verità, sono tanti i dubbi che rimangono. Uno per tutti: se la collettività è la somma degli individui e se gli individui percepiscono l’equità in relazione alla educazione, anche in tale società l’equilibrio sarà mutevole e anche le ineguaglianze tollerabili dipenderanno dal momento storico.</p>
<p>Insomma, non esisterebbe comunque un criterio universale e condiviso, ma – a voler essere accondiscendenti con tale impostazione – un semplice criterio di massima cui ispirarsi. Ma facendo nostre, per spirito di semplificazione, l’idea di giustizia giusta sopra abbozzata, torniamo adesso al fulcro del discorso, ovvero, al non funzionamento della giustizia civile Italia.   Ritorniamo dunque alla premessa da cui eravamo partiti.</p>
<p>Delle tante possibili cause &#8211; a sentire gli esperti &#8211; la principale sembra derivare dall’alto numero delle istruttorie che pendono nei tribunali italiani. Tali giacenze, hanno generato, per via della difficoltà di un rapido smaltimento, ulteriori ricorsi ingenerati proprio da tale lentezza. Insomma la causa del tracollo sembrerebbe la lentezza nella trattazione delle cause, che spinge chi è in torto a preferire la via del giudizio civile, invece che pagare il proprio debito.</p>
<p>L’idea è che alla fine, male che vada, si pagherà meno del dovuto<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.  Spieghiamoci meglio con un esempio. Supponiamo un debitore Antonio che per comodità chiamiamo A ed un creditore Bruno (ovvero, B) ed un danno del valore pari ad un capitale (C) pari a 20 e supponiamo che A sia consapevole che la somma C sia equa e dovuta a B.</p>
<p>Dunque, le scelte possibili di A sono: 1. ammettere il debito e pagare la somma; 2. negare il debito ed indurre B a citarlo in giudizio. Nel caso 2 si possono verificare due scenari: 2a. il processo si chiude con una condanna al pagamento della somma C a carico di B; 2b. il processo termina senza sentenza perché A e B si accordano per una somma inferiore a C oppure perché B abbandona la causa. Di fronte alle alternative si ha: &#8211; se A sceglie la prima alternativa, paga tutta la somma C e perde gli interessi di mercato sulla somma C per tutto il tempo della durata del processo.  Le alternative, se A nega il debito, sono ricordiamolo due. Ebbene se sceglie 2a paga tutta la somma C, gli interessi al tasso legale della somma C per tutta la durata del processo e una parte delle spese processuali di B. Ora, se gli operatori hanno come obbiettivo la massimizzazione del loro profitto,  A preferirà 1 a meno che la differenza tra il tasso di interesse di mercato e quello legale non è tale da rendere il costo opportunità di 1 uguale o superiore al costo atteso di 2°. Se sceglie 2b, A paga parte della somma C o nulla. A preferirà 2b a meno che la probabilità che B accetti un accordo o rinunci alla causa sia inferiore alla probabilità che si arrivi ad una condanna al pagamento di tutta la somma C con gli interessi legali della somma per la durata del processo.</p>
<p>Dato che non è possibile prevedere esattamente se si verificherà lo stato 2a oppure lo stato 2b le alternative possibili restano 1 e 2. Comunque sia la scelta  è in funzione del tasso di interesse di mercato e della probabilità delle due alternative possibili. L&#8217;incertezza è connessa alle previsioni che A deve formulare sulla durata del processo, all&#8217;andamento delle variabili rilevanti per decidere ed alla stima delle previsioni di B in merito alle medesime variabili. Il valore delle probabilità associate agli eventi è in funzione della forza contrattuale di B che, a sua volta, dipende da quattro variabili: 1. la quota delle spese processuali che gli vengono rimborsate da A, 2. il tasso di interesse legale, 3. il tasso di interesse di mercato, 4. la durata attesa del processo.</p>
<p>Tra queste la maggiore incertezza per A è data dalle attese di B sull&#8217;andamento del tasso di interesse di mercato; un alto grado di imprevedibilità circa l&#8217;andamento dei tassi di mercato, per il periodo di durata della causa, introduce un&#8217;elevata incertezza circa le previsioni della controparte in merito alle perdite e ai guadagni legati al termine del giudizio, rendendo lo spazio di contrattazione talmente ampio da precludere l&#8217;accordo tra le parti.  Proseguendo in questa analisi di può dimostrare che vi è una soglia di durata dei processi oltre la quale il mercato non può sopravvivere poiché nessuno ritiene profittevole adempiere ai contratti.</p>
<p>Proseguendo in questa analisi di può dimostrare che vi è una soglia di durata dei processi oltre la quale il mercato non può sopravvivere poiché nessuno ritiene profittevole adempiere ai contratti. Bene capito come la questione sia potuta degenerare, occorre affrontare adesso il problema principale.</p>
<p>Ma perché si è creato l’ingolfo, e cioè, qual è la causa originaria sulla base della quale si è innestato il circolo pernicioso ?</p>
<p>Una idea noi ce l’abbiamo, ma non coincide con le varie analisi condotte, che fanno derivare la causa delle disfunzioni civili nell’estrema litigiosità dei cittadini italiani, sempre pronti a chiedere giustizia per ogni questione facendo appello ai Tribunali. Noi, invece, riteniamo che il problema stia nella complessità e nella sovrapposizione delle norme prodotte dai vari legislatori e dalla complessità del sistema italiano.</p>
<p>In effetti, dal punto di vista della normazione, l&#8217;Italia ha molti primati negativi: il numero delle leggi vigenti è molto più alto di quelli degli altri paesi europei, la dimensione delle singole leggi arriva a livelli parossistici, le contraddizioni tra diverse norme sono continue, la durata in vigore è a volte ridotta a pochi giorni<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. Le leggi hanno una vita disordinata, anche per via delle anomalie dei processi normativi, che determinano distorsioni rispetto al normale ordine delle competenze e delle procedure: come il sostanziale esautoramento del Parlamento o il fatto che, nonostante l&#8217;eccesso di leggi, i giudici sono costretti a risolvere questioni importanti, come quelle di bioetica, che il legislatore non riesce ad affrontare. L&#8217;inflazione normativa e i difetti della legislazione sono da tempo lamentati e studiati.</p>
<p>Secondo Normattiva<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>, un progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato e della Camera dei Deputati – in collaborazione con la Corte Suprema di Cassazione, l’Agenzia per l’Italia Digitale e l’Istituto poligrafico della Zecca dello Stato – che ha, proprio, l’obiettivo di classificare e rendere accessibile al cittadino la normativa vigente, nel 2009, in Italia, il <em>corpus</em> normativo statale dei provvedimenti numerati (leggi, decreti legge, decreti legislativi, altri atti numerati), dalla nascita dello Stato unitario poteva essere valutato in “circa 75.000″ unità.</p>
<p>Ricordiamo tutti i tentativo successivi al 2009<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> di semplificazione che hanno abrogato decine di migliaia di vecchie leggi, decreti e regi decreti<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>, ma ricordiamo che per avere un quadro di tutte le norme che regolano la vita di un cittadino e di un’impresa, occorrerebbe aggiungere quelle di matrice regionale, i provvedimenti comunali oltre ai regolamenti di un’interminabile sequenza di enti ed Autorità di regolamentazione e i provvedimenti delle tante autorità indipendenti.</p>
<p>In definitiva, né la Presidenza della Repubblica, né il Governo, né il Parlamento dispone di una banca dati, né un altro qualsiasi strumento di ricerca che consenta ad un cittadino o ad un’impresa di conoscere quanti e quali sono gli atti – non importa di che livello – dei quali si debba tener conto prima di porre in essere una qualsiasi condotta o avviare una qualsiasi attività.</p>
<p>A questo si aggiunge  l’assenza di una funzione chiarificatrice che non è svolta a sufficienza (almeno a stare ai risultati) dagli alti vertici della magistratura.</p>
<p>Ma restiamo alle ipotesi ufficiali, ovvero, degli italiani troppo litigiosi<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>.</p>
<p>I passati governi, e l&#8217;attuale non sembra avere sposato un linea diversa, ha scelto di affrontare il problema imboccando diretto la strada di smaltire l’enorme arretrato della giustizia civile aprendo la via della conciliazione obbligatoria, prima di addivenire ad un processo vero e proprio. L’intento della conciliazione è di far incontrare le parti e ottenere un accordo fuori giudizio, che levi lavoro ai tribunali. Si può pensare che  il legislatore abbia fatto proprio  il consiglio dato da Benjamin Franklin, “<em>il tempo è denaro</em>” nel suo “<em>Suggerimenti necessari per quanti desiderano diventare ricchi</em>” del 1736<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.</p>
<p>Cosa aspettarsi? Forse alcuni italiana accoglieranno il consiglio dei conciliatori accontentandosi di arrivare ad un onorevole compromesso, ma c’è da scommettere che non saranno in pochi quelli che continueranno nella lite, finché giustizia trionfi? Se così andranno le cose la conciliazione sarà – come sostengono non a torto gli avvocati &#8211; un ulteriore appesantimento.  Ma è un altro il punto che mi interessa far rilevare. E’ quello che la strada della conciliazione porta ad consegnare la giustizia ai privati, privandola del carattere di sacralità che, secondo una parte considerevole degli operatori, essa riveste, e spostando la relazione della giustizia come   equità in giustizia  come rapida<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>.</p>
<p>Bene, mi basta cogliere tale punto sulla questione e il fatto non può non ricordare per il profondo contrasto tra questo modo di richiamarci alla giustizia, quel che, invece, diceva Sant’Agostino: <em>“Finché dunque, esuli e lontani dal Signore, cammineremo in stato di fede e non ancora di visione, per cui è scritto: Il giusto vivrà per la sua fede, la nostra giustizia durante lo stesso esilio consiste in questo: che alla perfezione e pienezza della giustizia, dove nella visione dello splendore di Dio sarà ormai piena e perfetta la carità, noi presentemente tendiamo con la dirittura e la perfezione dello stesso correre, cioè castigando il nostro corpo e costringendolo a servire , facendo lietamente e cordialmente le opere di misericordia, sia nel prodigare benefici, sia nel perdonare i peccati commessi contro di noi, e attendendo incessantemente alle orazioni  e compiendo tutto questo nella sana dottrina, sulla quale si basa l&#8217;edificio della fede retta, della speranza ferma, della carità pura. Questa è per adesso la nostra giustizia con la quale corriamo affamati e assetati verso la perfezione e la pienezza della giustizia per esserne poi saziati</em>”<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>.</p>
<p>Come si vede facilmente due mondi, due visioni del vivere separati in modo oramai non più riconciliabile. Dalla prima forte discontinuità (ovvero, la giustizia come equità) alla giustizia civile che assume il denaro (nell’aspetto conciliatorio<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>) unico strumento di compensazione ed elemento capace di integrare l’idea del giusto.</p>
<p>Si rinuncia, infatti, ad avere giustizia, chiedendo meno denaro di quello che in realtà sarebbe stato giusto e ciò a causa di una inefficienza dello Stato<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>. Forse adesso sarà più chiaro il tortuoso cammino che abbiamo scelto per dimostrare che se dovessimo sacrificare l’stanza di giustizia ci ritroviamo su una strada insidiosa che può portare con facilità verso una completa equivalenza tra giustizia e risarcimento del danno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> John Rawls – “Una teoria della giustizia” – Feltrinelli, Milano, 2008.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cfr.: <a href="http://www.fermareildeclino.it/far-funzionare-la-giustizia-ecco-come">www.fermareildeclino.it/far-funzionare-la-giustizia-ecco-come</a> in cui è stato esattamente notato che: <em>“Fino a quando ricorrere o resistere in giudizio sapendo di avere torto conviene, i tribunali continueranno ad essere polo di attrazione per cause pretestuose, o facilmente risolvibili diversamente, a danno di quelle serie che invece richiedono l’intervento del magistrato. In Italia vengono iscritte a ruolo 3.958 cause per 100.000 abitanti, il doppio della Germania e il 43% in più della Francia. L’obbiettivo è di avvicinarsi alla media dei Paesi aderenti al Consiglio d’Europa di 2.738 cause per 100.000 abitanti. L’abuso dello strumento processuale non solo rallenta le cause reali ma ingolfa tutto il sistema rendendo inefficienti le procedure e poco produttivi i magistrati sommersi dai fascicoli”.</em></p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>In tal senso cfr.: Bruno Aprile e la democrazia diretta – <a href="http://www.brunoaprile.ucoz.com/publ/%20quante_%20leggi%20_ci_sono_in_italia/1-1--03">www.brunoaprile.ucoz.com/publ/ quante_ leggi _ci_sono_in_italia/1-1&#8211;03</a>; G. Scorsa  –  Internet e istituzioni: quante sono le leggi in Italia ? meglio chiederlo a Google che a “Normattiva” – <a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/08/28/...il...leggi/1101193/">www.ilfattoquotidiano.it/2014/08/28/&#8230;il&#8230;leggi/1101193/</a>. La fiera delle leggi – <a href="http://www.rivisteweb.it/download/article/10.1402/22621">www. rivisteweb.it/download/article/10.1402/22621</a>.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>Normattiva, entrato in funzione nel marzo 2010, è  una banca dati pubblica, al sito www.normattiva.it, che si pone l&#8217;obbiettivo di raccogliere l&#8217;intero corpus normativo in vigore nello Stato Italiano.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 c.d. “salva-leggi” (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell&#8217;articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) rappresenta l’ultimo atto di una strategia di politica legislativa che prende avvio con la legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e che si è arricchita, nel corso degli ultimi anni, di aspetti problematici e complessità ulteriori.</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> A fine 2010  sono stati cancellati circa 37500 atti normativi ormai inutili o desueti e il numero delle leggi vigenti è stato portato a circa 10000 ( la media europea  si attesta intorno a 5000).</p>
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> In tal senso, da ultimo, il Dr. Gianfranco Ciani, Procuratore Generale presso la Cassazione  in una lettera al Direttore del Corriere della Sera del marzo 2014<em>”..  in Italia il problema della Giustizia è reso praticamente irrisolvibile dal numero dei procedimenti che ogni anno si abbattono sui Tribunali. In campo penale si cercherà di risolvere con la depenalizzazione di una serie di illeciti, e sicuramente l&#8217;eliminazione sia della Fini -Giovanardi (che eliminava la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti) che della Bossi-Fini (reato d&#8217;immigrazione clandestina) saranno d&#8217;aiuto. In campo civile ? Si spera che col tempo gli italiani diventino anglosassoni e si risolvano le beghe da sé, mediando</em>&#8220;.</p>
<p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Per un’edizione più recente cfr. Benjamin Franklin &#8211; Consigli per diventare ricco – Hints to become rich, IBIS 2009.</p>
<p><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> In senso conforme cfr. G. Lemme – La crisi della giustizia civile, una minaccia per la ripresa – secondo cui <em>“è proprio la lentezza della giustizia ad alimentare le liti: si subiscono le cause, perché questo è un modo per procrastinare per mesi se non per anni il momento in cui si sarà costretti ad adempiere ad un’obbligazione”</em>. Secondo l’autore introdurre forme di mediazione obbligatorie non può risolvere il problema, ma rischia addirittura di aggravarlo in quanto la scarsa tendenza conciliativa degli italiani fa sì che la lite sia vista proprio come lo strumento idoneo a posticipare l’adempimento di un’obbligazione. La mediazione obbligatoria, quindi, si risolve in un ulteriore allungamento dei termini per arrivare alla sentenza e finisce per alimentare il contenzioso invece che deflazionarlo.</p>
<p><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a>  Cfr. <a href="http://www.frasicelebri.it/frasi-di/agostino-dippona">www.frasicelebri.it/frasi-di/agostino-dippona</a>; <a href="http://www.agustinus.it/varie/frasi/frasi3.htm">www.agustinus.it/varie/frasi/frasi3.htm</a>. Sulla questione etica si sono espresso anche il primo presidente della Corte di cassazione, Giorgio Santacroce e il procuratore generale, Gianfranco Ciani in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015. Nella relazione del primo presidente si legge: <em>“Il pericolo più grave è rappresentato dalla possibilità che la politica sia asservita alle scelte economiche e che l’economia assurga al ruolo di vera e unica guida delle scelte politiche diventando l’unico parametro di riferimento”</em>, con la conseguenza che il criterio economico penalizzi <em>“l’effettiva tutela dei diritti della persona” </em>garantiti dalla Costituzione. Il procuratore generale, invece, ha sottolineato che, sparite le ideologie, si è arrivati al paradosso di identificare la morale con il diritto penale nel senso che <em>“si passi immediatamente da ciò che è reato a ciò che è lecito in quanto non delitto”</em>. La mancanza di valori autonomi di etica socio-politica dà vita a fenomeni degenerativi per cui è solo il delitto a stabilire il comportamento illecito da quello lecito, con la conseguenza che, tutto ciò che non è penalmente illecito, è corretto. La sfera della responsabilità morale coincide esattamente con quella della responsabilità penale.</p>
<p><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Vedasi,  “Analisi del Contratto di denaro dato a frutto e conciliazione &#8211;  delle opinioni della giustizia del medesimo” , Del Canonico, Venezia 1814, tipografia Armena di S. Lazzaro</p>
<p><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Torna in mente il titolo del film del regista Roberto Schoepflin “<em>Pochi maledetti e subito”</em> o, il detto popolare <em>“meglio un uovo oggi che una gallina domani”</em>.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Enea Franza" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/04/enea-franza-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/enea-franza/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Enea Franza</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Dal 2016 dirigente Responsabile Ufficio Consumer Protection e dal 2012 a tutt’oggi, Responsabile Ufficio Camera di conciliazione ed arbitrato presso la Consob.</p>
<p>Membro del Comitato Tecnico Scientifico della ”Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma-Capitale”, via San Nicola da Tolentino, 45, 00187 Roma;</p>
<p>Membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Einaudi-Onlus”, Via della Conciliazione, 10 –  Roma;</p>
<p>Membro del Comitato Scientifico “’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti – UCID”,  Via delle Coppelle,35 Roma</p>
<p>Membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Vittime del Fisco” – Milano;</p>
<p>Membro del Comitato Scientifico della rivista scientifica “Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR” – Caos- Editoriale – Roma.</p>
<p>Docente di “Economia e finanza etica” – Dipartimento Economia presso la Delegazione italiana dell’”Università Internazionale per la Pace – ONU (Costa Rica), via Nomentana n.54 – Roma;</p>
<p>Docente di Economia Politica – Dipartimento di Criminologia” dell’”Università Popolare Federiciana – UniFedericiana”;</p>
<p>Docente a contratto e Direttore scientifico per i Master di I livello in “Economia e diritto degli intermediari Finanziari” (edizioni 2016-2017, 2018-2019) presso “Università degli Studi Niccolò Cusano – Unicusano”, via Don Gnocchi, 1- Roma;</p>
<p>Docente di “Economia e finanza”, nonché membro del Senato accademico dell”’Università Cattolica Joseph Pulitzer di Budapest” dal 2018.</p>
<p>Cavaliere di Merito dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme;</p>
<p>Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio</p>
<p>Per una biografia più dettagliata vi invitiamo a visitare il sito della <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/profilo/enea-franza/">Fondazione Luigi Einaudi</a></p>
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		<title>Decreto legge “Natale senza i tuoi&#8221;: istruzioni per l&#8217;uso</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 20:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[decreto natale]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[ezechia paolo reale]]></category>
		<category><![CDATA[spostamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il decreto legge che regolerà i nostri comportamenti durante le “vacanze” di Natale è rimasto orfano di un nickname (niente ristoro, rilancio, salvaitalia, curaitalia  e altre amenità) e allora ho deciso di proporre io come chiamarlo: decreto “Natale senza i tuoi”. A leggerlo si capisce bene perché i governanti che tanto hanno coccolato i suoi [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto legge che regolerà i nostri comportamenti durante le “vacanze” di Natale è rimasto orfano di un nickname (niente ristoro, rilancio, salvaitalia, curaitalia  e altre amenità) e allora ho deciso di proporre io come chiamarlo: decreto “<strong><em>Natale senza i tuoi</em></strong>”.</p>
<p>A leggerlo si capisce bene perché i governanti che tanto hanno coccolato i suoi “fratelli maggiori” abbiano ripudiato quest’ultimo, rifiutando anche di assegnargli un nome.</p>
<p>O meglio, a leggerlo non si capisce niente: hai bisogno di un avvocato per sapere quali sono le “regole di Natale” per l’emergenza COVID. Oppure devi fidarti acriticamente della sintesi che ti viene fatta da giornali, televisioni, siti istituzionali pubblici e conferenze stampa autorevoli.</p>
<p>Ma non è detto che tali sintesi siano corrette e, anzi, almeno in un punto eclatante non sono certamente corrette.</p>
<p>Se non mi credete, leggete, o meglio scorrete velocemente, <a href="c:\Users\user\Desktop\MIEI INTERVENTI\Natale senza i tuoi">il vero testo del decreto legge 18/12/2020 </a>che detta le “<em>Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo</em>” così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e fatemi sapere cosa avete capito:</p>
<p><em>“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 <a href="c:\Users\user\Desktop\MIEI INTERVENTI\Natale senza i tuoi">del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020</a>; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo <a href="c:\Users\user\Desktop\MIEI INTERVENTI\Natale senza i tuoi">decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020</a>, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</em></p>
<p><em>2. Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.”</em></p>
<p><strong>Il cittadino che volesse adeguare la propria condotta non a quello che gli viene detto in una conferenza stampa o che legge sui giornali o ascolta in televisione ma, come dovrebbe,al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non saprebbe da dove iniziare</strong>.</p>
<p>E anche un operatore tecnico, a partire dalle forze dell’ordine, si troverà in gravi difficoltà nel mettere in esecuzione un testo normativo siffatto.</p>
<p>Ad essere generosi non si capisce niente. Ad essere obiettivi è sconcertante che le misure di contrasto a un fenomeno grave come quello pandemico siano contenute in una sorta di scioglilingua crittografato completo di “caccia al tesoro” per la ricerca dei testi normativi dai quali estrarre le regole applicabili.</p>
<p>Siamo ben lontani, insomma, da quella “qualità della legge” richiesta dalla Corte Europea per considerare valida e legittima una norma sanzionatoria che deve <em>“essere accessibile al cittadino e prevedibile per quanto riguarda i suoi effetti. Affinché la legge soddisfi le condizioni di prevedibilità essa deve enunciare con sufficiente precisione le condizioni nelle quali una misura può essere applicata, permettendo così alle persone interessate di regolare la loro condotta”</em>.</p>
<p>Un cittadino che legge questo provvedimento normativo non ha, invece, senza sua colpa, la più pallida idea di cosa il legislatore gli richieda di fare o di non fare.</p>
<p>Con buona approssimazione, e senza alcuna certezza, un giurista attento e paziente proverebbe a tradurre la sciarada in questi termini essenziali:</p>
<p>Dal 21 al 23 dicembre 2020 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, anche se è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.</p>
<p>Resta obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni, e anche all’aperto quando non può essere rispettato l’obbligo di isolamento da persone non conviventi, e permangono l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro e il divieto di spostamento tra le ore 22.00 e le ore 05.00 del giorno successivo (c.d. coprifuoco) se non per esigenze lavorative, per motivi di salute o per necessità.</p>
<p>Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio è vietato <strong>anche</strong> ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, (ad eccezione dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per gli spostamenti verso altri Comuni nel raggio di 30 km che non siano capoluoghi di provincia) salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune e sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché’ fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p>
<p>Nei giorni24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, infine, è vietato <strong>anche</strong> ogni spostamento, compresi quelli all’interno dello stesso Comune, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, e lo spostamento, una sola volta al giorno, in compagnia di non più di una persona o dei figli minori di 14 anni, verso una sola abitazione privata ubicata nella stessa Regione .</p>
<p>In tali giornate <strong>non</strong> sono sospese le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, le lavanderie, i barbieri e i parrucchieri e  tutte le altre attività indicate negli <a href="c:\Users\user\Desktop\MIEI INTERVENTI\Natale senza i tuoi">allegati 23 e 24 del DPCM 3/12/2020</a>;</p>
<p>E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione e attività sportiva all’aperto e in forma individuale;</p>
<p>La violazione di una qualsiasi di tali regole sarà punita con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.</p>
<p>La scelta di fondo, quindi, è stata quella di utilizzare su larga scala l’arma dei divieti e delle sanzioni.</p>
<p>Le motivazioni che hanno indotto il Governo a scegliere questa soluzione e a comprimere in modo così netto le libertà individuali, anche rispetto alla propria più recente decisione (mi riferisco al decreto legge emanato pochi giorni prima, e precisamente il 2 dicembre), che aveva già fornito “regole di Natale” meno restrittive,  non sono state rese note.</p>
<p>Quale sia l’effettivo scenario di rischio e se e come lo stesso sia mutato dal 2 al 18 dicembre, al punto da richiedere una modifica drastica delle regole già adottate, rimangono informazioni riservate ai pochi privilegiati che hanno accesso alle stanze del potere esecutivo.</p>
<p>I dati e i documenti in possesso del Comitato Tecnico Scientifico, così come le sue valutazioni, continuano, infatti, a non essere rese note tempestivamente dal Governo.</p>
<p>Dopo che <a href="c:\Users\user\Desktop\AUDIZIONE CONSIGLIO D'EUROPA">l’Autorità Giudiziaria ha imposto di rendere pubblici </a>i verbali del Comitato Tecnico Scientifico per consentire alla generalità dei cittadini di comprendere e valutare la legittimità e la razionalità delle misure adottate, il Governo, che prima di tale decisione teneva segreti tali documenti, procede alla pubblicazione dei verbali , peraltro privi dei dati e dei documenti di supporto, solo dopo, in media, 45 giorni (<a href="http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/verbali-comitato-tecnico-scientifico-coronavirus">a oggi, 26 dicembre, sono pubblicati solo i verbali sino al 9 novembre</a>), quando, cioè, non hanno più alcuna attualità e sia lo scenario epidemiologico che i provvedimenti di contrasto alla diffusione del virus sono completamente mutati.</p>
<p>Non è possibile, quindi, comprendere e valutare l’azione del Governo, ma solo obbedire e conformarsi acriticamente alle sue prescrizioni.</p>
<p>A molti piace, a me no. E certamente non perché io sia un ribelle o un antigovernativo, Semplicemente perché resto convinto che la differenza tra cittadino e suddito è la stessa che intercorre tra democrazia e regimi autoritari. Più il cittadino si trasforma in suddito e più la democrazia lascia spazio all’autoritarismo.</p>
<p>Non conosciamo, quindi, le reali motivazioni delle misure scelte, ma sappiamo che per assicurare la loro concreta esecuzione è stata adottata la strada dei divieti e delle sanzioni.</p>
<p>Tale strada in ogni democrazia, ma in fondo anche nei regimi autoritari, ha, tra le altre, una regola inderogabile: i divieti, massimamente quelli che limitano la libertà personale, devono essere funzionali a ottenere un risultato coerente con la finalità perseguita.</p>
<p>In questo caso la finalità perseguita è, ovviamente, il contrasto alla diffusione dell’epidemia e il risultato a tal fine ritenuto necessario e funzionale è quello di evitare, o quantomeno limitare, i contatti diretti tra le persone.</p>
<p>Se, quindi, fosse stato vietato di uscire di casa con un indumento di colore rosso, certamente avremmo pensato che il Governo tutto fosse impazzito e che la compressione della nostra libertà determinata da questa regola non fosse accettabile perché indossare un indumento rosso non può in alcun modo favorire la diffusione del virus, né evitare o limitare i contatti diretti interpersonali.</p>
<p>E avremmo, ovviamente, ragione e nessun giudice avrebbe confermato mai la sanzione per la violazione di quel divieto e, forse, nessun agente delle forze dell’ordine l’avrebbe proposta.</p>
<p>Lascio al lettore l’analisi, in questa prospettiva, dei singoli “divieti”per verificare se e quante limitazioni di libertà inutili rispetto alla finalità perseguita e al risultato sperato sono contenute nel decreto “Natale senza i tuoi”. Suggerisco senz’altro di iniziare la ricerca dalla regola che vieta di fare visite in abitazioni private in compagnia di più di una persona, ma anche quella di non poter acquistare un capo di abbigliamento il giorno prima e poterlo fare il giorno dopo non è male.</p>
<p>E se, per evitare i morti e le lesioni che quotidianamente si verificano sulle strade a causa della violazione delle regole della circolazione, venisse vietato a tutti di circolare con auto o moto cosa ne penseremmo?</p>
<p>Risponderemmo probabilmente che tale ragionamento è inaccettabile perché una guida prudente e responsabile non può mai essere un pericolo potenziale e non può esserci tolta la nostra libertà personale e individuale di circolare liberamente perché altri guidano in modo irresponsabile; aggiungeremmo che sappiamo bene che circolando per le strade, come svolgendo molte altre attività, siamo esposti a rischio, compresi i comportamenti irresponsabili di altri, ma che accettiamo consapevolmente questo rischio anche perché saremmo liberi, se non vogliamo accettarlo, di camminare a piedi; concluderemmo sostenendo, con ragione, che il divieto resterebbe ingiusto anche se attraverso tale misura si volesse salvaguardare la nostra stessa persona perché la soglia accettata di rischio consentito, a condizione che non vengano lesi, o esposti concretamente a un pericolo, diritti altrui fa parte della sfera di libertà individuale di ciascuno di noi.</p>
<p>Diremmo, insomma, qualcosa di ovvio: non puoi limitare la nostra libertà senza che tu abbia qualche elemento per sostenere che la nostra specifica condotta che intendi vietare danneggi o metta in pericolo altri.</p>
<p>Nel nostro caso, vietare gli spostamenti di tutti per il timore che alcuni non rispettino o eludano l’obbligo di distanziamento interpersonale, creando i tanto temuti “assembramenti”,o di indossare la mascherina sembra violare ingiustificatamente il diritto dei tanti soggetti che rispettano e continuerebbero a rispettare gli obblighi di distanziamento e le cautele opportune per la gestione dei contatti interpersonali.</p>
<p>Vorrei, su questo versante, provare a sfatare la leggenda secondo la quale chi ritiene illegittimi i divieti generalizzati di spostamento (vere e proprie misure di prevenzione detentive di massa) è un negazionista o, al meglio, una persona egoista, insensibile e non rispettosa dei diritti altrui.</p>
<p>Anche il Presidente della Repubblica ha ricordato che la propria libertà finisce dove inizia quella degli altri, sottintendendo che non esiste la libertà di andare in giro a contagiare agli altri una malattia o, comunque, a esporli a tale rischio.</p>
<p>Tale affermazione è condivisibile, e per certi aspetti ovvia, ma solo se riferita ai soggetti portatori del virus e a coloro che, a causa di sintomi specifici o di incontri avuti con soggetti positivi al virus, sono nelle condizioni, attuali o potenziali, di estendere il contagio, e non certo a chi sicuramente non è  stato contagiato o non vi è alcun elemento per credere che lo sia stato o, ancora, è stato contagiato in precedenza ed è perfettamente guarito e, quindi, non è, neppure potenzialmente, pericoloso per la salute altrui.</p>
<p>Per questi soggetti gli arresti domiciliari non sono una corretta prevenzione del rischio ma semplicemente un abuso perché, non costituendo essi un pericolo neppure potenziale per la salute pubblica, non vi è alcuna plausibile giustificazione che possa condurre a comprimere i loro diritti fondamentali.</p>
<p>Né si può dire che le persone sane o senza sintomi mettono a rischio la salute altrui circolando liberamente perché, potendo in futuro contrarre la malattia e quindi consentirne ulteriore diffusione, calpestano il diritto altrui di non essere esposti al contagio.</p>
<p>Basta riflettere senza la pressione della paura per comprenderlo.</p>
<p>Se un soggetto sano decide di non chiudersi in casa durante un’epidemia egli non è pericoloso per nessuno di coloro che chiedono per la propria persona la massima protezione dal contagio. E’ vero che tale soggetto, uscendo di casa, accetta il rischio di essere contagiato e di ammalarsi, ma è vero anche che tutte le persone che incontrerà avranno certamente fatto la sua stessa libera scelta: sono uscite di casa e hanno accettato il rischio del contagio. Tutti loro, sani, privi di sintomi e senza precedenti contatti con soggetti positivi, usando le mascherine di protezione e rispettando le distanze interpersonali e le prescrizioni igieniche, ritengono accettabile il rischio di compromettere la propria salute nel caso di contatto con chi sia portatore inconsapevole del virus, dovendo ragionevolmente escludersi, in una comunità ordinata e governata, che gli ammalati e coloro che devono essere assoggettati alla quarantena possano circolare liberamente.</p>
<p>Egli, quindi, non aumenta in alcuna misura il rischio per coloro che chiedono e, sotto certi aspetti giustamente, pretendono di non avere contatti con soggetti terzi per timore del contagio. Nessuno obbliga chi non intende accettare tale rischio a uscire di casa o a ricevere nella propria casa chi ha fatto una scelta diversa: la loro libera scelta di isolarsi li protegge dal contagio a prescindere dalla condotta posta in essere da chi circola liberamente.</p>
<p>A meno che non si voglia tornare a sostenere che è lo Stato, anche in ragione dei costi che sarebbe costretto a affrontare per curarlo, a dover assicurare anche coattivamente le migliori condizioni di salute del singolo cittadino e stabilire i rischi che lo stesso può o non può assumersi in rapporto alle probabilità di contrarre una malattia.</p>
<p>C’è anche chi lo afferma, e non sono pochi né privi di un certo grado di istruzione (non uso volontariamente il termine cultura in questo contesto), senza rendersi conto che questa è la base logica, il “rationale”, degli esercizi fisici obbligatori del ventennio fascista, dei trattamenti terapeutici coatti per i dissidenti e i dissonanti su sino alla selezione della razza, dal monte Taigeto di Sparta dal quale venivano gettati i neonati deboli o disabili, alla ricerca a Berlino del perfetto modello ariano e alla “soluzione finale” per gli appartenenti a razze ritenute inferiori.</p>
<p>Ci saremmo tutti indignati se quando imperversava l’AIDS fossero stati vietati e sanzionati i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso o con soggetti che facevano uso di droga o l’uso personale delle sostanze stupefacenti iniettabili: però le evidenze scientifiche erano chiare sul punto.</p>
<p>La propagazione e la corsa del virus partiva da quelle categorie di soggetti e coinvolgeva anche altre fasce di cittadinanza, prime tra tutte quelle bisognose di trasfusioni e i medici e i soccorritori che venivano a contatto con il sangue infetto, che, a loro volta, divenivano veicolo di trasmissione del virus per il quale per lungo tempo non vi è stata cura e ancor oggi non esiste vaccino.</p>
<p>Eppure, giustamente, in epoche più felici della ragione, a nessuno è venuto in testa di vietare per motivi epidemiologici alla generalità dei cittadini, e finanche a chi apparteneva alle fasce di popolazione più direttamente coinvolte, condotte attinenti alla sfera della loro libertà personale, nella specie quella sessuale.</p>
<p>A ben guardare, insomma, è esattamente il contrario di quanto comunemente si afferma: chi vuole isolarsi in casa è libero di farlo e quando pretende o ordina che lo facciano anche gli altri lede i loro diritti e non viceversa.</p>
<p>Da questa riflessione consegue l’opportunità o la necessità di negare l’esistenza dell’epidemia o di rifiutare l’applicazione delle regole di contenimento della sua diffusione imposte dal Governo?</p>
<p>Certamente no.</p>
<p>Personalmente sono convinto che adottare ogni precauzione, compresa quella di spostarsi il meno possibile e avere meno contatti sociali possibili sia una scelta giusta e da perseguire con convinzione perché utile alla propria salute e a quella dei propri cari, a prescindere dal fatto che sia imposta o meno. Ho seguito e continuerò a seguire tutte le precauzioni, anche in considerazione delle mie fragilità personali, ma avrei certamente preferito farlo in base alla mia libera scelta e sulla base delle informazioni complete sull’effettivo scenario di rischio, non perché qualcuno me lo ha imposto.</p>
<p>Nel contempo trovo insopportabili e pericolosi coloro che pretendono di sopprimere ogni regola di diritto e di civiltà al fine di preservare la propria vita e la propria salute. L’epidemia passerà, lasciando la sua scia di dolore e di vittime, e non possiamo accettare che porti via con sé l’inviolabilità dei diritti umani fondamentali di libertà sui quali si regge ogni democrazia.</p>
<p>Non bisogna avere timore di opporsi alle misure illiberali e irragionevoli, anche se finalizzate a un miglior contrasto dell’epidemia e, addirittura, anche se utili a tal fine. E’ il solo modo di combattere un virus ancora più pericoloso per la vita sociale di domani, quello dell’autoritarismo, dello Stato etico che sostituisce, per giungere a ciò che reputa essere il bene comune, la sua volontà alla libertà del singolo e punisce chi non vuole adeguarsi alle scelte, anche sbagliate o capricciose, di chi governa.</p>
<p>In fondo, se coloro che si sono opposti alle feroci dittature del secolo scorso avessero anteposto, anziché sacrificarlo, il valore della propria vita e del proprio stato di salute a quello della libertà di tutti saremmo ancora oggi sotto Hitler, Stalin e Mussolini.</p>
<p>E se pensate che il ritorno al passato sia impossibile mettete il naso, protetto dalla mascherina, fuori dai confini nazionali e provate a guardare, ad esempio, cosa accade oggi in Cina e quale sia il ruolo giocato da questa potenza illiberale sul piano internazionale.</p>
<p>Ecco perché è necessario continuare a chiedere senza paura che continuino ad applicarsi le regole del diritto anche nell’emergenza; ecco perché è vile non evidenziare il pericolo di misure repressive ingiustificate o addirittura ingiuste. E una misura repressiva è ingiustificata quando la sanzione è indirizzata a reprimere senza motivo ragionevole l’esercizio di una libertà inviolabile del singolo ed è anche ingiusta quando reprime quella libertà indiscriminatamente vietando a tutti ciò che è il normale esercizio di tale libertà allo scopo di evitare che alcuni ne facciano uso indebito.</p>
<p>In questa prospettiva ho elaborato, solo per me stesso, un manuale di condotta “resistente” ad alcune delle imposizioni che regoleranno i nostri prossimi 15 giorni, anche per contrastare, nel mio piccolissimo, la disinformazione imperante.</p>
<p>Non prendetelo troppo sul serio, perché la disobbedienza civile non è mai gratis e non è per tutti,  ma neppure troppo sul faceto.</p>
<p>Anzitutto è utile ricordare quali sono <strong>i motivi per i quali è possibile uscire dalla propria abitazione anche nei giorni festivi e prefestivi</strong>.</p>
<p>Ecco, a uso di controllati e controllori, l’elenco dei più comuni.</p>
<p>Possiamo andare, in base al decreto “Natale senza i tuoi”:</p>
<p>a) a comprare le sigarette b) in farmacia c) a comprare generi alimentari in un esercizio commerciale o al mercato d) a comprare cibo da asporto al bar o al ristorante e) in lavanderia f) a partecipare alle funzioni religiose g) in edicola h) a pagare una bolletta di un servizio essenziale (acqua, luce, gas); i) dal medico; l) dal veterinario m) a visitare un parente o un amico (in questo caso se non siete più di due) n) dal barbiere o dal parrucchiere; o) dal ferramenta; p) a comprare indumenti intimi; q) a comprare prodotti per l’igiene della persona o della casa; r) a comprare prodotti o ricambi per computer o cellulari; s) in un distributore automatico di qualsiasi cosa; t) a comprare le lampadine per l’illuminazione della casa; u) a comprare un libro; u) in cartoleria; v) in profumeria; z) a comprare il cibo per il cane o il gatto.</p>
<p>Questo è, infatti, l’elenco (non completo perché ci sono <a href="c:\Users\user\Desktop\MIEI INTERVENTI\Natale senza i tuoi">anche altri esercizi commerciali dei quali è consentita l’apertura</a>) delle attività commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione: anche se non lo troviamo espressamente scritto e pochi lo stanno evidenziando, è chiaro che se lasci aperte tali attività e perché le ritieni, per qualche ragione, essenziali e, quindi, ritieni che i cittadini abbiano necessità di quei beni o quei servizi: non li lasci certo aperte mentre vieti ai cittadini di andarci.</p>
<p>Con grande enfasi telegiornali, conferenze stampa e siti degli enti pubblici hanno ricordato a tutti noi che per andare a svolgere queste banalissime attività dobbiamo rendere una dichiarazione giurata con la quale comunichiamo la ragione per la quale siamo usciti dalla nostra abitazione: <strong>la famigerata autocertificazione</strong>.</p>
<p>Ci stupirà certamente sapere che nessuna norma oggi in vigore obbliga a compilare un’autocertificazione sui motivi dei propri spostamenti e nessuna sanzione è prevista per la mancata compilazione di tale autocertificazione.</p>
<p>A prescindere dal fatto che la giurisprudenza ha già chiarito che non è astrattamente e logicamente possibile autocertificare, ma eventualmente solo esporre, le proprie intenzioni, essendo riservata la certificazione a fatti storici già verificatisi, o a condizioni personali, e l’autocertificazione a notizie certificabili già in possesso della pubblica amministrazione, non intendo sottostare a questo assurdo “obbligo” inventato e strampalato in base al quale per uscire di casa dovrei consegnare all’autorità una dichiarazione nella quale giuro che è mia intenzione andare a comprare il dentifricio o la carta igienica.</p>
<p>Almeno il limite del ridicolo non va oltrepassato, e non mi sento di farlo.</p>
<p>So che questo comporterà che le povere forze dell’ordine, forse vergognandosi per quello che sono costrette a fare e pur non trovando – dopo il mio invito a mostrarmela – la norma che impone di compilare l’autocertificazione – mi proporranno per la sanzione prevista per lo spostamento immotivato dalla propria  abitazione. Conserverò lo scontrino dell’acquisto del dentifricio o della carta igienica e mi farò un selfie con data e ora mentre lo acquisto; forse, per sicurezza, acquisterò anche le sigarette e  un pacco di cerotti in farmacia e mi farò sistemare il look dal barbiere: poi un giorno porterò tutti gli scontrini e le ricevute al giudice avanti il quale impugnerò la sanzione.</p>
<p>E’ un rischio e una seccatura, ma consentire di calpestare gratuitamente i miei diritti e la mia dignità non è una delle mie prerogative.</p>
<p>Se l’autorità ha motivo di ritenere che io sia uscito immotivatamente di casa svolga pure i suoi controlli, mi segua durante i miei spostamenti e adotti le decisioni che riterrà opportune ma “dimmi cosa vuoi fare o ti punisco”, anche no.</p>
<p>Sono un cittadino che rispetta la legge e anche oggi la sto rispettando: se hai motivo di dubitarne, indaga; se hai un motivo ragionevole per ritenere che la stia violando, applica la sanzione.</p>
<p><strong>Natale senza i tuoi</strong>: se la polizia dovesse bussare alla porta della mia casa e chiedesse di entrare sostenendo che sospetta che all’interno dell’abitazione vi sia un numero troppo elevato di persone, chiederò il mandato di perquisizione senza il quale rifiuterò l’ingresso. Non possono certo buttare giù la porta per procedere alla perquisizione per l’accertamento di una violazione amministrativa, e se anche dovessero farlo la loro condotta dovrà poi essere sottoposta alla convalida prima di un pubblico ministero, poi di un giudice e poi, se avrò tempo e voglia, di un tribunale e della Corte di Cassazione.</p>
<p>In tutto questo percorso le probabilità di incontrare un magistrato con la mente non annebbiata dai proclami di regime è ragionevolmente alta. E’ possibile, quindi, e anzi probabile che a finire sotto processo non sarò io ma chi ha fatto irruzione in casa mia per accertare quanti eravamo a mangiare il panettone e per ordinare lo scioglimento di questa “adunata sediziosa” di pericolosi bimbi, mamme e nonni che a casa loro osano mettano a rischio la propria salute per fruire di cosette così piccole e insignificanti come l’affetto e la libertà.</p>
<p><strong>Coprifuoco</strong>: Mi sembra evidente che in nessun testo normativo sia imposto l’obbligo di rientrare a casa propria entro le 22.00; è solo vietato, dopo tale ora, spostarsi, se non per necessità. E tornare a casa propria la notte, anziché dormire sotto i ponti è una indiscutibile necessità. Se, quindi, mi troverò a cena da mio padre per la sera di Natale o in altre giornate, non mi ingozzerò per terminare il pasto in tempo utile per rientrare a casa prima del coprifuoco. Non mi sposterò dall’abitazione di mio padre, e con questo rispetterò la norma. Quando avrò finito, con calma, rientrerò a casa perché è un mio diritto e una mia necessità. Se sarò multato farò opposizione al giudice e se troverò un giudice che ritiene ragionevole sanzionare chi sta tornando a casa propria dopo aver cenato con il padre solo perché non ha fatto in tempo a finire il pasto entro le 22.00 avrò contezza dello stato di degrado e di ridicolo nel quale è caduta la mia terra.</p>
<p>Io resto ottimista: credo che la grande parte delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine siano più che imbarazzati a svolgere queste insolite attività repressive e che il loro buon senso, che corrisponde in questo caso al criterio di giustizia, impedirà che avvengano episodi dei quali domani potremmo vergognarci come Paese.</p>
<p>Ma se così non fosse, io non sono comunque disposto ad aprire la porta all’autoritarismo e a rinunciare ai miei diritti fondamentali per la paura – che pure provo – della malattia epidemica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Ezechia Paolo Reale" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/ezechia-paolo-reale-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/ezechia-paolo-reale/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Ezechia Paolo Reale</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Avvocato del Foro di Siracusa. Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi.</p>
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		<title>Il cibo in Costituzione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Marini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 09:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[bellanova]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Bellanova vole il cibo in Costituzione, Bravi questi politici, umani, sempre colla premura del benessere del cittadino. La Costituzione è un po&#8217; come il bagagliaio dell&#8217;utilitaria quando negli anni &#8217;70 si partiva per il mare per starci du&#8217; mesi; ci doveva entra&#8217; tutto: pentole, scolapasta, caffettiera, piatti e posate, lenzuola e cambio lenzuola, asciugamani, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Bellanova vole il cibo in Costituzione,<br />
Bravi questi politici, umani, sempre colla premura del benessere del cittadino.<br />
La Costituzione è un po&#8217; come il bagagliaio dell&#8217;utilitaria quando negli anni &#8217;70 si partiva per il mare per starci du&#8217; mesi; ci doveva entra&#8217; tutto: pentole, scolapasta, caffettiera, piatti e posate, lenzuola e cambio lenzuola, asciugamani, abbronzante, canotto gonfiabile e remi, pinne, secchielli e palette, biglie, aquilone, teli da spiaggia, occhiali da sole.<span id="more-2353"></span></p>
<p>E poi, si capisce, no? Oggi è il cibo. Domani sarà la tenda parasole o la vasca con l&#8217;idromassaggio.<br />
Domani l&#8217;altro toccherà al materasso ergonomico.<br />
Tutti hanno diritto al materasso ergonomico, no?<br />
Nel manuale di diritto pubblico è scritto che, senza, al cittadino è come se fosse negato il diritto al sonno.<br />
E&#8217; tutto un groviglio di diritti, &#8216;un ci si capisce più nulla.<br />
Ma il cibo resta di importanza primaria, ispira i fondamentali &#8220;rapporti gastronomico-sociali&#8221;.<br />
Sperando &#8216;un si tratti di soli pane, pasta in bianco, vinello e un po&#8217; di frutta e che, insomma, s&#8217;abbia il diritto anche a una bella puttanesca o a &#8216;na lasagna fatta col ragù alla bolognese.<br />
Poi, se paga Pantalone, io non mi vergogno, pretendo il pollo arrosto, girato in un letto di patate, con il rosmarino.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Paolo Marini" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/paolo-marini-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/paolo-marini/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Paolo Marini</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Nato a Siena nel 1965, vive a Firenze da oltre quarant’anni. Laureato in giurisprudenza nel 1991, dopo una intensa militanza politica nel Partito Liberale (1984-1993) ha scelto di impegnarsi al di fuori del sistema dei partiti. Appassionato di arte, letteratura, storia, filosofia e diritto, ha pubblicato “Dal patto al conflitto” (1999) – critica radicale alla concertazione e ai suoi riti – e due volumi di poesia – “Pomi Acerbi” (1997) e “All’oro” (2011) -, oltre a numerosi articoli per varie testate. Avvocato civilista e consulente di imprese, ha inoltre al suo attivo pubblicazioni e contributi in materia di diritto e procedura civile, protezione dei dati personali e responsabilità amministrativa di enti e persone giuridiche.</p>
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		<title>Riscopriamo il liberalismo classico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Marini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 12:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalismo classico]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ci sono dei libri che hanno il dono, forse involontario, di essere editati al momento giusto, quando è divenuta improcrastinabile una presa di coscienza sulle questioni che essi hanno eletto come temi di indagine. A tale funzione risponde, a mio avviso egregiamente, “Crisi e rinascita del liberalismo classico” di Antonio Masala (Edizioni ETS, 2012, pagg. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono dei libri che hanno il dono, forse involontario, di essere editati al momento giusto, quando è divenuta improcrastinabile una presa di coscienza sulle questioni che essi hanno eletto come temi di indagine. A tale funzione risponde, a mio avviso egregiamente, “<b><i>Crisi e rinascita del liberalismo classico</i></b>” di <b>Antonio Masala</b> (Edizioni ETS, 2012, pagg. 348), che potrei riassumere come un tentativo di portare distinzione e ordine nella tradizione filosofica liberale e cercare di ricostruire un profilo, un’identità che nel tempo si sono confusi.<span id="more-2280"></span></p>
<p class="gmail-Textbody"><b>1. L’avvento e il consolidamento del <i>New Liberalism</i></b><i>. </i>Tutto accade già a partire dalla seconda metà del XIX° secolo, quando il liberalismo abbandona, oltre al principio di non-interferenza dello Stato,  l’idea che il mercato – e con esso la società – siano in grado di autoregolarsi. La libertà economica si reputa gradualmente superata dalla storia. Il trionfo del positivismo vi aggiunge l’esaltazione del metodo scientifico e la pretesa di applicarlo alle scienze umane. Come ha scritto <b>Friedrich Von Hayek</b>, “<i>il declino della dottrina liberale, iniziato dopo il 1870, è strettamente connesso a una reinterpretazione della libertà come disponibilità (da ottenere attraverso l’azione dello Stato) dei mezzi necessari al raggiungimento di una vasta gamma di fini particolari</i>”. I liberali si dichiarano ancora favorevoli ai principi del libero mercato e del libero scambio e a parole accettano l’intervento pubblico in economia come eccezione alla regola ma la realtà è ben diversa. Nel XX° secolo il <i>New liberalism</i> consolida la sua presa grazie a due ‘campioni’ del calibro di <b>John Maynard Keynes –</b> con la sua <i>mixed economy</i> in cui lo Stato organizza gli investimenti e il consumo lasciando la produzione ai privati – e <b>William Beveridge –</b> che ispira la nascita del <i>welfare state</i> per eliminare povertà e disoccupazione. Senza accorgersene, le nuove idee ‘liberali’ – su presupposti filosofici che risalgono alle idee di <b>Jeremy Bentham</b> e <b>John Stuart Mill</b> – divengono il cavallo di Troia di una metamorfosi profonda. In essa sviluppa l’equivoco che consente tuttora a molti soggetti – tra cui varii partiti politici – di definirsi liberali quando coltivano, nei fatti, istanze collettiviste.</p>
<p class="gmail-Textbody"><b>2. La Scuola austriaca contro il collettivismo</b>. Eppure il liberalismo ‘classico’ (vorrei dire autentico ma sono trattenuto dallo scrupolo di non trattare la filosofia della libertà come una <i>dottrina </i>in senso stretto), dapprima soppiantato, inizia a rialzare la testa nel periodo tra le due guerre con il pensiero di <b>Ludwig Von Mises</b>, che certo paga il proprio ardimento con la freddezza e l’isolamento dell’ambiente accademico. Von Mises è un utilitarista, ritiene che l’individuo agisca per il proprio utile perchè, in termini sociali, il bene coincide con l’utile: la libertà serve a massimizzare l’utile degli individui, questa è la sua funzione ma anche la sua giustificazione ultima. E se il pensiero di Von Mises rischia di idealizzare il comportamento degli uomini che operano nel mercato, i socialisti cadono nell’errore opposto, che è “<i>pensare che gli uomini siano malvagi quando agiscono nel mercato e poi miracolosamente diventino buoni e altruisti, oltre che omniscienti, quando hanno responsabilità politiche</i>”.</p>
<p class="gmail-Textbody">Il liberalismo si è snaturato quando ha scartato a priori l’ipotesi che molte delle colpe attribuite al mercato fossero in realtà colpe della politica, quindi diventando una teoria dell’<i>incremento</i> del potere politico piuttosto che, come in origine, della sua <i>limitazione.</i></p>
<p class="gmail-Textbody">Nei vari esponenti della Scuola austriaca, a partire da Von Mises e Von Hayek, è chiara l’idea che il collettivismo e l’interventismo statale hanno non solo ispirato i regimi totalitari ma anche pervaso le democrazie occidentali: tra essi sussistendo, pertanto, differenze di grado – non già di sostanza.</p>
<p class="gmail-Textbody"><b>3. Liberalismo e democrazia: un rapporto per nulla scontato</b>. Il rapporto tra liberalismo e democrazia – come l’Autore correttamente sostiene – “<i>è uno degli elementi dirimenti per la rinascita del liberalismo classico</i>” ed è probabilmente – aggiungo – la linea di faglia da cui potrebbero scaturire, ove non risolta, autentiche scosse politico-istituzionali.</p>
<p class="gmail-Textbody">La democrazia, intanto, non è lo sviluppo naturale del liberalismo né un liberale è necessariamente un democratico. Libertà ‘negativa’ e ‘positiva’ (rifacendosi alla distinzione di <b>Isaiah </b><b>Berlin</b>) non sono sfumature di un unico colore bensì “<i>due atteggiamenti profondamente divergenti e inconciliabili nei confronti dei fini della vita</i>”. Non è, per questo, anti-democratica la Scuola austriaca: essa vede nella democrazia una necessità almeno quanto un pericolo e, per ciò, è scettica e indisponibile ad accettarne qualsivoglia esito. In democrazia, d’altronde, è possibile che un potere che dispone di una legittimazione forte tenda sempre di più ad espandersi e a ritenersi legittimato a fare qualsiasi cosa, purché autorizzato da una maggioranza di cittadini.</p>
<p class="gmail-Textbody"><b>4. La difficile coesistenza e la tesi hayekiana della ‘<i>rule of law’</i></b>. Dunque, democrazia e liberalismo possono coesistere? A quali condizioni una democrazia è liberale? La risposta può suonare deludente:  “<i>Il liberalismo</i> – scrive Masala – <i>non ha trovato una formula magica per essere sicuri che la democrazia sia una democrazia liberale, semplicemente perché una tale formula non può esistere</i>”. A conferma – ammesso che ve ne fosse bisogno – che il liberalismo non è una ideologia, cioè un sistema concettuale dogmatico e perfetto, l’equilibrio è da costruire nel tempo. Avendo, nondimeno, chiarezza di orizzonti strategici. L’economia  di mercato e una società fondata sulla cooperazione sociale (così cara a Von Mises) sono o sarebbero già un antidoto ai totalitarismi – compresi quelli democratici.</p>
<p class="gmail-Textbody">Peraltro, per Hayek, che non ha l’intransigenza di Mises, “<i>la concorrenza è compatibile con delle limitazioni sul lavoro e con un ampio sistema di servizi sociali</i>”, così come “<i>alcuni servizi che non si ripagherebbero sul mercato vanno forniti dallo stato</i>”. Si tratta di pragmatismo, non di un cedimento, perché il presupposto, in ogni caso, è che lo stato non funziona meglio del mercato: dunque è l’intervento pubblico che va giustificato. La libertà è, d’altronde, correlata ad una legge che contenga norme astratte, formali ed imparziali e la stessa legislazione dovrebbe essere a sua volta vincolata alla <i>rule of law</i>: una sorta di principio metagiuridico che stabilisce ciò che la legge deve essere. E’ la <i>rule of law</i> l&#8217;‘invenzione’ che permette a Von Hayek di guardare al liberalismo come al fondamento della democrazia.</p>
<p class="gmail-Textbody"><b>5. Bruno Leoni tra liberalismo e tradizione ‘<i>libertarian’</i></b><i>. </i>Tra i vari pensatori passati in rassegna nel testo è però l’italiano Bruno Leoni il più ‘radicale’, tanto da essere collocato sul crinale che divide i liberali dai <i>libertarians. </i>Il filosofo (e giurista) italiano è una stella che ha brillato nel cielo indifferente e quasi ostile del liberalismo italiano – tanto da trovare fortuna e riconoscimenti a partire dai Paesi anglosassoni, alle cui tradizioni culturali e filosofiche la sua teoria era forse più congeniale. Leoni critica, con la democrazia, il falso mito della rappresentanza dei parlamenti e reputa che l’eccessivo sviluppo della legislazione riduca la libertà. In “<i>Freedom and the Law” </i>egli individua ciò che è potenzialmente totalitario nel processo legislativo, in contrapposizione al diritto che si forma spontaneamente o per via giudiziale. Il compito del diritto dovrebbe essere prevalentemente negativo, cioè proteggere la libertà degli individui: “<i>in ogni società infatti le convinzioni riguardo alle cose da non fare sono molto più omogenee di quelle sulle cose da fare</i>”. Si tratterebbe, pertanto, di avvicinare l’economia, il diritto e la politica al linguaggio, alla <i>common law</i>, al libero mercato, alla moda ed al costume: dove tutte le scelte individuali si adattano reciprocamente e nessuna è mai messa in minoranza. E se non si può fare a meno di un <i>quantum</i> di legislazione, essa dovrebbe essere residuale rispetto al diritto positivo per via giurisprudenziale.</p>
<p class="gmail-Textbody"><b>6. Il fondamento del liberalismo classico</b>. Per l’Autore è la riproposizione della teoria della nascita inintenzionale dell’ordine la chiave di volta per comprendere la rinascita del liberalismo classico nel Novecento e questa rinascita, cui ha dato anima la Scuola austriaca, parte idealmente da <b>Bernard De Mandeville</b> piuttosto che da <b>Thomas Hobbes</b>. Se “<i>Mandeville condivide in partenza l’anti-aristotelismo di Hobbes</i>”, le strade si divaricano nello spiegare la nascita dell’ordine sociale: si ha la socializzazione“<i>perchè l’uomo, con l’evoluzione e il progresso, si accorge di quali siano i vantaggi della vita associata: prima con il difendersi dal pericolo comune delle bestie feroci e poi con l’invenzione delle lettere e il bisogno di un governo e di leggi scritte a garanzia dello scambio</i>”. La cooperazione si impone come un fatto naturale, qui è già <i>in nuce </i>il pensiero di <b>Adam Smith</b>. L’interesse è un <i>tertium genus</i> tra ragione e passione ed il suo perseguimento in un processo di continuo adattamento conferisce grandezza alla costruzione sociale. Ecco perché la politica e il diritto non possono, non debbono interferire: ad essi mantenere le condizioni in cui questa inintenzionale cooperazione sociale possa perpetuarsi nel tempo.</p>
<p class="gmail-Textbody"><b>7. L’intramontabile fascino della filosofia liberale</b>. A questo punto è giusto tirare le fila di quello che vorremmo chiamare semplicemente “liberalismo” – senza aggettivi. Avverto che qui si va oltre quanto scrive Antonio Masala, che si tiene entro i limiti in cui correttamente si muove uno studioso,  tradendo nulla più che una comprensibile passione per l’argomento.</p>
<p class="gmail-Textbody">L’individualismo è la base di tutto: l’individuo è l’unico soggetto che può conoscere le proprie preferenze; dalla sua interazione con gli altri si sviluppano le dinamiche sociali. La limitazione dello stato è funzionale a scongiurare qualunque interferenza e a garantire la salvaguardia della vita, la tutela della proprietà e la libertà: queste sono (e dovrebbero restare) le sue preoccupazioni essenziali. La libertà politica è necessaria ma non sufficiente al liberalismo, che ritiene essenziale anche la libertà individuale e quella economica, vedendole come un’unica realtà inscindibile. A questo punto i detrattori del liberalismo chiudono generalmente il discorso e sentenziano: tutto questo è limitativo, c’è dell’altro! E pretendono che lo stato si occupi di quell’”altro”. Senonché, oltre quei confini apparentemente ottusi e limitati, c’è – semplicemente – la vita degli individui, l’opportunità di cercare di viverla come meglio essi credono, investendo, creando, sperimentando. Ci sono le speranze, i sogni, la volontà, la cultura, l’ingegno, i progetti, ci sono altresì i limiti, gli errori, i fallimenti, ci sono le idee – quelle stesse idee cui Von Mises ha riconosciuto tanta importanza. Ci sono, come ha affermato Von Hayek richiamandosi alle antiche virtù dei popoli anglosassoni, “<i>l’indipendenza e la fiducia in se stessi, l’iniziativa individuale e la responsabilità locale, l’affidamento del successo all’azione volontaria, la non interferenza verso il prossimo e la tolleranza verso ciò che è diverso e stravagante, il rispetto per gli usi e la tradizione, e una sana diffidenza verso il potere e l’autorità</i>”. C’è una avversione nei confronti delle ideologie, una fede nei valori tradizionali, il coraggio di difendere gli ideali e i valori che hanno reso le persone “<i>libere e rette, tolleranti e indipendenti</i>”. E c’è, non ultima ma importantissima, la convinzione che nel mondo umano l’influenza del singolo individuo sul fenomeno che viene studiato può talvolta apparire impercettibile, ma è in realtà sempre determinante.</p>
<p class="gmail-Textbody">Come è possibile non cogliere la grandezza dell’avventura individuale e – per conseguenza – di quella cultura che la vuole emancipata dal potere opprimente dell’iper regolazione e dell’elefantiasi politico-amministrativa, capace di autodeterminarsi e perciò sommamente responsabile?</p>
<p class="gmail-Textbody">Lo stesso individualismo metodologico risponde alla necessità di formulare ragionamenti corretti e non grossolani, selettivi, mirati, aderenti alla realtà concreta, senza cedimenti alla tentazione di ridurre lo sviluppo della realtà a vicende di insiemi che non hanno né parola né volizione (come, ad esempio, la “società”, la “classe sociale”, ecc.).</p>
<p class="gmail-Textbody">Anche l’enfasi sul diritto di proprietà è inevitabile: esso consente di rivendicare per ogni individuo il diritto ai frutti del proprio lavoro, come una logica estensione del diritto alle proprie idee, al proprio corpo e a ciò che dall’uso di essi si riesce ad ottenere. Non vi è solo la dimensione del possesso di qualcosa ma la possibilità di individuare una sfera di autonomia individuale che, se rispettata, rende uguali davanti alla legge e impedisce le discriminazioni: la proprietà in funzione della libertà.</p>
<p class="gmail-Textbody">Una profonda coerenza permea di sé i vari aspetti della filosofia liberale, come un cerchio che in qualche modo si chiude e il libro di Masala promette di scoprirla o di riconoscerla, a seconda dei casi. Senza precludersi, naturalmente, il confronto con la realtà contemporanea e, con esso, di rafforzare con solide paratie culturali il desiderio di cambiamento, tenendolo alla larga da (umanissime) pulsioni nichiliste e/o autoritarie.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Paolo Marini" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/paolo-marini-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/paolo-marini/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Paolo Marini</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Nato a Siena nel 1965, vive a Firenze da oltre quarant’anni. Laureato in giurisprudenza nel 1991, dopo una intensa militanza politica nel Partito Liberale (1984-1993) ha scelto di impegnarsi al di fuori del sistema dei partiti. Appassionato di arte, letteratura, storia, filosofia e diritto, ha pubblicato “Dal patto al conflitto” (1999) – critica radicale alla concertazione e ai suoi riti – e due volumi di poesia – “Pomi Acerbi” (1997) e “All’oro” (2011) -, oltre a numerosi articoli per varie testate. Avvocato civilista e consulente di imprese, ha inoltre al suo attivo pubblicazioni e contributi in materia di diritto e procedura civile, protezione dei dati personali e responsabilità amministrativa di enti e persone giuridiche.</p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/riscopriamo-il-liberalismo-classico/">Riscopriamo il liberalismo classico</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<item>
		<title>Separazione delle carriere: nuova speranza o ennesima delusione?</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/separazione-delle-carriere-nuova-speranza-o-ennesima-delusione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Galati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2019 18:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Separazionecarreriere]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>​Dopo un recente periodo di oblio, seguito ad anni in cui è stata al centro del dibattito pubblico, si torna finalmente a parlare di separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. ​Il merito è dell&#8217;Unione delle Camere Penali Italiane, del Partito Radicale e della Fondazione Luigi Einaudi che lo scorso anno hanno raccolto oltre [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="s4">​<span class="s5">Dopo </span><span class="s5">un </span><span class="s5">recente</span> <span class="s5">periodo di oblio</span><span class="s5">, seguito ad anni </span><span class="s5">in cui è stata</span><span class="s5"> al centro del dibattito pubblic</span><span class="s5">o</span><span class="s5">, si torna finalmente a parlare di separazione delle carriere tra magistratura</span><span class="s5"> giudicante e requirente</span><span class="s5">. </span></p>
<p class="s4">​<span class="s5">Il merito è dell&#8217;Unione delle Camere Penali Italiane, del Partito Radicale e della Fondazione Luigi Einaudi che lo scorso anno hanno racco</span><span class="s5">lto </span><span class="s5">oltre 72.000</span><span class="s5"> firme a sostegno di una</span><span class="s5"> proposta di legge</span><span class="s5"> costituzionale di iniziativa popolare</span> <span class="s5">per </span><span class="s5">separare le carriere del</span><span class="s5">la magistratura inquirente e </span><span class="s5">di </span><span class="s5">quella giudicante.</span></p>
<p class="s4">​<span class="s5">Il tema si è rivelato</span><span class="s5"> ancora</span><span class="s5"> molto</span><span class="s5"> sentito tra i cittadini</span><span class="s5">, come dimostra</span> <span class="s5">i</span><span class="s5">l risultato conseguito</span><span class="s5">;</span> <span class="s5">d&#8217;altronde l&#8217;accantonamento era dovuto più ad una sorta di rassegnazione che non al</span><span class="s5">l&#8217;affievolirsi delle ragioni poste alla base delle istanze di separazione delle carriere.</span> <span class="s5">Anzi, tali necessità sono sempre più attuali e fondate. </span></p>
<p class="s4">​<span class="s5">Le alterne fortune della proposta di </span><span class="s5">separazione delle carriere sono </span><span class="s5">legate </span><span class="s5">alle strumenta</span><span class="s5">lizzazioni polit</span><span class="s5">iche cui è</span><span class="s5"> sottoposta</span><span class="s5">, sventolata</span><span class="s5"> da </span><span class="s5">alcuni </span><span class="s5">come la panacea di tutti i m</span><span class="s5">ali della Giustizia e da altri</span> <span class="s5">vista </span><span class="s5">come</span><span class="s5"> un attacco all’indipendenza della magistratura</span><span class="s5">.</span> <span class="s5">Riportare il confronto sul </span><span class="s5">piano tecnico sarebbe già un primo passo importante.</span></p>
<p class="s4">​<span class="s5">Se si analizza la questione scevri da incrostazioni ideologiche e partigiane, risulta incomprensibile come la separazione delle carriere non sia stata la logica conseguenza del passaggio al sistema accusatorio del codice del 1988 e della riforma dell&#8217;art. 111 della </span><span class="s5">Costituzione</span><span class="s5">.</span></p>
<p class="s4">​<span class="s5">Secondo il dettato costituzionale &lt;&lt;</span><span class="s6">la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale</span><span class="s5">&gt;&gt;.</span></p>
<p class="s4">​<span class="s5">Il giusto processo svolto nel cont</span><span class="s5">raddittorio tra le parti, poste in condizioni di parità, davanti a</span><span class="s5">d</span><span class="s5"> un giudice terzo e</span><span class="s5">d</span><span class="s5"> imparziale</span><span class="s5">,</span><span class="s5">non può non presupporre la separazione delle carriere tra la pubblica accusa ed il giudice, sull&#8217;esempio di quanto avviene </span><span class="s5">negli altri sistemi accusatori: il</span><span class="s5"> cardine di un sistema p</span><span class="s5">rocessuale rispettoso </span><span class="s5">dei princi</span><span class="s5">pi</span><span class="s5">i</span><span class="s5"> liberali. </span></p>
<p class="s4">​<span class="s5">Ne</span><span class="s5">l sistema italiano, invece, </span><span class="s5">i magistrati requirenti e quelli decidenti fanno parte del medesimo ordine, condividendo: accesso al ruolo (unico è il concorso di selezione); organo di autogoverno (il C.S.M.); prerogative istituzionali; logiche sindacali</span><span class="s5"> ed elettorali</span><span class="s5">(essendo comuni l’associazione sindacale</span><span class="s5"> e le correnti)</span><span class="s5">; formazione</span><span class="s5">. Inoltre, un magistrato può, nell’arco della sua carriera, ricoprire, seppure con alcuni limiti ed accorgimenti, sia </span><span class="s5">funzioni </span><span class="s5">decidenti che requirenti. </span></p>
<p class="s4">​<span class="s5">Viste queste premesse ci si chiede come possa </span><span class="s5">un giudice </span><span class="s5">essere, ma anche solo apparire, terzo e neutrale rispetto all’accusa ed alla difesa. </span></p>
<p class="s4">​<span class="s7">Non vi è solo il pregiudizio della diffusa solidarietà di corpo</span><span class="s7">,</span><span class="s7">il fulcro della questione risiede a livello </span><span class="s7">ordinamentale </span><span class="s7">e culturale. </span></p>
<p class="s4">​<span class="s7">Uno degli argomenti forti degli oppositori alla separazione delle carriere è il</span><span class="s7"> paventa</span><span class="s7">to</span><span class="s7"> rischio di allontanare il p.m.</span><span class="s7"> dalla cultura della giurisdizione</span><span class="s7">. </span><span class="s7">U</span><span class="s7">n auspicabile effetto della separazione sarà</span><span class="s7">, al contrario,</span><span class="s7"> quello di allontanare il g</span><span class="s7">i</span><span class="s7">udice dalla cultura re</span><span class="s7">quirente</span><span class="s7">. </span></p>
<p class="s4">​<span class="s7">Solo una cultura giuridica che non ha mai a pieno condiviso la svolta accusatoria può non stupirsi dinanzi ad una situazione ibrida come quella attuale del nostro ordinamento. Come possono non essere separate le carriere di due figure completamente distinte del processo penale: il p.m.</span><span class="s7">,</span><span class="s7"> che è dominus delle indagini,</span><span class="s7">esercita l’azione penale,</span><span class="s7"> r</span><span class="s7">accoglie gli elementi di prova,</span><span class="s7"> sostiene l’accusa in giudizio in condizioni di parità rispetto alla difesa, ed il giudice</span><span class="s7">,</span> <span class="s7">che decide circa le</span><span class="s7"> richieste</span><span class="s7"> del p.m.</span><span class="s7">, di</span><span class="s7">rigere il dibattimento, valuta</span><span class="s7"> le prove acquisite nel contraddittorio</span><span class="s7"> in condizione di parità tra le parti</span><span class="s7"> e pronuncia</span><span class="s7"> sentenza. </span></p>
<p class="s8"><span class="s7">Appare evidente la necessità che le due figure abbiano un percorso formativo e carrieristico distinto e separato, affinché sia garantita la piena terzietà del giudice. Ma in un sistema in cui si sente ancora ripetere che le parti (accusa e difesa) non possono essere poste in condizioni di parità, che il processo deve accertare la verità storica e non la fonda</span><span class="s7">tezza di un’ipotesi accusatoria ed</span><span class="s7"> in cui </span><span class="s7">la magistratura in toto si fa portatrice di istanze di rigenerazione sociale, è illusorio pretendere la terzietà del giudice rispetto al p.m. </span></p>
<p class="s4">​<span class="s7">L’altro argomento forte degli oppositori, il rischio di assoggettare la pubblica accusa al </span><span class="s7">potere politico (come avviene in molti altri ordinamenti), è stato </span><span class="s7">depotenziato </span><span class="s7">dalla proposta di istituire un C.S.M. per la magistr</span><span class="s7">atura requirente che ne manterrebbe</span><span class="s7"> inalterata l’indipendenza.</span></p>
<p class="s4">​<span class="s7">Tra gli effetti positivi del</span><span class="s7">la separazione vi sarebbe, inoltre,</span><span class="s7"> la possibilità di una maggiore specializzazione e di una formazione più calibrata</span><span class="s7">, rese sempre più necessarie dalla complessità del mondo contemporaneo</span><span class="s7">. </span></p>
<p class="s4">​<span class="s7">Da qualche giorno l</span><span class="s7">a Commissione affari costituzionali </span><span class="s7">della Camera dei Deputati ha iniziato l’</span><span class="s7">esame della proposta di legge</span><span class="s7">. </span><span class="s7">Sarà interessante </span><span class="s7">osservare il posizionam</span><span class="s7">ento degli schieramenti partitici</span><span class="s7"> sul tema, il nuovo scen</span><span class="s7">ario politico potrebbe riservare</span><a name="_GoBack"></a><span class="s7">sorprese rispetto al passato. </span></p>
<p class="s4">​<span class="s7">Certo, può sembrare illusorio sostenere questa proposta in un momento storico di giustizialismo dilagante</span><span class="s7">, eppure non si vede come la separazione delle carriere possa minare le istanze securitarie </span><span class="s7">di parte dell’opinione pubblica: garantire un processo più giusto vuol dire garantire un diritto di tutti.</span></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/04/8AA66643-8D83-4E73-932E-3A52337DD936.png" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/nicola-galati/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Nicola Galati</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/separazione-delle-carriere-nuova-speranza-o-ennesima-delusione/">Separazione delle carriere: nuova speranza o ennesima delusione?</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Le occupazioni abusive e la tutela dell’ordine pubblico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pruiti Ciarello]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 11:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Costume e società]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Non vi è, né vi può essere alcuna differenza tra uomini di razza, nazionalità e colori differenti e tutti gli uomini sono eguali in dignità e diritti. Principi sui quali non si può non essere d’accordo e che si auspica possano diventare diritti effettivi, nella vita di ogni giorno, ad ogni latitudine. L’Italia però non [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Non vi è, né vi può essere alcuna differenza</strong> tra uomini di razza, nazionalità e colori differenti e tutti gli uomini sono eguali in dignità e diritti. Principi sui quali non si può non essere d’accordo e che si auspica possano diventare diritti effettivi, nella vita di ogni giorno, ad ogni latitudine.</p>
<p><strong>L’Italia però non è l’Eden</strong> e l’effettività dei diritti individuali, si misura anche con la tutela dei diritti dei terzi (dei cittadini italiani, quindi).</p>
<p><strong>Oggi gli extracomunitari regolarmente residenti in Italia sono più di cinque milioni</strong> (5.026.153 al 31.12.2016, dati ISTAT), ai quali si dovranno aggiungere i migranti che rimarranno in Italia, all’esito delle operazioni propedeutiche al riconoscimento del diritto di asilo.</p>
<p><strong>Nel 2016 in Italia sono giunti 181.436 migranti</strong>, mentre quest’anno, fino al 24 agosto ne sono sbarcati 98.072. Il trend fino al mese di giugno era incredibilmente in ascesa, rispetto all’anno scorso. Solo grazie all’accordo negoziato dal ministro dell’Interno con i quattordici capi tribù libici ha impedito che il 2017 fosse ricordato come l’anno record dei flussi migratori.</p>
<p><strong>Questo accordo prevede che il governo libico</strong>, sia a livello “centrale” sia a livello territoriale, con questi quattordici sindaci, si impegni a frenare l’esodo dal territorio libico a fronte di un aiuto economico, che consiste nel sostegno alla Guardia costiera libica (attraverso formazione dei militari e fornitura di motovedette) ma anche in aiuti economici che disincentivino il traffico di migranti, soprattutto in quei comuni più colpiti dal fenomeno dell’immigrazione illegale.</p>
<p><strong>Grazie a questo accordo</strong> nel mese di luglio, sono sbarcati sulle coste italiane 11.459 unità, meno della metà dei migranti sbarcati a maggio, mentre in agosto (fino al 24) solo 2.859.</p>
<p>Oggi, 28 agosto, il presidente del consiglio dei ministri <strong>Gentiloni parteciperà ad un vertice con il presidente Macron</strong> all’Eliseo, per verificare se vi siano le condizioni per elaborare strategie comuni necessarie per affrontare in sede europea il problema dell’immigrazione e cercare di trovare una soluzione che metta d’accordo tutti.</p>
<p><strong>Dubito che gli interessi francesi ed italiani</strong> potranno essere convergenti sul tema della gestione dei migranti. Troppo diverse sono le nostre storie e gli interessi industriali (basti pensare all’abbattimento di Gheddafi, ai motivi ed agli effetti commerciali) da tutelare.</p>
<p><strong>Sul lato interno</strong>, apprendiamo che il Viminale sta lavorando ad una direttiva che dovrebbe dare ai prefetti il potere di requisire edifici pubblici vuoti, per riempirli degli immigrati che occupano abusivamente stabili privati in caso di sgomberi.</p>
<p><strong>La questione è molto delicata e va affrontata con la necessaria cautela</strong>. Da un lato è indiscutibile che sgomberi come quelli di giovedì scorso di via Curtatone creano problemi di ordine pubblico che l’autorità prefettizia deve necessariamente affrontare e gestire nel migliore dei modi, dall’altro però, vi è il sacrosanto diritto di vedere tutelata la proprietà privata da chiunque voglia appropriarsene contro la volontà del proprietario.</p>
<p>Si badi bene, non stiamo parlando solamente di una questione privatistica, da affrontare <em>iure privatorum</em> direbbero alcuni, bensì <strong>la problematica costituisce il perno fondamentale dell’art. 42 della Costituzione</strong> e rappresenta un cardine dei sistemi democratici occidentali.</p>
<p><a href="http://3.122.244.34/wp-content/uploads/2017/08/2.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-734 size-full" src="http://3.122.244.34/wp-content/uploads/2017/08/2.png" alt="" width="1200" height="300" srcset="https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2017/08/2.png 1200w, https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2017/08/2-300x75.png 300w, https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2017/08/2-768x192.png 768w, https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2017/08/2-1024x256.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a></p>
<p><strong>L’idea di poter sgomberare un edificio privato</strong>, illegittimamente occupato, solo se sono disponibili altrettanti edifici pubblici da destinare ad abitazioni alternative per gli occupanti, mi sembra un’idea allucinante, anche al netto di tutte le considerazioni di ordine pubblico e sicurezza sociale.</p>
<p><strong>Mi sembra assolutamente illiberale e antidemocratico</strong> che uno stato si preoccupi di tutelare chi viola deliberatamente la proprietà altrui, preferendolo, attraverso nuovi criteri di assegnazione (introdotti surrettiziamente), a chi una casa popolare l’ha richiesta da anni e cerca di sbarcare il lunario, pagando le tasse (sempre eccessivamente esose) e l’affitto di immobili tante volte peggiori di quelli abusivamente occupati.</p>
<p><strong>Questa nuova “direttiva sgomberi”</strong> ha tanto il sapore di una trovata demagogica per placare le proteste di pochi a danno delle tasche di molti.</p>
<p>Si abbia l’autorevolezza di affrontare il problema con fermezza, <strong>garantendo, prima di tutto, i diritti di chi (italiani e stranieri) ha acquistato immobili</strong> con le regole che il nostro stato impone e si affronti il problema degli immigrati abusivi censendoli ed inserendoli in un percorso legale, che dia loro la possibilità di essere considerati uomini di serie A, come tutti gli altri cittadini italiani, mettendo fine a questi trattamenti privilegiati, che oggi, più di ieri, sono socialmente inaccettabili e, se non risolti, creeranno problemi di ordine pubblico ben più gravi di quelli creati da qualche migliaio di manifestanti.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Andrea Pruiti Ciarello" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2019/11/andrea-pruiti-ciarello-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/andrea-pruiti-ciarello/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Andrea Pruiti Ciarello</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Avvocato, Consigliere Amministrazione Fondazione Luigi Einaudi, Presidente Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella</p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.andreapruiti.eu" target="_self" >www.andreapruiti.eu</a></div><div class="clearfix"></div><div class="saboxplugin-socials sabox-colored"><a title="Facebook" target="_self" href="https://www.facebook.com/andreapruiticiarello" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-color"><svg class="sab-facebook" viewBox="0 0 500 500.7" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect class="st0" x="-.3" y=".3" width="500" height="500" fill="#3b5998" /><polygon class="st1" points="499.7 292.6 499.7 500.3 331.4 500.3 219.8 388.7 221.6 385.3 223.7 308.6 178.3 264.9 219.7 233.9 249.7 138.6 321.1 113.9" /><path class="st2" d="M219.8,388.7V264.9h-41.5v-49.2h41.5V177c0-42.1,25.7-65,63.3-65c18,0,33.5,1.4,38,1.9v44H295  c-20.4,0-24.4,9.7-24.4,24v33.9h46.1l-6.3,49.2h-39.8v123.8" /></svg></span></a><a title="Twitter" target="_self" href="https://twitter.com/andreapruitic" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-color"><svg class="sab-twitter" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">
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