Amazon vs Commissione EU: 1 a 0 e palla al centro

Vinta la causa dinanzi il Tribunale dell’Unione europea. Non c’ è stato nessun aiuto di stato illegittimo in favore della filiale lussemburghese del gruppo statunitense per 250 milioni di euro

Amazon esce totalmente vittoriosa nei giudizi contro la Commissione Europea. Per il momento, non dovrà versare i 250 milioni di tasse al Lussemburgo. Sono state, infatti, annullate entrambe le decisioni della Commissione EU del 2007 secondo cui l’accordo fiscale tra il Gruppo USA ed il Granducato, intercorso nel 2003 e prorogato nel 2011, ritenuto contrario alle norme comunitarie antitrust, avrebbe consentito ad Amazon di pagare, illegittimamente, tasse sostanzialmente inferiori rispetto ad altre aziende.
Secondo il Tribunale ( cause T-816/17 e T-318/18 ), dunque, la Commissione non ha dimostrato, in modo giuridicamente adeguato, che vi sia stata un’indebita riduzione dell’onere fiscale.

Il fatto
A partire dal 2006, il gruppo Amazon ha proseguito le sue attività commerciali in Europa attraverso due società con sede in Lussemburgo, segnatamente la LuxSCS e la LuxOpCo, quest’ultima interamente controllata dalla prima.
Tra il 2006 e il 2014, LuxSCS era la società che deteneva i beni immateriali necessari per le attività del gruppo Amazon in Europa. A tal fine, aveva stipulato vari accordi con talune entità americane del gruppo Amazon, in particolare accordi di licenza e di cessione di diritti di proprietà intellettuale preesistenti con Amazon Technologies, Inc. (ATI), nonché un accordo di ripartizione dei costi relativo al programma di sviluppo di tali beni immateriali con ATI e con una seconda entità, A.9.com, Inc.
Attraverso questi accordi, LuxSCS aveva ottenuto il diritto di sfruttare alcuni diritti di proprietà intellettuale relativi, sostanzialmente, alla tecnologia, ai dati dei clienti e ai marchi, nonché di concedere in sub-licenza i beni immateriali in questione. A questo proposito, LuxSCS ha stipulato, in particolare, un accordo di licenza con LuxOpCo, in qualità di principale operatore delle attività commerciali del gruppo Amazon in Europa. In forza di tale accordo, LuxOpCo si è impegnata a pagare una royalty a LuxSCS quale contropartita per l’utilizzo dei beni immateriali.
Il 6 novembre 2003, le autorità fiscali lussemburghesi hanno concesso al gruppo Amazon, in seguito a una richiesta di quest’ultimo, un ruling fiscale anticipato (tax ruling). Questa richiesta mirava ad ottenere la conferma del trattamento riservato a LuxOpCo e LuxSCS ai fini dell’imposta lussemburghese sul reddito delle società. Riguardo, più in particolare, alla determinazione del reddito imponibile annuale di LuxOpCo, il gruppo Amazon aveva proposto di effettuare il calcolo dell’importo cosiddetto di «libera concorrenza» della royalty dovuta da LuxOpCo a LuxSCS secondo il metodo del margine netto della transazione adottando LuxOpCo come «parte sottoposta a test»(tested party).
l ruling fiscale confermava, da un lato, che LuxSCS non era soggetta all’imposta lussemburghese sul reddito delle società a causa della sua forma societaria e avallava, dall’altro, il metodo di calcolo dell’importo della royalty annuale dovuta da LuxOpCo a LuxSCS a titolo del suddetto accordo di licenza.
Nel 2017, la Commissione europea ha dichiarato che, nella misura in cui aveva avallato il carattere di «libera concorrenza» del metodo di calcolo dell’importo della royalty dovuta da LuxOpCo a LuxSCS, il ruling fiscale, nonché l’attuazione annuale dello stesso dal 2006 al 2014, costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE e, precisamente, un aiuto incompatibile con il mercato interno.

Il giudizio del Tribunale
Il Tribunale ricorda, innanzitutto, la giurisprudenza costante secondo la quale, ai fini dell’esame delle misure fiscali alla luce delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata soltanto rispetto a un livello di tassazione definito «normale».
Per accertare se sussista un vantaggio fiscale, occorre quindi confrontare la situazione del beneficiario derivante dall’applicazione della misura in questione con quella dello stesso che si avrebbe in assenza della misura stessa ed in applicazione delle regole normali d’imposizione fiscale.
A questo proposito, il Tribunale osserva che, quando una società fa parte di un gruppo, i prezzi delle operazioni infragruppo non sono stabiliti a condizioni di mercato. Tuttavia, quando le società integrate e le società autonome sono soggette all’imposta sulle società alle stesse condizioni in base al diritto nazionale, si può ritenere che tale diritto intenda tassare l’utile realizzato da tale società integrata come se esso derivasse da operazioni effettuate a prezzi di mercato.
Inoltre, il Tribunale sottolinea che, nell’esaminare il metodo di calcolo dell’utile imponibile realizzato da una società integrata avallato da un ruling fiscale, la Commissione può dichiarare l’esistenza di un vantaggio solo se è in grado di dimostrare che eventuali errori metodologici, i quali, a suo parere, incidono sul calcolo dei prezzi di trasferimento, non hanno permesso di
pervenire ad un’approssimazione affidabile di un risultato di libera concorrenza, ma, al contrario, ad una riduzione dell’utile imponibile della società interessata rispetto all’onere fiscale risultante da regole normali d’imposizione.
Proprio alla luce di questi principi, il Tribunale arriva a censurare integralmente la validità dell’analisi compiuta dalla Commissione, concludendo che gli elementi di prova presentati dalla Commissione a titolo principale non consentivano di dichiarare che l’onere fiscale di LuxOpCo era stato artificiosamente ridotto a causa di una sovrastima della royalty.

La reazione della Commissione Europea
La decisione del Tribunale non è stata presa favorevolmente dalla Commissione UE che, prontamente, ha affidato alla vicepresidente, Margrethe Vestager, una risposta ufficiale.
“Tutte le aziende dovrebbero pagare la loro giusta quota di tasse. I vantaggi fiscali concessi solo a società multinazionali selezionate danneggiano la concorrenza leale nell’UE. Privano anche le casse pubbliche dei cittadini europei di fondi per investimenti tanto necessari per riprendersi dalla crisi del coronavirus e cogliere le doppie transizioni”
Come finirà la vicenda giudiziaria?
Oggi è il primo tempo di una lunga partita. Se ci dovesse essere l’appello, si dovrà attendere il successivo vaglio della Corte di Giustizia Europa per chiudere definitivamente il match.
Per il momento, però, 1 a 0 e palla al centro.

Articoli correlati

Inizia a scrivere il termine ricerca qua sopra e premi invio per iniziare la ricerca. Premi ESC per annullare.

Torna in alto