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	<title>coronavirus Archivi - Einaudi Blog</title>
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	<description>Il blog della Fondazione Luigi Einaudi</description>
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	<title>coronavirus Archivi - Einaudi Blog</title>
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		<title>Si muore di fame prima che di coronavirus</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maddalena Pezzotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 12:52:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Fino a 12 mila decessi al giorno potrebbero prodursi da qui alla fine dell’anno, non per coronavirus, bensì per le conseguenze sociali sui gruppi più vulnerabili delle interruzioni e le alterazioni economiche, determinate dalle misure di prevenzione per contenere il contagio. Secondo l’Università Johns Hopkins, il tasso di mortalità per carenza nutrizionale è destinato a [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Fino a 12 mila decessi al giorno potrebbero prodursi da qui alla fine dell’anno, non per coronavirus, bensì per le conseguenze sociali sui gruppi più vulnerabili delle interruzioni e le alterazioni economiche, determinate dalle misure di prevenzione per contenere il contagio. Secondo l’Università Johns Hopkins, il tasso di mortalità per carenza nutrizionale è destinato a oltrepassare quello per COVID-19 nel suo punto più alto.<br />
Gli enormi livelli di disoccupazione che si sono generati, e le barriere per le attività lavorative nel settore informale, che su scala globale supera il 60 per cento, con 6 lavoratori su 10 e 4 imprese su 5, hanno aumentato il numero di quanti non riescono ad accedere, in forma adeguata o regolare, a fonti alimentari. Negli ultimi quattro anni, si era arrivati a quasi il 70 per cento, a causa del cambio climatico, i conflitti armati, e recessioni regionali, ma per il PAM si sta registrando un’impennata.<br />
La diminuzione del potere di acquisto, accompagnata dal rialzo e l’instabilità del paniere dei prezzi al consumo, dovuta alla chiusura dei mercati e le difficoltà logistiche, particolarmente acuti in certe realtà, hanno provocato una forte ripercussione sui mezzi di sussistenza delle famiglie. In Pakistan, per esempio, il costo del grano e della farina di frumento è aumentato, rispettivamente, del 4.9 e dell’8.4 per cento. Paesi come lo Yemen, l’Afghanistan e l’Etiopia, rappresentano casi critici di carenza prolungata di cibo.<br />
Le donne dei paesi in via di sviluppo, e i nuclei monoparentali dove il capofamiglia è di sesso femminile, sono maggiormente colpiti. I dati della FAO indicano che la pandemia aggiunge 135 milioni di individui alla cifra di 821 milioni che nel 2019 non si trovavano nelle condizioni di poter garantire il proprio sostentamento.<br />
In Venezuela, dove è in atto un triplice dissesto politico, economico e sanitario, e nel corridoio secco centroamericano, dove si consuma una carestia invisibile ai media internazionali, in 14 milioni da tempo soggetti a limitazione, o privazione, di nutrimento, potrebbero perdere la vita. Oxfam riporta che in America Latina sono a repentaglio 83.4 milioni. In Africa centro-occidentale, dove 19 milioni erano ad alto rischio, si arriverà a 50 nei prossimi mesi.<br />
In un futuro immediato, ci saranno mille milioni di persone che soffrono la fame. Una cifra mai vista prima, sulla quale non è semplice intervenire a breve termine. Una sequela drammatica della pandemia è il cambio strutturale della povertà e della povertà estrema, e l’acuirsi di una crisi alimentare dettata dalle asimetrie del mondo.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Maddalena Pezzotti" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2022/06/maddalena-pezzotti.jpg' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/maddalena-pezzotti/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Maddalena Pezzotti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Esperta internazionale in inclusione sociale, diversità culturale, equità e sviluppo, con un&#8217;ampia esperienza sul campo, in diverse aree geostrategiche, e in contesti di emergenza, conflitto e post-conflitto. In qualità di funzionaria senior delle Nazioni Unite, ha diretto interventi multidimensionali, fra gli altri, negli scenari del Chiapas, il Guatemala, il Kosovo e la Libia. Con l&#8217;incarico di manager alla Banca Interamericana di Sviluppo a Washington DC, ha gestito operazioni in ventisei stati membri, includendo realtà complesse come il Brasile, la Colombia e Haiti. Ha conseguito un Master in Business Administration (MBA) negli Stati Uniti, con specializzazione in knowledge management e knowledge for development. Senior Fellow dell&#8217;Università Nazionale Interculturale dell&#8217;Amazzonia in Perù, svolge attività di ricerca e docenza in teoria e politica della conoscenza, applicata allo sviluppo socioeconomico. Analista di politica estera per testate giornalistiche. Responsabile degli affari esteri ed europei dell&#8217;associazione di cultura politica Liberi Cittadini. Membro del comitato scientifico della Fondazione Einaudi, area relazioni internazionali. Ha impartito conferenze, e lezioni accademiche, in venti paesi del mondo, su migrazioni, protezione dei rifugiati, parità di genere, questioni etniche, diritti umani, pace, sviluppo, cooperazione, e buon governo. Autrice di libri e manuali pubblicati dall&#8217;Onu. Scrive il blog di geopolitica &#8220;Il Toro e la Bambina&#8221;.</p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.iltoroelabambina.it/" target="_self" >www.iltoroelabambina.it/</a></div><div class="clearfix"></div><div class="saboxplugin-socials sabox-colored"><a title="Facebook" target="_self" href="https://facebook.com/www.iltoroelabambina.it/" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-color"><svg class="sab-facebook" viewBox="0 0 500 500.7" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect class="st0" x="-.3" y=".3" width="500" height="500" fill="#3b5998" /><polygon class="st1" points="499.7 292.6 499.7 500.3 331.4 500.3 219.8 388.7 221.6 385.3 223.7 308.6 178.3 264.9 219.7 233.9 249.7 138.6 321.1 113.9" /><path class="st2" d="M219.8,388.7V264.9h-41.5v-49.2h41.5V177c0-42.1,25.7-65,63.3-65c18,0,33.5,1.4,38,1.9v44H295  c-20.4,0-24.4,9.7-24.4,24v33.9h46.1l-6.3,49.2h-39.8v123.8" /></svg></span></a><a title="Instagram" target="_self" href="https://www.instagram.com/iltoroelabambina/" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-color"><svg class="sab-instagram" viewBox="0 0 500 500.7" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect class="st0" x=".7" y="-.2" width="500" height="500" fill="#405de6" /><polygon class="st1" points="500.7 300.6 500.7 499.8 302.3 499.8 143 339.3 143 192.3 152.2 165.3 167 151.2 200 143.3 270 138.3 350.5 150" /><path class="st2" d="m250.7 188.2c-34.1 0-61.6 27.5-61.6 61.6s27.5 61.6 61.6 61.6 61.6-27.5 61.6-61.6-27.5-61.6-61.6-61.6zm0 101.6c-22 0-40-17.9-40-40s17.9-40 40-40 40 17.9 40 40-17.9 40-40 40zm78.5-104.1c0 8-6.4 14.4-14.4 14.4s-14.4-6.4-14.4-14.4c0-7.9 6.4-14.4 14.4-14.4 7.9 0.1 14.4 6.5 14.4 14.4zm40.7 14.6c-0.9-19.2-5.3-36.3-19.4-50.3-14-14-31.1-18.4-50.3-19.4-19.8-1.1-79.2-1.1-99.1 0-19.2 0.9-36.2 5.3-50.3 19.3s-18.4 31.1-19.4 50.3c-1.1 19.8-1.1 79.2 0 99.1 0.9 19.2 5.3 36.3 19.4 50.3s31.1 18.4 50.3 19.4c19.8 1.1 79.2 1.1 99.1 0 19.2-0.9 36.3-5.3 50.3-19.4 14-14 18.4-31.1 19.4-50.3 1.2-19.8 1.2-79.2 0-99zm-25.6 120.3c-4.2 10.5-12.3 18.6-22.8 22.8-15.8 6.3-53.3 4.8-70.8 4.8s-55 1.4-70.8-4.8c-10.5-4.2-18.6-12.3-22.8-22.8-6.3-15.8-4.8-53.3-4.8-70.8s-1.4-55 4.8-70.8c4.2-10.5 12.3-18.6 22.8-22.8 15.8-6.3 53.3-4.8 70.8-4.8s55-1.4 70.8 4.8c10.5 4.2 18.6 12.3 22.8 22.8 6.3 15.8 4.8 53.3 4.8 70.8s1.5 55-4.8 70.8z" /></svg></span></a></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/si-muore-di-fame-prima-che-di-coronavirus/">Si muore di fame prima che di coronavirus</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Lezioni sul mondo dalla pandemia Covid-19</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maddalena Pezzotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 19:20:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La reazione alla paura e l’incertezza, infuse dalla propagazione rapida e letale del nuovo coronavirus, e al severo impatto economico del confinamento sociale, hanno fatto insorgere speculazioni su un cambio radicale nell’etica e l’ordine globale post crisi. Con probabilità, non sarà così. Molti segnali suggeriscono che la pandemia, e la reazione alla stessa, non stravolgeranno [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La reazione alla paura e l’incertezza, infuse dalla propagazione rapida e letale del nuovo coronavirus, e al severo impatto economico del confinamento sociale, hanno fatto insorgere speculazioni su un cambio radicale nell’etica e l’ordine globale post crisi. Con probabilità, non sarà così. Molti segnali suggeriscono che la pandemia, e la reazione alla stessa, non stravolgeranno la direzione in cui si è mosso il mondo nei decenni scorsi, e le fondamentali caratteristiche della geopolitica attuale, bensì le accelereranno.<span id="more-2391"></span></p>
<p>Assenza di leadership globale. Una caratteristica dell’emergenza è l’assenza di leadership nella sua gestione internazionale e la mancata realizzazione di uno sforzo collegiale per confrontarla. Taluni sono ricorsi in maniera asistematica alla Cina, avendo per prima superato il picco, e nessuna indicazione precisa è provenuta dagli Stati Uniti, gigante scientifico e della ricerca medica. L’irrilevanza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è uno degli elementi rivelatori dell’inconsistenza della governanza globale. La pandemia, infatti, ha reso evidenti fattori anteriori a essa: l’emergere di sfide che i paesi non sono in grado di assumere separatamente e il fallimento delle organizzazioni preposte a trovare le soluzioni. Lo scarto fra i problemi e la competenza per dirimerli è la misura del dilagare del virus, prima che l’indisponibilità di un vaccino. La definizione di “comunità internazionale” si riferisce, dunque, a qualcosa di inesistente, un mero spazio aspirazionale.<br />
Declino del modello americano. Malgrado il valore assoluto della forza economica e militare americana sia aumentato, il vantaggio relativo del suo modello unipolare è decresciuto. Nel vuoto apertosi, altri poteri si sono rinvigoriti, senza che alcuno sia riuscito a occupare il posto lasciato vacante. Ció che è venuto meno, non è stata certo la capacità statunitense, bensì la sua volontà. Barack Obama ha dato inizio al ritiro dal Medio Oriente e Donald Trump ha continuato con la riduzione delle truppe in Afghanistan e messo fine alla presenza in Siria. Invece che sul campo di battaglia, i nemici sono stati sfidati sul piano finanziario, economico e commerciale. Nel messaggio “America first” è implicito il presupposto secondo il quale la partecipazione americana in faccende transnazionali sia inutile, dispendiosa e disconnessa dalle priorità domestiche. La pandemia sembra aver rafforzato questa attitudine, piuttosto che la valutazione che quello che avviene nell’ambito interno è determinato dalle dinamiche del resto del mondo. Si tratta di una falsa scelta, considerato che il paese puó permettersi entrambe le alternative, ma è quella prevalente. Già dalla cattiva conduzione della crisi finanziaria del 2018, l’attrattiva del paradigma americano era precipitata. La risposta lenta, incoerente e inefficace alla pandemia corrobora la percezione che gli Stati Uniti abbiano perso in via definitiva il proprio ruolo tradizionale.<br />
Deterioramento delle relazioni sino-statunitensi. Se la speranza è che le potenze mondiali si alleino per estinguere l’allarme planetario generato dalla COVID-19, ciò non avverrà nel quadro delle relazioni sino-statunitensi, ormai deteriorate da tempo. Per tutto contrario, la pandemia sta esacerbando le frizioni. Washington imputa la negligenza cinese di settimane di censura dell’informazione e il ritardo nella quarantena di Wuhan, la città dove l’infezione ha avuto inizio, così permettendone il dilagare. La Cina si auto-ritrae come un esempio di successo nel fermare la trasmissione e usa l’impeto del momento per espandere le sue aree di influenza a scapito degli Stati Uniti. D’altra parte, niente puó mutare la visione cinese della presenza americana in Asia come un’anomalia storica o ridurre il risentimento rispetto alle strategie commerciali di Trump o l’appoggio a Taiwan. L’idea dello sdoppiamento delle due economie ha guadagnato trazione, spinta dai timori degli Stati Uniti, che hanno maturato una dipendenza dall’avversario su beni essenziali,  e una sovraesposizione ad attività di spionaggio e furto di proprietà intellettuale.<br />
Avanzata dei nazionalismi. Le strategie contro la pandemia sono tutte applicate in un’ottica nazionale, o addirittura subnazionale, e una volta che la drammacità immediata venga superata, l’enfasi sarà sulla ripresa locale. L’interruzione delle catene di fornitura, e il bisogno di stimolare l’industria manifatturiera per non perdere altri posti di lavoro, gioca a favore di politiche protezionistiche. In generale, il commercio si ristabilirà in forma parziale, ma sarà pilotato dai governi più che dai mercati. Nel contesto dato, sarà quasi impossibile mantenere la coscienza e l’entusiasmo, da poco stimolati, per temi trasversali come il cambiamento climatico e, verosimilmente, si tornerà a considerare questo e altri alla stregua di problemi distanti da necessità impellenti.<br />
Debolezza statale. D’altro lato, da qualche decennio gli stati hanno proiettato fragilità diffuse e continue e il deficit economico, provocato dai lunghi periodi di isolamento preventivo e obbligatorio, conduce a maggiore debolezza o nazioni fallite. Il debito pubblico, dove i governi devono coprire spese impreviste nei campi della sanità e della protezione sociale, non può che lievitare, quando aveva raggiunto livelli senza precedenti prima della crisi. I paesi in via di sviluppo si ritrovano con ostacoli insormontabili ed è da valutare se quelli industrializzati saranno pronti a collaborare dovuto alle difficoltà endogene. I contraccolpi in India, Brasile, Messico, e nel continente africano, potrebbero allora interferire con il rilancio globale.<br />
Acutizzazione del fenomeno migratorio. La resistenza verso rifugiati e migranti, osservata negli ultimi anni, si vedrà intensificata. L’alto tasso di disoccupazione, creato dal blocco della produttività, renderà gli stati riluttanti ad accogliere stranieri. L’opposizione salirà, anche se il numero di rifugiati su scala mondiale è arrivato a una cifra senza eguali, e continuerà a lievitare, dovuto a situazioni di conflitto, violazioni dei diritti umani, e l’assenza in economie povere o precarie di opportunità adeguate di vita e realizzazione personale dei cittadini.<br />
Recessione democratica. Gli avvenimenti accaduti e le decisioni prese in relazione al COVID-19 hanno irrobustito il processo di retrocessione democratica che si era reso palese da almeno quindici anni. Si è aperto strada un autoritarismo statale, a causa del quale le libertà civili non vengono sacrificate solo per il contenimento del contagio, bensì per un controllo funzionale alla soppressione della dissidenza politica, approfittando del fatto che l’attenzione internazionale è distolta dall’emergenza. Quando il pericolo cesserà di esistere, le tendenze potrebbero restare vigenti.<br />
Mancanza di coesione europea. L’espansione della pandemia ha mosso in seconda battuta il progetto europeo di integrazione di per sé vacillante, dopo il duro colpo della Brexit. Ognuno reagisce alla situazione, e agli effetti economici negativi, in modo disgiunto e al meglio delle proprie facoltà. La principale questione sarà capire quanto il pendolo seguirà oscillando verso i nazionalismi, anche a partire dalle richieste di vigilanza diretta dei confini per evitare il passaggio del virus, ma in realtà orientate all’amministrazione autonoma dei fenomeni migratori.<br />
All’indomani della seconda guerra mondiale, venne stabilita un’architettura compatta che, almeno in Europa, ha promosso pace e prosperità. Tuttavia, la scena contemporanea non è così semplice da riorganizzare intorno a obiettivi condivisi. Con il potere distribuito in diversi poli, statali e non, il consenso è arduo da ottenere, sebbene il terrorismo, la proliferazione di armi nucleari, l’anarchia del ciberspazio, il riscaldamento globale, le migrazioni forzate di massa, e l’eventualità di altri rischi sanitari, lo richiederebbero. Non c’è nessuno che sia credibile per assumersene la responsabilità e persino l’intelligenza collettiva per analizzare scenari mutevoli è scemata. Il panorama non è quello di una ricomposizione di interessi vis-à-vis l’esperienza della minaccia comune, quanto un’amplificazione di rivalità e disordine.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Maddalena Pezzotti" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2022/06/maddalena-pezzotti.jpg' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/maddalena-pezzotti/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Maddalena Pezzotti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Esperta internazionale in inclusione sociale, diversità culturale, equità e sviluppo, con un&#8217;ampia esperienza sul campo, in diverse aree geostrategiche, e in contesti di emergenza, conflitto e post-conflitto. In qualità di funzionaria senior delle Nazioni Unite, ha diretto interventi multidimensionali, fra gli altri, negli scenari del Chiapas, il Guatemala, il Kosovo e la Libia. Con l&#8217;incarico di manager alla Banca Interamericana di Sviluppo a Washington DC, ha gestito operazioni in ventisei stati membri, includendo realtà complesse come il Brasile, la Colombia e Haiti. Ha conseguito un Master in Business Administration (MBA) negli Stati Uniti, con specializzazione in knowledge management e knowledge for development. Senior Fellow dell&#8217;Università Nazionale Interculturale dell&#8217;Amazzonia in Perù, svolge attività di ricerca e docenza in teoria e politica della conoscenza, applicata allo sviluppo socioeconomico. Analista di politica estera per testate giornalistiche. Responsabile degli affari esteri ed europei dell&#8217;associazione di cultura politica Liberi Cittadini. Membro del comitato scientifico della Fondazione Einaudi, area relazioni internazionali. Ha impartito conferenze, e lezioni accademiche, in venti paesi del mondo, su migrazioni, protezione dei rifugiati, parità di genere, questioni etniche, diritti umani, pace, sviluppo, cooperazione, e buon governo. Autrice di libri e manuali pubblicati dall&#8217;Onu. Scrive il blog di geopolitica &#8220;Il Toro e la Bambina&#8221;.</p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.iltoroelabambina.it/" target="_self" >www.iltoroelabambina.it/</a></div><div class="clearfix"></div><div class="saboxplugin-socials sabox-colored"><a title="Facebook" target="_self" href="https://facebook.com/www.iltoroelabambina.it/" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-color"><svg class="sab-facebook" viewBox="0 0 500 500.7" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect class="st0" x="-.3" y=".3" width="500" height="500" fill="#3b5998" /><polygon class="st1" points="499.7 292.6 499.7 500.3 331.4 500.3 219.8 388.7 221.6 385.3 223.7 308.6 178.3 264.9 219.7 233.9 249.7 138.6 321.1 113.9" /><path class="st2" d="M219.8,388.7V264.9h-41.5v-49.2h41.5V177c0-42.1,25.7-65,63.3-65c18,0,33.5,1.4,38,1.9v44H295  c-20.4,0-24.4,9.7-24.4,24v33.9h46.1l-6.3,49.2h-39.8v123.8" /></svg></span></a><a title="Instagram" target="_self" href="https://www.instagram.com/iltoroelabambina/" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-color"><svg class="sab-instagram" viewBox="0 0 500 500.7" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect class="st0" x=".7" y="-.2" width="500" height="500" fill="#405de6" /><polygon class="st1" points="500.7 300.6 500.7 499.8 302.3 499.8 143 339.3 143 192.3 152.2 165.3 167 151.2 200 143.3 270 138.3 350.5 150" /><path class="st2" d="m250.7 188.2c-34.1 0-61.6 27.5-61.6 61.6s27.5 61.6 61.6 61.6 61.6-27.5 61.6-61.6-27.5-61.6-61.6-61.6zm0 101.6c-22 0-40-17.9-40-40s17.9-40 40-40 40 17.9 40 40-17.9 40-40 40zm78.5-104.1c0 8-6.4 14.4-14.4 14.4s-14.4-6.4-14.4-14.4c0-7.9 6.4-14.4 14.4-14.4 7.9 0.1 14.4 6.5 14.4 14.4zm40.7 14.6c-0.9-19.2-5.3-36.3-19.4-50.3-14-14-31.1-18.4-50.3-19.4-19.8-1.1-79.2-1.1-99.1 0-19.2 0.9-36.2 5.3-50.3 19.3s-18.4 31.1-19.4 50.3c-1.1 19.8-1.1 79.2 0 99.1 0.9 19.2 5.3 36.3 19.4 50.3s31.1 18.4 50.3 19.4c19.8 1.1 79.2 1.1 99.1 0 19.2-0.9 36.3-5.3 50.3-19.4 14-14 18.4-31.1 19.4-50.3 1.2-19.8 1.2-79.2 0-99zm-25.6 120.3c-4.2 10.5-12.3 18.6-22.8 22.8-15.8 6.3-53.3 4.8-70.8 4.8s-55 1.4-70.8-4.8c-10.5-4.2-18.6-12.3-22.8-22.8-6.3-15.8-4.8-53.3-4.8-70.8s-1.4-55 4.8-70.8c4.2-10.5 12.3-18.6 22.8-22.8 15.8-6.3 53.3-4.8 70.8-4.8s55-1.4 70.8 4.8c10.5 4.2 18.6 12.3 22.8 22.8 6.3 15.8 4.8 53.3 4.8 70.8s1.5 55-4.8 70.8z" /></svg></span></a></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/lezioni-sul-mondo-dalla-pandemia-covid-19/">Lezioni sul mondo dalla pandemia Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>L&#8217;intervento pubblico deve essere provvisorio e non selettivo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cesare Giussani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 17:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[cesare giussani]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il governo si sta organizzando per la gestione del flusso di denaro che verrà messo a disposizione a causa della pandemia. In particolare è prevista la convocazione di Stati Generali per la pianificazione di questo intervento di Stato. Memori degli insuccessi delle pianificazioni passate, sia nel nostro paese che altrove, dovremmo usare molta prudenza in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il governo si sta organizzando per la gestione del flusso di denaro che verrà messo a disposizione a causa della pandemia. In particolare è prevista la convocazione di Stati Generali per la pianificazione di questo intervento di Stato.<br />
Memori degli insuccessi delle pianificazioni passate, sia nel nostro paese che altrove, dovremmo usare molta prudenza in proposito. I piani di lungo periodo vengono smentiti dalla realtà del progresso tecnologico o anche, come accade oggi, da sconvolgimenti naturali. Se poi i piani vengono realizzati da imprese statali, la rigidità di fronte al cambiamento è ancora maggiore.<span id="more-2363"></span></p>
<p>Mao Tse Tung pianificava balzi in avanti, noi abbiamo pianificato il nucleare, lo sviluppo della telefonia fissa.<br />
La pandemia sconvolge le schede di domanda e le funzioni d’offerta e di produzione. Non sappiamo quanto durerà. Se ci sarà il vaccino, i modelli di consumo e produzione non cambieranno di molto. Se la malattia permane, una vasta parte di consumi verrà tagliata: tutto quanto si svolge in comunità, dalla scuola ai divertimenti, agli spettacoli; inoltre verranno tagliati i viaggi, il turismo e diverranno obsolete le infrastrutture di supporto. Molti sport non si potranno più praticare. Aumenterà invece la richiesta di assistenza sanitaria, caratterizzata però da servizi a domicilio.<br />
La produzione dovrà avvenire nel rispetto delle norma sul distanziamento e quindi i numerosi uffici oggi realizzati con posti attrezzati, vicini e fungibili dovranno essere riprogettati. Gli orari dovranno essere riorganizzati per regolare flussi d’ingresso da controllare e per evitare addensamenti alle mense e nei trasporti. Il passaggio manuale di materiale e pratiche dovrebbe essere sottoposto a norme igieniche. La robotizzazione sarà determinante. Sono pochi esempi di una lunga lista.<br />
Lo stato si prende il rischio di spendere in investimenti nella prospettiva del cambiamento? E di quale cambiamento?<br />
Che lo Stato faccia interventi per snellire la burocrazia e che assuma iniziative per l’ambiente e per la sanità mi sembra giusto. Il tema della sanità merita un cenno: credo che il nostro sistema sanitario non fosse così inadeguato rispetto alle esigenze che si stimavano sulla base dell’esperienza passata; il problema è nato dalle punte richieste dalla inattesa pandemia. Ora si potrà pensare a strutturare la sanità in funzione delle punte, ricordando che si dovrà fare manutenzione anche su ambienti temporaneamente non utilizzati (vedi letti della Fiera di Milano).<br />
Detto questo, ciò che lo Stato non deve fare è prendere il rischio di attività produttive soggette al variare della domanda, della concorrenza, della tecnologia. Questo va lasciato ai privati, i quali possono essere incentivati alle intraprese con la fiscalità. Pretendere di conoscere quanto accadrà è un atto di superbia destinato a essere condannato e lo Stato non può permetterselo anche per le rigidità organizzative che lo caratterizzano. L’intelligenza del mercato, per tentativi ed errori, riesce a trovare la strada giusta; su questa linea, le imprese (compreso il piccolo e il grande commercio) possono perfino ricevere temporanei sussidi, per consentire l’occupazione di un lavoro altrimenti bruscamente emarginato. Ma l’intervento pubblico dovrà essere comunque provvisorio e non selettivo, tale da non alterare le modalità di scelta delle imprese. Se ci debbono essere orientamenti settoriali questi vanno presi a livello di regolamento.<br />
In quest’ottica, penso che gli Stat Generali possano concludere rapidamente il loro compito.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Cesare Giussani" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2019/11/avatar-unisex-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/cesare-giussani/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Cesare Giussani</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>In Banca d’Italia dal 1965, prima ai Servizi di Vigilanza sulle aziende di credito, poi, da dirigente, con responsabilità di gestione delle strutture organizzative, dell’informatica e del personale; dal 1996 Segretario Generale della Banca, con responsabilità del personale, delle relazioni sindacali, dell’informatica, delle rilevazioni statistiche e ad interim della consulenza legale. Cessato dal servizio nel 2006.</p>
<p>Già rappresentante italiano dal 1989 presso l’Istituto monetario europeo (Basilea) e poi presso la Banca Centrale Europea (Francoforte) per i problemi istituzionali e l’organizzazione informatica. Inoltre rappresentante sempre a partire dal 1989 presso il G20, Banca dei Regolamenti Internazionali, come esperto informatico.</p>
<p>Autore e coautore di pubblicazioni sull’ordinamento bancario, sulle economie di scala e sugli effetti dell’informatizzazione. Ha organizzato presso la Fondazione nel gennaio 2015 il convegno sulla situazione carceraria in Italia.</p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/lintervento-pubblico-deve-essere-provvisorio-e-non-selettivo/">L&#8217;intervento pubblico deve essere provvisorio e non selettivo</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Riflessioni a margine dell&#8217;Ordinanza n. 18 del 30 Aprile 2020 emessa dal Presidente della Regione Siciliana</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/riflessioni-a-margine-dellordinanza-n-18-del-30-aprile-2020-emessa-dal-presidente-della-regione-siciliana-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Gianfranco Passalacqua]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 18:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>
		<category><![CDATA[regione siciliana]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Profili di illegittimità, contraddittorietà ed irragionevolezza della suddetta ordinanza nella parte in cui limita il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Avv. Prof. Gianfranco Passalacqua Avv. Luigi Pirrotti &#160; Con il DPCM del 26 aprile 2020, considerato il registrarsi di una inferiore diffusione della pandemia conseguente al COVID-19, il Presidente del Consiglio dei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/riflessioni-a-margine-dellordinanza-n-18-del-30-aprile-2020-emessa-dal-presidente-della-regione-siciliana-2/">Riflessioni a margine dell&#8217;Ordinanza n. 18 del 30 Aprile 2020 emessa dal Presidente della Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Profili di illegittimità, contraddittorietà ed irragionevolezza della suddetta ordinanza nella parte in cui limita il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</strong></p>
<p>Avv. Prof. Gianfranco Passalacqua</p>
<p>Avv. Luigi Pirrotti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con il DPCM del 26 aprile 2020, considerato il registrarsi di una inferiore diffusione della pandemia conseguente al COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Avv. Giuseppe Conte, ha dato avvio alla c.d. “<em>fase 2</em>”, ossia la fase di “<em>convivenza con il virus</em>”.</p>
<p>Nello specifico, in ragione della riduzione sia del numero dei contagi sia del numero dei pazienti ricoverati e in terapia intensiva, il suddetto DPCM ha – tra l’altro &#8211; espressamente previsto, all’art. 1, comma 1, lett. a), ultimo periodo, che “<em>è <strong><u>in ogni caso</u></strong> consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza</em>”.<br />
<span id="more-2293"></span></p>
<p>Allo stesso tempo, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del medesimo DPCM, è stato tuttavia disposto che “<em>si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d&#8217;intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale</em>”.</p>
<p>Con ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020, il Presidente della Regione Siciliana, Sebastiano Musumeci, ha previsto che le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n. 183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.</p>
<p>In particolare, per quel che qui rileva, ai sensi dell’art. 11 della suddetta ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020, è stato disposto che, fermo quanto previsto nel decreto n. 183 del 29 aprile 2020, “<em><u>chiunque</u> faccia ingresso in Sicilia ha l&#8217;obbligo di:</em></p>
<ol>
<li><em>a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;</em></li>
<li><em>b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione.</em></li>
</ol>
<p><em>I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. </em></p>
<p><em>(..) I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena</em>”.</p>
<p>Ai sensi del successivo art. 16 della succitata ordinanza, tuttavia, è stato previsto che “<em>gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dal Decreto n. 183 del 29 aprile 2020, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell’andamento epidemiologico nell&#8217;Isola. Tale disciplina, in deroga restrittiva all’art. 1, comma 1 lett. a), ultimo periodo, del DPCM del 26 aprile 2020, consente l’accesso nell’Isola esclus</em>(iva)<em>amente agli appartenenti alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità</em>”.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Ebbene, come ricordato <em>supra</em>, l’art. 1, comma 1, lett. a), ultimo periodo, stabilisce espressamente che “<em>è <strong><u>in ogni caso</u></strong> consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza</em>”.</p>
<p>Non può porsi dubbio alcuno, dunque, sull’interpretazione della suddetta disposizione: tutti hanno il diritto di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p>
<p>Va altresì segnalato che, sia il Ministero dell’Interno nella nota n. prot 17102/110/13 del 7 aprile 2020 sia il Consiglio di Stato nel parere n. 00735/2020 reso in data 07 aprile 2020, hanno affermato che “<em>a seguito dell’emanazione del D.L. n. 19/2020 viene puntualmente delineato il regime delle competenze, accentrando &#8211; stante la gravità e dimensione nazionale dell’emergenza &#8211; a livello statale il potere di regolamentare gli interventi e le misure di contenimento, in special modo per quanto riguarda le prescrizioni che incidono su diritti anche di rango costituzionale, in relazione alle quali l’ordinamento ha, quindi, stabilito una clausola di salvaguardia generale a tutela dell’unità dell’ordinamento della Repubblica . . . finalizzata a contemperare l’esigenza di assicurare, alle Regioni e ai Comuni, adeguati ambiti funzionali volti a consentire mirati interventi sui territori di competenza, rispetto all’evolversi localmente del rischio epidemiologico, con l’esigenza di salvaguardare il ruolo dello Stato di garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione</em>”.</p>
<p>Ed ancora, è stato rilevato che “<strong><em><u>compete al Governo centrale un ruolo di vigilanza affinché le misure a tutela della salute adottate dagli enti territoriali non limitino arbitrariamente i diritti fondamentali dei cittadini, tra cui la libertà di movimento la quale, come noto, è tutelata dall’articolo 16 della Costituzione in base a una riserva di legge di natura rinforzata</u></em></strong>”.</p>
<p>Da quanto precede ne consegue che, atteso che (i) il potere di regolamentare gli interventi e le misure di contenimento che incidono su diritti anche di rango costituzionale compete al Governo Centrale e che (ii) il DPCM ha espressamente previsto che è <u>in ogni caso</u> consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, <u>le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni <em>ex</em> art. 10 del DPCM del 26 aprile 2020 non possono comunque impedire il rientro presso i predetti luoghi, ma – tutt’al più – limitare i diritti fondamentali dei cittadini solo a seguito del rientro stesso</u>.</p>
<p>Pertanto, in tale contesto normativo, l’ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 emessa dal Presidente della Regione Siciliana, oltre ad esorbitare dal potere provvedimentale a lui attribuito, lede chiaramente diritti costituzionalmente sanciti invadendo, per diversi aspetti, settori che la Costituzione assegna alla potestà legislativa statale esclusiva.</p>
<p>Nello specifico, si evidenzia che la suddetta ordinanza regionale vìola palesemente gli articoli:</p>
<ul>
<li><u>3 della Costituzione</u>, poiché introduce un’irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone che hanno necessità di attraversare lo Stretto al fine di rientrare presso il proprio domicilio, residenza e abitazione, rispetto alla generalità dei cittadini sul restante territorio nazionale. Si rileva, al riguardo, infatti, che la quasi totalità delle Regioni non pone impedimento alcuno al rientro sul proprio territorio regionale;</li>
<li><u>16 della Costituzione</u>, nella misura in cui, come già anticipato, pone limitazioni di un diritto, quello della libera circolazione dei cittadini, garantito da riserva di legge di natura rinforzata;</li>
<li><u>117, comma 2, lett. m) della Costituzione</u>, in quanto lo Stato, e non la Regione, ha legislazione esclusiva nella “<em>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</em>”;</li>
<li><u>117, comma 2, lett. q) della Costituzione</u>, in quanto lo Stato, e non la Regione, ha legislazione esclusiva nelle materie statali dell’ordine e della sicurezza pubblica e della profilassi internazionale;</li>
<li><u> 120 della Costituzione, </u>in quanto la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.</li>
</ul>
<p>E, più in generale, invadendo settori attribuiti alla potestà legislativa statale, tale ordinanza è lesiva dell’unità dell’ordinamento.</p>
<p>Come chiarito anche dal Consiglio di Stato, in presenza di emergenze di carattere nazionale, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi <u>ma anche di limitare le libertà costituzionali</u>.</p>
<p>Specifica, dunque, il Consiglio di Stato che <u>la competenza autonoma riconosciuta alle Regioni può ricorrere solo in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso</u>; tali circostanze, in applicazione delle ordinarie regole sulla motivazione del provvedimento amministrativo, non devono solo essere enunciate ma anche dimostrate.</p>
<p>E non è questo il caso della regione Sicilia.</p>
<p>Ed infatti, la circostanza che, in Sicilia, si registri una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale e che, pertanto, non vi siano situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, oltre che fatto notorio, è confermato dalla stessa ordinanza del 30 aprile 2020.</p>
<p>E, laddove tale circostanza volesse esser posta quale giustificazione per il mantenimento delle misure limitative della libertà personale adottate, non è dato allora comprendere come, allo stesso tempo, la suddetta ordinanza consenta ai soggetti che già si trovano in Sicilia (i) gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente, (ii) la possibilità di praticare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf, nonché (iii) il commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici (<em>sic!</em>).</p>
<p>Dalle considerazioni sopra esposte, appare pertanto evidente anche la disparità di trattamento tra residenti e domiciliati in Sicilia i quali si trovano già all’interno della regione e coloro i quali che, seppur residenti o domiciliati in Sicilia, legittimamente ne chiedono il rientro.</p>
<p>Inoltre, si rileva l’evidente contraddittorietà tra gli art. 11 e 16 dell’ordinanza <em>de qua </em>e, più nello specifico, l’ulteriore, irragionevole e contraddittoria misura prevista dal successivo art. 16 che “<em>in deroga restrittiva all’art. 1, comma 1 lett. a), ultimo periodo, del DPCM del 26 aprile 2020, consente l’accesso nell’Isola esclus</em>(iva)<em>amente agli appartenenti alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità</em>”.</p>
<p>Nel primo caso – coerentemente alle previsioni del DPCM, pur con modalità maggiormente restrittive (sulla cui piena legittimità si rimette ogni valutazione al Governo sulla base della clausola di premazia) – è possibile l’accesso nell’Isola ove in possesso dei requisiti prescritti; diversamente, nel secondo caso, l’accesso risulta precluso e, quindi, in conflitto tanto con le previsioni del DPCM quanto con la previsione di cui all’art. 11 della stessa.</p>
<p>Da ultimo, si rileva che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito, con <em>faq</em> resa in data odierna, che “<strong><em><u>il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse</u></em></strong>”.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra, è evidente come l’ordinanza n. 18 emessa dal Presidente della Regione Siciliana sia illegittima, nella parte in cui – all’art. 16 – preclude l’accesso alla regione a soggetti che ne hanno pienamente diritto.</p>
<p>È proprio sulla base di tali macroscopiche illegittimità, che si sommano a quelle rinvenibili nella complessiva azione posta in essere in queste settimane da Governo nazionale, regioni e comuni, che si è ritenuto di agire a tutela delle ragioni di quanti, cittadini titolari di diritti, si trovano ad essere discriminati da misure irragionevoli e contraddittorie, con un surplus di danno, connesso all’arbitraria ed ingiustificata attribuzione di una “patente di potenziale contagiosità”, priva di ogni appiglio medico &#8211; scientifico.</p>
<p>Si è pertanto ritenuto di procedere con un atto stragiudiziale di diffida, che sollecita ed insieme intima al governo nazionale ed a quello regionale l’adozione di misure coerenti, dalle quali non derivino inaccettabili discriminazioni, che si aggiungerebbero a quelle perpetrate in queste settimane di sospensione di fatto dello stato di diritto.</p>
<p>Come ha opportunamente ricordato, autorevolmente, la Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, non vi è spazio per “diritti speciali” in situazioni di emergenza, dovendosi sempre e solo ricorrere alla Costituzione.</p>
<p>A maggior ragione oggi, cessata l’emergenza della prima fase, disporre limitazioni per via amministrativa di diritti e libertà costituisce una aberrazione intollerabile.</p>
<p>Confidiamo che Governo nazionale e Governo regionale, collaborando lealmente, sappiano accogliere questa occasione di autotutela che l’atto predisposto concede loro.</p>
<p>Certo è che occorre da subito una mobilitazione a difesa dello Stato di diritto, nella sua declinazione liberale e democratica, che impedisca per il futuro ogni cedimento e che isoli le condotte e gli atti assunti in queste settimane qualificandole definitivamente come aberrazioni incidentali e giammai come precedenti.</p>
<p>Con ogni dovuta riserva in ordine alla ricerca ed individuazione di precise responsabilità non solo politico-istituzionali, ma anche giuridico-legali.</p>
<p>Sarà questo il compito di quanti, giuristi di formazione liberale, intendano non sottrarsi ad un obbligo etico-civile e culturale prima ancora che scientifico e professionale.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Gianfranco Passalacqua" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/gianfranco-passalacqua-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/gianfranco-passalacqua/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Gianfranco Passalacqua</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/riflessioni-a-margine-dellordinanza-n-18-del-30-aprile-2020-emessa-dal-presidente-della-regione-siciliana-2/">Riflessioni a margine dell&#8217;Ordinanza n. 18 del 30 Aprile 2020 emessa dal Presidente della Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Riflessioni a margine dell&#8217;Ordinanza n. 18 del 30 Aprile 2020 emessa dal Presidente della Regione Siciliana</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Pirrotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 14:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[regione siciliana]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Profili di illegittimità, contraddittorietà ed irragionevolezza della suddetta ordinanza nella parte in cui limita il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Avv. Prof. Gianfranco Passalacqua Avv. Luigi Pirrotti &#160; Con il DPCM del 26 aprile 2020, considerato il registrarsi di una inferiore diffusione della pandemia conseguente al COVID-19, il Presidente del Consiglio dei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/riflessioni-a-margine-dellordinanza-n-18-del-30-aprile-2020-emessa-dal-presidente-della-regione-siciliana/">Riflessioni a margine dell&#8217;Ordinanza n. 18 del 30 Aprile 2020 emessa dal Presidente della Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Profili di illegittimità, contraddittorietà ed irragionevolezza della suddetta ordinanza nella parte in cui limita il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</strong></p>
<p>Avv. Prof. Gianfranco Passalacqua</p>
<p>Avv. Luigi Pirrotti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con il DPCM del 26 aprile 2020, considerato il registrarsi di una inferiore diffusione della pandemia conseguente al COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Avv. Giuseppe Conte, ha dato avvio alla c.d. “<em>fase 2</em>”, ossia la fase di “<em>convivenza con il virus</em>”.</p>
<p>Nello specifico, in ragione della riduzione sia del numero dei contagi sia del numero dei pazienti ricoverati e in terapia intensiva, il suddetto DPCM ha – tra l’altro &#8211; espressamente previsto, all’art. 1, comma 1, lett. a), ultimo periodo, che “<em>è <strong><u>in ogni caso</u></strong> consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza</em>”.<br />
<span id="more-2191"></span></p>
<p>Allo stesso tempo, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del medesimo DPCM, è stato tuttavia disposto che “<em>si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d&#8217;intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale</em>”.</p>
<p>Con ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020, il Presidente della Regione Siciliana, Sebastiano Musumeci, ha previsto che le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n. 183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.</p>
<p>In particolare, per quel che qui rileva, ai sensi dell’art. 11 della suddetta ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020, è stato disposto che, fermo quanto previsto nel decreto n. 183 del 29 aprile 2020, “<em><u>chiunque</u> faccia ingresso in Sicilia ha l&#8217;obbligo di:</em></p>
<ol>
<li><em>a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;</em></li>
<li><em>b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione.</em></li>
</ol>
<p><em>I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. </em></p>
<p><em>(..) I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena</em>”.</p>
<p>Ai sensi del successivo art. 16 della succitata ordinanza, tuttavia, è stato previsto che “<em>gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dal Decreto n. 183 del 29 aprile 2020, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell’andamento epidemiologico nell&#8217;Isola. Tale disciplina, in deroga restrittiva all’art. 1, comma 1 lett. a), ultimo periodo, del DPCM del 26 aprile 2020, consente l’accesso nell’Isola esclus</em>(iva)<em>amente agli appartenenti alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità</em>”.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Ebbene, come ricordato <em>supra</em>, l’art. 1, comma 1, lett. a), ultimo periodo, stabilisce espressamente che “<em>è <strong><u>in ogni caso</u></strong> consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza</em>”.</p>
<p>Non può porsi dubbio alcuno, dunque, sull’interpretazione della suddetta disposizione: tutti hanno il diritto di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p>
<p>Va altresì segnalato che, sia il Ministero dell’Interno nella nota n. prot 17102/110/13 del 7 aprile 2020 sia il Consiglio di Stato nel parere n. 00735/2020 reso in data 07 aprile 2020, hanno affermato che “<em>a seguito dell’emanazione del D.L. n. 19/2020 viene puntualmente delineato il regime delle competenze, accentrando &#8211; stante la gravità e dimensione nazionale dell’emergenza &#8211; a livello statale il potere di regolamentare gli interventi e le misure di contenimento, in special modo per quanto riguarda le prescrizioni che incidono su diritti anche di rango costituzionale, in relazione alle quali l’ordinamento ha, quindi, stabilito una clausola di salvaguardia generale a tutela dell’unità dell’ordinamento della Repubblica . . . finalizzata a contemperare l’esigenza di assicurare, alle Regioni e ai Comuni, adeguati ambiti funzionali volti a consentire mirati interventi sui territori di competenza, rispetto all’evolversi localmente del rischio epidemiologico, con l’esigenza di salvaguardare il ruolo dello Stato di garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione</em>”.</p>
<p>Ed ancora, è stato rilevato che “<strong><em><u>compete al Governo centrale un ruolo di vigilanza affinché le misure a tutela della salute adottate dagli enti territoriali non limitino arbitrariamente i diritti fondamentali dei cittadini, tra cui la libertà di movimento la quale, come noto, è tutelata dall’articolo 16 della Costituzione in base a una riserva di legge di natura rinforzata</u></em></strong>”.</p>
<p>Da quanto precede ne consegue che, atteso che (i) il potere di regolamentare gli interventi e le misure di contenimento che incidono su diritti anche di rango costituzionale compete al Governo Centrale e che (ii) il DPCM ha espressamente previsto che è <u>in ogni caso</u> consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, <u>le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni <em>ex</em> art. 10 del DPCM del 26 aprile 2020 non possono comunque impedire il rientro presso i predetti luoghi, ma – tutt’al più – limitare i diritti fondamentali dei cittadini solo a seguito del rientro stesso</u>.</p>
<p>Pertanto, in tale contesto normativo, l’ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 emessa dal Presidente della Regione Siciliana, oltre ad esorbitare dal potere provvedimentale a lui attribuito, lede chiaramente diritti costituzionalmente sanciti invadendo, per diversi aspetti, settori che la Costituzione assegna alla potestà legislativa statale esclusiva.</p>
<p>Nello specifico, si evidenzia che la suddetta ordinanza regionale vìola palesemente gli articoli:</p>
<ul>
<li><u>3 della Costituzione</u>, poiché introduce un’irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone che hanno necessità di attraversare lo Stretto al fine di rientrare presso il proprio domicilio, residenza e abitazione, rispetto alla generalità dei cittadini sul restante territorio nazionale. Si rileva, al riguardo, infatti, che la quasi totalità delle Regioni non pone impedimento alcuno al rientro sul proprio territorio regionale;</li>
<li><u>16 della Costituzione</u>, nella misura in cui, come già anticipato, pone limitazioni di un diritto, quello della libera circolazione dei cittadini, garantito da riserva di legge di natura rinforzata;</li>
<li><u>117, comma 2, lett. m) della Costituzione</u>, in quanto lo Stato, e non la Regione, ha legislazione esclusiva nella “<em>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</em>”;</li>
<li><u>117, comma 2, lett. q) della Costituzione</u>, in quanto lo Stato, e non la Regione, ha legislazione esclusiva nelle materie statali dell’ordine e della sicurezza pubblica e della profilassi internazionale;</li>
<li><u> 120 della Costituzione, </u>in quanto la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.</li>
</ul>
<p>E, più in generale, invadendo settori attribuiti alla potestà legislativa statale, tale ordinanza è lesiva dell’unità dell’ordinamento.</p>
<p>Come chiarito anche dal Consiglio di Stato, in presenza di emergenze di carattere nazionale, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi <u>ma anche di limitare le libertà costituzionali</u>.</p>
<p>Specifica, dunque, il Consiglio di Stato che <u>la competenza autonoma riconosciuta alle Regioni può ricorrere solo in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso</u>; tali circostanze, in applicazione delle ordinarie regole sulla motivazione del provvedimento amministrativo, non devono solo essere enunciate ma anche dimostrate.</p>
<p>E non è questo il caso della regione Sicilia.</p>
<p>Ed infatti, la circostanza che, in Sicilia, si registri una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale e che, pertanto, non vi siano situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, oltre che fatto notorio, è confermato dalla stessa ordinanza del 30 aprile 2020.</p>
<p>E, laddove tale circostanza volesse esser posta quale giustificazione per il mantenimento delle misure limitative della libertà personale adottate, non è dato allora comprendere come, allo stesso tempo, la suddetta ordinanza consenta ai soggetti che già si trovano in Sicilia (i) gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente, (ii) la possibilità di praticare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf, nonché (iii) il commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici (<em>sic!</em>).</p>
<p>Dalle considerazioni sopra esposte, appare pertanto evidente anche la disparità di trattamento tra residenti e domiciliati in Sicilia i quali si trovano già all’interno della regione e coloro i quali che, seppur residenti o domiciliati in Sicilia, legittimamente ne chiedono il rientro.</p>
<p>Inoltre, si rileva l’evidente contraddittorietà tra gli art. 11 e 16 dell’ordinanza <em>de qua </em>e, più nello specifico, l’ulteriore, irragionevole e contraddittoria misura prevista dal successivo art. 16 che “<em>in deroga restrittiva all’art. 1, comma 1 lett. a), ultimo periodo, del DPCM del 26 aprile 2020, consente l’accesso nell’Isola esclus</em>(iva)<em>amente agli appartenenti alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità</em>”.</p>
<p>Nel primo caso – coerentemente alle previsioni del DPCM, pur con modalità maggiormente restrittive (sulla cui piena legittimità si rimette ogni valutazione al Governo sulla base della clausola di premazia) – è possibile l’accesso nell’Isola ove in possesso dei requisiti prescritti; diversamente, nel secondo caso, l’accesso risulta precluso e, quindi, in conflitto tanto con le previsioni del DPCM quanto con la previsione di cui all’art. 11 della stessa.</p>
<p>Da ultimo, si rileva che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito, con <em>faq</em> resa in data odierna, che “<strong><em><u>il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse</u></em></strong>”.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra, è evidente come l’ordinanza n. 18 emessa dal Presidente della Regione Siciliana sia illegittima, nella parte in cui – all’art. 16 – preclude l’accesso alla regione a soggetti che ne hanno pienamente diritto.</p>
<p>È proprio sulla base di tali macroscopiche illegittimità, che si sommano a quelle rinvenibili nella complessiva azione posta in essere in queste settimane da Governo nazionale, regioni e comuni, che si è ritenuto di agire a tutela delle ragioni di quanti, cittadini titolari di diritti, si trovano ad essere discriminati da misure irragionevoli e contraddittorie, con un surplus di danno, connesso all’arbitraria ed ingiustificata attribuzione di una “patente di potenziale contagiosità”, priva di ogni appiglio medico &#8211; scientifico.</p>
<p>Si è pertanto ritenuto di procedere con un atto stragiudiziale di diffida, che sollecita ed insieme intima al governo nazionale ed a quello regionale l’adozione di misure coerenti, dalle quali non derivino inaccettabili discriminazioni, che si aggiungerebbero a quelle perpetrate in queste settimane di sospensione di fatto dello stato di diritto.</p>
<p>Come ha opportunamente ricordato, autorevolmente, la Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, non vi è spazio per “diritti speciali” in situazioni di emergenza, dovendosi sempre e solo ricorrere alla Costituzione.</p>
<p>A maggior ragione oggi, cessata l’emergenza della prima fase, disporre limitazioni per via amministrativa di diritti e libertà costituisce una aberrazione intollerabile.</p>
<p>Confidiamo che Governo nazionale e Governo regionale, collaborando lealmente, sappiano accogliere questa occasione di autotutela che l’atto predisposto concede loro.</p>
<p>Certo è che occorre da subito una mobilitazione a difesa dello Stato di diritto, nella sua declinazione liberale e democratica, che impedisca per il futuro ogni cedimento e che isoli le condotte e gli atti assunti in queste settimane qualificandole definitivamente come aberrazioni incidentali e giammai come precedenti.</p>
<p>Con ogni dovuta riserva in ordine alla ricerca ed individuazione di precise responsabilità non solo politico-istituzionali, ma anche giuridico-legali.</p>
<p>Sarà questo il compito di quanti, giuristi di formazione liberale, intendano non sottrarsi ad un obbligo etico-civile e culturale prima ancora che scientifico e professionale.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Luigi Pirrotti" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/luigi-pirrotti-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/luigi-pirrotti/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Luigi Pirrotti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/riflessioni-a-margine-dellordinanza-n-18-del-30-aprile-2020-emessa-dal-presidente-della-regione-siciliana/">Riflessioni a margine dell&#8217;Ordinanza n. 18 del 30 Aprile 2020 emessa dal Presidente della Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Diritto dell’emergenza. Ex facto oritur jus?</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/diritto-dellemergenza-ex-facto-oritur-jus/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ezechia Paolo Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 08:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La nascita dei “pieni poteri” Da quale fonte normativa derivano i poteri di decretazione d’urgenza a contenuto libero, capaci di fatto di limitare o sospendere diritti garantiti dalla Costituzione, che per comodità espositiva, ma anche per capacità descrittiva, chiameremo “pieni poteri”, così copiosamente utilizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel contrasto alla diffusione del [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La nascita dei “pieni poteri”</strong><br />
Da quale fonte normativa derivano i poteri di decretazione d’urgenza a contenuto libero, capaci di fatto di limitare o sospendere diritti garantiti dalla Costituzione, che per comodità espositiva, ma anche per capacità descrittiva, chiameremo “pieni poteri”, così copiosamente utilizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19?<br />
Non certo dalla Costituzione, che non gli attribuisce tale potere.<span id="more-2181"></span></p>
<p>Tutti i decreti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri in questi ultimi mesi di emergenza COVID 19 sono molto laconici sull’indicazione della fonte del potere. L’unico generico riferimento, infatti, è alla L. 23/08/1988 n. 440, intitolata “Disciplina dell’attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, richiamata nel suo complesso, senza neanche l’indicazione della specifica norma di riferimento.<br />
Ma né tra le numerose attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, elencate all’articolo 5, né tra quelle, altrettanto numerose, dell’intero Consiglio dei Ministri, elencate all’art. 2, né in qualsiasi altra parte del testo normativo richiamato come fonte del potere di decretazione d’urgenza del Presidente del Consiglio dei Ministri è mai fatto riferimento o cenno a tale possibilità.<br />
Il comma 4 dell’articolo 5 della L. 400/1988, ricorda però che “il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge”.<br />
E’, quindi, tra queste ulteriori e generiche attribuzioni che va ricercata un’eventuale fonte del potere di decretazione d’urgenza in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri.<br />
La ricerca, in questo caso, potrebbe apparire semplice.<br />
Nel Decreto Legislativo n. 1 del 2/1/2018, meglio noto come Codice della Protezione Civile, e precisamente al  suo articolo 24, , infatti,  al verificarsi degli eventi che presentano i requisiti di cui all&#8217;articolo 7, comma 1, lettera c) dello stesso Codice ( e cioè “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell&#8217;uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d&#8217;intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri può deliberare lo stato d&#8217;emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l&#8217;estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi, autorizzando l&#8217;emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all&#8217;articolo 25.<br />
La competenza ad emettere tali ordinanze è attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri, in base all’art. 5 dello stesso Codice e la loro adozione può essere delegata, in tutto o in parte, al Capo Dipartimento della Protezione Civile, se previsto dalla delibera con la quale viene dichiarato lo stato d’emergenza nazionale.<br />
La cornice normativa del potere del Presidente del Consiglio dei Ministri nella gestione delle emergenze sembrerebbe, pertanto, essere quella degli interventi di protezione civile.<br />
Ed infatti è proprio con l’ordinanza del 31/01/2020 che il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi, in base all’art. 24 del Codice della Protezione Civile, lo stato di emergenza nazionale “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ed ha attribuito al capo del dipartimento della protezione civile, “in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico” l’attuazione degli interventi indicati all’art. 25 del Codice di Protezione Civile (limitatamente a quelli indicati alle lettere a e b di tale articolo), stanziando anche la somma di € 5.000.000,00 per l’attuazione dei primi interventi indifferibili.<br />
L’art. 25 del Codice di Protezione Civile recita, infatti, che “Per il coordinamento dell&#8217;attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico e delle norme dell&#8217;Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l&#8217;intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l&#8217;indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.<br />
Segue, poi, l’elenco delle materie sulle quali è possibile intervenire con le ordinanze di protezione civile, articolato con giustificata vaghezza in ragione della diversità delle emergenze che possono presentarsi.<br />
Ma nonostante l’ampio e generico contenuto degli interventi consentiti per fronteggiare le emergenze nazionali dall’art. 25 del Codice di Protezione Civile, tra di essi non vi è spazio per l’imposizione di divieti quali quelli contenuti nei numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti sino ad oggi (D.P.C.M. 23/2/2020; 25/02/2020; 01/03/2020; 04/03/2020; 08/03/2020; 09/03/2020; 11/03/2020; 22/03/2020; 01/04/2020; 10/04/2020; 26/04/2020).<br />
E, peraltro, la delibera del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale contiene la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile per eseguire gli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza, delega più volte utilizzata dal dott. Borrelli. Alla data del 2/5/2020 sono, infatti, già 29 le ordinanze di protezione civile emanate in rapida successione dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile delle quali una, curiosamente, per interpretare il contenuto poco chiaro di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ordinanza di protezione civile n. 646 dell’8/3/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9/3/2020).<br />
Nulla nel nostro ordinamento consentiva, quindi, al potere esecutivo di incidere, per fronteggiare l’emergenza COVID 19, sui diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.<br />
Ed infatti il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha agito a mezzo delle ordinanze di protezione civile, cioè dei provvedimenti che l’ordinamento gli metteva a disposizione per fronteggiare le emergenze, e correttamente, e non solo per non ricordare il consistente ritardo degli interventi emergenziali, non cita nei suoi provvedimenti la <strong>dichiarazione dello stato di emergenza del 30/01/2020</strong> come fonte che legittima l’esercizio del suo potere di decretazione, ma ha chiesto ed ottenuto nuovi e “pieni” poteri attraverso un diverso percorso, e cioè mediante delega conferitogli con un nuovo atto avente valore di legge e, pertanto, formalmente rispettoso del principio che riserva alla legge qualsiasi intervento limitativo dei diritti fondamentali.<br />
Per giungere a tale risultato non si è optato, però, per la strada della legge ordinaria, consegnando al Parlamento, che ne è titolare esclusivo, la scelta su contenuti, modi e tempi dei “pieni poteri”, ma, certamente sulla spinta della necessità e dell’urgenza, si è agito attraverso un decreto legge, cioè un atto immediatamente esecutivo avente certamente forza di legge, ma approvato dal Consiglio dei Ministri per essere, poi, nei successivi sessanta giorni eventualmente ratificato dal Parlamento.<br />
Sulla base di tale provvedimento normativo per sua stessa natura provvisorio, nella specie <strong>il D.L. 23/02/2020 n. 6, emanato dal Governo che lui stesso presiede, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto il potere di emettere propri decreti monocratici capaci di incidere, sino ad annullarle o sospenderle, su tutte le libertà costituzionalmente garantite.</strong><br />
Come ha di recente affermato un notissimo giornalista, con una soavità e spensieratezza preoccupante, il potere delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri dal suo Governo, con il visto di legittimità del Presidente della Repubblica, è quello, in sostanza, di sospendere le garanzie della Costituzione.<br />
Il Decreto Legge n. 6/2020 era, per di più, tecnicamente molto carente, privo di un termine di efficacia dei poteri straordinari, peraltro confusamente conferiti congiuntamente sia al Presidente del Consiglio dei Ministri che ad altre autorità nazionali,regionali e locali, e assolutamente generico ed indeterminato nella parte in cui, dopo aver elencato all’articolo 1 alcune delle limitazioni alle libertà che potevano essere imposte da tali autorità amministrative, prevedeva, all’articolo 2, che le stesse autorità potessero adottare “ulteriori misure di contenimento”.<br />
In sede di conversione del decreto legge, però, avvenuta con Legge n. 13 del 5/3/2020, il Parlamento si è limitato, in sostanza, a correggerne alcuni errori di ortografia ed alcuni strafalcioni istituzionali, omettendo di assumere pienamente il proprio ruolo istituzionale e di regolamentare con accuratezza tempi, modi e competenze dei poteri assegnati al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevedendo anche strumenti di tutela dei singoli rispetto alle possibili applicazioni arbitrarie delle limitazioni imposte ai cittadini che, stando alle cronache, non sono certamente mancate.<br />
Si è dovuto attendere, quindi, il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 e le prime critiche giunte da giuristi indipendenti per giungere, quanto meno, all’apposizione di un termine all’esercizio dei poteri straordinari conferiti alle varie autorità amministrative, per eliminare il riferimento generico alle possibili “ulteriori misure di contenimento” e per definire un cenno di coordinamento, che le cronache di questi giorni, con il continuo diluvio di ordinanze dissonanti emesse dai Presidenti delle Regioni e dai Sindaci, rivelano essere sicuramente poco efficace, tra i provvedimenti emessi ai vari livelli locali e quelli adottati a livello nazionale.<br />
Il Decreto Legge n. 19/2020 ha anche espressamente abrogato, con il suo articolo 5, il precedente Decreto Legge n. 6 del 24/2/2020, nonostante lo stesso fosse già stato convertito in legge dal Parlamento appena 20 giorni prima, facendone salvi solo l’art. 4, contenente disposizioni finanziarie, ed un misterioso art. 3, comma 6bis della cui esistenza è lecito dubitare.<br />
La possibilità per il Governo, pur se con l’avallo tecnico del Presidente della Repubblica, di abrogare un provvedimento approvato solo pochi giorni dal Parlamento, unico organo ove siede la rappresentanza elettiva dei cittadini, dovrà essere, un giorno, in tempi meno difficili, oggetto di attento e scrupoloso esame.<br />
Anche perché l’intero percorso della gestione da parte del Governo dell’emergenza sanitaria è costellato di provvedimenti urgenti affastellati l’uno sull’altro e scomparsi prima del loro esame in Parlamento, mentre le due uniche leggi di conversione che il Parlamento è riuscito ad approvare sono state entrambe abrogate o modificate da un successivo Decreto Legge del Governo, la prima, come sopra indicato, dopo venti giorni e la seconda addirittura dopo un solo giorno dalla sua entrata in vigore, come è possibile apprezzare attraverso un veloce esame dei provvedimenti legislativi emergenziali in materia economica e sociale.<br />
Il percorso economico e sociale<br />
Il Governo, probabilmente per motivazioni attinenti ad esigenze di bilancio o per preservare equilibri politici interni, ha scelto di utilizzare lo strumento del Decreto Legge anche per le misure di carattere economico e sociale, compresa la disciplina di alcuni servizi pubblici essenziali, nonostante tali materie costituiscano il possibile oggetto delle ordinanze di protezione civile specificamente previste, come sopra indicato, per la gestione delle emergenze nazionali.<br />
Ancor prima della data di conversione del suo primo decreto legge, il Consiglio dei Ministri ne aveva, infatti, già approvato un altro, il D.L. n. 9 del 2/3/2020, con il quale veniva regolamentata la materia del sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese e venivano disciplinate le modalità di esercizio di alcuni servizi pubblici, tra i quali quello giudiziario.<br />
Pochi giorni dopo, il Consiglio dei Ministri è intervenuto nuovamente sulla disciplina dello svolgimento delle attività giudiziarie con il Decreto Legge n. 11 dell’8/3/2020 e, ancora, con il Decreto Legge n. 14 del 9/3/2020 in materia di Servizio Sanitario Nazionale.<br />
Il 17 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto Legge, il n. 18/2020, che interviene su tutti gli aspetti economici e sociali già oggetto dei precedenti Decreti Legge numeri 9, 11 e 14 emessi pochi giorni prima.<br />
L’8 aprile 2020 due ulteriori Decreti Legge, il n. 22/2020 in materia di anno scolastico ed esami di maturità, ed il n. 23/2020, ancora una volta in materia di sostegno economico e di funzionamento del settore della Giustizia.<br />
Il Parlamento, poi, ha convertito il Decreto Legge n. 18/2020 nella Legge n. 27 del 27/04/2020, nel cui articolo 1, nel tentativo di dare ordine ad una materia divenuta caotica, è contenuta anche l’abrogazione dei precedenti Decreti Legge numeri 9, 11 e 14, nonostante fosse ancora pendente il termine per la loro conversione in legge (l’art. 35 del D.L. n. 9/2020, per aumentare la confusione, era già stato abrogato dall’art. 5 del D.L. n. 19/2020).<br />
Il tempo necessario per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 27/2020, avvenuta il 29/04/2020, e già è intervenuto un nuovo Decreto Legge ( il n. 28 del 30/04/2020) che disciplina l’attività giudiziaria in modo diverso da quanto il Parlamento, con la legge entrata in vigore il giorno precedente, aveva appena stabilito.<br />
Le materie economiche e sociali, per quanto delicate, pongono problemi istituzionali molto meno significativi del rispetto del principio della separazione dei poteri e della tutela delle libertà individuali e collettive, che meritano più accurato approfondimento per le loro più immediate ricadute sul concetto stesso di democrazia e di Stato di diritto.<br />
Il breve excursus sopra appena tratteggiato, senza in alcun modo entrare su profili di merito estranei alla presente disamina, è utile, però, a comprendere il grado di disinvoltura, e probabilmente di confusione, con il quale sono stati e sono tuttora affrontati gli aspetti istituzionali della gestione dell’emergenza.<br />
E ciò senza voler tener conto che il quadro complessivo è certamente ancora più confuso e perplesso di quello sommariamente richiamato perché allo stesso vanno aggiunte le 29 ordinanze emesse dal Capo del Dipartimento della protezione Civile, le due ordinanze del Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica, le due circolari ed i due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, i 6 decreti del Ministro della Salute e le 20 ordinanze e le 44 circolari del Ministero della Salute, oltre ad un numero non calcolabile di provvedimenti emessi dai Presidenti delle  Regione e dai Sindaci In Sicilia (20, ad esempio, sono state sino ad oggi le ordinanze emanate dal Presidente della Regione e 10 le Circolari esplicative) con la conseguenza che qualsiasi cittadino, compresi gli operatori qualificati, difficilmente è stato posto in grado di comprendere quale comportamento questo alluvione di norme in concreto chiedeva di porre in essere.</p>
<p>Le ferite provocate allo Stato di diritto dalla gestione dell’emergenza COVID 19<br />
Potrà, in altro momento, certamente discutersi se l’urgenza di intervenire con misure straordinarie legittimi l’adozione di un Decreto Legge contenente disposizioni che consentono ad un’autorità amministrativa di matrice politica di disporre misure fortemente restrittive della libertà personale.<br />
E la discussione potrebbe risultare oziosa, dato che va riconosciuto che le misure adottate dal Governo per contrastare la diffusione del COVID 19 erano certamente necessarie ed indifferibili nel momento in cui sono state adottate, se non fosse che il percorso istituzionale scelto per la gestione di questa emergenza mette in dubbio la capacità del nostro ordinamento di essere garanzia di libertà per il nostro futuro a fronte di rinnovate, vere o asserite, nuove e diverse emergenze.<br />
C’è chi sostiene che la nostra Costituzione non contenga norme sull’emergenza e, quindi, che in tale vuoto normativo possa legittimamente e liberamente inserirsi, quando necessaria, l’azione del potere esecutivo, svincolata da tutti gli obblighi e le cautele che circondano, durante i momenti ordinari, la gestione di ogni potere pubblico.<br />
A mio avviso tale conclusione è molto superficiale e pericolosa: la Costituzione non contiene norme speciali sull’emergenza (eccetto quella dedicata alla proclamazione dello stato di guerra, affidata al Parlamento per la specifica delega dei relativi poteri al Governo) per la semplice ragione che, correttamente, il nostro legislatore costituzionale, memore anche di esperienze allora recenti, ha ritenuto che l’emergenza non possa e non debba costituire valido motivo per porsi al di fuori della cornice della Costituzione e derogare al rispetto dei diritti fondamentali o esercitare poteri spettanti a organi costituzionali diversi, indipendenti e separati.<br />
E la riprova è nel fatto che la stessa legge sulle emergenze, nata per regolare solo situazioni eccezionali, non prevede, ed a mio avviso non può né potrà prevedere, senza entrare in conflitto con la Carta Costituzionale, alcun meccanismo che consenta al Governo o a chi lo presiede di assumere “pieni poteri” e sospendere le garanzie costituzionali.<br />
Dovendo incidere, nel quadro dei poteri costituzionali, su diritti di libertà comprimibili solo attraverso atti aventi forza di legge, il percorso costituzionale ed istituzionale corretto e trasparente sarebbe stato, e dovrà essere per il futuro, quello della regolamentazione, con legge ordinaria del Parlamento, delle eventuali limitazioni di libertà necessarie a gestire una particolare emergenza, con la chiara indicazione dei limiti, anche temporali, dei poteri assegnati alle autorità amministrative, con l’esatta individuazione delle competenze ad emettere i provvedimenti necessari e con la specifica previsione dei mezzi di controllo o di tutela, avanti il giudice ordinario, in relazione ai provvedimenti adottati nei confronti di singoli cittadini o di gruppi di essi identificati o identificabili.<br />
I tempi tra la dichiarazione dello stato d’emergenza (31/01/2020) e l’adozione del primo concreto provvedimento di contenimento della diffusione del contagio ( 23/02/2020) sarebbero stati, a tal fine, più che sufficienti se il Parlamento avesse avuto piena coscienza del proprio inalienabile ruolo di garanzia dei diritti dei cittadini ed i parlamentari non si fossero andati a rifugiare nelle proprie abitazioni, quasi che il loro non fosse, ancor più durante un’emergenza nazionale, il primo e più importante servizio pubblico essenziale da garantire.<br />
Nondimeno, la circostanza che nulla del percorso costituzionale corretto fosse stato fatto non può, a mio avviso, essere motivo sufficiente ad affermare che, davanti alla concretezza del pericolo, oramai manifesto alla fine di febbraio, fosse inibito al Governo qualsiasi  intervento.<br />
I requisiti di necessità ed urgenza, anche se sorti a causa della precedente inazione propria o del Parlamento, sussistevano certamente e legittimavano, a quel punto, l’emanazione di un decreto legge che consentisse, comunque, di intervenire immediatamente per impedire l’ulteriore diffusione di un contagio che iniziava a sembrare inarrestabile e letale.<br />
Che il provvedimento fosse tecnicamente lacunoso ed incompleto è valutazione di merito, pur se con risvolti giuridici pratici, che non può inficiare la precedente conclusione.<br />
Va, però, compreso che l’equilibrio ed il bilanciamento tra i poteri e la dialettica tra diritti e doveri dei cittadini è oggi compromessa da questo “necessitato” strappo costituzionale, principalmente a causa dell’incomprensibile perdurare del rifiuto, consapevole o meno, di assumere le proprie responsabilità da parte dei parlamentari.<br />
Non solo, infatti, il Parlamento in sede di conversione del Decreto Legge n. 6/2020, avvenuta con la Legge n. 12 del 5/3/2020,  ha omesso di colmare le gravi lacune del provvedimento del Governo, ma, ancor peggio, ha continuato a obliterare l’importanza e l’urgenza di un proprio intervento regolatore diretto, consentendo o, se si vuole, obbligando il Governo a replicare la decretazione d’urgenza per conferire nuovamente i  “pieni poteri“ al Presidente del Consiglio dei Ministri e, contemporaneamente, per abrogare la legge ordinaria n. 12/2020, che lo stesso Parlamento aveva approvato appena venti giorni prima, ratificando la prima attribuzione dei “pieni poteri” allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.<br />
Tra il 23 febbraio, data del primo decreto legge sui “pieni poteri” o, se si vuole, tra il 5 marzo, data della conversione in legge di tale decreto, sino al 25 marzo, data di emissione del nuovo decreto legge sui “rinnovati pieni poteri”, il tempo per un percorso legislativo ordinario sarebbe stato, ancora una volta, più che sufficiente, tenuto anche conto che i temi da trattare erano oramai noti e che a giustificare ulteriori strappi istituzionali, quindi, non poteva più invocarsi neanche il “fattore sorpresa”, ammesso che il Governo realmente non avesse compreso sin dal 30/01/2020 cosa stava per accadere, tanto da proclamare uno stato d’emergenza nazionale, che non è certo provvedimento da adottare con leggerezza, e destinare per i primi interventi una somma che, considerato lo stato delle finanze nazionali e delle risorse disponibili, non poteva dirsi del tutto trascurabile.<br />
Il risultato concreto è che, ancor oggi, comunque, a distanza di oltre tre mesi dalla proclamazione dello stato di emergenza nazionale, i “pieni poteri” del Presidente del Consiglio derivano ancora e solo da un provvedimento approvato dal Governo e vistato dal Presidente della Repubblica, ma non (ancora) dal Parlamento ed il loro fluente esercizio potrebbe, anche nel merito, non essere coerente con alcuni parametri di legittimità costituzionale, in particolare in materia di libertà personale, che non tollerano sospensioni, neanche durante l’emergenza, come di recente autorevolmente ricordato dalla Presidente della Corte Costituzionale.<br />
Né i lavori preparatori per la conversione in legge del Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 sembrano farsi carico di quello che appare oggi essere il tema istituzionalmente più rilevante, il progressivo abbandono di fatto della democrazia rappresentativa parlamentare e lo slittamento del nostro sistema verso un presidenzialismo non regolato di matrice autoritaria.<br />
Possiamo anche comprendere chi afferma che i parlamentari stiano meritando, forse senza neanche esserne consapevoli, di vedersi sottratte attribuzioni fondamentali che troppe volte hanno dimostrato di non saper esercitare, preferendo trasformare le aule parlamentari in piazze elettorali, ma è bene sapere che da domani in presenza di emergenze vere o asserite, che potranno essere di volta in volta, ed in base alle sensibilità di chi governerà, l’immigrazione incontrollata, la recrudescenza del terrorismo, le proteste sociali violente, la povertà troppo diffusa o i pericoli per la democrazia identificati nelle idee di una determinata forza politica, i poteri del Governo potranno assumere, secondo il suo insindacabile giudizio, dall’oggi al domani, questo contenuto e questa estensione che oggi, preoccupati solo del nostro stato di salute, stiamo accettando senza “guardare troppo per il sottile”, mentre quelli attribuiti dalla Costituzione al Parlamento potranno definitivamente divenire inutili o illusori, cancellati dall’uso ripetuto di Decreti Legge attributivi di “pieni poteri” che invano il Parlamento stesso tenterà di rincorrere e modificare in sede di conversione anche perché, anche ove vi riuscisse, ad un nuovo decreto legge del Governo verrebbe riconosciuta l’efficacia di abrogare la legge approvata dal Parlamento il giorno prima.<br />
Nel merito non vi è chi non veda come qualunque errore o ritardo sia ampiamente giustificabile dalla particolarità delle condizioni nelle quale il Governo è stato chiamato ad operare e che qualunque azione sia stata dallo stesso intrapresa, dentro, fuori o ai margini della cornice istituzionale e costituzionale dei propri poteri, sia stata indirizzata esclusivamente al bene collettivo e nella piena convinzione che fosse indispensabile ad arginare la diffusione di un contagio mortale.<br />
Ma, purtroppo, la buona fede e le buone intenzioni del governante di turno non bastano a tutelare una democrazia, la migliore ma anche la più fragile forma di governo di una nazione, il cui unico scudo sono le sue regole e la necessità del loro rispetto.<br />
Il fine non giustifica mai i mezzi, se non nella vecchia, odiosa e superata, almeno nelle democrazie occidentali, eppur sempre pronta a risorgere, dottrina della “realpolitik” che affida al principe o agli illuminati la tutela del benessere di un popolo che, si sostiene, non essere capace di perseguire i propri interessi.<br />
I precedenti che si stanno formando sull’onda della paura del virus dovrebbero, quindi, preoccupare tutti per l’uso che potrà farsene in un futuro neanche troppo lontano.<br />
Ieri tutti ritenevamo i “pieni poteri” in capo al potere esecutivo un pericolo inaccettabile, tanto da suggerire a forze politiche divise da profondo odio di fare fronte comune per impedire un risultato elettorale che avrebbe probabilmente favorito una parte politica che auspicava di poterli assumere; oggi li subiamo in base a provvedimenti che ci appaiono giustificati da un’emergenza concreta; domani non saremo più in grado di opporre i principi e le regole del diritto a chi, detenendo il governo della nazione, li invocherà per scongiurare qualsiasi altra diversa emergenza.<br />
Oggi, legittimando la compressione dei diritti fondamentali ad opera del potere esecutivo per fronteggiare un’emergenza, noi cittadini, futuri sudditi dei prossimi Comitati di Salute Pubblica, stiamo creando i presupposti giuridici per subire domani quello che solo sino a ieri ritenevamo del tutto inaccettabile.<br />
E se qualcuno crede che il pericolo per una democrazia esista solo quando vi è al potere una determinata persona o una specifica parte politica, questi non ha compreso nulla della convivenza in uno Stato di diritto e non ha imparato nulla dalla storia perchè è crudele ironia che tutto ciò avvenga quando il governo della nazione è affidato (anche) ad una forza politica che utilizza schemi di comunicazione della Rivoluzione Francese del 1789 (“cittadino”, “direttorio” etc.), forse non ricordando che furono gli stessi capi politici che guidarono quella rivoluzione a mutarla, appena quattro anni dopo la presa della Bastiglia, in un regime oligarchico dispotico, sanguinario ed odioso, non a caso conosciuto come “Il Terrore”, che sostituì in pochi giorni la propria tirannia a quella, che si rivelerà più moderata, del monarca deposto.<br />
Poi ci vollero altri 90 anni ed una disastrosa sconfitta militare affinchè la Francia divenisse una repubblica democratica.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Ezechia Paolo Reale" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/05/ezechia-paolo-reale-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/ezechia-paolo-reale/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Ezechia Paolo Reale</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Avvocato del Foro di Siracusa. Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi.</p>
<p>Per una biografia dettagliata cliccare <a href="https://www.fondazioneluigieinaudi.it/profilo/ezechia-paolo-reale/">qui</a>.</p>
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		<title>Un appello in favore della libertà</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Carlo Marsonet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 22:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Costume e società]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il momento è delicato, sotto tutti i punti di vista. Probabilmente le cose cambieranno, una volta passata la crisi sanitaria. Cambierà il modo di vedere il mondo, magari in senso meno idolatrico del progresso, quasi che questo fosse una linea retta “necessaria”. Cambierà il modo di vedere l’uomo, non più come un essere che domina [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il momento è delicato, sotto tutti i punti di vista. Probabilmente le cose cambieranno, una volta passata la crisi sanitaria. Cambierà il modo di vedere il mondo, magari in senso meno idolatrico del progresso, quasi che questo fosse una linea retta “necessaria”. Cambierà il modo di vedere l’uomo, non più come un essere che domina la natura, che la soggioga a proprio piacimento. È la sua precarietà, infatti, a costituire la cifra essenziale del suo essere, del suo agire.<span id="more-2112"></span></p>
<p>Cambierà tanto, questo è praticamente certo. Ma sarà anche il momento per orientare questo cambiamento, per elaborare idee, per riflettere su quale direzione provare a prendere. Certo, l’uomo non può manipolare la realtà come se questa fosse un manichino. Le conseguenze inintenzionali delle azioni umane continueranno a manifestarsi. Dopo tutto, fa parte dell’uomo, della sua costitutiva fallibilità e della sua ignoranza, il fatto che non tutto – anzi, molto poco – sia pianificabile e prevedibile nei suoi esiti. La libertà, di fatto, non può prescindere da questa sua dimensione “aperta”: aperta al rischio, all’incertezza, al dubbio. Insomma, libertà significa non avere la presunzione di disegnare con una matita il futuro, cancellando il passato, comprimendo il presente. Libertà significa responsabilità, se si vuole trovare una parola che si lega imprescindibilmente ad essa. Proprio per questo motivo, sarà necessario rifare i conti con noi stessi e con alcuni elementi della nostra vita.</p>
<p>In ragione di ciò, Carlo Lottieri, professore di filosofia del diritto presso l’Università di Verona e direttore del Dipartimento di Teoria Politica presso l’Istituto Bruno Leoni, ha lanciato un appello per la libertà (pubblicato su alcuni quotidiani come “Il Giornale” e rilanciato poi in rete). Un appello volto a far comprendere quanto, nelle condizioni attuali, ma soprattutto prima che scoppiasse la pandemia quanto la parola libertà fosse soffocata da un virus, ben più pericoloso e subdolo del Covid-19, giacché non combattuto, ma addirittura promosso dagli stessi individui: questo virus è lo statalismo. Un virus insidioso perché deresponsabilizza le persone, inaridisce i legami sociali, guasta la cooperazione sociale, promettendo sicurezza, benessere, prosperità. Il rischio che si intravede in molte dichiarazioni di politici, ma anche in esponenti della società civile, è quello di incrementare ulteriormente l’azione dello stato a scapito della società, delle persone, delle comunità prepolitiche esistenti, una volta terminata l’emergenza sanitaria. A scapito della libertà, in definitiva.</p>
<p>L’appello contro la pandemia statalista (cui si può aderire inviando una e-mail al seguente indirizzo: nopandemiastatalista@gmail.com) è stato firmato, tra gli altri, da docenti universitari – si pensi, solo per fare dei nomi, a Sergio Belardinelli, Raimondo Cubeddu, Lorenzo Infantino – giornalisti, editori, imprenditori, proprio per sottolineare come vi siano ancora, fortunatamente, molteplici energie che hanno a cuore la libertà e sono consapevoli del rischio molto concreto che il post-coronavirus comporti un’ulteriore, soffocante e forse mortale ferita alla società. Tagli alla spesa pubblica, riduzione delle norme, eliminazione per ogni imposta diretta nell’anno corrente: questi sono alcuni dei punti cardine dell’appello liberale lanciato dal docente bresciano.</p>
<p>«Di una sola cosa, non so come mai, la natura non trasmette agli uomini il desiderio: la libertà, un bene così grande e dolce che una volta perduto sopravvengono tutti i mali possibili, e anche i beni che restano perdono del tutto il loro gusto e sapore, corrotti dalla servitù», scriveva Étienne de La Boétie nel “Discorso sulla servitù volontaria”. Se il destino non è nella disponibilità totale degli individui, questi, tuttavia, possono scegliere che strada provare a solcare: se quella della libertà e della responsabilità, o quella dello statalismo e della schiavitù. La prima strada è quella della vita: rischiosa e burrascosa, senza dubbio, ma certamente più umana e degna di essere vissuta.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Carlo Marsonet" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2019/11/carlo-marsonet-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/carlo-marsonet/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Carlo Marsonet</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>PhD candidate, Luiss Guido Carli, Roma. Tra gli interessi di ricerca: populismo, rapporto liberalismo/democrazia, pensiero liberale classico</p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/un-appello-in-favore-della-liberta/">Un appello in favore della libertà</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Pandemia Coronavirus &#8211; La vera sfida: disegnare il domani &#124; tre proposte d’azione concreta</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mattia Crosetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 22:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Costume e società]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La pesante emergenza con la quale tutti noi ci stiamo confrontando pone nell’immediato problemi di ordine medico, logistico e organizzativo indubbiamente ardui da affrontare e tuttavia solo esempi minori di ciò che attende Governi, sistemi economici e comunità nel prossimo futuro, quando la crisi sarà superata e si dovrà iniziare la fase della ripresa. Più [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La pesante emergenza con la quale tutti noi ci stiamo confrontando pone nell’immediato problemi di ordine medico, logistico e organizzativo indubbiamente ardui da affrontare e tuttavia solo esempi minori di ciò che attende Governi, sistemi economici e comunità nel prossimo futuro, quando la crisi sarà superata e si dovrà iniziare la fase della ripresa.<span id="more-2108"></span><br />
Più volte ascoltiamo in questi giorni commentatori, Amministratori ed esperti – forse troppi – lanciare lo slogan “nulla sarà come prima”. Ciò è indubbiamente vero, ma i cambiamenti devono essere orientati e per quanto possibile controllati per evitare che travolgano la società come oggi la conosciamo, lasciando sul terreno persino più vittime di quelle causate dal morbo.Il momento è indubbiamente delicato e non solo per l’insorgere della pandemia, di per sé sufficiente a porre sotto stress sistemi già in affanno, ma pure perché il suo manifestarsi coincide con altri fenomeni di portata epocale: stravolgimenti ambientali, pressione demografica, rivoluzione tecnologica, globalizzazione dei circuiti finanziari, competizione tra potenze geo-politiche, e altri ancora se ne potrebbero elencare.<br />
La reazione deve essere improntata pertanto a pragmatismo e capacità d’intervento a più livelli, innanzitutto nell’intento di evitare il collasso del tessuto sociale ed economico esistente, per porre poi le basi per una sua più profonda ristrutturazione.<br />
Le propongo di seguito tre tra questi interventi, a valere quali esempi di un nuovo modo di vedere e immaginare il mondo che verrà, dalla macro alla nano-dimensione.<br />
La prima linea d’azione prefigura l’introduzione di uno strumento d’intervento rapido in campo economico.<br />
È di questi giorni il naufragio del Consiglio Europeo che avrebbe dovuto trovare una risposta comune alla recessione, a rischio complicazione in depressione, in graduale propagazione nel Continente. L’emergenza ha semplicemente fatto emergere visioni e valutazioni divergenti sulle dinamiche di governo della finanza pubblica da tempo consolidate.<br />
Qualche soluzione verrà, ma la sensazione è si tratterà di un compromesso abborracciato.<br />
I riflessi tuttavia non sono stati unicamente negativi.<br />
In effetti, si è posto grande accento sulla spaccatura tra Olanda, Germania e altri Paesi del Nord, da un lato, e Italia, Francia, Spagna, dall’altro. Non si è invece sottolineata con altrettanta enfasi la convergenza maturata tra alcuni Paesi mediterranei, Italia in testa, e Portogallo, Belgio, Lussemburgo e Irlanda.<br />
Eppure, il raggruppamento di nove Stati membri, uniti nella richiesta di attivare i Coronabond, se non addirittura gli Eurobond, rappresenta in termini economici, politici e demografici una comunità nella comunità.<br />
Si potrebbe ripartire da qui.<br />
A questi Paesi, a noi vicini anche empaticamente nell’impegno ad intervenire, potrebbe essere avanzata la proposta per la creazione di una Cooperazione Rafforzata in campo economico-finanziario – possibilità prevista dai Trattati UE – da implementarsi con la sponda operativa della Banca Europea degli Investimenti, sinora tenuta ingiustamente in scarsa considerazione, essendo l’attenzione polarizzata sulla BCE.</p>
<p>Una modesta dotazione individuale da parte dei singoli Stati Membri aderenti consentirebbe invece la creazione di un plafond di risorse che, integrato da una corrispondente dotazione BEI, potrebbe essere utilizzato quale controgaranzia per un fondo assicurativo a favore delle piccole e micro-imprese europee.<br />
Grazie al Fondo e alle già esistenti convenzioni bancarie tra BEI e intermediari nazionali, i richiedenti –commercianti, piccoli artigiani, start-up e persino professionisti – potrebbero sottoscrive una semplice polizza assicurativa, versare un minimo premio e accedere immediatamente ad una linea di finanziamento senza garanzie reali, erogata a prescindere da rating e dati contabili e di bilancio, inevitabilmente dissestati a causa della situazione contingente. Moratoria iniziale, tassi agevolati (persino tasso-zero) e personalizzazione delle formule di rientro potrebbero completare lo strumento.<br />
L’intervento tecnico, sostanzialmente riproducente il meccanismo alla base dei consorzi di garanzia che ben conosciamo, potrebbe apparire grezzo, ma la sua portata sul territorio sarebbe di immediato e visibile impatto.<br />
Non dovrebbe sfuggire poi la portata politica di un tale gesto di reazione tangibile tra Stati Membri solidali tra loro, a provocare una reazione sistemica in un momento in cui l’impasse dei Partner europei rende ancora più drammatico il momento che stiamo vivendo.</p>
<p>Il secondo intervento interessa un livello decisamente più nazionale.<br />
Nei paesi occidentali – si noti, non in Cina o in altri Paesi asiatici – la crisi del coronavirus è stata prima di tutto un default dei sistemi sanitari esistenti. Emblematica in tal senso la débâcle della sanità lombarda, passata nel giro di poche settimane da un’immagine di eccellenza globale a disarmanti scene di isteria collettiva e sbandamento organizzativo. Asimmetrie decisionali, errori nell’allocazione delle risorse, ritardi e inefficienze nelle risposte dei presidi, scambi di reciproche accuse sull’inadeguatezza nella catena degli approvvigionamenti di uomini, materiali ed attrezzature hanno richiamato ai più le cronache della disfatta di Caporetto, vicenda storica che si ripresenta a cento anni di distanza a ferire nuovamente la memoria collettiva, lasciando cicatrici difficili da eliminare.<br />
Ad un’analisi oggettiva, non sfugge peraltro l’analoga vicenda della sanità spagnola.<br />
Entrambi i sistemi, quello spagnolo e quello italiano, poggiano su fondamenta di marcato decentramento, con i poteri gestionali del servizio e della sua strutturazione sul territorio affidati alle Regioni. In Francia, Germania e persino Regno Unito – al di là delle scelte di carattere politico adottate – il Servizio dipendente dal centro ha risposto meglio. Molto meglio.<br />
Sarà opportuno prenderne atto, ripensando all’opportunità di rivedere la distribuzione di poteri e risorse, in un quadro che a tutta evidenza pone e riproporrà in futuro pressioni di natura sovra-regionale e sovra-nazionale ben diverse dalla gestione delle liste d’attesa o dei programmi di cura di routine. I primi segnali ci sono, pare opportuno insistere su questo tema.<br />
Infine, un piano d’azione nano, destinato però ad incidere – assieme ad altre rivoluzioni appena accennate in questi giorni – sulla nostra vita quotidiana.<br />
L’emergenza ci ha tutti confinati in casa. Ci siamo ritrovati fisicamente concentrati nella più piccola dimensione di comunità che si possa immaginare, quella della famiglia. Anzi, per alcuni si è trattato di una scala ancora inferiore, quella dell’individuo. A queste unità, in particolare a quelle calate in scenari urbani, ma non solo, ci si deve indirizzare con un programma mirato di sostegni volto a promuovere forme – già sperimentate – di minimo sostentamento alimentare. Lo slogan “restate a casa” non fornisce, lo si è visto bene in questi giorni, una risposta alle esigenze di sopravvivenza delle famiglie e, almeno in Italia, non è stato possibile organizzare una distribuzione porta a porta di cibo.<br />
Nel giro di un mese, abbiamo visto entrare in crisi la filiera agricola globale.<br />
Si dovrebbe dunque ripartire dall’individuo, per ideare e poi diffondere capillarmente il modello delle colture di prossimità, ripensate e reinventate, calandolo a livello di singolo condominio e persino di singola unità familiare. Le più avanzate tecnologie possono consentire la realizzazione di nano-unità di produzione ad altissima resa con un minimo dispendio di risorse, energia, acqua e fertilizzanti biologici.</p>
<p>L’indotto generato e gli effetti prodotti – che non escludono la possibilità di una rivendita su mercati di micro-dimensione – disegna nuovi concept di micro-azienda.<br />
L’idea può far sorridere, ma è meno ingenua di quel che potrebbe sembrare.<br />
Consente di attuare infatti un modello di valorizzazione del potenziale racchiuso nelle famiglie, a sua volta motore di un più ampio ridisegno dei servizi alla persona che sarà tra le eredità più tangibili della crisi in atto, in una logica che comprenderà il crescente ricorso al telelavoro, all’educazione a distanza, allo shopping online e, last but not least, alla telemedicina.<br />
La famiglia, il suo nucleo più intimo e vitale, ritorna al centro dei mega-sistemi.<br />
Tutto ciò avrà il potere di riplasmare persino l’ambiente fisico che ci circonda, ad incominciare appunto dalle nostre case.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Mattia Crosetto" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/04/mattia-crosseto-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/mattia-crosetto/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Mattia Crosetto</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Consulente per lo sviluppo d’impresa e dei sistemi economici</p>
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		<title>Siamo più khomeinisti degli ayatollah?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Nicola Galati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 21:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[detenzione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Organizzazione mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme circa la possibile diffusione del COVID-19 nelle carceri. Le condizioni di vita nelle carceri, dove molte persone vivono ristrette in spazi limitati ed a stretto contatto per lunghi periodi di tempo, aumentano il pericolo di diffusione della malattia all’interno ed all’esterno degli istituti (essendo impensabile escludere in toto [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Organizzazione mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme circa la possibile diffusione del COVID-19 nelle carceri.</p>
<p>Le condizioni di vita nelle carceri, dove molte persone vivono ristrette in spazi limitati ed a stretto contatto per lunghi periodi di tempo, aumentano il pericolo di diffusione della malattia all’interno ed all’esterno degli istituti (essendo impensabile escludere in toto i contatti tra il carcere e l’ambiente esterno).<span id="more-2099"></span></p>
<p>La difficoltà di rispettare accuratamente le norme igienico-sanitarie, l’impossibilità di mantenere il distanziamento, la carenza dei dispositivi di prevenzione personale, la condivisione degli ambienti, favoriscono la diffusione e l’amplificazione della malattia.</p>
<p>Tra la popolazione ristretta è, inoltre, alto il numero delle persone maggiormente esposte al rischio di gravi conseguenze in caso di contagio: anziani, soggetti afflitti da malattie pregresse, persone immunodepresse.</p>
<p>Le carceri sono, pertanto, delle bombe epidemiologiche.</p>
<p>L’emergenza è mondiale e sta portando le autorità delle Nazioni maggiormente colpite a prendere provvedimenti volti a diminuire le presenze nelle carceri, seguendo le indicazioni suggerite dall’OMS ma anche dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti e dal Sottocomitato ONU per la prevenzione della tortura.</p>
<p>Misure in tal senso sono state adottate o sono in discussione in Iran, Francia, Spagna, U.S.A., India. In Italia la risposta del Governo è al momento tardiva ed insufficiente.</p>
<p>La situazione degli istituti penitenziari italiani è ancor più critica in quanto segnata dal cronico sovraffollamento. Prima dell’esplosione dell’emergenza COVID-19 il numero di detenuti era pari a circa 61.000 mentre la capienza regolamentare era di circa 51.000 posti (ma i posti effettivamente disponibili erano circa 47.000); in data 30.03.20 i detenuti sono 57.590 (secondo il bollettino quotidiano del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).</p>
<p>Tale perdurante situazione di sovraffollamento (a cui si aggiunge la carenza di temponi e di dispositivi di protezione) aumenta notevolmente il rischio di diffusione del contagio (rendendo impossibile il rispetto del distanziamento ed ancora più difficile l’attuazione delle regole igienico-sanitarie) ed inoltre impedisce di approntare gli spazi idonei per l’isolamento dei contagiati e la quarantena delle persone entrate in contatto con i contagiati.</p>
<p>Il Governo è intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) prevedendo, all’art. 124, licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà ed introducendo, all’art. 123, disposizioni in materia di detenzione domiciliare, in deroga a quanto stabilito dalla legge 26 novembre 2010, n. 199.</p>
<p>In particolare, è stata prevista la possibilità di eseguire in regime di detenzione domiciliare le pene non superiori ai 18 mesi. Non possono accedere a tale misura alcune categorie di detenuti tra i quali, ad esempio, i soggetti condannati per alcune tipologie di reati (reati gravi, quali terrorismo e criminalità organizzata, ma anche maltrattamenti contro familiari e conviventi e stalking) ed i detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020.</p>
<p>La norma prevede, tranne che per i condannati minorenni e per i condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi, la procedura di controllo mediante mezzi elettronici (il braccialetto elettronico).</p>
<p>Non vi è alcun automatismo in quanto il magistrato di sorveglianza può non adottare il provvedimento qualora ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.</p>
<p>La conclamata mancanza di braccialetti elettronici, le numerose eccezioni previste ed i tempi richiesti dalla procedura rendono di difficile applicazione la misura prevista che pertanto è inidonea a risolvere l’emergenza in atto.</p>
<p>Critiche in tal senso sono giunte dal C.S.M., dall’A.N.M., dal Garante nazionale dei detenuti e dai Garanti territoriali, dall’Accademia (in particolare dall’Associazione Italiana Dei Professori Di Diritto Penale), dall’U.C.P.I., da numerose associazioni che si occupano di carcere.</p>
<p>Il Ministro Bonafede ha riferito in Parlamento che le misure potrebbero riguardare 6.000 detenuti, stima ottimistica che non risolverebbe comunque il sovraffollamento. Secondo il provvedimento attuativo del D.L., i braccialetti disponibili sono al momento 920 e per arrivare ai 5.000 previsti serviranno alcuni mesi.</p>
<p>Intanto la situazione resta grave ed il rischio di propagazione del contagio in carcere è sempre altissimo.</p>
<p>Il Governo ed il Parlamento (ad esempio in sede di conversione del D.L.) dovrebbero ascoltare le proposte giunte da più parti (Magistratura, Avvocatura, Accademia) ed adottare misure coraggiose ed incisive per diminuire drasticamente e rapidamente la popolazione carceraria: introdurre una liberazione anticipata speciale; aumentare il limite di pena detentiva eseguibile presso il domicilio escludendo l’obbligo del braccialetto elettronico; differire l’emissione dell’ordine di esecuzione delle condanne fino a quattro anni; ricondurre la carcerazione preventiva ad extrema ratio.</p>
<p>Una volta superata l’emergenza sarà necessario affrontare la condizione delle carceri onde evitare il ripetersi di situazioni drammatiche.</p>
<p>Il sovraffollamento carcerario è tristemente noto da anni (nel 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia per i trattamenti inumani patiti dai detenuti a causa del sovraffollamento) eppure la politica ha ignorato o negato il problema. La riforma dell’ordinamento penitenziario, nata dai lavori degli Stati generali dell’esecuzione penale, che avrebbe anche incentivato le misure alternative, è stata affossata per calcoli politici.</p>
<p>I principi costituzionali, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 della Costituzione), e convenzionali, che vietano le pene ed i trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU), sono disattesi da tempo.</p>
<p>Oggi i detenuti, gli agenti penitenziari, il personale e gli operatori sono esposti ad un rischio altissimo. Ciò che i cinici non considerano è che l’esplosione dei contagi in carcere aumenterebbe i contagi anche fuori da quelle mura e che il S.S.N. non sarebbe in grado di affrontare un’emergenza nell’emergenza.</p>
<p>Lo Stato ha il dovere di garantire il diritto alla salute dei detenuti che non possono essere trattati come rifiuti della società. I detenuti sono padri, madri, figli, figlie, fratelli, sorelle, esposti ancor più di noi a questo nuovo comune pericolo. Non dimentichiamoli e non abbandoniamoli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2020/04/8AA66643-8D83-4E73-932E-3A52337DD936.png" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/nicola-galati/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Nicola Galati</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/siamo-piu-khomeinisti-degli-ayatollah/">Siamo più khomeinisti degli ayatollah?</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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		<title>Ultima chiamata Europa: il monito di Einaudi per l’Europa di domani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Bovi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 17:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In questi giorni terribili, non sono pochi coloro che si affannano ad accostare l’attuale emergenza ad una tragedia del passato: “è il nostro 11 settembre” ma l’11 settembre non lo sentivamo, in qualche modo già “nostro” e poi “nostro” in che senso? Se fino a qualche settimana fa l’Italia poteva difenderne l’esclusiva, ormai, com’era ampiamente [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni terribili, non sono pochi coloro che si affannano ad accostare l’attuale emergenza ad una tragedia del passato: “è il nostro 11 settembre” ma l’11 settembre non lo sentivamo, in qualche modo già “nostro” e poi “nostro” in che senso? Se fino a qualche settimana fa l’Italia poteva difenderne l’esclusiva, ormai, com’era ampiamente prevedibile, l’emergenza imperversa incontrollata ed inarrestabile in ogni dove. Tali accostamenti, quindi, risultano del tutto inutili nonché, come d’altra parte ogni forma di classifica dei drammi, assolutamente inopportuni e meschini.<span id="more-2095"></span></p>
<p>Con ogni probabilità, però, quella di oggi è incommensurabilmente peggiore di qualsiasi altra emergenza affrontata negli ultimi settant’anni, e gli incredibili sforzi umani profusi ne sono la quotidiana dimostrazione, non a caso si parla di “guerra”. Tuttavia, agli occhi di coloro che ne sono pienamente investiti, la giusta contezza di un evento può risultare complessa, essendo, invece, necessario il giusto distacco storico perché se ne comprenda a fondo la reale portata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eppure, non sembra avventato pensare al Covid19 come ad un vero punto di svolta, forse per tutto l’occidente, sicuramente pe l’Unione Europea come istituzione e per l’Europa come concetto.</p>
<p>Limitandosi al dialogo intergovernativo, non può riscontrarsi un pericolosissimo <em>leit</em> <em>motiv</em>, quasi che si voglia forzatamente edulcorare con tinte di ordinarietà una situazione che di ordinario, purtroppo, ha ben poco. Solo qualche giorno fa si concludeva la virtuale riunione Ecofin, in cui è emerso con forza il veto dei soliti noti (in particolare Germania e Olanda) su tutta una serie di misure economiche straordinarie europee (<em>in</em> <em>primis</em> i famigerati Euro/corona-bond), posto che le misure difensive e preventive già in essere risulterebbero al momento sufficienti. Già di per sé si tratta di una risposta di difficile comprensione, nonché francamente paradossale. Come si potrebbe, infatti, ritenere sufficiente e adeguata una misura preventiva, considerato che una qualsiasi azione, per l’appunto, “preventiva” ad una data situazione lo è proprio fintantoché tale situazione ancora non c’è, perdendo, evidentemente, ogni efficacia e funzione nel momento in cui, invece, la data situazione di pericolo effettivamente si concretizza? Ma tant’è che il veto opposto deve essere stato tale da spingere oggi Spagna, Francia, Portogallo, Slovenia, Grecia, Irlanda, Belgio, Lussemburgo e Italia a recapitare una formale lettera al Presidente del Consiglio Europeo con la quale si chiede che vengano intraprese azioni straordinarie che limitino i danni economici e preparino il terreno per quello che sarà il post-Covid19.</p>
<p>Ebbene, senza voler giudicare la bontà dell’operato istituzionale nei diversi livelli di competenza, continua a preoccupare l’incertezza dei vertici europei nel voler prendere decisioni straordinarie, così come ha lasciato sgomenti l’esternazione “sismica” della Presidente Lagarde di qualche giorno fa, solo in parte rattoppata; ha inquietato il fatto che le richieste di acquisto di dotazioni di protezione siano rimaste a lungo inevase, laddove totalmente ignorate, dalle Cancellerie di mezza Europa e francamente ha inorridito il gioco a nascondino del materiale medico destinato all’Italia cui si è dovuto (e si continua ad) assistere presso le dogane di taluni paesi membri di frontiera.</p>
<p>La verità, purtroppo, e lo si dice da europeista convinto, è che l’UE ha ormai abituato a palesi dimostrazioni di manifesta non “unioneità”: dalla crisi balcanica a quella siriana, passando per la primavera araba, alle emergenze umanitarie ed economiche. Incapacità ad essere uniti che non può non essere stata origine e fertile <em>humus</em> dei sentimenti nazionalisti e sovranisti esplosi nei singoli paesi membri; paesi (Italia <em>in primis</em>) oggetto di sempre più insistenti <em>avances</em> (solidali, strategiche, velenose? presto per dirlo) da rinomati campioni di democrazia e libertà come Russia e soprattutto Cina.</p>
<p>Il 24 marzo ricorreva l’anniversario della nascita di Luigi Einaudi. Mai come oggi è, allora, di vitale importanza ricordare il discorso da lui pronunciato all’Assemblea Costituente all’indomani della fine del secondo conflitto mondiale,  parole che ora si elevano a grido, più che a monito, e che devono scuotere gli animi di tutti gli europei e soprattutto di coloro che hanno l’onere di governarci:  “<em>Riusciremo a salvarci dalla Terza Guerra Mondiale solo se noi impugneremo per la salvezza e l’unificazione dell’Europa</em>” non l’idea della “<em>dominazione colla forza bruta, ma l’idea eterna della volontaria cooperazione per il bene comune […] Urge compiere un’opera di unificazione. Opera, dico, e non predicazione. Vano è predicare pace e concordia quando alle porte urge Annibale. […] Quel che importa è che i Parlamenti di questi minuscoli Stati i quali compongono la divisa Europa, rinuncino a una parte della loro sovranità […] questo è l’unico ideale per cui valga la pena di lavorare; l’unico ideale capace di salvare la vera indipendenza dei popoli, la quale non consiste nelle armi, nelle barriere doganali […] bensì nella scuola, nelle arti, nei costumi, in tutto ciò che dà vita allo spirito e fa sì che ogni popolo sappia contribuire qualcosa nella vita spirituale degli altri popoli. […] Utopia la nascita di un’Europa aperta a tutti i popoli decisi a informare la propria condotta all’ideale della libertà? Forse è Utopia. Ma ormai la scelta è soltanto fra l’Utopia e la morte, fra l’Utopia e la legge della giungla</em>”; e bisogna fare ciò, continua Einaudi, perché nell’eventualità avversa che l’Europa vorrà “<em>rinselvatichire</em>, <em>noi non potremmo essere rimproverati dalle generazioni venture […] di non aver adempiuto sino all’ultimo al dovere di salvare quel che di divino e di umano esiste ancora nella travagliata società presente</em>”.</p>
<p>Parole pesantissime eppure alate, pronunciate all’indomani della più sanguinosa guerra; la guerra che, per quanto sia difficile da accettare, è pur sempre un fatto umano e, in quanto tale, voluto.</p>
<p>Il virus non lo è, non è un fatto umano e non è fatto voluto. È un flagello e tale rimane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eppure, se si vuol individuare una qualche funzione al virus, forse è proprio quella di strumento cui una comunità comprende e riconosce la propria identità.</p>
<p>Non sta a me dire se il monito di Einaudi sia stato onorato delle generazioni a lui successive, se effettivamente l’Europa abbia, in tutti questi anni, intrapreso lentamente un percorso autodistruttivo, di certo mai come prima siamo chiamati a decidere che tipo di comunità vogliamo essere quando tutto sarà passato e se a questa comunità vorremmo dare il nome, la “<em>divisa</em>”, Europa.</p>
<p>Siamo chiamati, cioè, a quel tipo di decisioni dalle quali dipende il rimprovero delle generazioni future. Ora più che mai.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img data-del="avatar" alt="Giovanni Bovi" src='https://www.einaudiblog.it/wp-content/uploads/2019/11/giovanni-bovi-150x150.png' class='avatar pp-user-avatar avatar-100 photo ' height='100' width='100'/></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.einaudiblog.it/author/giovanni-bovi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Giovanni Bovi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Romano di nascita, radici in Calabria. Laureato in giurisprudenza, mi piace il diritto, quello giusto</p>
</div></div><div class="clearfix"></div><div class="saboxplugin-socials sabox-colored"><a title="Facebook" target="_self" href="https://www.facebook.com/giovanni.bovi.3" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-color"><svg class="sab-facebook" viewBox="0 0 500 500.7" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect class="st0" x="-.3" y=".3" width="500" height="500" fill="#3b5998" /><polygon class="st1" points="499.7 292.6 499.7 500.3 331.4 500.3 219.8 388.7 221.6 385.3 223.7 308.6 178.3 264.9 219.7 233.9 249.7 138.6 321.1 113.9" /><path class="st2" d="M219.8,388.7V264.9h-41.5v-49.2h41.5V177c0-42.1,25.7-65,63.3-65c18,0,33.5,1.4,38,1.9v44H295  c-20.4,0-24.4,9.7-24.4,24v33.9h46.1l-6.3,49.2h-39.8v123.8" /></svg></span></a><a title="Instagram" target="_self" href="https://instagram.com/gvnn_bv" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-color"><svg class="sab-instagram" viewBox="0 0 500 500.7" xml:space="preserve" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect class="st0" x=".7" y="-.2" width="500" height="500" fill="#405de6" /><polygon class="st1" points="500.7 300.6 500.7 499.8 302.3 499.8 143 339.3 143 192.3 152.2 165.3 167 151.2 200 143.3 270 138.3 350.5 150" /><path class="st2" d="m250.7 188.2c-34.1 0-61.6 27.5-61.6 61.6s27.5 61.6 61.6 61.6 61.6-27.5 61.6-61.6-27.5-61.6-61.6-61.6zm0 101.6c-22 0-40-17.9-40-40s17.9-40 40-40 40 17.9 40 40-17.9 40-40 40zm78.5-104.1c0 8-6.4 14.4-14.4 14.4s-14.4-6.4-14.4-14.4c0-7.9 6.4-14.4 14.4-14.4 7.9 0.1 14.4 6.5 14.4 14.4zm40.7 14.6c-0.9-19.2-5.3-36.3-19.4-50.3-14-14-31.1-18.4-50.3-19.4-19.8-1.1-79.2-1.1-99.1 0-19.2 0.9-36.2 5.3-50.3 19.3s-18.4 31.1-19.4 50.3c-1.1 19.8-1.1 79.2 0 99.1 0.9 19.2 5.3 36.3 19.4 50.3s31.1 18.4 50.3 19.4c19.8 1.1 79.2 1.1 99.1 0 19.2-0.9 36.3-5.3 50.3-19.4 14-14 18.4-31.1 19.4-50.3 1.2-19.8 1.2-79.2 0-99zm-25.6 120.3c-4.2 10.5-12.3 18.6-22.8 22.8-15.8 6.3-53.3 4.8-70.8 4.8s-55 1.4-70.8-4.8c-10.5-4.2-18.6-12.3-22.8-22.8-6.3-15.8-4.8-53.3-4.8-70.8s-1.4-55 4.8-70.8c4.2-10.5 12.3-18.6 22.8-22.8 15.8-6.3 53.3-4.8 70.8-4.8s55-1.4 70.8 4.8c10.5 4.2 18.6 12.3 22.8 22.8 6.3 15.8 4.8 53.3 4.8 70.8s1.5 55-4.8 70.8z" /></svg></span></a></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.einaudiblog.it/ultima-chiamata-europa-il-monito-di-einaudi-per-leuropa-di-domani/">Ultima chiamata Europa: il monito di Einaudi per l’Europa di domani</a> proviene da <a href="https://www.einaudiblog.it">Einaudi Blog</a>.</p>
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