Siamo più khomeinisti degli ayatollah?

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme circa la possibile diffusione del COVID-19 nelle carceri.

Le condizioni di vita nelle carceri, dove molte persone vivono ristrette in spazi limitati ed a stretto contatto per lunghi periodi di tempo, aumentano il pericolo di diffusione della malattia all’interno ed all’esterno degli istituti (essendo impensabile escludere in toto i contatti tra il carcere e l’ambiente esterno).

La difficoltà di rispettare accuratamente le norme igienico-sanitarie, l’impossibilità di mantenere il distanziamento, la carenza dei dispositivi di prevenzione personale, la condivisione degli ambienti, favoriscono la diffusione e l’amplificazione della malattia.

Tra la popolazione ristretta è, inoltre, alto il numero delle persone maggiormente esposte al rischio di gravi conseguenze in caso di contagio: anziani, soggetti afflitti da malattie pregresse, persone immunodepresse.

Le carceri sono, pertanto, delle bombe epidemiologiche.

L’emergenza è mondiale e sta portando le autorità delle Nazioni maggiormente colpite a prendere provvedimenti volti a diminuire le presenze nelle carceri, seguendo le indicazioni suggerite dall’OMS ma anche dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti e dal Sottocomitato ONU per la prevenzione della tortura.

Misure in tal senso sono state adottate o sono in discussione in Iran, Francia, Spagna, U.S.A., India. In Italia la risposta del Governo è al momento tardiva ed insufficiente.

La situazione degli istituti penitenziari italiani è ancor più critica in quanto segnata dal cronico sovraffollamento. Prima dell’esplosione dell’emergenza COVID-19 il numero di detenuti era pari a circa 61.000 mentre la capienza regolamentare era di circa 51.000 posti (ma i posti effettivamente disponibili erano circa 47.000); in data 30.03.20 i detenuti sono 57.590 (secondo il bollettino quotidiano del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

Tale perdurante situazione di sovraffollamento (a cui si aggiunge la carenza di temponi e di dispositivi di protezione) aumenta notevolmente il rischio di diffusione del contagio (rendendo impossibile il rispetto del distanziamento ed ancora più difficile l’attuazione delle regole igienico-sanitarie) ed inoltre impedisce di approntare gli spazi idonei per l’isolamento dei contagiati e la quarantena delle persone entrate in contatto con i contagiati.

Il Governo è intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) prevedendo, all’art. 124, licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà ed introducendo, all’art. 123, disposizioni in materia di detenzione domiciliare, in deroga a quanto stabilito dalla legge 26 novembre 2010, n. 199.

In particolare, è stata prevista la possibilità di eseguire in regime di detenzione domiciliare le pene non superiori ai 18 mesi. Non possono accedere a tale misura alcune categorie di detenuti tra i quali, ad esempio, i soggetti condannati per alcune tipologie di reati (reati gravi, quali terrorismo e criminalità organizzata, ma anche maltrattamenti contro familiari e conviventi e stalking) ed i detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020.

La norma prevede, tranne che per i condannati minorenni e per i condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi, la procedura di controllo mediante mezzi elettronici (il braccialetto elettronico).

Non vi è alcun automatismo in quanto il magistrato di sorveglianza può non adottare il provvedimento qualora ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

La conclamata mancanza di braccialetti elettronici, le numerose eccezioni previste ed i tempi richiesti dalla procedura rendono di difficile applicazione la misura prevista che pertanto è inidonea a risolvere l’emergenza in atto.

Critiche in tal senso sono giunte dal C.S.M., dall’A.N.M., dal Garante nazionale dei detenuti e dai Garanti territoriali, dall’Accademia (in particolare dall’Associazione Italiana Dei Professori Di Diritto Penale), dall’U.C.P.I., da numerose associazioni che si occupano di carcere.

Il Ministro Bonafede ha riferito in Parlamento che le misure potrebbero riguardare 6.000 detenuti, stima ottimistica che non risolverebbe comunque il sovraffollamento. Secondo il provvedimento attuativo del D.L., i braccialetti disponibili sono al momento 920 e per arrivare ai 5.000 previsti serviranno alcuni mesi.

Intanto la situazione resta grave ed il rischio di propagazione del contagio in carcere è sempre altissimo.

Il Governo ed il Parlamento (ad esempio in sede di conversione del D.L.) dovrebbero ascoltare le proposte giunte da più parti (Magistratura, Avvocatura, Accademia) ed adottare misure coraggiose ed incisive per diminuire drasticamente e rapidamente la popolazione carceraria: introdurre una liberazione anticipata speciale; aumentare il limite di pena detentiva eseguibile presso il domicilio escludendo l’obbligo del braccialetto elettronico; differire l’emissione dell’ordine di esecuzione delle condanne fino a quattro anni; ricondurre la carcerazione preventiva ad extrema ratio.

Una volta superata l’emergenza sarà necessario affrontare la condizione delle carceri onde evitare il ripetersi di situazioni drammatiche.

Il sovraffollamento carcerario è tristemente noto da anni (nel 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia per i trattamenti inumani patiti dai detenuti a causa del sovraffollamento) eppure la politica ha ignorato o negato il problema. La riforma dell’ordinamento penitenziario, nata dai lavori degli Stati generali dell’esecuzione penale, che avrebbe anche incentivato le misure alternative, è stata affossata per calcoli politici.

I principi costituzionali, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 della Costituzione), e convenzionali, che vietano le pene ed i trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU), sono disattesi da tempo.

Oggi i detenuti, gli agenti penitenziari, il personale e gli operatori sono esposti ad un rischio altissimo. Ciò che i cinici non considerano è che l’esplosione dei contagi in carcere aumenterebbe i contagi anche fuori da quelle mura e che il S.S.N. non sarebbe in grado di affrontare un’emergenza nell’emergenza.

Lo Stato ha il dovere di garantire il diritto alla salute dei detenuti che non possono essere trattati come rifiuti della società. I detenuti sono padri, madri, figli, figlie, fratelli, sorelle, esposti ancor più di noi a questo nuovo comune pericolo. Non dimentichiamoli e non abbandoniamoli.

 

 

 

Articoli correlati

Inizia a scrivere il termine ricerca qua sopra e premi invio per iniziare la ricerca. Premi ESC per annullare.

Torna in alto